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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Emergenza fanghi in agricoltura: dalle puntate precedenti alle prospettive future
di Stefano Maglia, Linda Maestri
Categoria: Rifiuti
L’intento del presente contributo è quello di ricapitolare le ultime novità normative e giurisprudenziali intervenute in tema di fanghi di depurazione in agricoltura. Tenendo come riferimento di base l’articolo di Stefano Maglia e Miriam Viviana Balossi (Fanghi da depurazione in agricoltura: quale normativa si applica?), si analizzeranno le ultime tappe di quella che possiamo ormai chiamare “emergenza fanghi”.
Questione fanghi, ecco cosa è successo
La situazione emergenziale origina dalla posizione espressa dalla Corte di Cassazione penale nella sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017. La Corte ha infatti affermato che la normativa di cui al D.L.vo 99/1992[1] non è sufficiente a disciplinare i fanghi da depurazione, ma va integrata – per le parti non espressamente disciplinate – in primis dal D.L.vo 152/2006[2]. Il che significa che per le sostanze non espressamente disciplinate dal decreto 99/92 si dovrebbe applicare allo spandimento dei fanghi in agricoltura la disciplina delle bonifiche, dettata dalla Tab. 1, Colonna A, Allegato 5 alla Parte IV del decreto 152/2006. Nell’incertezza determinata da una tale interpretazione sono stati, di conseguenza, ridotti gli spazi autorizzati al recupero dei fanghi di depurazione, determinando situazioni di forte criticità.
In questa fase si colloca la Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia (n. X/7076 dell’11 settembre 2017[3]), secondo la quale il citato decreto 99/92 “integrato con le disposizioni regionali come qui aggiornate costituisce il quadro normativo compiuto ed esauriente circa i limiti da applicarsi nel territorio lombardo per lo spandimento dei fanghi non pericolosi in agricoltura”. Su tali basi, la Regione ha fissato, ai fini dell’avvio dei fanghi da depurazione all’utilizzo in agricoltura:
– un valore-limite pari a “mg/kg ss <10.000” per il parametro “Idrocarburi (C10-C40)”;
– un valore-limite pari “mg/kg Σ <50” per i parametri “Nonilfenolo”, “Nonilfenolo monoetossilato”, Nonilfenolo dietossilato”.
La delibera è stata poi impugnata da circa 60 comuni delle Province di Lodi e Pavia, province interessate dallo spandimento dei fanghi da depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali, aventi effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno. L’impugnazione muoveva dal potenziale rischio di contaminazione per le matrici ambientali e, correlativamente, per le coltivazioni ad uso alimentare, in conseguenza del rilascio al suolo di elevate frazioni di idrocarburi pesanti (oli minerali, kerosene, oli esausti, olio combustibile ecc.) e di fenoli. Il Tar Lombardia, destinatario del ricorso, ha così annullato la delibera nella parte in cui ha modificato ed integrato la precedente D.G.R. Lombardia 1 luglio 2014, n. X/2031[4], fissando valori limite differenti. Precisamente, con la sentenza n. 1782 del 20 luglio 2018 i giudici Lombardi hanno accolto il ricorso spiegando che “il provvedimento regionale è intervenuto nella materia «tutela dell’ambiente», riservata alla competenza esclusiva statale; ne consegue che le regioni non possono dettare una disciplina contrastante con quella prevista dalle fonti primarie statali abbassando i limiti di tutela previsti da queste ultime”.
Mentre veniva ad infittirsi, almeno in Lombardia, la trama dell’odierna emergenza fanghi, in Toscana la giurisprudenza manifestava tutt’altro avviso. Infatti, solo un mese prima anche il TAR Toscana era stato chiamato a giudicare della possibilità di integrare la disciplina prevista dal D.L.vo 99/1992 con le norme in materia di rifiuti e di bonifica dei suoli contaminati di cui al D.L.vo 152/2006. I giudici toscani, all’opposto di quelli lombardi, con la sentenza n. 887 del 19 giugno 2018 hanno affermato che “anche sulla base del principio di precauzione … l’applicazione pura e semplice ai fanghi delle CSC stabilite per il suolo… costituirebbe una misura sproporzionata rispetto al fine da conseguire, ed irrazionale, in quanto i fanghi, presentando normalmente concentrazioni medie di sostanze superiori rispetto al suolo, se valutati sulla base dei parametri previsti per il suolo, non sarebbero mai utilizzabili in agricoltura”. E come fare per le sostanze potenzialmente inquinanti e/o contaminanti non espressamente disciplinate dal decreto 99/92? Il Tar Toscana non esclude, al fine del loro controllo, il richiamo alla disciplina rifiuti di cui al decreto 152/2006, ma precisa che “il potere precauzionale, resosi necessario dalla evidenziata lacuna normativa […], può essere correttamente esercitato dall’Amministrazione regionale, prendendo a riferimento, per le sostanze non considerate dal D.lgs. 99/1992, i valori indicati dalla Tab. 1, colonna A dell’allegato 5, al titolo V, parte IV, D.lgs. n. 152 del 2006, che dovranno però essere riparametrati in aumento, sulla base delle competenze tecnico-discrezionali dell’Amministrazione, tenendo conto dell’ammissibilità di una maggiore concentrazione nei fanghi (rispetto al suolo) di sostanze inquinanti”. In sostanza, sì alla considerazione dei valori previsti in tema di bonifiche, ma tenendo sempre presente che per i fanghi si dovrebbe ammettere una maggiore concentrazione di sostanze inquinanti rispetto al suolo.
