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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Ecotossicità, pH estremi e rifiuti: questioni operative
di Chiara Zorzino
Categoria: Rifiuti
Gli aspetti operativi emersi durante il corso di formazione di TuttoAmbiente sui Rifiuti Pericolosi, svoltosi a Milano lo scorso 17 gennaio 2013, denotano quanto sia complesso e non privo di insidie il percorso di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti. La Dott.ssa Loredana Musmeci, Direttore Dipartimento Ambiente e Prevenzione Primaria dell’ISS, docente della seconda parte del corso sopraccitato, ha dapprima illustrato lo stato dell’arte della legislazione comunitaria e nazionale in materia di sostanze e preparati pericolosi e si è in seguito soffermata sulle questioni più spiccatamente tecniche della materia. Il presupposto su cui si erge tutta la difficile questione è il sistema di classificazione dei rifiuti pericolosi che è, per molti aspetti, sovrapponibile a quello adottato per la classificazione delle sostanze e preparati pericolosi. Infatti nella nota 1 all’allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/06 si legge che “l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo (..) è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’all. VI, parte I.A e II.B della dir. 67/548/CEE (..) e ss.mm., concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose”. La dir. 2008/98/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 205/2010, afferma che si applicano ai rifiuti non solo i criteri delle sostanze e dei preparati pericolosi, ma anche le metodologie. Per inciso i diversi livelli di ecotossicità possono essere contraddistinti con le cosiddette “frasi di rischio” (es. R50- altamente tossico per gli organismi acquatici), come stabilito dalla “vecchia norma” del ’67 sopracitata o con le “indicazioni di pericolo” (es. H400- Molto tossico per gli organismi acquatici- Acquatic acute 1) della “nuova norma” Reg. (CE) 2008/1272, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, noto ai più come “CLP” (Classification, labelling and packaging), relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE, già citata, e 1999/45/CE, sui preparati pericolosi, e che reca modifica al Reg. (CE) 2006/1907. Il Regolamento riprende i principi del Globally Harmonized System (GHS) precedentemente definito dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite indirizzato verso una classificazione ed etichettatura armonizzate a livello mondiale. Facendo un passo indietro, in estrema sintesi si può affermare che sia l’allegato I alla parte IV del D. Lgs. 152/06, elencante le caratteristiche di pericolo, da H1 a H15, utili per la determinazione della natura (pericolosa o meno) del rifiuto, sia l’allegato D del sopraccitato decreto, direttamente collegato a quanto disposto dalla Dec. 2000/532/CE (istitutiva del CER), sono stati modificati dal D. Lgs. 205/2010 (che recepisce la dir. 2008/98/CE). Tra le sedici classi di pericolosità: H1, H2, H3-A, H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14 e H15, la più indefinita e oscura si è dimostrata subito essere la H14-Ecotossico; a tal punto che nell’art.3, c. 6, del D. L. 2/2012 (convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n.28) viene sottolineato, modificando il punto 5 all’all. D alla parte IV del D.Lgs.152/06, che “se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I”. Si chiarisce inoltre che “ Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all’allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato.” Poi, esplicita ufficialmente la grave mora normativa: “Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all’allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica”. Ed ecco che arriviamo al nodo della questione: l’Italia subisce la mancata emanazione, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica H14 (“Ecotossico”). Allo stato attuale, in virtù di tale lacuna e sentito il parere dell’ISPRA, “tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’accordo ADR per le classi 9-M6 e M7”( art.3, c. 6, D. L. 2/2012). Pertanto, per l’attribuzione dell’ecotossicità ai rifiuti occorre basarsi – attualmente – sui