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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Con un provvedimento del 28 settembre 2001 (G.I.P. Lo Feudo P.M. Monteleone), il GIP del Tribunale di Paola, nell’ambito di un procedimento cautelare finalizzato al sequestro preventivo di una antenna TIM per la telefonia mobile, ha disposto la misura cautelare ex art. 321 c.p.p. avendo ravvisato nella fattispecie concreta il reato di cui all’art.20 legge 20.2.85 n. 47 per assenza della prescritta concessione edilizia, ed il reato ex art. 674 c.p. Ha ritenuto, infatti, che l’antenna per la telefonia mobile, oggetto del sequestro, fosse fonte di emissione di onde elettromagnetiche potenzialmente idonee ad arrecare danno alla salute pubblica.
E’ oggi molto dibattuta in dottrina e giurisprudenza la problematica inerente il fenomeno della diffusione di onde elettromagnetiche in relazione alla sua astratta riconducibilità alla previsione dell’art.674 cod. pen., e ciò senza violare il principio di legalità ( art.25 Costituz. c. 2 ; art. 1 cod. pen. ).
Il decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Paola, che conferma un indirizzo giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni, offre lo spunto per approfondire alcune delle tematiche connesse alla norma incriminatrice dettata dal citato art.674 c.p.
Prima di procedere è necessario però, seppur brevemente, fare una notazione sul fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico provocato da impianti che generano campi elettromagnetici ai quali i cittadini si trovano esposti inconsapevolmente.
Numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato che l’esposizione più o meno prolungata a campi elettromagnetici comporta effetti gravemente dannosi sulla salute umana (1)
La possibilità di gravi danni biologici conseguenti all’esposizione è così concreta che l’Organizzazione Mondiale della Sanità include questa forma di inquinamento tra le quattro principali emergenze del mondo contemporaneo, mentre leggendo la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12.7.1999 , n. 519, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 30 Hz, risulta implicita la nocività del c.d. elettrosmog per la salute delle persone(2).
Il quadro normativo di riferimento è la Legge 22.2.2001 n. 36 “ Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici “ che attua il principio cautelativo nella materia statuendo il dovere di riduzione alla fonte delle emissioni indipendentemente dalla esistenza o meno di effetti nocivi, anche in mancanza di certezza scientifica.
Altresì la citata legge quadro, all’art.1, nel rispetto dell’art.32 Costit., detta principi diretti a assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione compromessa dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché detta principi atti a promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’art.174, paragrafo 2, del Trattato Istitutivo dell’Unione Europea;
ancora all’art.4 stabilisce che in particolare il Ministro della sanità promuove un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale alfine di approfondire i rischi connessi all’esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza.
Ancorandosi agli studi scientifici sopra citati ed ai principi della detta normativa vigente sia la giurisprudenza di merito che di legittimità, negli ultimi anni, ha sempre più ampliato l’ambito di applicazione dell’art. 674 cod. pen. :
— ritenendo che il termine “” gettare “”, utilizzato dal legislatore, ricomprende anche l’emissione di onde elettromagnetiche attraverso impianti di telefonia mobile e simili;
— facendo altresì rientrare nel novero delle “” cose “” le onde elettromagnetiche;
— ritenendo sufficiente l’attitudine della condotta ad arrecare effetti dannosi o molestia alle persone : molestia da intendersi come apprezzabile fastidio o disturbo;
— individuando il nesso di causalità tra l’azione dei campi elettromagnetici e i danni alla salute secondo il modello della causalità per sussunzione sotto leggi scientifiche .
Una delle prime applicazioni dell’art. 674 al c. d. fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico si deve al GIP della Pretura di Venezia (3) il quale ha ritenuto ammissibile il sequestro preventivo di impianto di radiotrasmissione per la situazione di pericolo conseguente agli elevati valori dei campi elettromagnetici generati dall’impianto stesso. Il magistrato, in sostanza, ha valorizzato le più recenti acquisizioni scientifiche le quali hanno evidenziato la sussistenza di un rischio effettivo per le persone esposte a campi elettromagnetici.
La Suprema Corte ha confermato tale indirizzo(4) ed ha ritenuto applicabile la contravvenzione di cui all’art.674 alla fattispecie di onde elettromagnetiche generate da un radioripetitore, a condizioni che venga provata l’idoneità delle emissioni a provocare le conseguenze dannose previste dalla norma (art.674).
Ancora la Suprema Corte(5) ha ritenuto il fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico astrattamente riconducibile alla previsione dell’art.674 c.p. e altresì che nel campo dell’inquinamento elettromagnetico assumono rilievo anche gli effetti di semplice molestia, da intendersi come apprezzabile fastidio o disturbo(6);
E’ questo, l’orientamento del G.I.P. del Tribunale di Paola esplicitato nel decreto di sequestro che si annota. Egli ha ritenuto , in conformità a quanto richiesto dal P.M. , che “” la molestia di cui alla norma citata è da ravvisarsi anche nella semplice idoneità della fonte di produzione delle onde a dar luogo ad una situazione generalizzata di allarme per la salute “”.
In tal modo il GIP di Paola si allinea alla giurisprudenza di merito, che, seguendo l’indirizzo giurisprudenziale del Gip della Pretura di Venezia, va confermando l’applicazione dell’art.674 c. p. in relazione al fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico.
Per completezza notiamo che il Tribunale di Roma,(7) ha ritenuto ammissibile il sequestro preventivo di un impianto radio irradiante onde elettromagnetiche.
Il GIP del Tribunale di Pescara(8), ha ritenuto che sotto il profilo igienico sanitario l’inquinamento elettromagnetico è astrattamente riconducibile alla previsione incriminatrice di cui all’art.674 c.p.
In tali sensi si è espresso recentemente anche il Tribunale di Roma(9).
Il GIP del Tribunale di Paola(10) ,nel decreto di sequestro in commento, ha confermato tale orientamento giurisprudenziale ravvisando, altresì, nella norma di cui all’art.674 c.p. uno strumento per l’applicabilità dell’istituto del sequestro preventivo “” … deve ritenersi sussistente anche un pericolo di aggravamento di tale allarme collettivo ove l’antenna in questione non venga sottoposta a sequestro “”.
Preliminarmente si osserva che l’oggetto specifico di tutela penale, ex art.674 c.p., concerne l’interesse dello Stato a prevenire pericoli alle persone. Pericolo derivante dal getto o versamento di cose atte ad offendere, imbrattare o molestare, o dalla emissione di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti (11).
La norma incriminatrice in esame reprime un reato di mero pericolo ed è sufficiente che il fatto costituisca causa virtuale di pericolo, che pertanto va valutata ex ante(12)
Come è stato osservato da autorevole dottrina (13) ), ai fini della sussistenza del reato ex art.674 non è richiesta la prova di un concreto pericolo per la salute delle persone in quanto tale norma fa riferimento al concetto di “ molestia “ (14).
Si è rilevato(15) che dal momento che la contravvenzione di cui all’art.674 c.p. costituisce reato di pericolo, non è necessario per la punibilità della condotta che le emissioni di gas, vapori e fumi provochino un effettivo nocumento, essendo sufficiente l’attitudine delle stesse a offendere, imbrattare, molestare persone, cioè ad arrecare ad esse disagio, fastidio o disturbo, ovvero a turbare il modo di vita quotidiano.
Nel considerare l’idoneità a cagionare il fastidio fisico la Suprema Corte ha quindi specificato che ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. non si richiede un effettivo nocumento alle persone, in dipendenza della condotta contestata, essendo sufficiente l’attitudine di questa a cagionare effetti dannosi, cioè ad offendere, imbrattare, molestare persone.
Detta attitudine, peraltro, è stato ritenuto(16), non deve essere necessariamente accertata mediante perizia, ben potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitano a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti stessi.
Sotto il profilo oggettivo gli elementi costitutivi del reato p. e p. dall’art.674 sono rappresentati dal getto nei luoghi indicati dalla norma, di cose atte a offendere o molestare persone.
In relazione al termine gettare la giurisprudenza di legittimità (17) ha ritenuto che in esso possa ricomprendersi anche l’emissione di onde elettromagnetiche per “ l’amplissimo significato che ha nella nostra lingua il verbo gettare “ “ Esso infatti, non sta solo a indicare l’azione di chi lancia ( più popolarmente butta) qualcosa nello spazio o verso un punto determinato, ma è anche sinonimo di “mandar fuori, emettere” e, per estensione, come già in Dante Alighieri, di “ produrre, far nascere “.
Per quanto concerne poi la verifica se le onde elettromagnetiche rientrino nel novero delle cose ai sensi dell’art. 674 va rilevato che il legislatore del 1930 non poteva certo prevedere la diffusione delle onde elettromagnetiche, ma la grande apertura culturale del codice Rocco ha fatto sì che già all’epoca si inquadrasse il problema dell’energia con la formulazione del II comma dell’art.624 con il quale si equipara l’energia elettrica e le altre aventi un valore economico alle “ cose mobili “.
Su tale principio la Suprema Corte (18) ha ritenuto che il fenomeno noto come inquinamento elettromagnetico è astrattamente riconducibile alla previsione dell’art. 674 c.p., sottolineando “” che proprio l’apertura culturale mostrata dal codice Rocco nel dilatare la nozione di cosa rilevante per il diritto penale autorizza ad attribuire all’art.674 una dimensione più ampia di quella originariamente conferitagli e conforme ad una visione della legge in armonia con il marcato dinamismo dello Stato moderno. Non sembra arbitraria, dunque, la conclusione che tra le “ cose “ di cui parla la norma incriminatrice debbono farsi rientrare anche i campi elettromagnetici, per la loro stessa essenza considerati da A. Einstein altrettanto reali “ della sedia su cui ci si accomoda “, o più esattamente, i treni di onde, che si disperdono in tutte le direzioni a somiglianza di quelle generate nell’acqua dal lancio di un sasso, quale effetto delle variazioni dei campi medesimi prodotte dalle oscillazioni delle cariche elettriche “” .