Lo stesso principio è stato fermamente ribadito dal medesimo Tar, un mese dopo quest’ultima sentenza e pochi giorni poco quella del tar Lombardia, nella sentenza n. 1078 del 25 luglio 2018, che ha accolto il ricorso contro il diniego alla richiesta di modifica sostanziale dell’autorizzazione all’uso agronomico dei fanghi di depurazione.
In arrivo le modifiche al D.L.vo 99/92?
Mentre sembrerebbe ormai chiara la netta distinzione tra le due interpretazioni soprariportate, con riferimento alla “necessità dell’aggiornamento della disciplina vigente in materia di spandimento dei fanghi di depurazione” (Tar Toscana, 887/2018), quali sono le ultime novità?
Con il parere consultivo n. 1285 del 15 maggio 2018 il Consiglio di Stato si è espresso sullo “schema di decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare recante regolamento concernente modifiche agli allegati IA, IIA, IB e IIB al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”. Il Consiglio ha sottolineato, in particolare, “l’opportunità di valutare la congruità dei termini di decorrenza dei nuovi parametri”, nonché la necessità di “acquisire la documentazione concernente tale attività istruttoria prima di esprimere il proprio parere definitivo” e di “valutare l’opportunità di acquisire il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto in esame”. Così, qualche giorno dopo l’incontro tra il Ministro dell’Ambiente ed alcuni assessori regionali all’ambiente, il 1° agosto 2018 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome si è espressa conparere favorevole[5] (seppur con alcune osservazioni non vincolanti) sullo schema di D.M. concernente modifiche agli allegati al D.L.vo 99/1992. Tralasciando in questa sede le osservazioni formulate dalle varie Regioni, ciò che rileva l’unanime pensiero circa la necessità di provvedere al più presto al riesame del D.L.vo 99/1992, e non solo dei suoi allegati.
Quali conseguenze?
La situazione così come delineatasi rende ormai impraticabile il conferimento in agricoltura, in primis in Lombardia, dei fanghi da depurazione, almeno finché non saranno definiti gli specifici parametri di utilizzo.
Da qui la sproporzione che costituisce l’emblema di quest’emergenza: ingenti quantitativi di fanghi da destinare a pochi impianti autorizzati allo smaltimento. Le difficoltà che incontrano i gestori nell’individuazione di siti di destinazione finale sono ovvie: i termovalorizzatori italiani autorizzati al trattamento fanghi sono già saturi ed è pressoché impossibile ricorrere all’utilizzo della discarica per l’impossibilità di garantire con continuità il rispetto dei parametri previsti dal DM 27 settembre 2010. In sostanza, il mercato è incapiente a gestire la domanda di smaltimento fanghi essendosi verificato da parte degli operatori un sistema di autotutela preventiva, vista l’attuale incertezza normativa.
Tutto ciò mette a rischio la continuità del servizio di depurazione: il mancato allontanamento dall’impianto dei fanghi prodotti porta progressivamente all’esaurimento dello stoccaggio nelle aree disponibili in impianto (laddove presenti) pregiudicando la continuità del pubblico servizio e compromettendo l’efficienza depurativa (ciò in quanto i depuratori stanno attualmente lavorando in sofferenza, accumulando il fango nei reattori biologici, nei digestori ed ispessitori), con un inevitabile impatto sulla salute pubblica, sull’ambiente e sull’ecosistema. Si pensi, infatti che le tempistiche previste per lo stallo delle attività di smaltimento dei fanghi sono di circa 7 – 10 giorni, dopo di ché i gestori saranno costretti ad effettuare un’inaccettabile scelta tra il proseguimento dell’accumulo di fanghi non gestiti o una drastica riduzione della capacità depurativa. E, come se non bastasse, i prezzi di smaltimento sono aumentati in modo esponenziale, con problematiche ripercussioni sulla tariffa del servizio idrico integrato a carico dell’utenza.
Come gestire l’emergenza? Le ordinanze contingibili e urgenti sulla gestione dei fanghi
Nella necessità di misure che permettano di scongiurare il blocco del servizio di depurazione, alcune Regioni hanno adottato disposizioni transitorie, speciali e derogatorie delle regole sulla gestione dei fanghi da depurazione. Nel nostro D.L.vo 152/2006, infatti, è previsto lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente (art. 191[6]), che consente “il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente”. Il limite temporale di reiterazione dell’ordinanza fissato dal Legislatore è quello dei 18 mesi, ma è concesso adottare ordinanze anche oltre i predetti termini “qualora ricorrano comprovate necessità”.
Toscana
Su tali basi, con l’ordinanza n. 2 del 3 agosto 2018 il Presidente della Giunta regionale Toscana ha disposto il conferimento presso determinati impianti di discarica (elencati nell’allegato 1) dei quantitativi dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane specificati prodotti dagli impianti di depurazione del servizio idrico integrato toscano affidatari del servizio e facenti parte dell’Autorità Idrica Toscana. In sostanza, per quattro mesi – durata, reiterabile, dell’ordinanza – questi rifiuti speciali dovranno essere accolti in quattro discariche toscane.
Questo, si legge nel provvedimento, visto che “le interpretazioni sempre più restrittive della normativa vigente, alla luce anche della giurisprudenza più recente (Sentenza della Corte di Cassazione Penale sez. III, 6 giugno 2017, n. 27958, Sentenza del TAR Lombardia del 20 luglio 2018 n.1782), hanno determinato limitazioni alla possibilità di riutilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura”, rendendo “indispensabile un intervento dello Stato per adeguare la normativa vigente di settore alle innovazioni scientifiche e tecniche e per il superamento delle diversità regionali”.
