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Novità in tema di emissioni in atmosfera con il D.lgs. 102/2020
di Leonardo Benedusi
Categoria: Aria
Il 28 agosto 2020 entrerà in vigore il D.Lgs. 30.7.2020 n. 102. Esso non contiene solo disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 183/2017, ma prevede anche nuovi adempimenti per i gestori.
Il decreto contribuisce a migliorare il quadro normativo di cui alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, prevedendo procedure per le variazioni di titolarità, correggendo alcuni refusi, colmando lacune create dal D.Lgs. 183/2017 ed agendo sul sistema sanzionatorio dell’art. 279 del D.Lgs. 152/2006.
Tra le novità più rilevanti se ne segnalano alcune che incideranno in modo significativo sugli adempimenti richiesti ai gestori.
Innanzitutto, preme sottolineare che, con il nuovo comma 10-bis aggiunto all’art. 281 del D.Lgs. 152/2006, viene definito un periodo transitorio per gli impianti che, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 183/2017, non presentano più le caratteristiche per usufruire della deroga di cui al comma 1 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06. Si ricorda, al proposito, che il D.Lgs. 183/2017 ha ridotto le soglie di potenza degli impianti di combustione elencati nella parte I dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 assoggettando di fatto ad autorizzazione gli stabilimenti aventi impianti con potenza superiore alle nuove soglie, senza, però, fissare la data entro cui avrebbe dovuto avvenire l’adeguamento. Il D.Lgs. 102/2020 stabilisce che a tali impianti si applicano le tempistiche previste dall’art. 273-bis per i medi impianti di combustione con potenza termica non superiore a 5 MWt, il che significa che la domanda di autorizzazione va presentata non oltre il 31.12.2027.
Un’altra importante lacuna colmata dal D.Lgs. 102/2020 riguarda le prescrizioni inerenti il rendimento di combustione stabilite dall’art. 294 del D.Lgs. 152/2006, disposizioni che, peraltro, subiscono una ulteriore modifica. La tempistica di adeguamento è contenuta nelle norme transitorie e finali di cui all’art. 3 del D.Lgs. 102/2020: gli impianti in esercizio al 19.12.2017, data di entrata in vigore del D.Lgs. 183/2017, devono adeguarsi in occasione del primo rinnovo dell’autorizzazione se rientranti nel titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/2006, oppure entro il 1.1.2025 se soggetti al titolo II della medesima parte quinta.
Per quanto attiene aspetti di rilevanza prettamente ambientale, il D.Lgs. 102/2020, introducendo il comma 7-bis all’art. 271 del D.Lgs. 152/2006, pone una particolare attenzione alla qualità delle emissioni, prevedendo la sostituzione delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene, delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e delle sostanze classificate estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006.
La sostituzione avverrà non appena tecnicamente ed economicamente possibile. I gestori sono tenuti a trasmettere ogni cinque anni a decorrere dal rilascio o dal rinnovo delle autorizzazioni una specifica relazione all’autorità competente analizzando la fattibilità della sostituzione delle “sostanze” interessate.
Per gli stabilimenti e le installazioni esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 in cui sono utilizzate nei cicli produttivi “le sostanze o le miscele” previste dal comma 7-bis dell’art. 271 la prima relazione va inviata entro un anno dall’entrata in vigore del decreto (comma 7 dell’art. 3 del D.Lgs. 102/2020).
Si noti che il riferimento alle installazioni rende applicabili le disposizioni anche alle attività soggette ad AIA.
È importante che i gestori prestino particolare attenzione alle emissioni delle sostanze interessate ed alle materie prime da cui esse derivano, nonché alla eventuale variazione di classificazione. Il cambiamento di classificazione delle “sostanze o miscele” comporta la necessità che entro tre anni dalla variazione sia presentata una domanda di autorizzazione per l’adeguamento alle nuove disposizioni.
La prima domanda di autorizzazione per gli stabilimenti e le istallazioni in esercizio alla data in entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 deve essere, comunque, presentata dai gestori interessati entro il 1.1.2025.
Al di là di talune discrepanze lessicali (“sostanze”, oppure “sostanze o miscele”), la ratio che si desume quella di limitare il più possibile e, soprattutto, a monte, l’emissione di sostanze pericolose per la salute. Saranno le autorizzazioni a declinare, caso per caso, la fattibilità ed i tempi di adeguamento i quali non possono essere superiore a quattro anni dalla data di rilascio delle autorizzazioni stesse.
Questa maggior attenzione alle sostanze più pericolose per la salute comporta anche la variazione dei requisiti per l’adesione alle autorizzazioni generali, di cui all’art. 272 del D.Lgs. 152/2006. Se da una lato viene ampliata la possibilità di aderire alle autorizzazioni di carattere generale limitando il divieto di utilizzo delle sostanze o miscele indicate dal comma 4 dell’art. 272 solo ai “cicli produttivi da cui originano le emissioni”, dall’altro si estende il divieto di ricorso ad autorizzazioni generali anche all’impiego di sostanze o miscele “classificate estremamente preoccupanti”.
Conseguentemente, sono previsti nuovi tempi di adeguamento per impianti ed attività esistenti ed autorizzati ex art. 272: te anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020.
Le posizioni espresse nel presente articolo sono espresse a titolo personale e non rappresentano necessariamente la posizione ufficiale dell’ente di appartenenza.
