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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Economia circolare. La giurisprudenza blocca anche i sottoprodotti?
di Paolo Pipere
Categoria: Rifiuti
Tempi duri per l’economia circolare, almeno nel nostro Paese. La priorità assoluta delle politiche ambientali europee rischia di divenire esclusivamente una parola vuota, priva di una possibile concreta attuazione.
La sentenza del Consiglio di Stato 1229/18 ha ritenuto che solo gli impianti autorizzati con procedure semplificate o ai sensi dei regolamenti europei sulla cessazione della qualifica di rifiuto siano in grado di trasformare i rifiuti in prodotti. Una recente sentenza della Cassazione rischia ora di impedire che i residui di produzione possano essere gestiti come sottoprodotti, prevenendo la formazione di rifiuti.
Dopo la sentenza del Consiglio di Stato 1229 del 2018 le autorità competenti negano i rinnovi ai gestori di impianti di recupero dotati di autorizzazione unica per la gestione di rifiuti o di autorizzazione integrata ambientale che non operano secondo i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto definiti dalle “procedure semplificate” o dai Regolamenti europei. In qualche caso, esprimono dubbi sulla possibilità di proseguire l’attività. Le operazioni di recupero, così, rischiano di generare rifiuti e non prodotti da immettere sul mercato, con buona pace del risparmio di risorse naturali e dei roboanti annunci sui rifiuti come risorsa.
I residui di produzione
Ora una sentenza della terza sezione della Cassazione penale, numero39400 del 3 settembre 2018, rischia di rimettere in discussione la possibilità di qualificare come sottoprodotti, e non come rifiuti, i residui di produzione che rispettano tutte le condizioni previste dall’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006.
La sentenza ricorda come il decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, all’articolo 4, nel dettare le condizioni generali di applicabilità, esordisca affermando che, ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i residui di produzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), ossia “ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto“, sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostri che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi. Al fine di tale dimostrazione, spiega la sentenza, è necessario fornire la prova che, in ogni fase della gestione del residuo, siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 4 del decreto.
I “residui di produzione”, come ricorda la sentenza, sono però giuridicamente definiti come “ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto“, pertanto il residuo potrà essere qualificato come sottoprodotto solo nel caso in cui rispetti le condizioni previste dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 152 del 2006, in caso contrario dovrà essere ritenuto un rifiuto.
Scarti e residui di produzione
Alla luce di questa definizione, pur richiamata dalla Corte, l’argomentazione contenuta nella sentenza sembra essere irrazionale:
«il materiale plastico di cui all’imputazione non poteva qualificarsi come sottoprodotto, difettando sia i requisiti di cui alla lett. a)-(trattandosi non di residui di produzione ma di scarti di produzione) […]».
Come si è anticipato, la definizione di “residuo di produzione” contenuta nel D.M. 264/2016 è tale da essere riferita sia ai sottoprodotti sia ai rifiuti mentre quella di “scarto di produzione” non è contenuta né nella norma di rango primario, il D.Lgs. 152/2006, né nel regolamento. Non è chiaro pertanto come sia possibile escludere che il materiale plastico possa essere un sottoprodotto sulla base dell’assunzione che non si tratti di un “residuo di produzione” (cioè di un termine che secondo il decreto ministeriale citato comprende sia il sottoprodotto sia il suo contrario, cioè il rifiuto) ma di uno “scarto di produzione”, termine non giuridicamente definito e che nel normale uso è anch’esso riferito sia ai sottoprodotti sia ai rifiuti.
Sottoprodotti, non materie prime
Ancora più preoccupante, però, è l’affermazione secondo la quale i materiali plastici non rispettassero neppure i requisiti (in realtà “condizioni”): «della lett. c)- dell’art 184-bis d.lgs 152/2006 (non vertendosi in fattispecie di utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, ma anzi dovendo il materiale plastico essere sottoposto ad un diverso ed ulteriore trattamento al fine di diventare materiale tessile – pile-, con conseguente perdita delle originarie caratteristiche merceologiche e di qualità ambientali)».
In questo caso, infatti, la Corte di Cassazione, in pieno e aperto contrasto con gli insegnamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sembra ritenere che i sottoprodotti, anche se impiegati nell’ambito della normale pratica industriale di quel settore di attività economica, non possano costituire materie prime diverse da quelle convenzionali per la produzione di manufatti, in questo caso indumenti in pile.
Le norme europee e nazionali, però, non vietano che il sottoprodotto sia sottoposto a trattamento ma, come spiega la stessa Corte di Cassazione, che sia sottoposto a un trattamento diverso da quello che costituisce la normale pratica industriale: «deve ritenersi conforme alla pratica industriale quella serie di operazioni che l’impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire, escludendosi di conseguenza, tutti quegli interventi manipolativi del residuo che siano diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato» (Sez. III, sentenza n. 17453 del 2012).
La fine dei sottoprodotti
Se questa interpretazione fosse confermata non avremmo solo la crisi dell’end of waste, ma assisteremmo anche all’impossibilità di qualificare come sottoprodotto un residuo di produzione che rispetta completamente le quattro condizioni definite dall’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006. Si rinuncerebbe, quindi a buona parte delle attività volte a raggiungere l’obiettivo primario della prevenzione della formazione di rifiuti e le indicazioni contenute nel D.M. 264/2016 – «Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell’oggetto idonee a consentire e favorire, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull’ambiente» – rimarrebbero lettera morta.
Piacenza, 15.10.2018
Di sottoprodotto ed economia circolare ci occuperemo durante il Master “Gestione Rifiuti“, a Milano dal 14 novembre al 12 dicembre 2018.