La citata sentenza della Suprema Corte è di enorme rilievo per la tematica in esame laddove ritiene, altresì , che “” l’inserimento sul piano concettuale in tale categoria di elementi non materiali ma almeno strumentalmente percepibili, misurabili e apprezzabili, giova ad una corretta interpretazione della lettera dell’art.674 c.p., ritenendo altresì’ che come è noto, accantonata la teoria soggettiva dell’interpretazione, rivelatasi assolutamente inadeguata a corrispondere alla continua evoluzione della realtà sociale, “l’intenzione del legislatore” di cui parla l’art.12 delle disp. Att. sulla legge va oggi intesa come volontà della legge obiettivamente considerata, indipendentemente cioè dal pensiero di chi l’ha materialmente redatto e “” poiché un altro articolo delle disposizioni, il 14, statuisce che le leggi penali “ non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati ( art.25 Costit.; art.1 c.p.) è compito dell’interprete di accertare se la “ volontà “, che pretende di attribuire alla norma, sia interna o esterna alla stessa, nel senso che possa ricavarli dalla norma stessa, pur dando al testo un significato più ampio di quello che apparentemente risulta da essa ( interpretazione estensiva) ovvero debba essere mutuata da una norma diversa o anche dai principi generali dell’ordinamento giuridico ( interpretazione analogica) “”.
La Suprema Corte, con le due citate pronunce , come sopra già esaminato, ha sostanzialmente superato gli ostacoli normativi astrattamente individuabili nella fattispecie incriminatrice dell’art.674, precisamente quelli relativi :
— alla qualificabilità come “cose” delle onde elettromagnetiche;
— alla riconducibilità dei campi elettromagnetici alle condotte del “gettare” o “versare”;
— alla attitudine delle onde elettromagnetiche a recare offesa o “molestia” alle persone.
Orbene, l’orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità sin qui richiamata induce però ad una riflessione, occorre cioè stabilire se tale orientamento, che ritiene il fenomeno della diffusione di onde elettromagnetiche riconducibile alla previsione dell’art.674 c.p., non operi uno sforzo interpretativo che, a causa di un reale vuoto normativo, configuri un intervento suppletivo.
Sul punto è stato acutamente rilevato (19) che “” la norma di cui all’art.674 c.p. ( inserita tra le contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica, ed in particolare l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni) è stata da tempo utilizzata, per la sua duttilità, allo scopo di apprestare la tutela penale avverso fenomeni di rilevanza sociale sempre più crescente ma che non formavano oggetto di considerazione adeguata e tempestiva da parte del legislatore. Ci si riferisce a quelle situazioni idonee a compromettere in modo apprezzabile e diretto i beni ambientali, e quindi anche ad interferire, di riflesso se non direttamente sul bene della salute delle persone, che non sono state sollecitamente disciplinate in via generale dalla normativa e che hanno dunque costretto la giurisprudenza ( ma anche gli stessi commentatori del codice penale), a ravvisare nella norma in questione un utile strumento per approntare una tutela di carattere penale, fondata non tanto sulla astratta irrogabilità di una sanzione di entità trascurabile, quanto sulla possibilità di impiego dell’istituto del sequestro ( probatorio e, alla stregua del nuovo codice di procedura penale, preventivo) quale efficace mezzo di contrasto di un’illegalità ancora definibile come “atipica” rispetto alle fattispecie codificate. Basti pensare alle situazioni che davano – e danno – luogo al fenomeno dell’inquinamento atmosferico e a quelle che originano esalazioni maleodoranti, situazioni rispetto alle quali la norma di cui all’art.674 c.p. è servita – e serve tuttora – a fornire uno strumento di contrasto diretto non tanto sotto il profilo della tutela ambientale ( che pure viene, in tal modo, indirettamente garantita ) quanto con riferimento alla tutela della incolumità e quindi della salute delle persone “”.
In relazione a tale rilievo vanno richiamate due pronunce dei giudici di merito (20) che hanno ritenuto “” che il dato normativo non consente assolutamente, pena la violazione dei principi di tassatività e tipicità e del divieto di analogia, la sussumibilità della fattispecie de qua nell’ambito del reato contravvenzionale delineato “” nonché una recentissima pronuncia della Suprema Corte , (21) che ha statuito che l’emissione di onde elettromagnetiche non integra la fattispecie di cui all’art.674 ritenendo che la sussumibilità della stessa nel concetto di “cose” necessita di una esplicita previsione normativa.
Dalle pronunce sopra richiamate rileviamo che la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, oscilla tra due principali orientamenti.
Il primo indirizzo, maggioritario, ritiene l’astratta riconducibilità delle onde elettromagnetiche alla fattispecie di cui all’art.674.
Il secondo indirizzo, invece, richiamandosi ai principi di tassatività e determinatezza esclude l’astratta riconducibilità della fattispecie alla contravvenzione in questione. Ritiene, infatti, che una interpretazione estensiva in mala partem della norma incriminatrice di cui all’art.674 è vietata in base al principio di stretta legalità, contenuto oltre che nella norma di garanzia di cui all’art.1 cod.pen., anche nella disposizione contenuta nell’art.25 della Costituzione; precisa, altresì, che la norma contenuta nell’art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale esclude che la legge penale si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati.
Si ripropone, quindi, anche nella disamina della norma di cui all’art.674, il dibattuto problema dei limiti di ammissibilità di una interpretazione estensiva in diritto penale ; problema piuttosto complesso attesi gli incerti confini tra interpretazione estensiva e vera e propria interpretazione analogica.(22)(23)
Gli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati , fanno ritenere che la norma di cui all’art.674 c.p. è destinata a nuovi , più ampi e diversi spazi applicativi sino a quando non sarà colmata la lacuna legislativa, dovuta alla attuale genericità del dettato normativo ex art.674 c.p. e, di contro, alla veloce evoluzione della realtà tecnologica.
Proseguendo nella disamina va rilevato che non esistendo assoluta certezza scientifica che provi il pericolo per la salute umana derivante dall’esposizione a onde elettromagnetiche, – come anche ritenuto nel decreto di sequestro del GIP del Tribunale di Paola che si annota, – non risulta facile l’individuazione del relativo nesso di causalità.
Nella fattispecie in esame, va richiamata la teoria condizionalistica secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, (24) teoria sostenuta da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che, sul punto, va consolidandosi nell’accoglimento di tale impostazione.
La teoria citata, com’è noto, attribuisce rilevanza a quelle condotte che rispetto ad un evento possono considerarsi causali in base a leggi scientifiche distinte in universali e statistiche.
In base alle prime è stato osservato(25) che la verificazione di un accadimento è invariabilmente accompagnata dal verificarsi di un altro accadimento ( ad es. ogni qualvolta una sbarra di metallo viene riscaldata, essa subisce una dilatazione ) e, pertanto, soddisfano nella misura più alta le esigenze di rigore scientifico e certezza.
Le seconde asseriscono, invece, che il rapporto di successione regolare tra due eventi esiste soltanto in una certa percentuale di casi ( ad es. l’esposizione al morbillo provoca il contagio non sempre, ma soltanto in un determinato numero di casi).
Ma una spiegazione statistica del nesso causale deve, per risultare veramente attendibile, obbedire a precise condizioni, cioè perché l’evento risulti attribuibile all’agente, si deve essere in grado di asserire che, in mancanza del comportamento dell’agente, l’evento stesso, con un alto grado di probabilità, non si sarebbe verificato.
Sul punto è stato altresì osservato(26) che la causalità scientifica per essere tale esige: a) che il grado di conoscenza umana, richiesto per stabilire quand’è che un evento è scientificamente , “conseguenza” dell’azione, sia – tra i diversi ipotizzabili – non quello, di certo, della scienza ed esperienza “personale” dell’agente e neppure della scienza ed esperienza umana “media” o comune, ma soltanto quella della “migliore scienza ed esperienza del momento storico”; b) che il “grado di successione “ tra azione ed evento, per stabilire se esso costituisca o meno “conseguenza” dell’azione, sia – tra i diversi ipotizzabili” – non quello della “certezza”, né quello della possibilità, bensì quello della “probabilità relativa “ quale “rilevante grado di probabilità”; c) che il caso concreto sia risolto col “metodo scientifico” consistente nella c.d. “sussunzione del caso sotto le leggi scientifiche “ ( universali e statistiche) di copertura;
con la conclusione che, pertanto, l’azione è causa dell’evento quando “secondo la migliore scienza ed esperienza” del momento storico ( cioè secondo il metodo scientifico causale), l’ “evento è conseguenza, certa o altamente probabile, dell’azione”, in quanto senza di essa l’evento non si sarebbe, con certezza o con alto grado di probabilità, verificato.
Nel panorama giurisprudenziale più recente, in tema di inquinamento elettromagnetico si è accolta l’impostazione della teoria citata.
Di rilievo è la sentenza del Pretore di Rimini (27) ove si afferma che l’incertezza scientifica non deve e non può costituire un’ostacolo insormontabile per l’accertamento della responsabilità penale, perché la certezza scientifica è un risultato raramente raggiungibile.