Con l‘ordinanza n. 3 del 18 ottobre 2018, il Presidente della Giunta regionale ha provveduto a reiterare l’ordinanza n. 2 di cui sopra. La nuova ordinanza, che arriva in un momento successivo all’adozione del D.L. Morandi (di cui si dirà tra poco), premette che “continuano a perdurare le difficoltà nel conferimento dei fanghi di depurazione prodotti a livello regionale e nazionale” e, richiamando la precedente ordinanza n. 2/2018, precisa che nel corso del Tavolo Tecnico di coordinamento “sono emerse esigenze di modifica e integrazionedell’Ordinanza n. 2/2018 non rinviabili per assicurare il pieno raggiungimento dell’obiettivo di assicurare la stabilità del sistema depurativo toscano in questa fase emergenziale“. In particolare, si legge, “perdurano difficoltà nel conferimento a trattamento degli extra-flussi da manutenzione e spurgo delle reti fognarie (autospurghi) in alcune aree della regione a causa delle limitate disponibilità di trattamento reperibili presso gli impianti di depurazione“: da qui, la necessità di “individuare ulteriori impianti rispetto a quelli di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale toscana n. 2 del 3 agosto 2018“. Così, con l’ordinanza n. 3/2018 il Presidente della Giunta toscana ha reiterato, per 6 mesi, la precedente ordinanza n. 2, approvando al contempo l’allegato A avente ad oggetto “Impianti di discarica destinatari dei flussi di fanghi di depurazione toscani” e l’allegato B, recante gli indirizzi operativi per la gestione dei fanghi di depurazione. Gli impianti individuati nell’allegato possono derogare al limite temporale di tre mesi per il deposito temporaneo dei rifiuti individuati dal codice CER 190805, a condizione che gli spazi disponibili e le modalità di deposito siano tali da non provocare impatti ambientali, sia con riferimento alla gestione delle percolazioni che alle emissioni odorigene, fermo restante il limite massimo di un anno, qualora siano emanate ulteriori reiterazioni.
Lombardia
Pochi giorni dopo l’ordinanza della Toscana è arrivata quella della Lombardia, regione direttamente interessata dall’emergenza fanghi. Precisamente, con decreto n. 94 del 7 agosto 2018 la Lombardia ha disposto l’adozione di forme straordinarie, temporanee (3 mesi) e derogatorie di gestione dei fanghi, per far fronte ad una “situazione di emergenza, per i possibili rischi di carattere ambientale e di tutela della salute pubblica, connessi all’impossibilità da parte dei gestori degli impianti di depurazione di conferire i propri fanghi presso gli impianti di trattamento”.
la gestione delle aree di messa in riserva degli impianti di trattamento fanghi
gli impianti autorizzati al ritiro del codice EER 190805, ove sarà consentito lo stoccaggio anche con operazione D15 nelle aree o serbatoi di stoccaggio autorizzati con operazioni R13, nonché l’utilizzo di serbatoi dedicati al trattamento (R12) per la messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15)
per gli impianti autorizzati al ritiro del codice EER 190805, la possibilità di superare le soglie individuate dai provvedimenti autorizzativi dei quantitativi di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) limitatamente ai rifiuti individuati dal codice EER 190805 prodotti da depuratori delle acque reflue urbane ubicati in Regione Lombardia;
per gli altri impianti di trattamento, autorizzati alle operazioni D1, D8, D9, D13, D14, D15, R1 e/o D10, R3, R10, R11, R12, R13, di ritirare il codice EER 190805 se prodotto in una unità locale ubicata in Lombardia prioritariamente rispetto a quelli provenienti da fuori Regione
gli impianti di incenerimento definiti “impianti di piano”, fermo restando l’assoluta priorità del trattamento dei rifiuti urbani prodotti in Lombardia, che dovranno dare priorità ai rifiuti individuati dal codice EER 190805 prodotti in Lombardia
per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ubicati in Lombardia, la possibilità di derogare al limite temporale di tre mesi per il deposito temporaneo dei rifiuti individuati dal codice EER 190805, sempre e comunque entro il limite massimo di un anno.
Lazio
E’, quindi, arrivato il turno della regione Lazio. Per garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, con l’ordinanza n. Z00001 del 6 settembre 2018 il Presidente del Lazio ha adottato misure straordinarie per consentire ai gestori degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ubicati nel territorio laziale di intraprendere soluzioni alternative al trattamento dei fanghi, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di evitare l’interruzione del pubblico servizio di depurazione.
Richiamando “il rispetto delle norme di buona tecnica e di igiene e sanità pubblica, con particolare attenzione alla presenza di ricettori sensibili nell’immediato intorno degli impianti, e di tutte le norme e prescrizioni non derogate presenti all’interno degli atti autorizzativi”, la Regione consente ora agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ubicati nel Lazio di derogare al limite temporale di tre mesi previsto per il deposito temporaneo, relativamente ai rifiuti individuati dal codice EER 190805, e comunque entro il limite massimo di un anno.
La deroga opera a condizione che:
siano garantiti spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito;
oltre al rispetto delle necessarie norme tecniche di stoccaggio, siano previsti adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori colaticci prodotti dai materiali stoccati;
siano garantiti sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene;
siano predisposti idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario ed impedire rischi di contaminazione delle aree circostanti;
siano garantite modalità aggiuntive di monitoraggio.
I gestori sono obbligati a individuare nel tempo di cui alla presente ordinanza, soluzioni alternative di gestione dei fanghi prodotti.
