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Emergenza nel sacchetto

di Massimo Medugno

Categoria: Rifiuti

Roma, 20.1.11: “Fino a ieri sera non era ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge in materia di rifiuti, dopo l’approvazione nel Consiglio dei Ministri della scorsa settimana. Scriviamo, dunque, sulla base dei vari articoli apparsi sulla stampa quotidiana. Innanzi tutto gli enti locali della Campania potranno avviare fuori Regione i rifiuti trattati meccanicamente fino al 31 dicembre 2012, mentre per i sacchetti per asporto merci vengono previste sanzioni per quelli non conformi alla norma UNI EN 13432 sulla compostabilità e biodegradabilità a partire dal prossimo 31 luglio. Questi sono solo alcuni dei contenuti del citato decreto legge. All’art. 2 vengono, quindi, introdotte le norme che porranno fine alla “disfida dei sacchetti” che contrappone i produttori di sacchetti plastici a quelli delle bioplastiche. Il DL prevede, infatti, che, a livello nazionale, tutti i sacchetti per l’asporto merci debbano essere tutti conformi alla norma UNI EN 13432:2002 . Lo stesso articolo fissa i requisiti per identificare un sacchetto riutilizzabile andando a determinare lo spessore degli stessi, creando ex novo la categoria dei “sacchetti per uso alimentare”. In questo caso lo spessore è fissato dai 150 ai 200 micron, che è quello delle sporte vendute dai supermercati. I sacchetti per altri usi potranno avere uno spessore dagli 80 ai 100 micron. Prevista una apposita decretazione ministeriale per regolare altri aspetti tecnici, ma comunque da luglio 2012 scatteranno sanzioni salate per chi non è conforme alla norma UNI-EN 13432. Unico neo: difficile comprendere cosa sia l’”uso alimentare”. Non è certamente il “contatto per alimenti”. Forse si voleva, far riferimento al “food” con il quale si identificano i supermercati che vendono prevalentemente nell’alimentare. Secondo l’art. 1, invece, per avviare i rifiuti trattati in Campania fuori Regione sarà indispensabile non disporre di una prossima capacità impiantistica. Inoltre, condizione fondamentale, dovrà essere conclusa un’intesa con la Regione interessata. Ma il DL ha anche altri interessanti contenuti. All’art. 3, considerata la straordinaria necessità e urgenza di favorire la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, i materiali da riporto vengono considerati matrici ambientali e potranno rientrare, quindi, nella disciplina del sottoprodotto. Disposizione analoga all’art. 4 anche per le terre e rocce che possono reimpiegate. In questa disciplina rientrano ora anche quelle terre e rocce da scavo che superino alcuni limite di concentrazione, purché provengano da aree interessate da fenomeni naturali. Ma attendiamo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ogni commento potrebbe rivelarsi superfluo”.

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