Come è stato osservato (28) ciò che deve essere ben ponderato e analizzato è la credibilità delle ricerche scientifiche che inducono a ritenere lesivo un dato agente. La fondatezza deve essere ricercata nella letteratura scientifica, nelle differenze e nei rilievi che i singoli studi hanno sviluppato. Infatti, se uno studio epidemiologico ha rilevato la connessione tra un agente inquinante e una patologia, poco rileverà l’incapacità della scienza biologica di determinarne le cause biologiche. Quindi, secondo la tesi riminese, o la ricerca biologica sarà in grado di smentire la connessione, individuando altro agente, oppure tale connessione deve ritenersi sussistere.
Numerose sono le decisioni dei giudici di merito che di legittimità che hanno ritenuto applicabile la teoria condizionalistica secondo il modello della “ sussunzione sotto leggi scientifiche”(29)
Secondo l’impostazione di tali pronunce è stato osservato (30) che può concludersi che la ragionevole probabilità dimostrata dal punto di vista scientifico in tema di inquinamento elettromagnetico è più sufficiente, per il nostro ordinamento ad integrare il nesso di causalità tra l’esposizione ad onde elettromagnetiche e le patologie derivanti alla salute umana.
Se questa è la giurisprudenza sul punto, va tenuto però presente che, recentemente, la Suprema Corte a Sezioni Unite (31) ( fattispecie in tema di responsabilità professionale medica ) ha ritenuto che per l’accertamento del nesso causale non bastano i coefficienti di probabilità, ed esaminato, i criteri di determinazione e di apprezzamento del valore probabilistico della spiegazione causale statuendo che: “” non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificare la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze di fatto e dell’evidenza disponibile, così che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con << alto o elevato grado di credibilità razionale >> o << probabilità logica >>;
La novità principale, contenuta nei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte nella citata sentenza, consiste nell’aver ridimensionato l’importanza ed il valore, a essi attribuiti dalla più recente giurisprudenza ai coefficienti di probabilità contenuti nelle leggi statistiche , sarà possibile ,pertanto, giungere all’affermazione della penale responsabilità del medico per reato omissivo improprio non tanto quando sussista una legge statistica che consenta di ritenere che la sua condotta omissiva, con una probabilità vicino alla certezza, sia stata causa di un determinato evento, ma quando il giudice, peritus peritorum, alla luce di tutte le risultanza probatorie dichiari che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con < alto grado o elevato grado di credibilità razionale > o < probabilità logica>; (32) La citata sentenza conferma quanto sul punto già enunciato da autorevole autore (33) circa il rapporto causale nell’applicazione di leggi universali e leggi statistiche.
Questa breve disamina sulla problematica inerente il fenomeno della diffusione di onde elettromagnetiche, in relazione alla sua riconducibilità alla previsione dell’art.674 cod.pen., atteso il contrasto giurisprudenziale evidenziato, induce a ritenere auspicabile un intervento delle Sezioni Unite sulla questione.
Ancor meglio è auspicabile, attesa la delicatezza della materia, che intervenga il legislatore con leggi chiare e tassativamente determinate.
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(2) EQUIZI G. nota a sentenza cass.pen. 13.10.1999, n. 5592, in Juris data Giurisprudenza, Giuffrè, 2001-III
(3) G.I.P. Pretura Venezia decreto 1.3.1997, est. Contini, “” E’ ammissibile il sequestro preventivo di impianti di radiotrasmissione che generano campi elettromagnetici ad alta frequenza potenzialmente pericolosi, potendosi nella fattispecie ravvisare l’ipotesi contravvenzionale contemplata dagli artt.674 e 675 c.p. “”
(4) Cass.Pen. , Sez. I, 13.10.1999, n. 5592, Pareschi, « In assenza di prova certa circa l’effettiva nocività ( in senso omnicomprensivo rispetto alla previsione di legge ), di campi elettromagnetici superiori ai valori limite fissati dalla normativa regionale, deve escludersi la configurabilità del reato di cui all’art.674 c.p. nel caso di impianto che dia luogo alla produzione dei campi anzidetti « «
(5) Cass.Pen. Sez. I, 29.11.1999, c.c. 14.10.1999, n. 5626, Cappellieri, “” Il fenomeno noto come inquinamento elettromagnetico è astrattamente riconducibile alla previsione dell’art.674 c.p. “”..
(6) Cass.Pen. Sez.I, 1.6.2000, n. 4102, Rigoni. “” Risponde del reato di cui all’art.650 c.p. il legale rapp.te della società che ha installato un sistema di antenne per telefonia cellulare che non ottemperi all’ordinanza contingibile ed urgente del sindaco che aveva imposto l’immediata disattivazione dell’impianto “” ( fattispecie concernente il sequestro preventivo, ritenuto legittimo, di un impianto di antenne per telefonia radiomobile, eseguito per inosservanza si un’ordinanza sindacale di disattivazione, emessa a salvaguardia della salute pubblica dalle emissioni di onde elettromagnetiche con statuizione che anche gli effetti di semplice molestia, nel campo dell’inquinamento elettromagnetico, da intendersi come apprezzabile fastidio o disturbo, assumono rilievo ).
(7) Tribunale di Roma, 8.3.2000 in Foro It., 2001, II, 28. “” E’ ammissibile il sequestro preventivo di un impianto radio irradiante onde elettromagnetiche a seguito di contestazione per la contravvenzione di getto pericoloso di cose di cui all’art. 674 c.p., qualora sia rinvenibile la corrispondenza tra fatti accertati e fattispecie di reato ipotizzata “”;
(8) Tribunale di Pescara, 8.6.2000, A.B. PQM 2000, f. 2, 57, “” Sotto il profilo igienico sanitario l’inquinamento elettromagnetico è astratta mente riconducibile alla previsione incriminatrice di cui all’art.674 c.p., anche se la dispersione di onde elettromagnetiche deve essere tale da provocare il pericolo per la salute di un numero indeterminato di persone “”
(9) Tribunale di Roma, ordinanza 16.1.2001, n. 657., “” Il fenomeno delle onde elettromagnetiche è astrattamente riconducibile alla previsone dell’art.674 c.p. dovendosi ritenere che in caso di superamento di valori-limite fissati dal d.m. 10.9.88 n. 381 vi sia l’idoneità delle onde elettromagnetiche se nona ledere almeno a infastidire le persone “”
(10) G.I.P. Tribunale di Paola , 28.01.2001 , n. 6480/01, est. Lo Feudo, in commento.
(11) MANZINI V. Trattato di diritto penale italiano, 1986, III , pag.458.
(12) Cass.Pen. 16.5.1980, Biasin, Giust.Pen. 1981, II, 155, “” La contravvenzione di getto pericoloso di cose si realizza quando le cose siano idonee a offendere o molestare o imbrattare persone, quale causa virtuale di nocumento, indipendentemente dal modo in cui si esplica la condotta e dalla maggiore o minore frequenza in via normale del luogo “;
Cassaz. Pen. 4.7.1989, Tofferin, Cass.Pen., 1991, I, 1565, “” Nell’ipotesi di emissione di gas, di vapori o fumi, punita ai sensi dell’art.674 c.p. si configura un reato di mero pericolo, per cui non è necessario che l’emeissione stessa provochi un effettivo nocumento, essendo invece sufficiente l’attitudine del gas, vapore o del fumo emesso a offendere, imbrattare, molestare le persone “” ; Cassaz. Pen. 25.10.1994, Montini, Cass.Pen. 1995, 3346 , “” L’ipotesi di emissione di gas, di vapori o fumi, punita ai sensi dell’art.674 c.p., si configura come reato di mero pericolo, per cui non è necessario che l’emissione stessa provochi un effettivo nocumento, essendo, invece, sufficiente l’attitutudine dle gas, del vapore o del fumo emesso ad imbrattare o molestare le persone “”; Cass.Pen. 24.10.1986, Colombo, Riv. Pen. 1987, 684 ;
(13) LATTANZI G. – LUPO E. Codice Penale, 2000, XII ;
(14) Cass. Pen. 7.4.1994, Sez. III, Roz Castaldi in Riv. Polizia, 1996, 32; “” Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art.674 c.p. ( getto pericoloso di cose ) non è richiesta la prova di un concreto pericolo per la salute delle persone in quanto tale norma fa riferimento al concetto più attenuato di “molestia “ ;
15) Cass.Pen. Sez.III, 26.1.1998, n. 3531, Terrile , “ La fattispecie tipica del reato di getto pericoloso di cose di cui all’art.674 c.p. configura un’ ipotesi di reato di pericolo rappresentato dall’idoneità potenziale della cosa versata a molestare o imbrattare le persone in modo percepibile anche se minimo “.
(15) (15) Cass. Pen. 4.12.1997, Tilli, Sez. I, n. 739, in Giust. Pen. 1999, II, 46 (s.m.) “” Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. – getto pericoloso di cose ( nel caso di specie, emissioni di vapori) – non si richiede un effettivo nocumento alle persone, in dipendenza della condotta contestata, essendo sufficiente l’attitudine di questa a cagionare effetti dannosi, cioè ad offendere, imbrattare, molestare persone : detta attitudine non deve essere e necessariamente accertata mediante perizia, ben potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi “”.