Piemonte
Anche il Piemonte, che con l’ordinanza n. 77 del 21 settembre 2018 ha disposto “il ricorso temporaneo a particolari forme di gestione dei fanghiprodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 190805) al fine di scongiurare l’interruzione del servizio pubblico di depurazione“. Il Presidente della Giunta regionale ha, così, individuato forme straordinarie e derogatorie di gestione dei fanghi, che si protrarranno per sei mesi, prevedendo l’ampliamento dei tempi di deposito temporaneo, di messa in riserva e di stoccaggio dei fanghi, oltre all’integrazione della possibilità di ritirare tale rifiuto (codice EER 190805 – fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane), purchè prodotto in Piemonte, per gli impianti tecnicamente compatibili che già non lo contemplano nelle previsioni autorizzative.
La nuova gestione prevede, precisamente, le seguenti misure:
gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane possono derogare al limite temporale di 3 mesi previsto per il deposito temporaneo per il codice EER 190805, entro comunque il limite massimo di un anno, garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica, anche al fine di contenere l’impatto odorigeno
gli impianti di trattamento autorizzati alle operazioni D1, D8, D9, D13, D14, D15, R1 e/o D10, R3, R10, R11, R12 e R13 possono ritirare il codice EER 190805 prodotto in Regione Piemonte, purché compatibile con le tipologie di trattamento operanti presso gli impianti stessi, qualora tale codice non sia già contenuto nell’atto autorizzativo
gli impianti che ritirano il codice EER 190805 per effettuare operazioni R13 o D15, qualora tecnicamente possibile e garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica, anche al fine di contenere l’impatto odorigeno, possono superare le soglie temporali di 12 mesi fino ad un massimo di 24 mesi, nonché le soglie quantitative stabilite dagli atti autorizzativi purchè tale rifiuto sia stato prodotto in Regione Piemonte
gli impianti autorizzati al recupero del rifiuto organico, qualora tecnicamente possibile, integrano la possibilità di ritirare il codice EER 190805 prodotto in Regione Piemonte: al solo fine di trattare i fanghi in oggetto – e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 75/2010 in riferimento all’ammendante compostato con fanghi – è consentito il superamento fino al 10 % del quantitativo massimo trattabile su base annuale stabilito nell’atto autorizzativo
per gli impianti di produzione o trattamento dei fanghi con codice EER 190805 autorizzati ad operazioni R13 l’autorizzazione si intende integrata con l’operazione D15
gli impianti di depurazione possono, per un periodo non superiore a 12 mesi, utilizzare aree di cui hanno disponibilità al fine di provvedere al deposito di fanghi con codice EER 190805, purché siano garantiti i requisiti minimali per i presidi igienico sanitari e ambientali, quali il controllo di accesso alle aree, la impermeabilizzazione del fondo, la raccolta delle acque di percolazione, una adeguata cartellonistica che identifichi i singoli lotti
gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi che intendono ritirare il codice EER 190805, purchè prodotto in Regione Piemonte, sono soggetti al limite relativo alla concentrazione di sostanza secca non inferiore al 20 %; tali impianti usufruiscono della definizione di cui all’articolo 2 c. 1 lett. b) del decreto legislativo 99/1992, ove per fango trattato si intende anche il fango sottoposto a deposito a lungo termine (deposito non inferiore a sei mesi)
Per avvalersi di tali deroghe occorre comunicazione in via preventiva alla Regione Piemonte tramite pec all’indirizzo “territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it“ citando nell’oggetto “Ordinanza regionale fanghi”, alla Provincia/Città Metropolitana e ASL di competenza, ai Comuni interessati, e all’ARPA Piemonte.
Ultimi aggiornamenti: il D.L. Morandi
Il 29 settembre 2018 è entrato in vigore il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 (cd. Decreto Ponte Morandi), che ha introdotto, tra gli ulteriori interventi emergenziali, una norma ad hoc deputata a fronteggiare anche l’emergenza fanghi. Si tratta dell’art. 41, rubricato “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi da depurazione”, ai sensi del quale “al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto”. Il nuovo D.L., pur non risolvendo il problema, conferma cioè che l’unica norma di riferimento vigente è il D.L.vo 99/1992. Lo stesso art. 41 introduce, poi, un parametro specifico per gli idrocarburi C10-C40, “per i quali il limite e’: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale).Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicita’ fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008”.
Ulteriore conferma è arrivata anche in sede di conversione del D.L. 109/2018, ad opera della Legge 130/2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2018 ed in vigore dal 20 novembre 2018. Del nuovo art. 41, seppur modificato, resta infatti fermo il disposto secondo il quale ai fini dell’utilizzo dei fanghi in agricoltura si applica la normativa di cui al D.L.vo 99/1992, precisamente i limiti dell’Allegato IB. Seguono una serie di eccezioni (idrocarburi (C10-C40), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), policlorobifenili (PCB), Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI) e la precisazione che “per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nelladecisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008, come specificato nel parere dell’Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni“.
Mentre, quindi, la legge di conversione ribadisce la predominanza del D.L.vo 99/1992, aggiunge anche che per gli idrocarburi pesanti (C10-C40) la ricerca dei marker di cancerogenicità tiene anche conto di quanto “specificato nel parere dell’Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006“.
Work in progress
Il Consiglio dei Ministri n. 18 del 6 settembre 2018 ha approvato, in esame preliminare, lo schema del disegno di legge contenente la “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018”. Da quanto riportato nel Comunicato Stampa del CdM, “il testo delega il governo all’attuazione di direttive riguardanti […] i veicoli fuori uso, le pile e gli accumulatori nonché i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; le discariche di rifiuti; i rifiuti, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, vale a dire le direttive del Pacchetto Economia Circolare, in vigore in Europa dal 4 luglio 2018. Al momento si ha notizia di una bozza – non ufficiale – di tale ddl, contenente, nella parte relativa al recepimento della “direttiva discariche” n. 2018/850, proprio il richiamo alla revisione della normativa sui fanghi di cui al decreto 99/92, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica.
