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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
L’art. 275 del D.Lgs. 152/06 e l’allegato III alla parte quinta disciplinano i composti organici volatili, indicando i limiti di emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi. Per comprendere di quali sostanze si tratti, si deve ricorrere alla definizione di composto organico volatile. L’art. 268 del D.Lgs. 152/06 definisce: • composto organico: “qualsiasi composto contenente almeno l’elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici”; • composto organico volatile (COV): “qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso”, ai fini della parte quinta del decreto, “è considerata come COV la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa”. Se nello stesso stabilimento sono esercitate, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, una o più attività individuate nella parte II dell’allegato III alla parte quinta del decreto, in cui il consumo massimo teorico di solvente superi, singolarmente, le soglie di consumo di solvente stabilite dalla parte II stessa, a ciascuna di esse si applicano, oltre alle prescrizioni previste dall’allegato III: • o i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui al alla parte III dell’allegato III; • o i valori limite di emissione totale di cui alle parti III e IV dell’allegato III. È rilevante osservare che tale disposizione si applica anche alle attività che, nello stesso stabilimento, sono direttamente collegate e tecnicamente connesse alle attività individuate nella parte II, e che possono influire sulle emissioni di COV e che i prodotti utilizzati per la pulizia delle attrezzature contribuiscono alla quantificazione del consumo massimo teorico di solventi. Non si deve valutare, invece, la quantità di COV derivanti dalla pulizia dei prodotti, ferme restando eventuali diverse disposizioni della parte II dell’allegato III; ciò in quanto per la pulizia di superficie vi è la specifica categoria 10. Per conseguire il rispetto dei valori limite il gestore deve adottare le MTD, ricorrendo, prioritariamente, all’impiego materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l’esercizio e la gestione delle attività e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento. Il gestore che intende avviare attività ricadenti nella parte II dell’allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ha due possibilità: • presentare un’apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269; • ovvero, ove disponibili ed avendone i presupposti, aderire ad un’autorizzazione di carattere generale di cui al comma 3 dell’art. 272. Questa possibilità non era prevista né nel DM 44/04, né nella prima versione del D.Lgs. 152/06. La domanda di autorizzazione, ai sensi dell’art. 275, va presentata anche in caso di: • modifiche del consumo massimo teorico di solvente tale da far rientrare le attività svolte in uno stabilimento tra quelle elencate nella parte II dell’allegato III; • in caso di modifica sostanziale dello stabilimento. In tema di COV la definizione di modifica sostanziale è più chiara ed oggettiva e viene fornita dal comma 21 dell’art. 275. L’autorizzazione, in aggiunta a quanto previsto degli artt. 269, 270 e 271, stabilisce per i COV: 1. i valori limite di emissione; 2. il consumo massimo teorico di solvente[1]; 3. l’emissione totale annua conseguente l’applicazione dei limiti, individuata sulla base del consumo massimo teorico di solvente; 4. la periodicità dell’aggiornamento del piano di gestione dei solventi che di norma deve essere almeno annuale. Per i valori limite di emissione, esistono due alternative: vengono stabiliti limiti per le emissioni convogliate e quelle diffuse, riportati nella parte III dell’allegato III, o per quelle totali, riportati nelle parti III e IV del medesimo allegato. Il piano di gestione solventi serve al gestore per dimostrare la conformità delle emissioni ai valori limite di emissione e di emissione totale, ed alle disposizioni imposte nei casi di deroghe. Le deroghe dal rispetto dei valori limite per le emissioni diffuse sono possibili a condizione che: • il gestore comprovi, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non sia possibile rispettare il valore limite per le emissioni diffuse; • non vi siano rischi per la salute umana o per l’ambiente. Inoltre, il comma 13 dell’art. 275 stabilisce che nei casi previsti nella parte III dell’allegato III alla parte quinta del decreto, l’autorità competente possa esentare il gestore dall’applicazione delle prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono essere convogliate ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 270. Tale esenzione non è di facilissima interpretazione, in quanto fa riferimento alla parte III che, però, riporta esclusivamente valori limite, senza fare alcun cenno a prescrizioni particolari; tuttavia il riferimento ai commi 1 e 2 dell’art. 270 ed il fatto che il comma 13 dell’art. 275 preveda che, in caso di deroga, si applichi quanto previsto dalla parte IV dell’allegato III, lascia intendere che si tratti della possibilità di non avere l’obbligo del convogliamento degli inquinanti che si sprigionano. Il gestore deve, comunque, comprovare che l’intervento non sia tecnicamente ed economicamente fattibile e che l’impianto usi la miglior tecnologia disponibile. Quale possibile agevolazione, il comma 15 dell’art. 275 permette di compensare le emissioni di due o più attività sopra soglia presenti in uno stabilimento (il sostantivo usato dal decreto è, però, “luogo”). Infatti, viene lasciata la facoltà all’autorità competente di: a) applicare i valori limite previsti da tale comma a ciascuna singola attività o b) applicare un valore di emissione totale, riferito alla somma delle emissioni di tali attività, non superiore a quello che si avrebbe applicando quanto previsto dalla lettera a); la presente opzione non è ammessa in caso di emissione di sostanze indicate nel comma 17 dell’art. 275. Le sostanze richiamate nel comma 17 sono meglio esplicitate nella parte I dell’allegato III, laddove, al paragrafo 2, sono stabiliti appositi valori limite di emissione e specifiche prescrizioni.
[1] Il consumo massimo teorico di solventi rappresenta “il consumo di solventi calcolato sulla base della capacità nominale riferita, se non diversamente stabilito dall’autorizzazione, a tre centotrenta giorni all’anno in caso di attività effettuate su tutto l’arco della settimana ed a duecentoventi giorni all’anno per le altre attività”.
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Emissioni di composti organici volatili: art. 275
di Stefano Maglia
L’art. 275 del D.Lgs. 152/06 e l’allegato III alla parte quinta disciplinano i composti organici volatili, indicando i limiti di emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi.
Per comprendere di quali sostanze si tratti, si deve ricorrere alla definizione di composto organico volatile. L’art. 268 del D.Lgs. 152/06 definisce:
• composto organico: “qualsiasi composto contenente almeno l’elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici”;
• composto organico volatile (COV): “qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso”, ai fini della parte quinta del decreto, “è considerata come COV la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa”.
Se nello stesso stabilimento sono esercitate, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, una o più attività individuate nella parte II dell’allegato III alla parte quinta del decreto, in cui il consumo massimo teorico di solvente superi, singolarmente, le soglie di consumo di solvente stabilite dalla parte II stessa, a ciascuna di esse si applicano, oltre alle prescrizioni previste dall’allegato III:
• o i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui al alla parte III dell’allegato III;
• o i valori limite di emissione totale di cui alle parti III e IV dell’allegato III.
È rilevante osservare che tale disposizione si applica anche alle attività che, nello stesso stabilimento, sono direttamente collegate e tecnicamente connesse alle attività individuate nella parte II, e che possono influire sulle emissioni di COV e che i prodotti utilizzati per la pulizia delle attrezzature contribuiscono alla quantificazione del consumo massimo teorico di solventi. Non si deve valutare, invece, la quantità di COV derivanti dalla pulizia dei prodotti, ferme restando eventuali diverse disposizioni della parte II dell’allegato III; ciò in quanto per la pulizia di superficie vi è la specifica categoria 10.
Per conseguire il rispetto dei valori limite il gestore deve adottare le MTD, ricorrendo, prioritariamente, all’impiego materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l’esercizio e la gestione delle attività e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento.
Il gestore che intende avviare attività ricadenti nella parte II dell’allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ha due possibilità:
• presentare un’apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269;
• ovvero, ove disponibili ed avendone i presupposti, aderire ad un’autorizzazione di carattere generale di cui al comma 3 dell’art. 272. Questa possibilità non era prevista né nel DM 44/04, né nella prima versione del D.Lgs. 152/06.