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Novità in tema di emissioni in atmosfera con il D.lgs. 102/2020
di Leonardo Benedusi
Il 28 agosto 2020 entrerà in vigore il D.Lgs. 30.7.2020 n. 102. Esso non contiene solo disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 183/2017, ma prevede anche nuovi adempimenti per i gestori.
Il decreto contribuisce a migliorare il quadro normativo di cui alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, prevedendo procedure per le variazioni di titolarità, correggendo alcuni refusi, colmando lacune create dal D.Lgs. 183/2017 ed agendo sul sistema sanzionatorio dell’art. 279 del D.Lgs. 152/2006.
Tra le novità più rilevanti se ne segnalano alcune che incideranno in modo significativo sugli adempimenti richiesti ai gestori.
Innanzitutto, preme sottolineare che, con il nuovo comma 10-bis aggiunto all’art. 281 del D.Lgs. 152/2006, viene definito un periodo transitorio per gli impianti che, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 183/2017, non presentano più le caratteristiche per usufruire della deroga di cui al comma 1 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06. Si ricorda, al proposito, che il D.Lgs. 183/2017 ha ridotto le soglie di potenza degli impianti di combustione elencati nella parte I dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 assoggettando di fatto ad autorizzazione gli stabilimenti aventi impianti con potenza superiore alle nuove soglie, senza, però, fissare la data entro cui avrebbe dovuto avvenire l’adeguamento. Il D.Lgs. 102/2020 stabilisce che a tali impianti si applicano le tempistiche previste dall’art. 273-bis per i medi impianti di combustione con potenza termica non superiore a 5 MWt, il che significa che la domanda di autorizzazione va presentata non oltre il 31.12.2027.
Un’altra importante lacuna colmata dal D.Lgs. 102/2020 riguarda le prescrizioni inerenti il rendimento di combustione stabilite dall’art. 294 del D.Lgs. 152/2006, disposizioni che, peraltro, subiscono una ulteriore modifica. La tempistica di adeguamento è contenuta nelle norme transitorie e finali di cui all’art. 3 del D.Lgs. 102/2020: gli impianti in esercizio al 19.12.2017, data di entrata in vigore del D.Lgs. 183/2017, devono adeguarsi in occasione del primo rinnovo dell’autorizzazione se rientranti nel titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/2006, oppure entro il 1.1.2025 se soggetti al titolo II della medesima parte quinta.
Per quanto attiene aspetti di rilevanza prettamente ambientale, il D.Lgs. 102/2020, introducendo il comma 7-bis all’art. 271 del D.Lgs. 152/2006, pone una particolare attenzione alla qualità delle emissioni, prevedendo la sostituzione delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene, delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e delle sostanze classificate estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006.
La sostituzione avverrà non appena tecnicamente ed economicamente possibile. I gestori sono tenuti a trasmettere ogni cinque anni a decorrere dal rilascio o dal rinnovo delle autorizzazioni una specifica relazione all’autorità competente analizzando la fattibilità della sostituzione delle “sostanze” interessate.
Per gli stabilimenti e le installazioni esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 in cui sono utilizzate nei cicli produttivi “le sostanze o le miscele” previste dal comma 7-bis dell’art. 271 la prima relazione va inviata entro un anno dall’entrata in vigore del decreto (comma 7 dell’art. 3 del D.Lgs. 102/2020).
Si noti che il riferimento alle installazioni rende applicabili le disposizioni anche alle attività soggette ad AIA.
È importante che i gestori prestino particolare attenzione alle emissioni delle sostanze interessate ed alle materie prime da cui esse derivano, nonché alla eventuale variazione di classificazione. Il cambiamento di classificazione delle “sostanze o miscele” comporta la necessità che entro tre anni dalla variazione sia presentata una domanda di autorizzazione per l’adeguamento alle nuove disposizioni.
La prima domanda di autorizzazione per gli stabilimenti e le istallazioni in esercizio alla data in entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 deve essere, comunque, presentata dai gestori interessati entro il 1.1.2025.
Al di là di talune discrepanze lessicali (“sostanze”, oppure “sostanze o miscele”), la ratio che si desume quella di limitare il più possibile e, soprattutto, a monte, l’emissione di sostanze pericolose per la salute. Saranno le autorizzazioni a declinare, caso per caso, la fattibilità ed i tempi di adeguamento i quali non possono essere superiore a quattro anni dalla data di rilascio delle autorizzazioni stesse.
Questa maggior attenzione alle sostanze più pericolose per la salute comporta anche la variazione dei requisiti per l’adesione alle autorizzazioni generali, di cui all’art. 272 del D.Lgs. 152/2006. Se da una lato viene ampliata la possibilità di aderire alle autorizzazioni di carattere generale limitando il divieto di utilizzo delle sostanze o miscele indicate dal comma 4 dell’art. 272 solo ai “cicli produttivi da cui originano le emissioni”, dall’altro si estende il divieto di ricorso ad autorizzazioni generali anche all’impiego di sostanze o miscele “classificate estremamente preoccupanti”.
Conseguentemente, sono previsti nuovi tempi di adeguamento per impianti ed attività esistenti ed autorizzati ex art. 272: te anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020.
Le posizioni espresse nel presente articolo sono espresse a titolo personale e non rappresentano necessariamente la posizione ufficiale dell’ente di appartenenza.
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