criteri di classificazione ADR. E’ tale armonizzazione dei criteri e delle metodologie del sistema di classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi a quello dei rifiuti la culla dei problemi, dei dubbi e delle perplessità, incontrate quotidianamente dagli operatori del settore, ai quali risulta difficile, se non impossibile, l’applicabilità di taluni principi teorici. Lo scoglio maggiore su cui ci si incaglia nel nostro Paese è costituito fondamentalmente dalla difficoltà di applicare la normativa, anche quando essa sia relativamente di chiara interpretazione. In primo luogo si dovrebbe classificare il rifiuto in base all’origine: pericoloso e non pericoloso. Qualora il nostro rifiuto fosse identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose (“voci a specchio”), esso andrebbe classificato come pericoloso solo se le sostanze in oggetto raggiungessero determinate concentrazioni. In caso contrario il rifiuto sarebbe “non pericoloso”. Purtroppo a livello nazionale è ormai diffusissimo un atteggiamento ultra conservativo e iper precauzionistico e si eseguono spesso analisi su tutto, anche quando non richieste. Così vengono condotti tests anche sui rifiuti non pericolosi (dall’origine), ma che non possono essere ri-classificati come pericolosi qualora emergano dati critici! Altra precisazione importante emersa durante il corso è stata la distinzione tra Caratterizzazione e Analisi: sono due operazioni ben diverse. La prima si conduce sulla base documentale, la seconda sugli esperimenti o test specifici secondo le metodologie previste dalla disciplina. Innanzitutto ai sensi dell’ADR verranno considerate merci pericolosi, e quindi prenderanno l’indicazione di pericolo “rifiuto H14-ecotossico”, solo se presenteranno, sulla base del CLP, una tossicità acuta1, cronica 1 o cronica 2. Non vengono considerate le categorie “tossicità cronica 3 e 4” e, poiché l’ADR considera solo la lesività della sostanze per l’ambiente acquatico, l’ecotossicità è intesa come “pericolosità per l’ambiente acquatico”. Nel capitolo “Materie pericolose per l’ambiente acquatico”, alla voce “Definizioni generali”, si esplicitano i concetti di “sostanza”, “ambiente acquatico” (inteso come organismi acquatici che vivono in acqua, ma anche l’ecosistema acquatico di cui fanno parte) e tutt’una serie di parametri e termini da considerare per classificare le sostanze (ad. es. BCF- fattore di bioconcentrazione, BOD- domanda biochimica di ossigeno, e ancora CE50, CL50, COD, Kow, NOEC,..). In linea generale, il sistema dell’ADR per le sostanze si basa prioritariamente sull’analisi mediante metodi di prova armonizzati secondo le Linee Guida OCSE o metodi equivalenti, conformi però alle BPL (biotest). Tali tests, eseguiti sui pesci, crostacei e alghe, sono volti a determinare:
1. la tossicità acuta 1 per l’ambiente acquatico,
2. la tossicità cronica 1 per l’ambiente acquatico,
3. la tossicità cronica 2 per l’ambiente acquatico,
ai fini della classificazione nelle categorie indicate nella tabella 2.2.9.1.10.3.2. Molte di queste analisi sono lunghe e corpose, a volte incompatibili con i tempi previsti dalla norma sui rifiuti. Il sistema dell’ADR per le miscele (o preparati), più complesso, prevede un approccio graduale o “a cascata”:
a) dapprima si basa prioritariamente sulle analisi delle miscele, come per le sostanze; qualora tali analisi, lunghe e impegnative anche economicamente non fossero sostenibili per il soggetto in esame,
b) si prova a fare una classificazione fondata sui “principi ponte”, estremamente raro nel caso delle miscele di rifiuti (di cui è altamente improbabile conoscere la composizione completa), in quanto occorre trovare miscele estremamente simili per le quali si possa dimostrare mediante opportuni calcoli matematici, che “si comportino” allo stesso modo; se non si riesce a classificare la miscela come indicato al punto a) e b),
c) si classifica applicando il “principio della somma” (riassunto nelle tabelle 2.2.9.1.10.4.6.2.2. e 2.2.9.1.10.4.6.3.3. dell’ADR), per il quale è necessario che il classificatore conosca il valore del fattore moltiplicativo M, riportati nel CLP e nella tabella 2.2.9.1.10.4.6.4. dell’ADR.