(16) Cass. Pen. 30.1.1998, Labita, CED Cass. N. 210959, “” Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art.674 c.p. l’attitudine delle emissioni di gas, vapori o fumi a moletsrae le persone non deve essere accertata necessariamente mediante perizia, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento, secondo le regole generali, su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle emissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti “” ;
(17) (17)Cass. Sez. I , 29.11.1999, n. 5626, Cappellieri, conferma Tribunale di Venezia ordinanza 20.4.1999; Cass. Pen. Sez. I , 13.10.1999, 5592, Pareschi ;
(18) (18)Cass. Pen. Sez.I 29.11.99, n. 5626 ; Cass. Pen. Sez. I, 13.10.99, n. 5592 ;
(19) DE FALCO G., in Cass.Pen. Vol. XLI, 1, 2001, p. 148, ( nota a sentenze Cass.Pen. Sez.I, 13.10.99, n. 5592 et Cass.Pen. Sez. I, 14.10.99 n. 5626, citate) ;
(21) Cass.Pen. ,Sez. I, 30.1.2002, n. 8102, Suraci, in D&G- Dir. E Gist. 2002, f.19,77, “” Non integra la fattispecie di cui all’art.674 c.p. ( “getto pericoloso di cose”) la emissione e propagazione di onde elettromagnetiche da impianti di radiodiffusione, atteso che la condotta consistente nel “gettare” cose, ivi sanzionata, ne presuppone la preesistenza in natura, mentre l’emissione di onde elettromagnetiche consiste nel “generarne” flussi prima non esistenti, ed in quanto la sussumibilità di esse nel concetto di “cose” necessita di una esplicita previsione normativa “”.
(22) Sulla esistenza, ed in quali limiti, del rapporto tra analogia e la c.d. interpretazione estensiva SORRENTINO T. “ Il dilemma del divieto di analogia nella materia penale “ , ESI,2001, pag.115 e segg. L’Autore, in una approfondita analisi sul punto osserva che tra i criteri estensivo ed analogico occorrerebbe trovare parametri distintivi più netti; oppure, considerando che l’analogia è procedimento escluso dall’ambito penale, bisognerebbe sottoporre ad indagine più rigorosa la c.d. interpretazione estensiva, anche al fine di verificare se il concetto espresso mediante la dicitura linguistica trova oggi corrispondenza nella scienza della interpretazione giuridica.
(23) Sulla problematica della ammissibilità di una interpretazione estensiva in diritto penale si rileva che, nell’ambito del progetto di revisione costituzionale, approvato dalla Commissione Bicamerale il 4 novembre 1997 ( ma poi bloccatosi in Parlamento ), si era previsto – proprio allo scopo di frapporre un argine ai ritenuti “eccessi” di libera attività interpretativa del giudice penale – di introdurre una nuova disposizione costituzionale che vietasse esplicitamente, oltre all’interpretazione analogica, anche l’interpretazione “estensiva” delle norme incriminatici ( la nuova disposizione costituzionale era così formulata : “” Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo “” ). In FIANDACA-MUSCO, “ Diritto penale parte generale “, Zanichelli,2001, pag.114.
(24) STELLA “ Leggi scientifiche e spiegazione causale in diritto penale “ Milano 1975.
(25) FIANDACA –MUSCO, op.citata
(26) MANTOVANI F. op. citata.
(27) Pretura Rimini, 15.5-12.6.1999, n. 697, “” Ai fini della sussistenza del reato di lesioni personali colpose è sufficiente una conclusione probabile in merito all’esistenza del nesso di causalità tra l’esposizione ad onde elettromagnetiche e il danno alla salute. L’unico limite è rappresentato dalla presenza di un diverso ragionevole processo causale “” ( fattispecie concernente il caso della costruzione nel 1990 di una linea elettrica nella tratta Forlì-Fano, a seguito della cui attivazione sono state riscontrate in parte della popolazione residente nell’ambiente circostante alcune sindromi patologiche )
(28) MAZZOLA – M.A. – TAIOLI E. Inquinamento elettromagnetico,Pirola 2001,pag.146.
(29) Cass. Pen. , Sez. IV, 6.12.1990, Bonetti e altri , in Foro it. 1992, II, 36 , “” Secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo a patto che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica – la cosiddetta legge generale di copertura – portano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto. Sono legge generali di copertura sia le leggi universali, che sono in grado di affermare che la verificazione di un evento è invariabilmente accompagnata dalla verificazione di un altro evento, sia le leggi statistiche che si limitano, invece, ad affermare che il verificarsi di un evento è accompagnato dal verificarsi di un altro evento soltanto in una certa percentuale di casi, sicchè il giudice che si avvalga del modello della sussunzione sotto legge statistiche dirà che è probabile – e deve trattarsi di probabilità di alto grado – che la condotta dell’agente costituisca, “ ceteris paribus “, una condizione necessaria dell’evento “”.
Cass.Pen. Sez. IV, 17.12.1993, Ianieri, Riv. Pen. economia,1996,56 , “” In tema di rapporto di causalità, causa è la condizione contingentemente necessaria per la produzione dell’evento. Evento, invero, che può essere astrattamente causato da tutta una serie di antecedenti, ma in concreto, contingentemente appunto, è l’effetto di un determinato o di più determinate causa per venire a capo delle quali il giudice deve avvalersi del metodo scientifico della sussunzione del caso sotto le c.d. leggi di copertura, che sono leggi scientifiche o statistiche. Si tratta dei principi della causalità scientifica, secondo la quale il grado di successione causa-effetto, antecedente-conseguente, condotta-evento non è la certezza e neppure la possibilità, ma la probabilità o meglio, un alto grado di probabilità che senza il comportamento dell’agente l’evento non si sarebbe verificato “”.
Pretura Torino, 9.2.1995, Barbotto Beraud e altro, in Riv.it.dir. e proc. Pen. 1997,1447 con nota Piergallini, “” Secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, universali o statistiche, il giudice può affermare che è “probabile” che la condotta dell’agente costituisca “ceteris paribus”, una condizione necessaria dell’evento; probabilità che altro non significa se non “probabilità logica o credibilità razionale” ovvero attendibilità, verosimiglianza, dimostrabilità, la quale deve essere di alto grado, nel senso che il giudice dovrà accertare che senza il comportamento dell’agente l’evento non si sarebbe verificato, appunto, con alto grado di probabilità “”.
Cass.Pen. Sez. IV, 5.10.1999, Angele, in Foro it.,2000, c.259, con nota di Guariniello R. “” sussiste il nesso causale tra condotta ed evento, anche nel caso in cui sia certo o altamente probabile che l’esposizione ad amianto successiva all’insorgenza dell’asbestosi ne abbia cagionato l’ulteriore aggravamento “”.
Tribunale Milano, 20.12.1999, Foro Ambrosiano 2000, 312 (s.m.), “” In tema di accertamento del nesso di causalità è legittimo il ricorso, da parte del giudice, al modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, che consente il distacco da una spiegazione causale deduttiva, quando non sia possibile conoscere tutte le fasi intermedie attraverso le quali la causa produce il suo effetto, né si possa pervenire ad una ricostruzione fondata su una serie continua di eventi. Deve tuttavia sempre essere affermata la probabilità che l’antecedente rientri tra quelli che, sulla base di una legge dotata di validità scientifica, portano a determinati eventi “”;
Cass.Pen., Sez. IV, 28.9.2000, n. 1688, Beltrocchi “” In tema di causalità omissiva , è possibile ravvisare il nesso causale se l’azione doverosa omessa avrebbe impedito l’evento con alto grado di probabilità logica ovvero con elevata credibilità razionale, cioè con una probabilità vicina alla certezza che può ritenersi raggiunta quando, sulla base di una legge universale o di una legge di statistica , sia possibile effettuare il giudizio controfattuale ( supponendo realizzata l’azione doverosa omessa e chiedendosi se in tal caso l’evento sarebbe venuto meno ) con una percentuale vicino a cento “”.
(30) TIBERI R. “ La Tutela Penale della salute dall’inquinamento elettromagnetico “, Maggioli, 2001, pag. 48
(31) Cassaz. Pen. Sez.Un. 10/7-11/9/2002, n. 30328;
(32) MACCIONI S. in Guida al Diritto,38, 5.10.01,pag.t1, nota a sentenza Cass.Pen. S.U. 10.07.02 n. 30328.
(33) GALLO M., Appunti di diritto penale, Vol. II, Parte I, La fattispecie oggettiva, con la collaborazione di AMISANO M., 2000, Giappichelli, pag. 137 e segg.
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Elettrosmog: limiti di esposizione
di Lucio Conte
Con un provvedimento del 28 settembre 2001 (G.I.P. Lo Feudo P.M. Monteleone), il GIP del Tribunale di Paola, nell’ambito di un procedimento cautelare finalizzato al sequestro preventivo di una antenna TIM per la telefonia mobile, ha disposto la misura cautelare ex art. 321 c.p.p. avendo ravvisato nella fattispecie concreta il reato di cui all’art.20 legge 20.2.85 n. 47 per assenza della prescritta concessione edilizia, ed il reato ex art. 674 c.p. Ha ritenuto, infatti, che l’antenna per la telefonia mobile, oggetto del sequestro, fosse fonte di emissione di onde elettromagnetiche potenzialmente idonee ad arrecare danno alla salute pubblica.
E’ oggi molto dibattuta in dottrina e giurisprudenza la problematica inerente il fenomeno della diffusione di onde elettromagnetiche in relazione alla sua astratta riconducibilità alla previsione dell’art.674 cod. pen., e ciò senza violare il principio di legalità ( art.25 Costituz. c. 2 ; art. 1 cod. pen. ).
Il decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Paola, che conferma un indirizzo giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni, offre lo spunto per approfondire alcune delle tematiche connesse alla norma incriminatrice dettata dal citato art.674 c.p.
Prima di procedere è necessario però, seppur brevemente, fare una notazione sul fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico provocato da impianti che generano campi elettromagnetici ai quali i cittadini si trovano esposti inconsapevolmente.
Numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato che l’esposizione più o meno prolungata a campi elettromagnetici comporta effetti gravemente dannosi sulla salute umana (1)
La possibilità di gravi danni biologici conseguenti all’esposizione è così concreta che l’Organizzazione Mondiale della Sanità include questa forma di inquinamento tra le quattro principali emergenze del mondo contemporaneo, mentre leggendo la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12.7.1999 , n. 519, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 30 Hz, risulta implicita la nocività del c.d. elettrosmog per la salute delle persone(2).
