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Stefano Maglia

È possibile il conferimento dell’indifferenziato urbano nel centro di raccolta a seguito di apposita delibera del Comune?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Se è vero che il RU indifferenziato non può e non deve essere conferito al centro di raccolta perché il codice CER 20.03.01 non è previsto nel D.M. 8 aprile 2008 ed inoltre i conferimenti ai centri hanno la caratteristica (dichiarata espressamente all’art. 1 del D.M. stesso in tutte le sue versioni) di riguardare i rifiuti differenziati; è altresì vero che se i comuni per effetto di delibera di assimilazione identificano con il codice 20.03.01 anche ciò che usualmente non è rifiuto urbano indifferenziato, permane il medesimo divieto di conferimento, poiché prevale comunque la natura di “indifferenziato” di tale rifiuto, e quindi il divieto di collocarlo presso i centri di raccolta; ciò peraltro indipendentemente da colui che lo conferisce.
Medesima conseguenza operativa, ovverosia divieto di conferimento, è anche per quanto riguarda i rifiuti dello spazzamento. In questo caso non vi è contraddizione in termini poiché i rifiuti dello spazzamento sono ab origine urbani e quindi non esiste il problema di essere considerati “assimilati”: resta però la “dimenticanza” del legislatore relativamente al codice CER adeguato per poterli conferire ai centri di raccolta.

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

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