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Emission Trading System (EU ETS): cos'è e a cosa serve

di Antonella Fabri

Categoria: Aria

Emission Trading System (EU ETS)

Il Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell’UE (ETS UE) è il principale strumento dell’Unione Europea per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre in maniera economicamente efficiente le emissioni di gas a effetto serra.

Destinatarie di questo servizio sono le Organizzazioni che appartengono a uno dei settori oggetto della relativa normativa specifica UE nota come ETS. Si tratta delle aziende produttrici di gas climalteranti, come la CO2, gli ossidi di azoto ed i perfluorocarburi.

TuttoAmbiente nella sua nuova area Green Lab eroga servizi di consulenza per supportare le aziende nella gestione del Sistema ETS al fine di prevenire le pesanti sanzioni che possono colpire le realtà che non adempiono (anche involontariamente) agli obblighi di conformità previsti.

Per consentire ai nostri clienti di familiarizzare con questa importante tematica andremo a rispondere in questo commento ad alcune delle più frequenti domande che la riguardano.

Indice:
1. Che cos’è l’EU ETS?
2. A cosa serve l’EU ETS?
3. Per quali aziende è obbligatorio l’EU ETS?
4. Come funziona l’EU ETS?
5. Quali obblighi operativi comporta per le Aziende?

Consulenza Ambientale per professionisti e aziende

1. Che cos’è l’EU ETS?

 

L’Emission Trading System (EU ETS) – chiamato anche Sistema Emission Trading o Sistema ETS – attivo in tutti i paesi dell’UE, più l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, coinvolge tutte le aziende produttrici di gas climalteranti, come la CO2, nello sforzo comune di ridurre gli effetti delle attività produttive sui cambiamenti climatici.
Il Sistema limita le emissioni prodotte da oltre 10.000 impianti nel settore dell’energia elettrica e nell’industria manifatturiera, nonché dalle compagnie aeree che operano tra i Paesi che lo adottano.

Il Sistema interessa oltre il 40% delle emissioni di gas a effetto serra dell’UE. Per le Aziende soggette ad obblighi si applica un tetto alle emissioni, cui corrisponde l’assegnazione di un pari numero di quote di emissione, che dovranno essere gestite e scambiante secondo precisi protocolli comunitari.

Il testo di riferimento per la rendicontazione delle emissioni è la “Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio”, più volte modificata (da ultimo, dalla Direttiva UE 2018/410).
L’Italia ha emanato, nel tempo, successivi Piani nazionali di assegnazione delle quote.

2. A cosa serve l’EU ETS?

 

L’obiettivo prefissato per il 2030 è ridurre del 43% rispetto ai livelli del 2005 le emissioni di gas climalteranti da parte dei settori disciplinati dal sistema.

3. Per quali aziende è obbligatorio l’EU ETS?

I gas ed i settori interessati sono:

  • Anidride carbonica (CO2) derivante da produzione di energia elettrica e di calore; settori industriali ad alta intensità energetica, comprese raffinerie di petrolio, acciaierie e produzione di ferro, metalli, alluminio, cemento, calce, vetro, ceramica, pasta di legno, carta, cartone, acidi e prodotti chimici organici su larga scala; aviazione civile;
  • Ossido di azoto (N2O) derivante dalla produzione di acido nitrico, adipico e gliossilico e gliossale;
  • Perfluorocarburi (PFC) derivanti dalla produzione di alluminio.

 

L’ultimo provvedimento adottato dal nostro Paese in proposito allo scambio di quote è il D.lgs. 47/2020, che stabilisce le disposizioni che si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate all’allegato I ed ai gas ad effetto serra elencati all’allegato II del medesimo decreto.
Ai sensi dell’art. 15 del suddetto decreto, nessun impianto può esercitare le attività elencate nell’allegato I che comportino nel loro svolgimento emissioni di gas ad effetto serra specificati nell’allegato II, a meno che il relativo gestore non sia munito dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.

Corso emissioni in atmosfera

Le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate con provvedimenti antecedenti all’entrata in vigore del D.lgs. 47/2020, ove non già revocate, rimangono valide quali autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell’art. 16, comma 3 del D.lgs. 47/2020.
I gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del D.lgs. D.lgs. 47/2020 che non sono già in possesso di una valida autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, hanno l’obbligo di presentare al Comitato la domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 16 del decreto citato almeno 90 giorni prima della data dell’avvio del funzionamento normale dell’impianto, secondo le modalità esposte all’interno della scrivania telematica riservata ai Gestori degli Impianti.

4. Come funziona l’EU ETS?

 

L’EU ETS opera secondo il principio del “Cap and Trade”. Viene fissato un tetto che stabilisce la quantità massima di gas climalteranti (GHG – Greenhouse Gases: CO2, CH4, N2O, HFCs.PFCs, SF6, NF3), che può essere emessa dagli impianti obbligati. Entro questo limite, le imprese possono acquistare o vendere quote in base alle loro esigenze. Le quote rappresentano la valuta centrale del sistema; una quota dà al suo titolare il diritto di emettere una tonnellata di CO2 o l’ammontare equivalente di un altro GHG.