[1]Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, pubblicato sulla G.U. n.38 del 15 febbraio 1992 – Suppl. Ordinario n. 28, in vigore dal 1° marzo 1992.
[2] “L’uso agronomico presuppone infatti che il fango sia ricondotto al rispetto dei limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato (e quindi anche quelli previsti dalla Tab. 1, colonna A dell’allegato 5, al titolo V, parte IV, D.lgs. n. 152 del 2006), salvo siano espressamente previsti, esclusivamente in forza di legge dello Stato, parametri diversi siano essi più o meno rigorosi, nelle tabelle allegate alla normativa di dettaglio (decreto n. 99 del 1992) relativa allo spandimento dei fanghi o in provvedimenti successivamente emanati”.
[3] 1 Disposizioni integrative, in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all’utilizzo in agricoltura, alla DGR 2031/2014 recante disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell’art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12, pubblicata sul BURL n. 38 del 18 settembre 2017.
[4]Disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell’art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, pubblicata sul BURL n. 28 del 10 luglio 2014.
[6]Art. 191 del D.L.vo 152/2006 – Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi:
“1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. L’ordinanza può disporre la requisizione in uso degli impianti e l’avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l’ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest’ultimo. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all’autorità d’ambito di cui all’articolo 201 entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”.
[7] Nei primi tre casi di deroga, gli impianti che intendano avvalersi delle disposizioni derogatorie sono tenuti a comunicarne l’intenzione alla Regione all’indirizzo ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it(oggetto “Ordinanza Regione Lombardia fanghi depurazione acque reflue”, mettendo per conoscenza ARPA Lombardia, e la Provincia ed il Comune di ubicazione dell’impianto).
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di Stefano Maglia, Linda Maestri
L’intento del presente contributo è quello di ricapitolare le ultime novità normative e giurisprudenziali intervenute in tema di fanghi di depurazione in agricoltura. Tenendo come riferimento di base l’articolo di Stefano Maglia e Miriam Viviana Balossi (Fanghi da depurazione in agricoltura: quale normativa si applica?), si analizzeranno le ultime tappe di quella che possiamo ormai chiamare “emergenza fanghi”.
Questione fanghi, ecco cosa è successo
La situazione emergenziale origina dalla posizione espressa dalla Corte di Cassazione penale nella sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017. La Corte ha infatti affermato che la normativa di cui al D.L.vo 99/1992[1] non è sufficiente a disciplinare i fanghi da depurazione, ma va integrata – per le parti non espressamente disciplinate – in primis dal D.L.vo 152/2006[2]. Il che significa che per le sostanze non espressamente disciplinate dal decreto 99/92 si dovrebbe applicare allo spandimento dei fanghi in agricoltura la disciplina delle bonifiche, dettata dalla Tab. 1, Colonna A, Allegato 5 alla Parte IV del decreto 152/2006. Nell’incertezza determinata da una tale interpretazione sono stati, di conseguenza, ridotti gli spazi autorizzati al recupero dei fanghi di depurazione, determinando situazioni di forte criticità.
In questa fase si colloca la Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia (n. X/7076 dell’11 settembre 2017[3]), secondo la quale il citato decreto 99/92 “integrato con le disposizioni regionali come qui aggiornate costituisce il quadro normativo compiuto ed esauriente circa i limiti da applicarsi nel territorio lombardo per lo spandimento dei fanghi non pericolosi in agricoltura”. Su tali basi, la Regione ha fissato, ai fini dell’avvio dei fanghi da depurazione all’utilizzo in agricoltura:
– un valore-limite pari a “mg/kg ss <10.000” per il parametro “Idrocarburi (C10-C40)”;
– un valore-limite pari “mg/kg Σ <50” per i parametri “Nonilfenolo”, “Nonilfenolo monoetossilato”, Nonilfenolo dietossilato”.
La delibera è stata poi impugnata da circa 60 comuni delle Province di Lodi e Pavia, province interessate dallo spandimento dei fanghi da depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali, aventi effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno. L’impugnazione muoveva dal potenziale rischio di contaminazione per le matrici ambientali e, correlativamente, per le coltivazioni ad uso alimentare, in conseguenza del rilascio al suolo di elevate frazioni di idrocarburi pesanti (oli minerali, kerosene, oli esausti, olio combustibile ecc.) e di fenoli. Il Tar Lombardia, destinatario del ricorso, ha così annullato la delibera nella parte in cui ha modificato ed integrato la precedente D.G.R. Lombardia 1 luglio 2014, n. X/2031[4], fissando valori limite differenti. Precisamente, con la sentenza n. 1782 del 20 luglio 2018 i giudici Lombardi hanno accolto il ricorso spiegando che “il provvedimento regionale è intervenuto nella materia «tutela dell’ambiente», riservata alla competenza esclusiva statale; ne consegue che le regioni non possono dettare una disciplina contrastante con quella prevista dalle fonti primarie statali abbassando i limiti di tutela previsti da queste ultime”.