Il quadro normativo di riferimento è la Legge 22.2.2001 n. 36 “ Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici “ che attua il principio cautelativo nella materia statuendo il dovere di riduzione alla fonte delle emissioni indipendentemente dalla esistenza o meno di effetti nocivi, anche in mancanza di certezza scientifica.
Altresì la citata legge quadro, all’art.1, nel rispetto dell’art.32 Costit., detta principi diretti a assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione compromessa dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché detta principi atti a promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’art.174, paragrafo 2, del Trattato Istitutivo dell’Unione Europea;
ancora all’art.4 stabilisce che in particolare il Ministro della sanità promuove un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale alfine di approfondire i rischi connessi all’esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza.
Ancorandosi agli studi scientifici sopra citati ed ai principi della detta normativa vigente sia la giurisprudenza di merito che di legittimità, negli ultimi anni, ha sempre più ampliato l’ambito di applicazione dell’art. 674 cod. pen. :
— ritenendo che il termine “” gettare “”, utilizzato dal legislatore, ricomprende anche l’emissione di onde elettromagnetiche attraverso impianti di telefonia mobile e simili;
— facendo altresì rientrare nel novero delle “” cose “” le onde elettromagnetiche;
— ritenendo sufficiente l’attitudine della condotta ad arrecare effetti dannosi o molestia alle persone : molestia da intendersi come apprezzabile fastidio o disturbo;
— individuando il nesso di causalità tra l’azione dei campi elettromagnetici e i danni alla salute secondo il modello della causalità per sussunzione sotto leggi scientifiche .
Una delle prime applicazioni dell’art. 674 al c. d. fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico si deve al GIP della Pretura di Venezia (3) il quale ha ritenuto ammissibile il sequestro preventivo di impianto di radiotrasmissione per la situazione di pericolo conseguente agli elevati valori dei campi elettromagnetici generati dall’impianto stesso. Il magistrato, in sostanza, ha valorizzato le più recenti acquisizioni scientifiche le quali hanno evidenziato la sussistenza di un rischio effettivo per le persone esposte a campi elettromagnetici.
La Suprema Corte ha confermato tale indirizzo(4) ed ha ritenuto applicabile la contravvenzione di cui all’art.674 alla fattispecie di onde elettromagnetiche generate da un radioripetitore, a condizioni che venga provata l’idoneità delle emissioni a provocare le conseguenze dannose previste dalla norma (art.674).
Ancora la Suprema Corte(5) ha ritenuto il fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico astrattamente riconducibile alla previsione dell’art.674 c.p. e altresì che nel campo dell’inquinamento elettromagnetico assumono rilievo anche gli effetti di semplice molestia, da intendersi come apprezzabile fastidio o disturbo(6);
E’ questo, l’orientamento del G.I.P. del Tribunale di Paola esplicitato nel decreto di sequestro che si annota. Egli ha ritenuto , in conformità a quanto richiesto dal P.M. , che “” la molestia di cui alla norma citata è da ravvisarsi anche nella semplice idoneità della fonte di produzione delle onde a dar luogo ad una situazione generalizzata di allarme per la salute “”.
In tal modo il GIP di Paola si allinea alla giurisprudenza di merito, che, seguendo l’indirizzo giurisprudenziale del Gip della Pretura di Venezia, va confermando l’applicazione dell’art.674 c. p. in relazione al fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico.
Per completezza notiamo che il Tribunale di Roma,(7) ha ritenuto ammissibile il sequestro preventivo di un impianto radio irradiante onde elettromagnetiche.
Il GIP del Tribunale di Pescara(8), ha ritenuto che sotto il profilo igienico sanitario l’inquinamento elettromagnetico è astrattamente riconducibile alla previsione incriminatrice di cui all’art.674 c.p.
In tali sensi si è espresso recentemente anche il Tribunale di Roma(9).
Il GIP del Tribunale di Paola(10) ,nel decreto di sequestro in commento, ha confermato tale orientamento giurisprudenziale ravvisando, altresì, nella norma di cui all’art.674 c.p. uno strumento per l’applicabilità dell’istituto del sequestro preventivo “” … deve ritenersi sussistente anche un pericolo di aggravamento di tale allarme collettivo ove l’antenna in questione non venga sottoposta a sequestro “”.
Preliminarmente si osserva che l’oggetto specifico di tutela penale, ex art.674 c.p., concerne l’interesse dello Stato a prevenire pericoli alle persone. Pericolo derivante dal getto o versamento di cose atte ad offendere, imbrattare o molestare, o dalla emissione di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti (11).
La norma incriminatrice in esame reprime un reato di mero pericolo ed è sufficiente che il fatto costituisca causa virtuale di pericolo, che pertanto va valutata ex ante(12)
Come è stato osservato da autorevole dottrina (13) ), ai fini della sussistenza del reato ex art.674 non è richiesta la prova di un concreto pericolo per la salute delle persone in quanto tale norma fa riferimento al concetto di “ molestia “ (14).
Si è rilevato(15) che dal momento che la contravvenzione di cui all’art.674 c.p. costituisce reato di pericolo, non è necessario per la punibilità della condotta che le emissioni di gas, vapori e fumi provochino un effettivo nocumento, essendo sufficiente l’attitudine delle stesse a offendere, imbrattare, molestare persone, cioè ad arrecare ad esse disagio, fastidio o disturbo, ovvero a turbare il modo di vita quotidiano.
Nel considerare l’idoneità a cagionare il fastidio fisico la Suprema Corte ha quindi specificato che ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. non si richiede un effettivo nocumento alle persone, in dipendenza della condotta contestata, essendo sufficiente l’attitudine di questa a cagionare effetti dannosi, cioè ad offendere, imbrattare, molestare persone.
Detta attitudine, peraltro, è stato ritenuto(16), non deve essere necessariamente accertata mediante perizia, ben potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitano a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti stessi.
Sotto il profilo oggettivo gli elementi costitutivi del reato p. e p. dall’art.674 sono rappresentati dal getto nei luoghi indicati dalla norma, di cose atte a offendere o molestare persone.
In relazione al termine gettare la giurisprudenza di legittimità (17) ha ritenuto che in esso possa ricomprendersi anche l’emissione di onde elettromagnetiche per “ l’amplissimo significato che ha nella nostra lingua il verbo gettare “ “ Esso infatti, non sta solo a indicare l’azione di chi lancia ( più popolarmente butta) qualcosa nello spazio o verso un punto determinato, ma è anche sinonimo di “mandar fuori, emettere” e, per estensione, come già in Dante Alighieri, di “ produrre, far nascere “.
Per quanto concerne poi la verifica se le onde elettromagnetiche rientrino nel novero delle cose ai sensi dell’art. 674 va rilevato che il legislatore del 1930 non poteva certo prevedere la diffusione delle onde elettromagnetiche, ma la grande apertura culturale del codice Rocco ha fatto sì che già all’epoca si inquadrasse il problema dell’energia con la formulazione del II comma dell’art.624 con il quale si equipara l’energia elettrica e le altre aventi un valore economico alle “ cose mobili “.
Su tale principio la Suprema Corte (18) ha ritenuto che il fenomeno noto come inquinamento elettromagnetico è astrattamente riconducibile alla previsione dell’art. 674 c.p., sottolineando “” che proprio l’apertura culturale mostrata dal codice Rocco nel dilatare la nozione di cosa rilevante per il diritto penale autorizza ad attribuire all’art.674 una dimensione più ampia di quella originariamente conferitagli e conforme ad una visione della legge in armonia con il marcato dinamismo dello Stato moderno. Non sembra arbitraria, dunque, la conclusione che tra le “ cose “ di cui parla la norma incriminatrice debbono farsi rientrare anche i campi elettromagnetici, per la loro stessa essenza considerati da A. Einstein altrettanto reali “ della sedia su cui ci si accomoda “, o più esattamente, i treni di onde, che si disperdono in tutte le direzioni a somiglianza di quelle generate nell’acqua dal lancio di un sasso, quale effetto delle variazioni dei campi medesimi prodotte dalle oscillazioni delle cariche elettriche “” .
La citata sentenza della Suprema Corte è di enorme rilievo per la tematica in esame laddove ritiene, altresì , che “” l’inserimento sul piano concettuale in tale categoria di elementi non materiali ma almeno strumentalmente percepibili, misurabili e apprezzabili, giova ad una corretta interpretazione della lettera dell’art.674 c.p., ritenendo altresì’ che come è noto, accantonata la teoria soggettiva dell’interpretazione, rivelatasi assolutamente inadeguata a corrispondere alla continua evoluzione della realtà sociale, “l’intenzione del legislatore” di cui parla l’art.12 delle disp. Att. sulla legge va oggi intesa come volontà della legge obiettivamente considerata, indipendentemente cioè dal pensiero di chi l’ha materialmente redatto e “” poiché un altro articolo delle disposizioni, il 14, statuisce che le leggi penali “ non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati ( art.25 Costit.; art.1 c.p.) è compito dell’interprete di accertare se la “ volontà “, che pretende di attribuire alla norma, sia interna o esterna alla stessa, nel senso che possa ricavarli dalla norma stessa, pur dando al testo un significato più ampio di quello che apparentemente risulta da essa ( interpretazione estensiva) ovvero debba essere mutuata da una norma diversa o anche dai principi generali dell’ordinamento giuridico ( interpretazione analogica) “”.