La domanda di autorizzazione, ai sensi dell’art. 275, va presentata anche in caso di:
• modifiche del consumo massimo teorico di solvente tale da far rientrare le attività svolte in uno stabilimento tra quelle elencate nella parte II dell’allegato III;
• in caso di modifica sostanziale dello stabilimento.
In tema di COV la definizione di modifica sostanziale è più chiara ed oggettiva e viene fornita dal comma 21 dell’art. 275.
L’autorizzazione, in aggiunta a quanto previsto degli artt. 269, 270 e 271, stabilisce per i COV:
1. i valori limite di emissione;
2. il consumo massimo teorico di solvente[1];
3. l’emissione totale annua conseguente l’applicazione dei limiti, individuata sulla base del consumo massimo teorico di solvente;
4. la periodicità dell’aggiornamento del piano di gestione dei solventi che di norma deve essere almeno annuale.
Per i valori limite di emissione, esistono due alternative: vengono stabiliti limiti per le emissioni convogliate e quelle diffuse, riportati nella parte III dell’allegato III, o per quelle totali, riportati nelle parti III e IV del medesimo allegato.
Il piano di gestione solventi serve al gestore per dimostrare la conformità delle emissioni ai valori limite di emissione e di emissione totale, ed alle disposizioni imposte nei casi di deroghe.
Le deroghe dal rispetto dei valori limite per le emissioni diffuse sono possibili a condizione che:
• il gestore comprovi, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non sia possibile rispettare il valore limite per le emissioni diffuse;
• non vi siano rischi per la salute umana o per l’ambiente.
Inoltre, il comma 13 dell’art. 275 stabilisce che nei casi previsti nella parte III dell’allegato III alla parte quinta del decreto, l’autorità competente possa esentare il gestore dall’applicazione delle prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono essere convogliate ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 270. Tale esenzione non è di facilissima interpretazione, in quanto fa riferimento alla parte III che, però, riporta esclusivamente valori limite, senza fare alcun cenno a prescrizioni particolari; tuttavia il riferimento ai commi 1 e 2 dell’art. 270 ed il fatto che il comma 13 dell’art. 275 preveda che, in caso di deroga, si applichi quanto previsto dalla parte IV dell’allegato III, lascia intendere che si tratti della possibilità di non avere l’obbligo del convogliamento degli inquinanti che si sprigionano.
Il gestore deve, comunque, comprovare che l’intervento non sia tecnicamente ed economicamente fattibile e che l’impianto usi la miglior tecnologia disponibile.
Quale possibile agevolazione, il comma 15 dell’art. 275 permette di compensare le emissioni di due o più attività sopra soglia presenti in uno stabilimento (il sostantivo usato dal decreto è, però, “luogo”). Infatti, viene lasciata la facoltà all’autorità competente di:
a) applicare i valori limite previsti da tale comma a ciascuna singola attività o
b) applicare un valore di emissione totale, riferito alla somma delle emissioni di tali attività, non superiore a quello che si avrebbe applicando quanto previsto dalla lettera a); la presente opzione non è ammessa in caso di emissione di sostanze indicate nel comma 17 dell’art. 275.
Le sostanze richiamate nel comma 17 sono meglio esplicitate nella parte I dell’allegato III, laddove, al paragrafo 2, sono stabiliti appositi valori limite di emissione e specifiche prescrizioni.
Articolo tratto da A. POSTIGLIONE – S. MAGLIA, Diritto e gestione dell’ambiente, II edizione, Irnerio Editore, 2013
[1] Il consumo massimo teorico di solventi rappresenta “il consumo di solventi calcolato sulla base della capacità nominale riferita, se non diversamente stabilito dall’autorizzazione, a tre centotrenta giorni all’anno in caso di attività effettuate su tutto l’arco della settimana ed a duecentoventi giorni all’anno per le altre attività”.
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