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Stefano Maglia

È previsto un regime di esenzione del formulario per la gestione del servizio pubblico di raccolta – trasporto dei RU dalle piazzole ecologiche?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

L’art. 193 comma 4 del decreto n. 152/06 (nella versione precedente alle modifiche introdotte dal D.L.vo 205/10), così come in precedenza l’art. 15 comma 4 del decreto Ronchi, prevede il regime di esenzione dalla compilazione del formulario per il trasporto dei rifiuti urbani effettuato “… dal soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta”.
La lettera dell’articolo parla genericamente del soggetto che gestisce il servizio pubblico, e non del “soggetto gestore” ed è per questo che si è aperto in dottrina un dibattito sull’interpretazione di questo riferimento.
Alcuni commentatori hanno ritenuto che, nel caso in cui il soggetto che gestisce il servizio pubblico non operi direttamente sul territorio ma si avvalga di terzi appaltatori, l’esenzione per l’utilizzo del formulario si estenda anche a questi ultimi.
Vero è che l’art. 15 comma 4, e oggi anche l’art. 193 comma 4, trova chiarimento del suo contenuto nella Circolare esplicativa del Ministero dell’Ambiente del 4/8/1998 (n. GAB/DEC/812/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 1998, n. 212) lettera n), atto non certo avente forza di legge, ma che comunque non risulta abrogato per effetto dell’entrata in vigore del nuovo decreto.
La circolare ministeriale precisa che:
“in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell’art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del comune o dei comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L’esonero dall’obbligo del formulario di identificazione si ritiene, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell’atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (ed a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o di frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell’atto di affidamento della gestione dal quale risulti. appunto, l’impianto cui sono destinati i rifiuti); 2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta …”.
Dalla formulazione letterale della Circolare si evince che l’esonero dalla tenuta del FIR trova la propria motivazione nella particolare qualificazione del “soggetto gestore” oltreché nella tipologia dei rifiuti affidatigli (RU, pericolosi o non); di conseguenza, solo in capo a colui che viene identificato come tale è ammissibile l’applicazione della deroga.
Tale esenzione dunque è applicabile anche al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali è effettuato il servizio a condizione che i rifiuti urbani siano conferiti ad impianti di recupero o smaltimento indicati nell’atto di affidamento e che il trasporto avvenga con il medesimo mezzo che ha effettuato la raccolta, poiché resta fermo il principio che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario.
L’esonero dall’emissione del FIR per il momento della raccolta e del trasporto al centro di smaltimento o recupero dei RU è presumibilmente legata ad una semplificazione gestionale dovuta al fatto che è molto difficile – se non impossibile – identificare, a partire dal cassonetto, il cittadino produttore del rifiuto.
La CIRC. GAB/DEC/812/98 però prevede l’esonero esclusivamente se trattasi di conferimento a centri di trattamento previsti nel contratto di affidamento.

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

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