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Economia circolare. La giurisprudenza blocca anche i sottoprodotti?
di Paolo Pipere
Tempi duri per l’economia circolare, almeno nel nostro Paese. La priorità assoluta delle politiche ambientali europee rischia di divenire esclusivamente una parola vuota, priva di una possibile concreta attuazione.
La sentenza del Consiglio di Stato 1229/18 ha ritenuto che solo gli impianti autorizzati con procedure semplificate o ai sensi dei regolamenti europei sulla cessazione della qualifica di rifiuto siano in grado di trasformare i rifiuti in prodotti. Una recente sentenza della Cassazione rischia ora di impedire che i residui di produzione possano essere gestiti come sottoprodotti, prevenendo la formazione di rifiuti.
Dopo la sentenza del Consiglio di Stato 1229 del 2018 le autorità competenti negano i rinnovi ai gestori di impianti di recupero dotati di autorizzazione unica per la gestione di rifiuti o di autorizzazione integrata ambientale che non operano secondo i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto definiti dalle “procedure semplificate” o dai Regolamenti europei. In qualche caso, esprimono dubbi sulla possibilità di proseguire l’attività. Le operazioni di recupero, così, rischiano di generare rifiuti e non prodotti da immettere sul mercato, con buona pace del risparmio di risorse naturali e dei roboanti annunci sui rifiuti come risorsa.
I residui di produzione
Ora una sentenza della terza sezione della Cassazione penale, numero 39400 del 3 settembre 2018, rischia di rimettere in discussione la possibilità di qualificare come sottoprodotti, e non come rifiuti, i residui di produzione che rispettano tutte le condizioni previste dall’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006.
La sentenza ricorda come il decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, all’articolo 4, nel dettare le condizioni generali di applicabilità, esordisca affermando che, ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i residui di produzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), ossia “ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto“, sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostri che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi. Al fine di tale dimostrazione, spiega la sentenza, è necessario fornire la prova che, in ogni fase della gestione del residuo, siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 4 del decreto.
I “residui di produzione”, come ricorda la sentenza, sono però giuridicamente definiti come “ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto“, pertanto il residuo potrà essere qualificato come sottoprodotto solo nel caso in cui rispetti le condizioni previste dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 152 del 2006, in caso contrario dovrà essere ritenuto un rifiuto.
Scarti e residui di produzione
Alla luce di questa definizione, pur richiamata dalla Corte, l’argomentazione contenuta nella sentenza sembra essere irrazionale:
«il materiale plastico di cui all’imputazione non poteva qualificarsi come sottoprodotto, difettando sia i requisiti di cui alla lett. a)-(trattandosi non di residui di produzione ma di scarti di produzione) […]».
Come si è anticipato, la definizione di “residuo di produzione” contenuta nel D.M. 264/2016 è tale da essere riferita sia ai sottoprodotti sia ai rifiuti mentre quella di “scarto di produzione” non è contenuta né nella norma di rango primario, il D.Lgs. 152/2006, né nel regolamento. Non è chiaro pertanto come sia possibile escludere che il materiale plastico possa essere un sottoprodotto sulla base dell’assunzione che non si tratti di un “residuo di produzione” (cioè di un termine che secondo il decreto ministeriale citato comprende sia il sottoprodotto sia il suo contrario, cioè il rifiuto) ma di uno “scarto di produzione”, termine non giuridicamente definito e che nel normale uso è anch’esso riferito sia ai sottoprodotti sia ai rifiuti.
Sottoprodotti, non materie prime
Ancora più preoccupante, però, è l’affermazione secondo la quale i materiali plastici non rispettassero neppure i requisiti (in realtà “condizioni”): «della lett. c)- dell’art 184-bis d.lgs 152/2006 (non vertendosi in fattispecie di utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, ma anzi dovendo il materiale plastico essere sottoposto ad un diverso ed ulteriore trattamento al fine di diventare materiale tessile – pile-, con conseguente perdita delle originarie caratteristiche merceologiche e di qualità ambientali)».
In questo caso, infatti, la Corte di Cassazione, in pieno e aperto contrasto con gli insegnamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sembra ritenere che i sottoprodotti, anche se impiegati nell’ambito della normale pratica industriale di quel settore di attività economica, non possano costituire materie prime diverse da quelle convenzionali per la produzione di manufatti, in questo caso indumenti in pile.
Le norme europee e nazionali, però, non vietano che il sottoprodotto sia sottoposto a trattamento ma, come spiega la stessa Corte di Cassazione, che sia sottoposto a un trattamento diverso da quello che costituisce la normale pratica industriale: «deve ritenersi conforme alla pratica industriale quella serie di operazioni che l’impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire, escludendosi di conseguenza, tutti quegli interventi manipolativi del residuo che siano diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato» (Sez. III, sentenza n. 17453 del 2012).
La fine dei sottoprodotti
Se questa interpretazione fosse confermata non avremmo solo la crisi dell’end of waste, ma assisteremmo anche all’impossibilità di qualificare come sottoprodotto un residuo di produzione che rispetta completamente le quattro condizioni definite dall’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006. Si rinuncerebbe, quindi a buona parte delle attività volte a raggiungere l’obiettivo primario della prevenzione della formazione di rifiuti e le indicazioni contenute nel D.M. 264/2016 – «Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell’oggetto idonee a consentire e favorire, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull’ambiente» – rimarrebbero lettera morta.
Piacenza, 15.10.2018
Di sottoprodotto ed economia circolare ci occuperemo durante il Master “Gestione Rifiuti“, a Milano dal 14 novembre al 12 dicembre 2018.
Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305
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