Top

Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze

"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni
TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale
Conta su di noi"
Stefano Maglia

E’ guerra sui nitrati - Direttiva Nitrati e legge 221/2012 in disaccordo?

di Chiara Zorzino

Categoria: Acqua

Alla luce della fase attuale, contraddistinta dai dubbi generati dalla “sospensione” della c.d. “direttiva Nitrati” (676/91/CEE), sancita dal nostro Governo con il D.L. 179/12 (c.d. “Decreto Sviluppo bis”) convertito nella L. 221/12, è opportuno fornire uno quadro generale sulla normativa dell’argomento in oggetto, nell’attesa che venga fatta auspicabile chiarezza.
La direttiva 676/91/CEE era volta a proteggere la qualità delle acque in tutto il territorio europeo dalle pressioni agricole, riducendone l’inquinamento da nitrati, e a incoraggiare il ricorso a buone pratiche agricole. In base alla sua attuazione, gli Stati membri dovevano individuare, sulla base della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee, gli ambiti territoriali denominati “zone vulnerabili” in cui le attività agricole, in particolare la zootecnia, possono generare o generano nitrati in grado di inquinare le acque; fissare codici di buona pratica agricola da applicare nelle “zone ordinarie” o non-vulnerabili del territorio; elaborare programmi d’azione (Programmi d’azione nitrati, PAN) con obbligo di attuazione da parte di tutti gli agricoltori che operano nelle zone vulnerabili, da aggiornare almeno ogni quattro anni; monitorare la qualità delle acque e applicare a tale scopo metodi di misura di riferimento standardizzati per i composti azotati. Tale provvedimento è stato recepito nella normativa nazionale con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ora abrogato e sostituito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (art.170, comma 4, lettera p)), che definisce nell’art. 92 e nell’allegato 7 alla parte III, parti da AI a AIV, i “criteri per l’individuazione delle zone vulnerabili” (ZVN), i controlli da eseguire ai fini della revisione, gli “aspetti metodologici”, le “zone vulnerabili designate” e le “indicazioni e misure per i programmi d’azione”.
E’ proprio in quest’ultima parte AIV che viene sancito, con riferimento alle “zone vulnerabili”: “..2. Le misure devono garantire che, per ciascuna azienda o allevamento, il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non superi un apporto pari a 170 kg di azoto per ettaro.” E aggiunge: “Tuttavia per i primi due anni del programma d’azione il quantitativo di affluente utilizzabile può essere elevato fino ad un apporto corrispondente a 210 kg di azoto per ettaro (..)”.
Ogni deroga, in ogni caso subordinata alla corretta designazione di “zone vulnerabili ai nitrati” e all’adozione di programmi d’azione pienamente conformi alla norma, può essere concessa dal Ministero dell’Ambiente solo mediante autorizzazione con decisione della Commissione europea, previo parere del comitato “Nitrati” che assiste la stessa. A proposito di deroghe, già il 4 ottobre 2011 l’Italia aveva ricevuto l’approvazione da parte del suddetto comitato della richiesta, a determinate condizioni, del superamento del limite di 170 kg di azoto per ettaro, fino ad un limite massimo di 250 kg, a partire dal 1° gennaio 2012. Inoltre proprio in quell’occasione, l’allora Ministro delle Politiche Agricole Saverio Romano aveva ricordato l’avvio di una rigorosa indagine scientifica, in collaborazione con l’ISPRA, sulla problematica dei nitrati di origine agricola e propedeutica ad una revisione delle zone vulnerabili. Riperimetrazione, questa, sollecitata più volte da alcune regioni nel corso degli ultimi avvenimenti.
E qui giungiamo al bandolo della matassa: tutta l’intricata questione in atto nasce con l’art. 36, commi 7-ter e 7-quater del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, intitolata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” ed entrata in vigore il 19 dicembre 2012. Secondo l’art. 7-ter sopramenzionato, infatti “(..)Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in conformità all’Accordo concernente l’applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedono all’ aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo Accordo. Qualora le regioni e le province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano provveduto ai sensi del precedente periodo, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131”. Mentre l’art.7-quater: “Nelle more della attuazione del comma 7-ter, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili”. E’ come dire che se ritarderà tale aggiornamento delle ZVN le aziende agricole potranno distribuire fino a 340 kg di composti azotati di origine zootecnica per ettaro, per quasi tutto il 2013.
Da qui prendono le mosse le iniziative degli assessorati all’ambiente e all’agricoltura delle regioni padane Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, potremmo dire “di protesta”. Questi considerano la riperimetrazione delle zone vulnerabili ai nitrati una necessità improrogabile e le previsioni della legge 221/2012, che non intendono applicare, chiaramente in contrasto con la normativa comunitaria. Infatti i rischi sono alti: si parla di una possibile apertura di una nuova procedura di infrazione contro l’Italia (a pochi anni dalla conclusione della precedente). Eventualità, questa, che assume i caratteri di un’imminente certezza vista la Diffida che la Commissione UE ha inviato il 18 gennaio scorso, chiedendo di chiarire, tra le altre cose, le motivazioni per cui l’Italia non abbia notificato alla stessa la sopracitata legge, come richiesto dall’art. 12 della “direttiva Nitrati”. Il Ministero delle politiche agricole ha recentemente (gennaio 2013) spiegato i motivi che hanno spinto il Parlamento a intervenire con il provvedimento da cui è sorta tutta la questione. Sembra che in pianura padana si sia venuta a creare una situazione anomala, per cui gli unici a pagare per l’inquinamento delle acque da nitrati siano le aziende agricole mentre fonti come centri urbani e industria rimangono sullo sfondo. La nuova legge 221/2012, accolta a braccia aperte dalle associazioni di settore avrebbe pertanto riconosciuto le ragioni sostenute dagli agricoltori, che da tempo auspicano a una riclassificazione delle ZVN per ristabilire le effettive responsabilità.

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata