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Stefano Maglia

Emissioni industriali: cosa si intende per "unico impianto" e "unico stabilimento"?

di Stefano Maglia

Categoria: Aria

L’art. 273, c. 9, del D.L.vo 152/06 così recita: “Se più impianti di combustione, anche di potenza termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati nello stesso stabilimento l’autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione.” L’art. 270, c. 4, del medesimo TUA così si esprime: “Se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzate nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L’autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione”. Come devono intendersi tali termini?
A tal fine si ritiene utile riportare anche le attuali – fondamentali – definizioni di stabilimento (art. 268, lett. 4, T.U.A.: “un complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni o movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività”) e di impianto (art. 268, lett. l, T.U.A.: “il dispositivo o il sistema o l’insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell’ambito di un ciclo più ampio”).
Per entrambe le definizioni – nel sostanziale silenzio della dottrina – risultano assai scarse le relative pronunce giurisprudenziali.
Una recentissima sentenza della S.C. (Cass. Pen., sez. V, 7 gennaio 2013, n. 191) ha peraltro puntualizzato che “per stabilimento di può intendere anche un singolo impianto purché sia dotato di autonomia operativa” (nella specie trattavasi addirittura di un impianto “mobile”).
Per quanto riguarda invece la nozione di impianto, si segnala solo una risalente pronuncia del TAR Campania, n. 1711 del 2005 (e pertanto riferentesi ancora all’abrogato DPR n. 203/88) per cui: “Se è dunque vero che, di regola, i valori limite di emissione devono essere riferiti al singolo impianto, è altresì vero che per “impianto” non può considerarsi il singolo punto di uscita dei fumi in atmosfera, ma l’insieme delle linee produttive omogenee per tipologia di ciclo produttivo (materia prima impiegata, trattamento effettuato, prodotto del ciclo produttivo). Il limite di emissione dovrà dunque riguardare i singoli punti di fuoriuscita dei fumi in atmosfera allorquando si tratti di impianti diversi per funzione e ciclo produttivo adottato; dovrà riguardare, invece, la sommatoria dei diversi punti di emissione se si tratti di linee produttive identiche (od omogenee) per ciclo produttivo applicato. Nel caso di specie in esame sarebbe invero irrazionale e contraddittorio rispetto alla finalità della legge (contenimento dell’inquinamento atmosferico) se si consentisse a un’azienda (quale quella della società ricorrente) che produce esattamente lo stesso prodotto, con la medesima tecnologia, di poter frazionare il limite di emissione da rispettare moltiplicando il numero delle linee produttive impiegate (ancorché identiche per ciclo produttivo).”.
Si sottolinea peraltro che questa pronuncia si basa su una serie di condizioni (linee produttive identiche o omogenee per tipologia di ciclo produttivo) che non solo dovrebbero essere dimostrate, ma temporalmente ormai superate non solo dall’entrata in vigore del D.L.vo n. 152/06 (e della fondamentale revisione operata dal D.L.vo n. 128/10) ma anche della normativa specifica in materia di utilizzo di fonti rinnovabili di energia (in particolare vedasi il D.L.vo n. 28/11).
A tal proposito si riporta un passaggio di un documento datato 24 agosto 2012 del G.S.E. relativo all’”Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici” in cui si afferma (punto 1.3.3): “la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, nelle disponibilità del medesimo Soggetto Responsabile o di soggetti a esso riconducibili a livello societario, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica.”. Sul punto vi è immediatamente da notare che nel caso di specie i due impianti hanno punti di connessione ben distinti.
Tutto ciò premesso, a parere di chi scrive il citato c. 9 dell’art. 273 del T.U.A., è esplicitamente “dedicato” ai soli “grandi impianti di combustione”. Si potrebbe sostenere che in questa norma, in realtà, si parla di impianti di combustione di potenza termica <50 MW, ma senza indicare la soglia minima. Esiste una norma che definisce il limite minimo dei grandi impianti di combustione? In realtà sì: art. 268 lett. gg): “impianto di combustione di potenza termica nominale non inferiore a 50 MW”.
Se dunque è di tutta evidenza che esiste una evidente possibile contraddizione tra le norme, l’unica corretta interpretazione è quella per cui tale norma è applicabile solo se “complessivamente” il valore di emissione di singoli impianti (“anche di potenza termica nominale inferiore a 50 MW”) superi i 50 MW, ammesso che si dimostri che si tratti di “unico impianto”.
Ciò detto sull’inapplicabilità di tale norma è necessario a questo punto concentrare l’attenzione sul quarto comma dell’art. 270.
Qui l’autorità competente PUO’ considerare come unico impianto ai fini del convogliamento o DEVE ai fini della determinazione dei valori limite di emissione, al verificarsi di alcune condizioni collegate dalla congiunzione “e”:

– caratteristiche tecniche e costruttive simili

– emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee

– localizzati nello stesso stabilimento

– destinati a identiche specifiche attività

– tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche

È di tutta evidenza che mentre la verifica delle prime due condizioni (e della quarta) spettano a chi possiede le competenze tecniche e gestionali dell’impianto, sui concetti di “stesso stabilimento” e di “condizioni… economiche” qualche riflessione si deve sempre svolgere in relazione alle varie fattispecie. Per quanto riguarda innanzitutto il concetto di “stesso stabilimento”.
Si segnala – per analogia – come per esempio lo stesso concetto di deposito temporaneo di rifiuti sia ammissibile – per dottrina e giurisprudenza assolutamente prevalente – solo in caso di siti “collegati tra loro all’interno di un’area delimitata”.
Per quanto riguarda, infine, l’aspetto relativo alle “condizioni… economiche” si valuterà caso per caso le posizioni assunte dalla P.A. producano effetti ingiustificatamente più gravosi per l’Azienda.
Si rammenta – a tal proposito – che persino le BAT in materia di IPPC si basano ex art. 5, lett. l-ter n. 2, sul concetto di “condizioni economicamente idonee nell’ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli”.

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