Nella stragrande maggioranza dei casi, nella pratica, i laboratori prendono in considerazione consecutivamente le tre fasi, per poi giungere ad applicare quanto disposto al punto c), che presuppone un altro passaggio: la caratterizzazione chimico-fisica della sostanza o della miscela. E’ importante sottolineare che tale passaggio tecnico-logico va specificato nel Certificato Analitico redatto dal laboratorio. Durante il corso è stato anche affrontato il tema delicato della classificazione dei rifiuti esibenti pH estremi. In sintesi si è sottolineato come in tal caso sia previsto il “test di Young” (Young et al., 1988) per la determinazione della riserva acida o alcalina e quindi confermare il potere corrosivo della sostanza inizialmente evidenziato da valori estremi di pH (pH > 11,5). Tale criterio è stato ripreso anche dal sistema armonizzato (GHS) a cui si accennava all’inizio. Se negativo, sono necessarie ulteriori prove e si chiede, in accordo con il REACH e con la direttiva del Consiglio 86/609/CEE, di limitare il più possibile l’impiego di animali da laboratorio e di effettuare il test di corrosione in vitro. Due sono i saggi in vitro accettati dall’autorità competente europea (Saggio della resistenza elettrica OECD TG 430) e il modello di pelle umana (OECD TG 431), già noti come metodo B40 “Corrosione cutanea”. I modelli di pelle umana più utilizzati sono: Episkin, Epiderm e Skinethic. In caso di esito positivo, il rifiuto viene classificato come corrosivo. In caso negativo, si suppone che il rifiuto da classificare abbia comunque caratteristiche irritanti e occorre eseguire un test di irritazione cutanea in vitro. A questo proposito, tra i saggi validati, ma non ancora formalmente adottati vi è Episkin (Irritazione cutanea in vitro), che ha dimostrato essere adatto a distinguere sostanze (ad elevato grado di purezza) irritanti da non irritanti; mentre è necessario investigare se sia applicabile a sostanze lievemente irritanti o a miscele, come solitamente sono i rifiuti. Da non tralasciare un dato: non risultando a tutt’oggi la presenza di laboratori nel territorio nazionale, in grado di effettuare tali saggi secondo le BPL, qualora il “test di Young” faccia escludere il potere corrosivo, ma faccia intendere un potere irritante, si ritiene idonea la classificazione come irritante in via cautelativa, con frasi di rischio R36/38.
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Ecotossicità, pH estremi e rifiuti: questioni operative
di Chiara Zorzino
Gli aspetti operativi emersi durante il corso di formazione di TuttoAmbiente sui Rifiuti Pericolosi, svoltosi a Milano lo scorso 17 gennaio 2013, denotano quanto sia complesso e non privo di insidie il percorso di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti.
La Dott.ssa Loredana Musmeci, Direttore Dipartimento Ambiente e Prevenzione Primaria dell’ISS, docente della seconda parte del corso sopraccitato, ha dapprima illustrato lo stato dell’arte della legislazione comunitaria e nazionale in materia di sostanze e preparati pericolosi e si è in seguito soffermata sulle questioni più spiccatamente tecniche della materia.
Il presupposto su cui si erge tutta la difficile questione è il sistema di classificazione dei rifiuti pericolosi che è, per molti aspetti, sovrapponibile a quello adottato per la classificazione delle sostanze e preparati pericolosi. Infatti nella nota 1 all’allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/06 si legge che “l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo (..) è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’all. VI, parte I.A e II.B della dir. 67/548/CEE (..) e ss.mm., concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose”. La dir. 2008/98/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 205/2010, afferma che si applicano ai rifiuti non solo i criteri delle sostanze e dei preparati pericolosi, ma anche le metodologie. Per inciso i diversi livelli di ecotossicità possono essere contraddistinti con le cosiddette “frasi di rischio” (es. R50- altamente tossico per gli organismi acquatici), come stabilito dalla “vecchia norma” del ’67 sopracitata o con le “indicazioni di pericolo” (es. H400- Molto tossico per gli organismi acquatici- Acquatic acute 1) della “nuova norma” Reg. (CE) 2008/1272, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, noto ai più come “CLP” (Classification, labelling and packaging), relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE, già citata, e 1999/45/CE, sui preparati pericolosi, e che reca modifica al Reg. (CE) 2006/1907. Il Regolamento riprende i principi del Globally Harmonized System (GHS) precedentemente definito dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite indirizzato verso una classificazione ed etichettatura armonizzate a livello mondiale.
Facendo un passo indietro, in estrema sintesi si può affermare che sia l’allegato I alla parte IV del D. Lgs. 152/06, elencante le caratteristiche di pericolo, da H1 a H15, utili per la determinazione della natura (pericolosa o meno) del rifiuto, sia l’allegato D del sopraccitato decreto, direttamente collegato a quanto disposto dalla Dec. 2000/532/CE (istitutiva del CER), sono stati modificati dal D. Lgs. 205/2010 (che recepisce la dir. 2008/98/CE). Tra le sedici classi di pericolosità: H1, H2, H3-A, H3-B, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14 e H15, la più indefinita e oscura si è dimostrata subito essere la H14-Ecotossico; a tal punto che nell’art.3, c. 6, del D. L. 2/2012 (convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n.28) viene sottolineato, modificando il punto 5 all’all. D alla parte IV del D.Lgs.152/06, che “se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I”. Si chiarisce inoltre che “ Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all’allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato.” Poi, esplicita ufficialmente la grave mora normativa: “Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all’allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica”. Ed ecco che arriviamo al nodo della questione: l’Italia subisce la mancata emanazione, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica H14 (“Ecotossico”). Allo stato attuale, in virtù di tale lacuna e sentito il parere dell’ISPRA, “tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’accordo ADR per le classi 9-M6 e M7”( art.3, c. 6, D. L. 2/2012).
Pertanto, per l’attribuzione dell’ecotossicità ai rifiuti occorre basarsi – attualmente – sui criteri di classificazione ADR. E’ tale armonizzazione dei criteri e delle metodologie del sistema di classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi a quello dei rifiuti la culla dei problemi, dei dubbi e delle perplessità, incontrate quotidianamente dagli operatori del settore, ai quali risulta difficile, se non impossibile, l’applicabilità di taluni principi teorici.
Lo scoglio maggiore su cui ci si incaglia nel nostro Paese è costituito fondamentalmente dalla difficoltà di applicare la normativa, anche quando essa sia relativamente di chiara interpretazione. In primo luogo si dovrebbe classificare il rifiuto in base all’origine: pericoloso e non pericoloso. Qualora il nostro rifiuto fosse identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose (“voci a specchio”), esso andrebbe classificato come pericoloso solo se le sostanze in oggetto raggiungessero determinate concentrazioni. In caso contrario il rifiuto sarebbe “non pericoloso”. Purtroppo a livello nazionale è ormai diffusissimo un atteggiamento ultra conservativo e iper precauzionistico e si eseguono spesso analisi su tutto, anche quando non richieste. Così vengono condotti tests anche sui rifiuti non pericolosi (dall’origine), ma che non possono essere ri-classificati come pericolosi qualora emergano dati critici! Altra precisazione importante emersa durante il corso è stata la distinzione tra Caratterizzazione e Analisi: sono due operazioni ben diverse. La prima si conduce sulla base documentale, la seconda sugli esperimenti o test specifici secondo le metodologie previste dalla disciplina.
Innanzitutto ai sensi dell’ADR verranno considerate merci pericolosi, e quindi prenderanno l’indicazione di pericolo “rifiuto H14-ecotossico”, solo se presenteranno, sulla base del CLP, una tossicità acuta1, cronica 1 o cronica 2. Non vengono considerate le categorie “tossicità cronica 3 e 4” e, poiché l’ADR considera solo la lesività della sostanze per l’ambiente acquatico, l’ecotossicità è intesa come “pericolosità per l’ambiente acquatico”.