Mentre veniva ad infittirsi, almeno in Lombardia, la trama dell’odierna emergenza fanghi, in Toscana la giurisprudenza manifestava tutt’altro avviso. Infatti, solo un mese prima anche il TAR Toscana era stato chiamato a giudicare della possibilità di integrare la disciplina prevista dal D.L.vo 99/1992 con le norme in materia di rifiuti e di bonifica dei suoli contaminati di cui al D.L.vo 152/2006. I giudici toscani, all’opposto di quelli lombardi, con la sentenza n. 887 del 19 giugno 2018 hanno affermato che “anche sulla base del principio di precauzione … l’applicazione pura e semplice ai fanghi delle CSC stabilite per il suolo… costituirebbe una misura sproporzionata rispetto al fine da conseguire, ed irrazionale, in quanto i fanghi, presentando normalmente concentrazioni medie di sostanze superiori rispetto al suolo, se valutati sulla base dei parametri previsti per il suolo, non sarebbero mai utilizzabili in agricoltura”. E come fare per le sostanze potenzialmente inquinanti e/o contaminanti non espressamente disciplinate dal decreto 99/92? Il Tar Toscana non esclude, al fine del loro controllo, il richiamo alla disciplina rifiuti di cui al decreto 152/2006, ma precisa che “il potere precauzionale, resosi necessario dalla evidenziata lacuna normativa […], può essere correttamente esercitato dall’Amministrazione regionale, prendendo a riferimento, per le sostanze non considerate dal D.lgs. 99/1992, i valori indicati dalla Tab. 1, colonna A dell’allegato 5, al titolo V, parte IV, D.lgs. n. 152 del 2006, che dovranno però essere riparametrati in aumento, sulla base delle competenze tecnico-discrezionali dell’Amministrazione, tenendo conto dell’ammissibilità di una maggiore concentrazione nei fanghi (rispetto al suolo) di sostanze inquinanti”. In sostanza, sì alla considerazione dei valori previsti in tema di bonifiche, ma tenendo sempre presente che per i fanghi si dovrebbe ammettere una maggiore concentrazione di sostanze inquinanti rispetto al suolo.
Lo stesso principio è stato fermamente ribadito dal medesimo Tar, un mese dopo quest’ultima sentenza e pochi giorni poco quella del tar Lombardia, nella sentenza n. 1078 del 25 luglio 2018, che ha accolto il ricorso contro il diniego alla richiesta di modifica sostanziale dell’autorizzazione all’uso agronomico dei fanghi di depurazione.
In arrivo le modifiche al D.L.vo 99/92?
Mentre sembrerebbe ormai chiara la netta distinzione tra le due interpretazioni soprariportate, con riferimento alla “necessità dell’aggiornamento della disciplina vigente in materia di spandimento dei fanghi di depurazione” (Tar Toscana, 887/2018), quali sono le ultime novità?
Con il parere consultivo n. 1285 del 15 maggio 2018 il Consiglio di Stato si è espresso sullo “schema di decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare recante regolamento concernente modifiche agli allegati IA, IIA, IB e IIB al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”. Il Consiglio ha sottolineato, in particolare, “l’opportunità di valutare la congruità dei termini di decorrenza dei nuovi parametri”, nonché la necessità di “acquisire la documentazione concernente tale attività istruttoria prima di esprimere il proprio parere definitivo” e di “valutare l’opportunità di acquisire il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto in esame”. Così, qualche giorno dopo l’incontro tra il Ministro dell’Ambiente ed alcuni assessori regionali all’ambiente, il 1° agosto 2018 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome si è espressa con parere favorevole[5] (seppur con alcune osservazioni non vincolanti) sullo schema di D.M. concernente modifiche agli allegati al D.L.vo 99/1992. Tralasciando in questa sede le osservazioni formulate dalle varie Regioni, ciò che rileva l’unanime pensiero circa la necessità di provvedere al più presto al riesame del D.L.vo 99/1992, e non solo dei suoi allegati.
Quali conseguenze?
La situazione così come delineatasi rende ormai impraticabile il conferimento in agricoltura, in primis in Lombardia, dei fanghi da depurazione, almeno finché non saranno definiti gli specifici parametri di utilizzo.
Da qui la sproporzione che costituisce l’emblema di quest’emergenza: ingenti quantitativi di fanghi da destinare a pochi impianti autorizzati allo smaltimento. Le difficoltà che incontrano i gestori nell’individuazione di siti di destinazione finale sono ovvie: i termovalorizzatori italiani autorizzati al trattamento fanghi sono già saturi ed è pressoché impossibile ricorrere all’utilizzo della discarica per l’impossibilità di garantire con continuità il rispetto dei parametri previsti dal DM 27 settembre 2010. In sostanza, il mercato è incapiente a gestire la domanda di smaltimento fanghi essendosi verificato da parte degli operatori un sistema di autotutela preventiva, vista l’attuale incertezza normativa.
Tutto ciò mette a rischio la continuità del servizio di depurazione: il mancato allontanamento dall’impianto dei fanghi prodotti porta progressivamente all’esaurimento dello stoccaggio nelle aree disponibili in impianto (laddove presenti) pregiudicando la continuità del pubblico servizio e compromettendo l’efficienza depurativa (ciò in quanto i depuratori stanno attualmente lavorando in sofferenza, accumulando il fango nei reattori biologici, nei digestori ed ispessitori), con un inevitabile impatto sulla salute pubblica, sull’ambiente e sull’ecosistema. Si pensi, infatti che le tempistiche previste per lo stallo delle attività di smaltimento dei fanghi sono di circa 7 – 10 giorni, dopo di ché i gestori saranno costretti ad effettuare un’inaccettabile scelta tra il proseguimento dell’accumulo di fanghi non gestiti o una drastica riduzione della capacità depurativa. E, come se non bastasse, i prezzi di smaltimento sono aumentati in modo esponenziale, con problematiche ripercussioni sulla tariffa del servizio idrico integrato a carico dell’utenza.