La Suprema Corte, con le due citate pronunce , come sopra già esaminato, ha sostanzialmente superato gli ostacoli normativi astrattamente individuabili nella fattispecie incriminatrice dell’art.674, precisamente quelli relativi :
— alla qualificabilità come “cose” delle onde elettromagnetiche;
— alla riconducibilità dei campi elettromagnetici alle condotte del “gettare” o “versare”;
— alla attitudine delle onde elettromagnetiche a recare offesa o “molestia” alle persone.
Orbene, l’orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità sin qui richiamata induce però ad una riflessione, occorre cioè stabilire se tale orientamento, che ritiene il fenomeno della diffusione di onde elettromagnetiche riconducibile alla previsione dell’art.674 c.p., non operi uno sforzo interpretativo che, a causa di un reale vuoto normativo, configuri un intervento suppletivo.
Sul punto è stato acutamente rilevato (19) che “” la norma di cui all’art.674 c.p. ( inserita tra le contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica, ed in particolare l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni) è stata da tempo utilizzata, per la sua duttilità, allo scopo di apprestare la tutela penale avverso fenomeni di rilevanza sociale sempre più crescente ma che non formavano oggetto di considerazione adeguata e tempestiva da parte del legislatore. Ci si riferisce a quelle situazioni idonee a compromettere in modo apprezzabile e diretto i beni ambientali, e quindi anche ad interferire, di riflesso se non direttamente sul bene della salute delle persone, che non sono state sollecitamente disciplinate in via generale dalla normativa e che hanno dunque costretto la giurisprudenza ( ma anche gli stessi commentatori del codice penale), a ravvisare nella norma in questione un utile strumento per approntare una tutela di carattere penale, fondata non tanto sulla astratta irrogabilità di una sanzione di entità trascurabile, quanto sulla possibilità di impiego dell’istituto del sequestro ( probatorio e, alla stregua del nuovo codice di procedura penale, preventivo) quale efficace mezzo di contrasto di un’illegalità ancora definibile come “atipica” rispetto alle fattispecie codificate. Basti pensare alle situazioni che davano – e danno – luogo al fenomeno dell’inquinamento atmosferico e a quelle che originano esalazioni maleodoranti, situazioni rispetto alle quali la norma di cui all’art.674 c.p. è servita – e serve tuttora – a fornire uno strumento di contrasto diretto non tanto sotto il profilo della tutela ambientale ( che pure viene, in tal modo, indirettamente garantita ) quanto con riferimento alla tutela della incolumità e quindi della salute delle persone “”.
In relazione a tale rilievo vanno richiamate due pronunce dei giudici di merito (20) che hanno ritenuto “” che il dato normativo non consente assolutamente, pena la violazione dei principi di tassatività e tipicità e del divieto di analogia, la sussumibilità della fattispecie de qua nell’ambito del reato contravvenzionale delineato “” nonché una recentissima pronuncia della Suprema Corte , (21) che ha statuito che l’emissione di onde elettromagnetiche non integra la fattispecie di cui all’art.674 ritenendo che la sussumibilità della stessa nel concetto di “cose” necessita di una esplicita previsione normativa.
Dalle pronunce sopra richiamate rileviamo che la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, oscilla tra due principali orientamenti.
Il primo indirizzo, maggioritario, ritiene l’astratta riconducibilità delle onde elettromagnetiche alla fattispecie di cui all’art.674.
Il secondo indirizzo, invece, richiamandosi ai principi di tassatività e determinatezza esclude l’astratta riconducibilità della fattispecie alla contravvenzione in questione. Ritiene, infatti, che una interpretazione estensiva in mala partem della norma incriminatrice di cui all’art.674 è vietata in base al principio di stretta legalità, contenuto oltre che nella norma di garanzia di cui all’art.1 cod.pen., anche nella disposizione contenuta nell’art.25 della Costituzione; precisa, altresì, che la norma contenuta nell’art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale esclude che la legge penale si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati.
Si ripropone, quindi, anche nella disamina della norma di cui all’art.674, il dibattuto problema dei limiti di ammissibilità di una interpretazione estensiva in diritto penale ; problema piuttosto complesso attesi gli incerti confini tra interpretazione estensiva e vera e propria interpretazione analogica.(22)(23)
Gli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati , fanno ritenere che la norma di cui all’art.674 c.p. è destinata a nuovi , più ampi e diversi spazi applicativi sino a quando non sarà colmata la lacuna legislativa, dovuta alla attuale genericità del dettato normativo ex art.674 c.p. e, di contro, alla veloce evoluzione della realtà tecnologica.
Proseguendo nella disamina va rilevato che non esistendo assoluta certezza scientifica che provi il pericolo per la salute umana derivante dall’esposizione a onde elettromagnetiche, – come anche ritenuto nel decreto di sequestro del GIP del Tribunale di Paola che si annota, – non risulta facile l’individuazione del relativo nesso di causalità.
Nella fattispecie in esame, va richiamata la teoria condizionalistica secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, (24) teoria sostenuta da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che, sul punto, va consolidandosi nell’accoglimento di tale impostazione.
La teoria citata, com’è noto, attribuisce rilevanza a quelle condotte che rispetto ad un evento possono considerarsi causali in base a leggi scientifiche distinte in universali e statistiche.
In base alle prime è stato osservato(25) che la verificazione di un accadimento è invariabilmente accompagnata dal verificarsi di un altro accadimento ( ad es. ogni qualvolta una sbarra di metallo viene riscaldata, essa subisce una dilatazione ) e, pertanto, soddisfano nella misura più alta le esigenze di rigore scientifico e certezza.
Le seconde asseriscono, invece, che il rapporto di successione regolare tra due eventi esiste soltanto in una certa percentuale di casi ( ad es. l’esposizione al morbillo provoca il contagio non sempre, ma soltanto in un determinato numero di casi).
Ma una spiegazione statistica del nesso causale deve, per risultare veramente attendibile, obbedire a precise condizioni, cioè perché l’evento risulti attribuibile all’agente, si deve essere in grado di asserire che, in mancanza del comportamento dell’agente, l’evento stesso, con un alto grado di probabilità, non si sarebbe verificato.
Sul punto è stato altresì osservato(26) che la causalità scientifica per essere tale esige: a) che il grado di conoscenza umana, richiesto per stabilire quand’è che un evento è scientificamente , “conseguenza” dell’azione, sia – tra i diversi ipotizzabili – non quello, di certo, della scienza ed esperienza “personale” dell’agente e neppure della scienza ed esperienza umana “media” o comune, ma soltanto quella della “migliore scienza ed esperienza del momento storico”; b) che il “grado di successione “ tra azione ed evento, per stabilire se esso costituisca o meno “conseguenza” dell’azione, sia – tra i diversi ipotizzabili” – non quello della “certezza”, né quello della possibilità, bensì quello della “probabilità relativa “ quale “rilevante grado di probabilità”; c) che il caso concreto sia risolto col “metodo scientifico” consistente nella c.d. “sussunzione del caso sotto le leggi scientifiche “ ( universali e statistiche) di copertura;
con la conclusione che, pertanto, l’azione è causa dell’evento quando “secondo la migliore scienza ed esperienza” del momento storico ( cioè secondo il metodo scientifico causale), l’ “evento è conseguenza, certa o altamente probabile, dell’azione”, in quanto senza di essa l’evento non si sarebbe, con certezza o con alto grado di probabilità, verificato.
Nel panorama giurisprudenziale più recente, in tema di inquinamento elettromagnetico si è accolta l’impostazione della teoria citata.
Di rilievo è la sentenza del Pretore di Rimini (27) ove si afferma che l’incertezza scientifica non deve e non può costituire un’ostacolo insormontabile per l’accertamento della responsabilità penale, perché la certezza scientifica è un risultato raramente raggiungibile.
Come è stato osservato (28) ciò che deve essere ben ponderato e analizzato è la credibilità delle ricerche scientifiche che inducono a ritenere lesivo un dato agente. La fondatezza deve essere ricercata nella letteratura scientifica, nelle differenze e nei rilievi che i singoli studi hanno sviluppato. Infatti, se uno studio epidemiologico ha rilevato la connessione tra un agente inquinante e una patologia, poco rileverà l’incapacità della scienza biologica di determinarne le cause biologiche. Quindi, secondo la tesi riminese, o la ricerca biologica sarà in grado di smentire la connessione, individuando altro agente, oppure tale connessione deve ritenersi sussistere.
Numerose sono le decisioni dei giudici di merito che di legittimità che hanno ritenuto applicabile la teoria condizionalistica secondo il modello della “ sussunzione sotto leggi scientifiche”(29)
Secondo l’impostazione di tali pronunce è stato osservato (30) che può concludersi che la ragionevole probabilità dimostrata dal punto di vista scientifico in tema di inquinamento elettromagnetico è più sufficiente, per il nostro ordinamento ad integrare il nesso di causalità tra l’esposizione ad onde elettromagnetiche e le patologie derivanti alla salute umana.
Se questa è la giurisprudenza sul punto, va tenuto però presente che, recentemente, la Suprema Corte a Sezioni Unite (31) ( fattispecie in tema di responsabilità professionale medica ) ha ritenuto che per l’accertamento del nesso causale non bastano i coefficienti di probabilità, ed esaminato, i criteri di determinazione e di apprezzamento del valore probabilistico della spiegazione causale statuendo che: “” non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificare la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze di fatto e dell’evidenza disponibile, così che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con << alto o elevato grado di credibilità razionale >> o << probabilità logica >>;
La novità principale, contenuta nei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte nella citata sentenza, consiste nell’aver ridimensionato l’importanza ed il valore, a essi attribuiti dalla più recente giurisprudenza ai coefficienti di probabilità contenuti nelle leggi statistiche , sarà possibile ,pertanto, giungere all’affermazione della penale responsabilità del medico per reato omissivo improprio non tanto quando sussista una legge statistica che consenta di ritenere che la sua condotta omissiva, con una probabilità vicino alla certezza, sia stata causa di un determinato evento, ma quando il giudice, peritus peritorum, alla luce di tutte le risultanza probatorie dichiari che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con < alto grado o elevato grado di credibilità razionale > o < probabilità logica>; (32) La citata sentenza conferma quanto sul punto già enunciato da autorevole autore (33) circa il rapporto causale nell’applicazione di leggi universali e leggi statistiche.