Nel capitolo “Materie pericolose per l’ambiente acquatico”, alla voce “Definizioni generali”, si esplicitano i concetti di “sostanza”, “ambiente acquatico” (inteso come organismi acquatici che vivono in acqua, ma anche l’ecosistema acquatico di cui fanno parte) e tutt’una serie di parametri e termini da considerare per classificare le sostanze (ad. es. BCF- fattore di bioconcentrazione, BOD- domanda biochimica di ossigeno, e ancora CE50, CL50, COD, Kow, NOEC,..). In linea generale, il sistema dell’ADR per le sostanze si basa prioritariamente sull’analisi mediante metodi di prova armonizzati secondo le Linee Guida OCSE o metodi equivalenti, conformi però alle BPL (biotest). Tali tests, eseguiti sui pesci, crostacei e alghe, sono volti a determinare:
1. la tossicità acuta 1 per l’ambiente acquatico,
2. la tossicità cronica 1 per l’ambiente acquatico,
3. la tossicità cronica 2 per l’ambiente acquatico,
ai fini della classificazione nelle categorie indicate nella tabella 2.2.9.1.10.3.2. Molte di queste analisi sono lunghe e corpose, a volte incompatibili con i tempi previsti dalla norma sui rifiuti. Il sistema dell’ADR per le miscele (o preparati), più complesso, prevede un approccio graduale o “a cascata”:
a) dapprima si basa prioritariamente sulle analisi delle miscele, come per le sostanze; qualora tali analisi, lunghe e impegnative anche economicamente non fossero sostenibili per il soggetto in esame,
b) si prova a fare una classificazione fondata sui “principi ponte”, estremamente raro nel caso delle miscele di rifiuti (di cui è altamente improbabile conoscere la composizione completa), in quanto occorre trovare miscele estremamente simili per le quali si possa dimostrare mediante opportuni calcoli matematici, che “si comportino” allo stesso modo; se non si riesce a classificare la miscela come indicato al punto a) e b),
c) si classifica applicando il “principio della somma” (riassunto nelle tabelle 2.2.9.1.10.4.6.2.2. e 2.2.9.1.10.4.6.3.3. dell’ADR), per il quale è necessario che il classificatore conosca il valore del fattore moltiplicativo M, riportati nel CLP e nella tabella 2.2.9.1.10.4.6.4. dell’ADR.
Nella stragrande maggioranza dei casi, nella pratica, i laboratori prendono in considerazione consecutivamente le tre fasi, per poi giungere ad applicare quanto disposto al punto c), che presuppone un altro passaggio: la caratterizzazione chimico-fisica della sostanza o della miscela. E’ importante sottolineare che tale passaggio tecnico-logico va specificato nel Certificato Analitico redatto dal laboratorio.
Durante il corso è stato anche affrontato il tema delicato della classificazione dei rifiuti esibenti pH estremi. In sintesi si è sottolineato come in tal caso sia previsto il “test di Young” (Young et al., 1988) per la determinazione della riserva acida o alcalina e quindi confermare il potere corrosivo della sostanza inizialmente evidenziato da valori estremi di pH (pH > 11,5). Tale criterio è stato ripreso anche dal sistema armonizzato (GHS) a cui si accennava all’inizio. Se negativo, sono necessarie ulteriori prove e si chiede, in accordo con il REACH e con la direttiva del Consiglio 86/609/CEE, di limitare il più possibile l’impiego di animali da laboratorio e di effettuare il test di corrosione in vitro. Due sono i saggi in vitro accettati dall’autorità competente europea (Saggio della resistenza elettrica OECD TG 430) e il modello di pelle umana (OECD TG 431), già noti come metodo B40 “Corrosione cutanea”. I modelli di pelle umana più utilizzati sono: Episkin, Epiderm e Skinethic. In caso di esito positivo, il rifiuto viene classificato come corrosivo. In caso negativo, si suppone che il rifiuto da classificare abbia comunque caratteristiche irritanti e occorre eseguire un test di irritazione cutanea in vitro. A questo proposito, tra i saggi validati, ma non ancora formalmente adottati vi è Episkin (Irritazione cutanea in vitro), che ha dimostrato essere adatto a distinguere sostanze (ad elevato grado di purezza) irritanti da non irritanti; mentre è necessario investigare se sia applicabile a sostanze lievemente irritanti o a miscele, come solitamente sono i rifiuti. Da non tralasciare un dato: non risultando a tutt’oggi la presenza di laboratori nel territorio nazionale, in grado di effettuare tali saggi secondo le BPL, qualora il “test di Young” faccia escludere il potere corrosivo, ma faccia intendere un potere irritante, si ritiene idonea la classificazione come irritante in via cautelativa, con frasi di rischio R36/38.
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