Come gestire l’emergenza? Le ordinanze contingibili e urgenti sulla gestione dei fanghi
Nella necessità di misure che permettano di scongiurare il blocco del servizio di depurazione, alcune Regioni hanno adottato disposizioni transitorie, speciali e derogatorie delle regole sulla gestione dei fanghi da depurazione. Nel nostro D.L.vo 152/2006, infatti, è previsto lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente (art. 191[6]), che consente “il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente”. Il limite temporale di reiterazione dell’ordinanza fissato dal Legislatore è quello dei 18 mesi, ma è concesso adottare ordinanze anche oltre i predetti termini “qualora ricorrano comprovate necessità”.
Toscana
Su tali basi, con l’ordinanza n. 2 del 3 agosto 2018 il Presidente della Giunta regionale Toscana ha disposto il conferimento presso determinati impianti di discarica (elencati nell’allegato 1) dei quantitativi dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane specificati prodotti dagli impianti di depurazione del servizio idrico integrato toscano affidatari del servizio e facenti parte dell’Autorità Idrica Toscana. In sostanza, per quattro mesi – durata, reiterabile, dell’ordinanza – questi rifiuti speciali dovranno essere accolti in quattro discariche toscane.
Questo, si legge nel provvedimento, visto che “le interpretazioni sempre più restrittive della normativa vigente, alla luce anche della giurisprudenza più recente (Sentenza della Corte di Cassazione Penale sez. III, 6 giugno 2017, n. 27958, Sentenza del TAR Lombardia del 20 luglio 2018 n.1782), hanno determinato limitazioni alla possibilità di riutilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura”, rendendo “indispensabile un intervento dello Stato per adeguare la normativa vigente di settore alle innovazioni scientifiche e tecniche e per il superamento delle diversità regionali”.
Con l‘ordinanza n. 3 del 18 ottobre 2018, il Presidente della Giunta regionale ha provveduto a reiterare l’ordinanza n. 2 di cui sopra. La nuova ordinanza, che arriva in un momento successivo all’adozione del D.L. Morandi (di cui si dirà tra poco), premette che “continuano a perdurare le difficoltà nel conferimento dei fanghi di depurazione prodotti a livello regionale e nazionale” e, richiamando la precedente ordinanza n. 2/2018, precisa che nel corso del Tavolo Tecnico di coordinamento “sono emerse esigenze di modifica e integrazione dell’Ordinanza n. 2/2018 non rinviabili per assicurare il pieno raggiungimento dell’obiettivo di assicurare la stabilità del sistema depurativo toscano in questa fase emergenziale“. In particolare, si legge, “perdurano difficoltà nel conferimento a trattamento degli extra-flussi da manutenzione e spurgo delle reti fognarie (autospurghi) in alcune aree della regione a causa delle limitate disponibilità di trattamento reperibili presso gli impianti di depurazione“: da qui, la necessità di “individuare ulteriori impianti rispetto a quelli di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale toscana n. 2 del 3 agosto 2018“. Così, con l’ordinanza n. 3/2018 il Presidente della Giunta toscana ha reiterato, per 6 mesi, la precedente ordinanza n. 2, approvando al contempo l’allegato A avente ad oggetto “Impianti di discarica destinatari dei flussi di fanghi di depurazione toscani” e l’allegato B, recante gli indirizzi operativi per la gestione dei fanghi di depurazione. Gli impianti individuati nell’allegato possono derogare al limite temporale di tre mesi per il deposito temporaneo dei rifiuti individuati dal codice CER 190805, a condizione che gli spazi disponibili e le modalità di deposito siano tali da non provocare impatti ambientali, sia con riferimento alla gestione delle percolazioni che alle emissioni odorigene, fermo restante il limite massimo di un anno, qualora siano emanate ulteriori reiterazioni.
Lombardia
Pochi giorni dopo l’ordinanza della Toscana è arrivata quella della Lombardia, regione direttamente interessata dall’emergenza fanghi. Precisamente, con decreto n. 94 del 7 agosto 2018 la Lombardia ha disposto l’adozione di forme straordinarie, temporanee (3 mesi) e derogatorie di gestione dei fanghi, per far fronte ad una “situazione di emergenza, per i possibili rischi di carattere ambientale e di tutela della salute pubblica, connessi all’impossibilità da parte dei gestori degli impianti di depurazione di conferire i propri fanghi presso gli impianti di trattamento”.
In particolare, le deroghe[7] riguardano:
Lazio
E’, quindi, arrivato il turno della regione Lazio. Per garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, con l’ordinanza n. Z00001 del 6 settembre 2018 il Presidente del Lazio ha adottato misure straordinarie per consentire ai gestori degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ubicati nel territorio laziale di intraprendere soluzioni alternative al trattamento dei fanghi, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di evitare l’interruzione del pubblico servizio di depurazione.
Richiamando “il rispetto delle norme di buona tecnica e di igiene e sanità pubblica, con particolare attenzione alla presenza di ricettori sensibili nell’immediato intorno degli impianti, e di tutte le norme e prescrizioni non derogate presenti all’interno degli atti autorizzativi”, la Regione consente ora agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ubicati nel Lazio di derogare al limite temporale di tre mesi previsto per il deposito temporaneo, relativamente ai rifiuti individuati dal codice EER 190805, e comunque entro il limite massimo di un anno.
La deroga opera a condizione che:
I gestori sono obbligati a individuare nel tempo di cui alla presente ordinanza, soluzioni alternative di gestione dei fanghi prodotti.