Questa breve disamina sulla problematica inerente il fenomeno della diffusione di onde elettromagnetiche, in relazione alla sua riconducibilità alla previsione dell’art.674 cod.pen., atteso il contrasto giurisprudenziale evidenziato, induce a ritenere auspicabile un intervento delle Sezioni Unite sulla questione.
Ancor meglio è auspicabile, attesa la delicatezza della materia, che intervenga il legislatore con leggi chiare e tassativamente determinate.
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(1) (1) In TIBERI R. ,La Tutela penale della salute dall’inquinamento elettromagnetico, 2001,Maggioli :
n n ANDERSON B.S., HENDERSON A.K., Cancer incidence in census tracts with broadcasting towers in Honolulu, Hawai, Report dummitted to the Honolulu City Council, Honolulu,Hi : Environmental and Epidemiology Program, Hawai, 27 october 1986, citato in GOLDSMITH JR,Epidemiology studies of radiofrequency radiation : current status anareas of concern, “ Sci Tot Environ “, 1996/180, pp 3-8;
n n MASKARINE G., COOPER J., SWIGERT L., Investigation of increased incidence in childhood leukaemia near radio towers in Hawaii : preliminary observation, J Environ Pathol, Toxical and Oncol, 1994,13, pp.33-37;
n n HOCKING B., GORDON J.R., GRAIN H.L., HATFIELD G.E., Cancer incidence and mortality and proximity to TV towers, MJA, 1996, 165, pp. 601-605;
n n DOLK H., SHADDICK G. WALLS P., GRUNDY C., THAKRAR B., KLEINSCHMIDT I., ELLIOT P., Cancer incidence near radio and television transmitters in Grat Britain I. Sutton Coldfield transmitters, Am J Epidemiol, 1997, 145, pp. 1-9;
n n DOLK H., ELLIOT P. , SHADDIK G., WALLS P., THAKRAR B., Cancer incidence near radio and television transmitters in Grat Britain II. All high power transmitters, Am J Epidemiol, 1997, 145, pp. 10-17;
n n RAVAIOLI A. , Effetti sulla salute umana dei campi elettromagnetici ad alta frequenza, in BEVITORI P., Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza. Aspetti teorici, sanitari, normativi, Rimini 2000, p. 193;
n n MUHM J.M. , Mortality investigation of worker in an elettromagnetic puls test program, J Occup Med, 1992, 34, pp. 287-292;
n n SZMIGIELSKI S. , Cancer morbidity in subyects occupationally exposed to light frequency ( radiofrequency and microwave ) elettromagnetic radiation, Sci Tot Environ, 1996, 180, pp.9-17;
n n GRAYSON J.K. , Radiation exposure, socio-economic status and brain tumor risk in the U.S. air force : a nested case-control study, Am J Epidemiol, 1996, 143, pp. 480-486;
n n LAGORIO S. , ROSSI S., VECCHIA P., DE SANTIS M., BASTIANINI L., FUSILII M., FERRUCCI A., DESIDERI E., COMBA P., Mortalità of plastic-ware workers exposed to radiofrequencies, Bioelectromagnetic, 1997, 18 , pp. 418-421.
n n RAVAIOLI A., Effetti sulla salute umana dei campi elettromagnetici ad alta frequenza, p.195;
n n COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA del Comune di Bologna , Rischi sanitari dovuti all’inquinamento da radiazioni non ionizzanti e possibili misure di prevenzione per la popolazione;
n n OULLET HELLSTRON R. , STEWART W.F., Miscarriages among female physical therapists who report using radio-and microwave-frequency elettromagnetic radiatio Am J Epidemiol,1993, 138, pp. 775-786;
n n STIEVANO B.M., ERNA M., Rassegna degli effetti derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici, p.37;
n n LAGORIO S. IAVARONE I., COMBA P., Rassegna degli studi epidemiologici sui possibili effetti cancerogeni dell’esposizione a radiofrequenze e microonde, in dBA 1998, p. 847 e ss;
n n VECCHIA P., Aspetti sanitari e percezione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici, in “ Gazzetta Ambiente “ 1999, n. 4, p.12 e ss.
(2) EQUIZI G. nota a sentenza cass.pen. 13.10.1999, n. 5592, in Juris data Giurisprudenza, Giuffrè, 2001-III
(3) G.I.P. Pretura Venezia decreto 1.3.1997, est. Contini, “” E’ ammissibile il sequestro preventivo di impianti di radiotrasmissione che generano campi elettromagnetici ad alta frequenza potenzialmente pericolosi, potendosi nella fattispecie ravvisare l’ipotesi contravvenzionale contemplata dagli artt.674 e 675 c.p. “”
(4) Cass.Pen. , Sez. I, 13.10.1999, n. 5592, Pareschi, « In assenza di prova certa circa l’effettiva nocività ( in senso omnicomprensivo rispetto alla previsione di legge ), di campi elettromagnetici superiori ai valori limite fissati dalla normativa regionale, deve escludersi la configurabilità del reato di cui all’art.674 c.p. nel caso di impianto che dia luogo alla produzione dei campi anzidetti « «
(5) Cass.Pen. Sez. I, 29.11.1999, c.c. 14.10.1999, n. 5626, Cappellieri, “” Il fenomeno noto come inquinamento elettromagnetico è astrattamente riconducibile alla previsione dell’art.674 c.p. “”..
(6) Cass.Pen. Sez.I, 1.6.2000, n. 4102, Rigoni. “” Risponde del reato di cui all’art.650 c.p. il legale rapp.te della società che ha installato un sistema di antenne per telefonia cellulare che non ottemperi all’ordinanza contingibile ed urgente del sindaco che aveva imposto l’immediata disattivazione dell’impianto “” ( fattispecie concernente il sequestro preventivo, ritenuto legittimo, di un impianto di antenne per telefonia radiomobile, eseguito per inosservanza si un’ordinanza sindacale di disattivazione, emessa a salvaguardia della salute pubblica dalle emissioni di onde elettromagnetiche con statuizione che anche gli effetti di semplice molestia, nel campo dell’inquinamento elettromagnetico, da intendersi come apprezzabile fastidio o disturbo, assumono rilievo ).
(7) Tribunale di Roma, 8.3.2000 in Foro It., 2001, II, 28. “” E’ ammissibile il sequestro preventivo di un impianto radio irradiante onde elettromagnetiche a seguito di contestazione per la contravvenzione di getto pericoloso di cose di cui all’art. 674 c.p., qualora sia rinvenibile la corrispondenza tra fatti accertati e fattispecie di reato ipotizzata “”;
(8) Tribunale di Pescara, 8.6.2000, A.B. PQM 2000, f. 2, 57, “” Sotto il profilo igienico sanitario l’inquinamento elettromagnetico è astratta mente riconducibile alla previsione incriminatrice di cui all’art.674 c.p., anche se la dispersione di onde elettromagnetiche deve essere tale da provocare il pericolo per la salute di un numero indeterminato di persone “”
(9) Tribunale di Roma, ordinanza 16.1.2001, n. 657., “” Il fenomeno delle onde elettromagnetiche è astrattamente riconducibile alla previsone dell’art.674 c.p. dovendosi ritenere che in caso di superamento di valori-limite fissati dal d.m. 10.9.88 n. 381 vi sia l’idoneità delle onde elettromagnetiche se nona ledere almeno a infastidire le persone “”
(10) G.I.P. Tribunale di Paola , 28.01.2001 , n. 6480/01, est. Lo Feudo, in commento.
(11) MANZINI V. Trattato di diritto penale italiano, 1986, III , pag.458.
(12) Cass.Pen. 16.5.1980, Biasin, Giust.Pen. 1981, II, 155, “” La contravvenzione di getto pericoloso di cose si realizza quando le cose siano idonee a offendere o molestare o imbrattare persone, quale causa virtuale di nocumento, indipendentemente dal modo in cui si esplica la condotta e dalla maggiore o minore frequenza in via normale del luogo “;
Cassaz. Pen. 4.7.1989, Tofferin, Cass.Pen., 1991, I, 1565, “” Nell’ipotesi di emissione di gas, di vapori o fumi, punita ai sensi dell’art.674 c.p. si configura un reato di mero pericolo, per cui non è necessario che l’emeissione stessa provochi un effettivo nocumento, essendo invece sufficiente l’attitudine del gas, vapore o del fumo emesso a offendere, imbrattare, molestare le persone “” ; Cassaz. Pen. 25.10.1994, Montini, Cass.Pen. 1995, 3346 , “” L’ipotesi di emissione di gas, di vapori o fumi, punita ai sensi dell’art.674 c.p., si configura come reato di mero pericolo, per cui non è necessario che l’emissione stessa provochi un effettivo nocumento, essendo, invece, sufficiente l’attitutudine dle gas, del vapore o del fumo emesso ad imbrattare o molestare le persone “”; Cass.Pen. 24.10.1986, Colombo, Riv. Pen. 1987, 684 ;
(13) LATTANZI G. – LUPO E. Codice Penale, 2000, XII ;
(14) Cass. Pen. 7.4.1994, Sez. III, Roz Castaldi in Riv. Polizia, 1996, 32; “” Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art.674 c.p. ( getto pericoloso di cose ) non è richiesta la prova di un concreto pericolo per la salute delle persone in quanto tale norma fa riferimento al concetto più attenuato di “molestia “ ;
15) Cass.Pen. Sez.III, 26.1.1998, n. 3531, Terrile , “ La fattispecie tipica del reato di getto pericoloso di cose di cui all’art.674 c.p. configura un’ ipotesi di reato di pericolo rappresentato dall’idoneità potenziale della cosa versata a molestare o imbrattare le persone in modo percepibile anche se minimo “.
