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È possibile ipotizzare nell’erronea compilazione del formulario anche la responsabilità solidale dell’impianto di destino?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore (“il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene”), controfirmato dal trasportatore e sottoscritto dal gestore dell’impianto di recupero o smaltimento. Più precisamente la prima copia del formulario deve rimanere al produttore del rifiuto fin dal momento della partenza del carico, mentre al trasportatore dovranno essere consegnate le rimanenti copie. Il trasportatore, dopo aver ottenuto la sottoscrizione del formulario da parte del gestore dell’impianto di destinazione allo scopo di dimostrare l’avvenuta accettazione del carico, trattiene la seconda copia, mentre la terza è di competenza del gestore dell’impianto e la quarta deve essere restituita, per il tramite del trasportatore, al produttore o detentore del rifiuto. Si ricorda, inoltre, che: “deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale risulta individuato dal codice (CER) e dalla descrizione. A tale ultimo fine, al punto 4 del formulario, voce “Descrizione” dovrà riportarsi l’aspetto esteriore dei rifiuti che consente di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, tenuto conto che la descrizione del CER non è sempre esaustiva, soprattutto in riferimento ai codici che recano negli ultimi due campi numerici le cifre «99». Nella ratio del legislatore affinché si realizzi un corretto trasporto di rifiuti sussiste certamente anche il coinvolgimento dell’impianto di destino, che deve essere adeguatamente scelto ed indicato nel FIR dal produttore, ma che non ha alcuna responsabilità diretta nella compilazione del documento di trasporto, tutt’al più risulta suo onere verificarne la completezza. È di tutta evidenza che se l’impianto di destino dei rifiuti riceve un FIR già compilato, per questo non può essere in alcun modo sanzionato per violazione della citata norma, tutt’al più potrebbe essere individuato quale obbligato in solido ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge n. 689/81. Il responsabile solidale, infatti, non è il soggetto attivo dell’illecito amministrativo ma è semplicemente colui che è tenuto (così come in primis il trasgressore) al pagamento della somma di denaro che integra la sanzione. Si tratta di due concetti distinti: una cosa è infatti l’autore della violazione cioè la persona fisica cui è imputabile l’azione o l’omissione cosciente o volontaria (nel caso di specie l’omessa compilazione di una parte del FIR, imputabile solamente al produttore dei rifiuti o al trasportatore), altra cosa è il soggetto che, senza aver compiuto il fatto illecito, è eventualmente solidalmente obbligato al versamento di un importo con diritto di regresso nei confronti degli altri. In proposito la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l’ambito di applicazione della sanzione meramente amministrativa deve essere limitato alle sole ipotesi di difetto meramente formale della documentazione di trasporto, laddove, quando risulta una divergenza sostanziale tra ciò che viene indicato dal trasportatore e ciò che concretamente emerge dai controlli, si rientra nell’ambito di rilevanza penale. (v. per tutte Cass. pen. sez. III sent. 23 maggio 2001, n. 30903, così richiamata in Cass. pen. sez. III sent. 15482 del 14 aprile 2008). Infatti, l’art. 258, c. 4 del D.L.vo 152/06, prevede che si applica la sanzione penale di cui all’art. 483 del codice penale (reclusione fino a due anni)“a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”. Tale pena si applica anche nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, accompagnati da un formulario contenente dati incompleti o inesatti, secondo le indicazioni dello stesso comma 4.
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È possibile ipotizzare nell’erronea compilazione del formulario anche la responsabilità solidale dell’impianto di destino?
di Stefano Maglia
Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore (“il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene”), controfirmato dal trasportatore e sottoscritto dal gestore dell’impianto di recupero o smaltimento.
Più precisamente la prima copia del formulario deve rimanere al produttore del rifiuto fin dal momento della partenza del carico, mentre al trasportatore dovranno essere consegnate le rimanenti copie. Il trasportatore, dopo aver ottenuto la sottoscrizione del formulario da parte del gestore dell’impianto di destinazione allo scopo di dimostrare l’avvenuta accettazione del carico, trattiene la seconda copia, mentre la terza è di competenza del gestore dell’impianto e la quarta deve essere restituita, per il tramite del trasportatore, al produttore o detentore del rifiuto.
Si ricorda, inoltre, che: “deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale risulta individuato dal codice (CER) e dalla descrizione. A tale ultimo fine, al punto 4 del formulario, voce “Descrizione” dovrà riportarsi l’aspetto esteriore dei rifiuti che consente di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, tenuto conto che la descrizione del CER non è sempre esaustiva, soprattutto in riferimento ai codici che recano negli ultimi due campi numerici le cifre «99».
Nella ratio del legislatore affinché si realizzi un corretto trasporto di rifiuti sussiste certamente anche il coinvolgimento dell’impianto di destino, che deve essere adeguatamente scelto ed indicato nel FIR dal produttore, ma che non ha alcuna responsabilità diretta nella compilazione del documento di trasporto, tutt’al più risulta suo onere verificarne la completezza.
È di tutta evidenza che se l’impianto di destino dei rifiuti riceve un FIR già compilato, per questo non può essere in alcun modo sanzionato per violazione della citata norma, tutt’al più potrebbe essere individuato quale obbligato in solido ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge n. 689/81.
Il responsabile solidale, infatti, non è il soggetto attivo dell’illecito amministrativo ma è semplicemente colui che è tenuto (così come in primis il trasgressore) al pagamento della somma di denaro che integra la sanzione. Si tratta di due concetti distinti: una cosa è infatti l’autore della violazione cioè la persona fisica cui è imputabile l’azione o l’omissione cosciente o volontaria (nel caso di specie l’omessa compilazione di una parte del FIR, imputabile solamente al produttore dei rifiuti o al trasportatore), altra cosa è il soggetto che, senza aver compiuto il fatto illecito, è eventualmente solidalmente obbligato al versamento di un importo con diritto di regresso nei confronti degli altri.
In proposito la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l’ambito di applicazione della sanzione meramente amministrativa deve essere limitato alle sole ipotesi di difetto meramente formale della documentazione di trasporto, laddove, quando risulta una divergenza sostanziale tra ciò che viene indicato dal trasportatore e ciò che concretamente emerge dai controlli, si rientra nell’ambito di rilevanza penale. (v. per tutte Cass. pen. sez. III sent. 23 maggio 2001, n. 30903, così richiamata in Cass. pen. sez. III sent. 15482 del 14 aprile 2008).
Infatti, l’art. 258, c. 4 del D.L.vo 152/06, prevede che si applica la sanzione penale di cui all’art. 483 del codice penale (reclusione fino a due anni)“a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”. Tale pena si applica anche nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, accompagnati da un formulario contenente dati incompleti o inesatti, secondo le indicazioni dello stesso comma 4.
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
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