Piemonte
Anche il Piemonte, che con l’ordinanza n. 77 del 21 settembre 2018 ha disposto “il ricorso temporaneo a particolari forme di gestione dei fanghiprodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 190805) al fine di scongiurare l’interruzione del servizio pubblico di depurazione“. Il Presidente della Giunta regionale ha, così, individuato forme straordinarie e derogatorie di gestione dei fanghi, che si protrarranno per sei mesi, prevedendo l’ampliamento dei tempi di deposito temporaneo, di messa in riserva e di stoccaggio dei fanghi, oltre all’integrazione della possibilità di ritirare tale rifiuto (codice EER 190805 – fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane), purchè prodotto in Piemonte, per gli impianti tecnicamente compatibili che già non lo contemplano nelle previsioni autorizzative.
La nuova gestione prevede, precisamente, le seguenti misure:
Per avvalersi di tali deroghe occorre comunicazione in via preventiva alla Regione Piemonte tramite pec all’indirizzo “territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it“ citando nell’oggetto “Ordinanza regionale fanghi”, alla Provincia/Città Metropolitana e ASL di competenza, ai Comuni interessati, e all’ARPA Piemonte.
Ultimi aggiornamenti: il D.L. Morandi
Il 29 settembre 2018 è entrato in vigore il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 (cd. Decreto Ponte Morandi), che ha introdotto, tra gli ulteriori interventi emergenziali, una norma ad hoc deputata a fronteggiare anche l’emergenza fanghi. Si tratta dell’art. 41, rubricato “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi da depurazione”, ai sensi del quale “al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto”. Il nuovo D.L., pur non risolvendo il problema, conferma cioè che l’unica norma di riferimento vigente è il D.L.vo 99/1992. Lo stesso art. 41 introduce, poi, un parametro specifico per gli idrocarburi C10-C40, “per i quali il limite e’: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicita’ fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008”.
Questa “norma tampone”, che ha, in realtà, sollevato una serie di criticità interpretative (si veda “Questione fanghi dopo il D.L. Morandi: emergenza risolta?“, questione sulla quale si è espresso anche il Ministro dell’Ambiente), ha confermato che la norma di riferimento relativamente ai limiti da applicare ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi da depurazione è il D.L.vo 99/1992.
Ulteriore conferma è arrivata anche in sede di conversione del D.L. 109/2018, ad opera della Legge 130/2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2018 ed in vigore dal 20 novembre 2018. Del nuovo art. 41, seppur modificato, resta infatti fermo il disposto secondo il quale ai fini dell’utilizzo dei fanghi in agricoltura si applica la normativa di cui al D.L.vo 99/1992, precisamente i limiti dell’Allegato IB. Seguono una serie di eccezioni (idrocarburi (C10-C40), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), policlorobifenili (PCB), Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI) e la precisazione che “per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008, come specificato nel parere dell’Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni“.
Mentre, quindi, la legge di conversione ribadisce la predominanza del D.L.vo 99/1992, aggiunge anche che per gli idrocarburi pesanti (C10-C40) la ricerca dei marker di cancerogenicità tiene anche conto di quanto “specificato nel parere dell’Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006“.
Work in progress
Il Consiglio dei Ministri n. 18 del 6 settembre 2018 ha approvato, in esame preliminare, lo schema del disegno di legge contenente la “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018”. Da quanto riportato nel Comunicato Stampa del CdM, “il testo delega il governo all’attuazione di direttive riguardanti […] i veicoli fuori uso, le pile e gli accumulatori nonché i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; le discariche di rifiuti; i rifiuti, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, vale a dire le direttive del Pacchetto Economia Circolare, in vigore in Europa dal 4 luglio 2018. Al momento si ha notizia di una bozza – non ufficiale – di tale ddl, contenente, nella parte relativa al recepimento della “direttiva discariche” n. 2018/850, proprio il richiamo alla revisione della normativa sui fanghi di cui al decreto 99/92, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica.
Faremo il punto della situazione durante il Corso di Formazione “Fanghi da depurazione in agricoltura – Produzione, utilizzo, disciplina e controlli“, che si terrà a Bologna, il 30 gennaio 2018.
Per info: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305
[1] Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, pubblicato sulla G.U. n.38 del 15 febbraio 1992 – Suppl. Ordinario n. 28, in vigore dal 1° marzo 1992.
[2] “L’uso agronomico presuppone infatti che il fango sia ricondotto al rispetto dei limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato (e quindi anche quelli previsti dalla Tab. 1, colonna A dell’allegato 5, al titolo V, parte IV, D.lgs. n. 152 del 2006), salvo siano espressamente previsti, esclusivamente in forza di legge dello Stato, parametri diversi siano essi più o meno rigorosi, nelle tabelle allegate alla normativa di dettaglio (decreto n. 99 del 1992) relativa allo spandimento dei fanghi o in provvedimenti successivamente emanati”.
[3] 1 Disposizioni integrative, in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all’utilizzo in agricoltura, alla DGR 2031/2014 recante disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell’art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12, pubblicata sul BURL n. 38 del 18 settembre 2017.
[4] Disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell’art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, pubblicata sul BURL n. 28 del 10 luglio 2014.
[5] Consultabile al seguente link: Parere Conferenza Stato – Regioni.
[6] Art. 191 del D.L.vo 152/2006 – Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi:
“1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. L’ordinanza può disporre la requisizione in uso degli impianti e l’avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l’ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest’ultimo. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all’autorità d’ambito di cui all’articolo 201 entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”.
[7] Nei primi tre casi di deroga, gli impianti che intendano avvalersi delle disposizioni derogatorie sono tenuti a comunicarne l’intenzione alla Regione all’indirizzo ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it(oggetto “Ordinanza Regione Lombardia fanghi depurazione acque reflue”, mettendo per conoscenza ARPA Lombardia, e la Provincia ed il Comune di ubicazione dell’impianto).
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