(15) (15) Cass. Pen. 4.12.1997, Tilli, Sez. I, n. 739, in Giust. Pen. 1999, II, 46 (s.m.) “” Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. – getto pericoloso di cose ( nel caso di specie, emissioni di vapori) – non si richiede un effettivo nocumento alle persone, in dipendenza della condotta contestata, essendo sufficiente l’attitudine di questa a cagionare effetti dannosi, cioè ad offendere, imbrattare, molestare persone : detta attitudine non deve essere e necessariamente accertata mediante perizia, ben potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi “”.
(16) Cass. Pen. 30.1.1998, Labita, CED Cass. N. 210959, “” Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art.674 c.p. l’attitudine delle emissioni di gas, vapori o fumi a moletsrae le persone non deve essere accertata necessariamente mediante perizia, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento, secondo le regole generali, su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle emissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti “” ;
(17) (17)Cass. Sez. I , 29.11.1999, n. 5626, Cappellieri, conferma Tribunale di Venezia ordinanza 20.4.1999; Cass. Pen. Sez. I , 13.10.1999, 5592, Pareschi ;
(18) (18)Cass. Pen. Sez.I 29.11.99, n. 5626 ; Cass. Pen. Sez. I, 13.10.99, n. 5592 ;
(19) DE FALCO G., in Cass.Pen. Vol. XLI, 1, 2001, p. 148, ( nota a sentenze Cass.Pen. Sez.I, 13.10.99, n. 5592 et Cass.Pen. Sez. I, 14.10.99 n. 5626, citate) ;
(20) (20) Pretura Venezia– Uff. G.I.P., Ord. 16.3.1999, est. Gaggelli ) Tribunale Venezia, Sez.I 16.4.1999;
(21) Cass.Pen. ,Sez. I, 30.1.2002, n. 8102, Suraci, in D&G- Dir. E Gist. 2002, f.19,77, “” Non integra la fattispecie di cui all’art.674 c.p. ( “getto pericoloso di cose”) la emissione e propagazione di onde elettromagnetiche da impianti di radiodiffusione, atteso che la condotta consistente nel “gettare” cose, ivi sanzionata, ne presuppone la preesistenza in natura, mentre l’emissione di onde elettromagnetiche consiste nel “generarne” flussi prima non esistenti, ed in quanto la sussumibilità di esse nel concetto di “cose” necessita di una esplicita previsione normativa “”.
(22) Sulla esistenza, ed in quali limiti, del rapporto tra analogia e la c.d. interpretazione estensiva SORRENTINO T. “ Il dilemma del divieto di analogia nella materia penale “ , ESI,2001, pag.115 e segg. L’Autore, in una approfondita analisi sul punto osserva che tra i criteri estensivo ed analogico occorrerebbe trovare parametri distintivi più netti; oppure, considerando che l’analogia è procedimento escluso dall’ambito penale, bisognerebbe sottoporre ad indagine più rigorosa la c.d. interpretazione estensiva, anche al fine di verificare se il concetto espresso mediante la dicitura linguistica trova oggi corrispondenza nella scienza della interpretazione giuridica.
(23) Sulla problematica della ammissibilità di una interpretazione estensiva in diritto penale si rileva che, nell’ambito del progetto di revisione costituzionale, approvato dalla Commissione Bicamerale il 4 novembre 1997 ( ma poi bloccatosi in Parlamento ), si era previsto – proprio allo scopo di frapporre un argine ai ritenuti “eccessi” di libera attività interpretativa del giudice penale – di introdurre una nuova disposizione costituzionale che vietasse esplicitamente, oltre all’interpretazione analogica, anche l’interpretazione “estensiva” delle norme incriminatici ( la nuova disposizione costituzionale era così formulata : “” Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo “” ). In FIANDACA-MUSCO, “ Diritto penale parte generale “, Zanichelli,2001, pag.114.
(24) STELLA “ Leggi scientifiche e spiegazione causale in diritto penale “ Milano 1975.
(25) FIANDACA –MUSCO, op.citata
(26) MANTOVANI F. op. citata.
(27) Pretura Rimini, 15.5-12.6.1999, n. 697, “” Ai fini della sussistenza del reato di lesioni personali colpose è sufficiente una conclusione probabile in merito all’esistenza del nesso di causalità tra l’esposizione ad onde elettromagnetiche e il danno alla salute. L’unico limite è rappresentato dalla presenza di un diverso ragionevole processo causale “” ( fattispecie concernente il caso della costruzione nel 1990 di una linea elettrica nella tratta Forlì-Fano, a seguito della cui attivazione sono state riscontrate in parte della popolazione residente nell’ambiente circostante alcune sindromi patologiche )
(28) MAZZOLA – M.A. – TAIOLI E. Inquinamento elettromagnetico,Pirola 2001,pag.146.
(29) Cass. Pen. , Sez. IV, 6.12.1990, Bonetti e altri , in Foro it. 1992, II, 36 , “” Secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo a patto che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica – la cosiddetta legge generale di copertura – portano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto. Sono legge generali di copertura sia le leggi universali, che sono in grado di affermare che la verificazione di un evento è invariabilmente accompagnata dalla verificazione di un altro evento, sia le leggi statistiche che si limitano, invece, ad affermare che il verificarsi di un evento è accompagnato dal verificarsi di un altro evento soltanto in una certa percentuale di casi, sicchè il giudice che si avvalga del modello della sussunzione sotto legge statistiche dirà che è probabile – e deve trattarsi di probabilità di alto grado – che la condotta dell’agente costituisca, “ ceteris paribus “, una condizione necessaria dell’evento “”.
Cass.Pen. Sez. IV, 17.12.1993, Ianieri, Riv. Pen. economia,1996,56 , “” In tema di rapporto di causalità, causa è la condizione contingentemente necessaria per la produzione dell’evento. Evento, invero, che può essere astrattamente causato da tutta una serie di antecedenti, ma in concreto, contingentemente appunto, è l’effetto di un determinato o di più determinate causa per venire a capo delle quali il giudice deve avvalersi del metodo scientifico della sussunzione del caso sotto le c.d. leggi di copertura, che sono leggi scientifiche o statistiche. Si tratta dei principi della causalità scientifica, secondo la quale il grado di successione causa-effetto, antecedente-conseguente, condotta-evento non è la certezza e neppure la possibilità, ma la probabilità o meglio, un alto grado di probabilità che senza il comportamento dell’agente l’evento non si sarebbe verificato “”.
Pretura Torino, 9.2.1995, Barbotto Beraud e altro, in Riv.it.dir. e proc. Pen. 1997,1447 con nota Piergallini, “” Secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, universali o statistiche, il giudice può affermare che è “probabile” che la condotta dell’agente costituisca “ceteris paribus”, una condizione necessaria dell’evento; probabilità che altro non significa se non “probabilità logica o credibilità razionale” ovvero attendibilità, verosimiglianza, dimostrabilità, la quale deve essere di alto grado, nel senso che il giudice dovrà accertare che senza il comportamento dell’agente l’evento non si sarebbe verificato, appunto, con alto grado di probabilità “”.
Cass.Pen. Sez. IV, 5.10.1999, Angele, in Foro it.,2000, c.259, con nota di Guariniello R. “” sussiste il nesso causale tra condotta ed evento, anche nel caso in cui sia certo o altamente probabile che l’esposizione ad amianto successiva all’insorgenza dell’asbestosi ne abbia cagionato l’ulteriore aggravamento “”.
Tribunale Milano, 20.12.1999, Foro Ambrosiano 2000, 312 (s.m.), “” In tema di accertamento del nesso di causalità è legittimo il ricorso, da parte del giudice, al modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, che consente il distacco da una spiegazione causale deduttiva, quando non sia possibile conoscere tutte le fasi intermedie attraverso le quali la causa produce il suo effetto, né si possa pervenire ad una ricostruzione fondata su una serie continua di eventi. Deve tuttavia sempre essere affermata la probabilità che l’antecedente rientri tra quelli che, sulla base di una legge dotata di validità scientifica, portano a determinati eventi “”;
Cass.Pen., Sez. IV, 28.9.2000, n. 1688, Beltrocchi “” In tema di causalità omissiva , è possibile ravvisare il nesso causale se l’azione doverosa omessa avrebbe impedito l’evento con alto grado di probabilità logica ovvero con elevata credibilità razionale, cioè con una probabilità vicina alla certezza che può ritenersi raggiunta quando, sulla base di una legge universale o di una legge di statistica , sia possibile effettuare il giudizio controfattuale ( supponendo realizzata l’azione doverosa omessa e chiedendosi se in tal caso l’evento sarebbe venuto meno ) con una percentuale vicino a cento “”.
(30) TIBERI R. “ La Tutela Penale della salute dall’inquinamento elettromagnetico “, Maggioli, 2001, pag. 48
(31) Cassaz. Pen. Sez.Un. 10/7-11/9/2002, n. 30328;
(32) MACCIONI S. in Guida al Diritto,38, 5.10.01,pag.t1, nota a sentenza Cass.Pen. S.U. 10.07.02 n. 30328.
(33) GALLO M., Appunti di diritto penale, Vol. II, Parte I, La fattispecie oggettiva, con la collaborazione di AMISANO M., 2000, Giappichelli, pag. 137 e segg.
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