Una volta l’anno, tutte le imprese che partecipano all’UE ETS devono restituire una quota di emissione per ogni tonnellata di CO2 equivalente emessa. Un numero limitato di quote di emissione viene assegnato a titolo gratuito ad alcune imprese sulla base di regole armonizzate di assegnazione.

Le imprese che non ricevono quote di emissione a titolo gratuito, o in cui le quote ricevute non sono sufficienti a coprire le emissioni prodotte, devono acquistare le quote di emissione all’asta o da altre imprese. Chi ha quote di emissioni in eccesso rispetto alle emissioni prodotte, può venderle.

Se una società non adempie agli obblighi di conformità (Compliance), vengono applicate sanzioni pesanti.

5. Quali obblighi operativi comporta per le Aziende?

 

L’assoggettamento al sistema ETS comporta l’obbligo di monitoraggio e rendicontazione delle emissioni di CO2 e/o CO2 equivalente entro il 31 marzo di ogni anno per l’anno precedente, nonché l’obbligo di monitoraggio e comunicazione del livello di attività per ogni sottoimpianto secondo il Regolamento di Esecuzione (UE) 1842/2019 entro il 31 marzo di ogni anno per l’anno precedente.
Le Aziende sono soggette inoltre all’obbligo alla restituzione di un numero di quote pari alle emissioni di CO2 e/o CO2 equivalente entro il 30 aprile di ogni anno per l’anno precedente.
Le Aziende sono tenute alla redazione di un Piano di monitoraggio, che deve essere trasmesso al Ministero, e devono quantificare e contabilizzare le emissioni di gas serra. Per la contabilizzazione possono avvalersi della Norma ISO 14064, che fornisce un quadro di riferimento per la quantificazione, contabilizzazione e verifica della riduzione di emissioni di gas serra (Green House Gases – GHG) delle Organizzazioni. Una verifica rispetto alle norme ISO 14064-1 e ISO 14064-2 consente di accertare la compliance degli inventari, delle dichiarazioni e dei rapporti sulle emissioni di gas a effetto serra (GHG), nonché l’assenza di errori, omissioni o inesattezze. Tale verifica fornisce inoltre la garanzia necessaria per le dichiarazioni relative all’impronta ecologica (la cosiddetta “carbon footprint”).

La normativa prevede che i Gestori degli impianti stazionari comunichino entro il 31 marzo di ogni anno le emissioni di gas ad effetto serra rilasciate in atmosfera dall’impianto da essi gestito monitorate secondo le disposizioni di cui al Regolamento 2018/2066, in vigore dal 1° gennaio 2019, che si applica al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni dei gas a effetto serra legate alle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE e dei dati di attività delle installazioni fisse e del trasporto aereo, nonché al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro legati alle attività di trasporto aereo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Le Aziende sono inoltre soggette all’obbligo alla restituzione di un numero di quote pari alle emissioni di CO2 e/o CO2 equivalente entro il 30 aprile di ogni anno per l’anno precedente.

Le comunicazioni relative alle emissioni di gas effetto serra che i gestori di impianti EU ETS inviano all’Autorità Nazionale competente devono essere validate da un Organismo accreditato. Di norma, le attività che l’Organismo può svolgere, in ambito ETS, si rivolgono non solo all’aspetto validativo delle comunicazioni, ma anche alla validazione di progetti di riduzione dei GHG. A titolo di esempio si citano:

  • Verifica della comunicazione annuale delle emissioni, ai sensi della Direttiva 2003/87/CE e s.m.i.;
  • Valutazione del piano di monitoraggio e verifica della relazione sulle emissioni delle navi ai sensi del Regolamento EU MRV;
  • Verifica della dichiarazione di conformità e della comunicazione annuale di cui agli articoli 14 e 19 del regolamento (UE) 517/2014;
  • Verifica delle comunicazioni dei dati di riferimento, dei dati relativi ai nuovi entranti o della comunicazione annuale concernente il livello di attività per il IV periodo EuETS ai sensi della Direttiva 2003/87/CE e s.m.i.;
  • Verifica della dichiarazione carbon footprint di beni o servizi;
  • Verifica di inventari di GHG e di iniziative finalizzate a migliorare la gestione GHG.

 

TuttoAmbiente può accompagnare le Aziende nel percorso richiesto dalla normativa per la rendicontazione dei gas climalteranti, supportandole nella verifica dei dati e nella stesura della comunicazione che dovrà essere validata dall’Organismo accreditato prescelto.

È possibile approfondire la conoscenza dei servizi di consulenza TuttoAmbiente legati all’EU ETS sulla pagina dedicata Emission Trading System che vi invitiamo a visitare cliccando sul link.

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