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Emissioni odorigene, impianti di combustione medi e impianti termici civili: le novità del D.L.vo 183/2017

di Leonardo Benedusi

Categoria: Aria

Le novità del D.L.vo 183/2017
 

Dal 19 dicembre 2017 è in vigore il Decreto Legislativo 15 novembre 2017 n. 183, il provvedimento attuativo della normativa comunitaria relativa alla limitazione delle emissioni di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, contenuta nella direttiva UE 2015/2193 (qui il testo integrale: direttiva UE 2015/2193).
 

Il provvedimento, composto da 6 articoli e altrettanti allegati, è frutto della delega che il Parlamento ha assegnato al Governo. Tale delega non si limitava al recepimento degli indirizzi comunitari: nell’intento di riordinare il quadro normativo nazionale degli stabilimenti che producono emissioni, è stata, infatti, notevolmente rinnovata la Parte Quinta del D.L.vo 152/2006.
 

Emissioni da un impianto di combustione
 

Novità per le emissioni odorigene

Tra le profonde innovazioni e semplificazioni così introdotte figura senza dubbio la nuova disposizione dedicata alle emissioni odorigene (art. 272-bis), che riconosce alla regione e all’autorizzazione il potere di prevedere misure di prevenzione e di limitazione, che possono anche includere, ove opportuno alla luce delle caratteristiche dell’impianto e della zona interessata, anche prescrizioni impiantistiche e gestionali (incluso l’obbligo di attuare piani di contenimento), nonché ulteriori criteri e procedure per definire concentrazioni massime di emissione.
 

In realtà, tra le funzioni delegate vi era anche quella di aggiornare l’allegato I alla Parte Quinta del D.L.vo 152/2006 riducendo i vigenti valori limite di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti.
 

Tale funzione non risulta essere stata completamente svolta, in quanto la riclassificazione delle sostanze inquinanti, presente nello schema di decreto, non ha trovato riscontro nel testo pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 16 dicembre 2017: è logico, pertanto, ritenere che diventerà oggetto di successivi provvedimenti.
 

Rifiuti, Scarichi, Emissioni: disciplina e casi pratici
 

Novità per gli impianti di combustione medi, criterio di aggregazione e controlli

In base al D.L.vo 183/2017 gli impianti di combustione medi dovranno rispettare valori di emissioni spesso più bassi rispetto a quelli precedentemente stabiliti e, coerentemente con la direttiva, sono stati previsti tempi di adeguamento per gli impianti esistenti sufficientemente ampi che non dovrebbero gravare in modo significativo sui gestori.
 

Tra le novità introdotte dal nuovo decreto meritano, poi, di essere segnalate l’adozione del criterio di aggregazione per i grandi impianti di combustione previsto dalla direttiva 2010/75/UE, ma che il D.L.vo 46/2014 non aveva recepito, nonché le profonde innovazioni e semplificazioni relative alle attività in deroga di cui all’art. 272 del D.L.vo 152/2006, per le quali sono cambiati anche i requisiti da rispettare per fruire delle agevolazioni previste.
 

Importanti modifiche riguardano i controlli, il sistema sanzionatorio e, come anticipato, le emissioni odorigene, problematica rimasta spesso ai confini del testo unico ambientale (anche per effetto di una consolidata giurisprudenza).
 

Macchinari in un imbianto termico civile
 

Novità per gli impianti termici civili e il rendimento di combustione

Si ricorda, poi, che, per effetto dell’attuazione della direttiva 2015/2193/UE, il governo ha provveduto ad aggiornare anche il titolo II della parte quinta del D.L.vo 152/2006, relativamente agli impianti termici civili.
 

Oggi abbiamo, infatti, la definizione di medi impianti termici civili, ossia quelli di potenza pari o superiore a 1 MW (art. 283, lett. d-bis), alla quale fanno seguito ulteriori disposizioni specifiche.
 

È, inoltre, prevista una sanzione per il produttore di impianti termici civili che non tenga a disposizione i registri di prova previsti dal nuovo comma 2-bis dell’art. 282, attestanti, cioè, la conformità alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 285, e l’idoneità a rispettare i valori di emissione di cui all’art. 286.
 

È, altresì, sanzionato l’esercizio di medi impianti termici civili in assenza dell’iscrizione al registro previsto all’art. 284: si tratta, cioè, del registro autorizzativo al quale devono, obbligatoriamente, essere preventivamente iscritti gli impianti termici civili medi che siano messi in esercizio, o soggetti a modifica, a partire dal 20 dicembre 2018.
 

È previsto, a riguardo, che l’Autorità competente, titolare del registro, si pronunci, effettuando o negando l’iscrizione, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti previsti dalla medesima norma, ai commi 2-bis e 2-ter.
 

Infine, del Titolo III, relativo ai combustibili, è stata modificata la parte relativa alle prescrizioni per il rendimento di combustione, di cui all’art. 294.
 

L’aggiornamento e la formazione sono necessari

Insomma, tante le novità tra cui destreggiarsi, ma TuttoAmbiente ti dà una mano: di questo tema si tratterà, infatti, anche nell’ambito del nostro Corso “Rifiuti, Scarichi, Emissioni: Disciplina e casi pratici”, arrivato alla quinta edizione: tre giornate formative sulle tre discipline base della gestione ambientale, che si terrà a Milano, dal 13 al 15 marzo 2018.
 

Info e approfondimenti: 0523.315305 – formazione@tuttoambiente.it
 
 

Piacenza, 26.01.2018

Le posizioni espresse nel presente articolo sono espresse a titolo personale e non rappresentano necessariamente la posizione ufficiale dell’ente di appartenenza.
 
 

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