Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Finalmente nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio u.s., n. 33 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 188 del 22 settembre 2020 che disciplina l’EoW (End of Waste, fine del rifiuto) per la carta e cartone.
Ci saranno 180 giorni dall’entrata in vigore (24 febbraio) per adeguare le comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 216 del Dlgs o presentare un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione.
Durante questo periodo i materiali risultanti dalle procedure di recupero già utilizzate potranno essere utilizzati se presentano le caratteristiche conformi a i criteri sopra indicati attestati dalla dichiarazione di conformità prevista dall’Allegato 3.
Il provvedimento disciplina la pulizia e la cernita dei rifiuti di carta messi nel cassonetto o nel bidoncino per ottenere la materia prima che viene riciclata dall’industria cartaria italiana.
Non si tratta di una novità assoluta l’Italia in quanto il sistema delle Materie Prime Secondarie (istituito con il DM 5.2.1998) risponde alla stessa impostazione.
L’EOW carta si pone in continuità con la disciplina MPS, aggiornando dopo, ormai, più di 20 anni gli standard alla luce della normativa comunitaria e degli standard merceologici attuali.
Partiamo dunque dall’art. 184 ter, comma 1 del Dlgs 152/2006 secondo il quale un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfi i criteri specifici riportati
Le ricordiamo:
a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici (4);
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non portera’ a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Il testo del decreto (nella versione notificata a Bruxelles) ci indica quale siano le attività essenziali del gestore di impianti autorizzati al recupero di carta e cartoni e cioè la selezione di carta e cartoni ammessi (codici 15 01 01, 15 01 05, 15 01 06, 20 01 01, 19 12 01, 03 03 08) esclusi quelli che provengano da indifferenziato, e la rimozione di qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone secondo i parametri riportati in tabella.
Parametri
Unità di misura
Valori limite
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti
–
norma UNI EN 643
Rifiuti organici compresi alimenti
% in peso
< 0,1
Componenti non cartacei
% in peso
norma UNI EN 643
Aspetto non secondario il produttore di carta e cartone recuperati applicherà un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento. Il manuale della qualità deve essere comprensivo:
a) di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;
b) del piano di campionamento.
Secondo la lettera a) dell’art. 184 ter comma 1), l’EOW carta e cartone deve essere destinato a essere utilizzati per scopi specifici, una condizione che è ben chiarita dal decreto che all’art. 4, e poi in Allegato 2, che indica la manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria (ed eventualmente altre industrie che utilizzino lo standard UNI EN 643).
Secondo l’art. 205 bis del Dlgs n. 116/2020 (che ha recepito la direttiva rifiuti 851) al momento dell’immissione nel ciclo industriale verrà misurato l’obiettivo di riciclaggio.
Tutto ciò ha un senso perché esiste un mercato per tale EoW (la seconda condizione indicata dalla lett b) dell’art. 184 ter, comma 1), mercato che solo in Italia è rappresentato da circa 7 milioni di tonnellate di materiale raccolto ogni anno, tra raccolta urbana e industriale.
Ovviamente la sostanza e l’oggetto deve soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti (art. 184 ter, comma 1 lett c). In questo il decreto è chiaro e fa, più volte, espresso riferimento alla norma UNI EN 643 per quanto concerne i materiali proibiti e i componenti non cartacei. Unica differenza rispetto alla norma UNI EN 643 (in corso di revisione su questo punto) è l’indicazione di una tolleranza per i rifiuti organici compresi gli alimenti (inferiore 0,1%).
Il rispetto dei criteri sarà attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 3 al decreto)
Categorie
EoW carta: riciclo garantito dalle cartiere
di Massimo Medugno
Ci saranno 180 giorni dall’entrata in vigore (24 febbraio) per adeguare le comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 216 del Dlgs o presentare un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione.
Durante questo periodo i materiali risultanti dalle procedure di recupero già utilizzate potranno essere utilizzati se presentano le caratteristiche conformi a i criteri sopra indicati attestati dalla dichiarazione di conformità prevista dall’Allegato 3.
Non si tratta di una novità assoluta l’Italia in quanto il sistema delle Materie Prime Secondarie (istituito con il DM 5.2.1998) risponde alla stessa impostazione.
L’EOW carta si pone in continuità con la disciplina MPS, aggiornando dopo, ormai, più di 20 anni gli standard alla luce della normativa comunitaria e degli standard merceologici attuali.
Partiamo dunque dall’art. 184 ter, comma 1 del Dlgs 152/2006 secondo il quale un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfi i criteri specifici riportati
Le ricordiamo:
a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici (4);
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non portera’ a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Il testo del decreto (nella versione notificata a Bruxelles) ci indica quale siano le attività essenziali del gestore di impianti autorizzati al recupero di carta e cartoni e cioè la selezione di carta e cartoni ammessi (codici 15 01 01, 15 01 05, 15 01 06, 20 01 01, 19 12 01, 03 03 08) esclusi quelli che provengano da indifferenziato, e la rimozione di qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone secondo i parametri riportati in tabella.
Aspetto non secondario il produttore di carta e cartone recuperati applicherà un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento. Il manuale della qualità deve essere comprensivo:
a) di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;
b) del piano di campionamento.
Secondo la lettera a) dell’art. 184 ter comma 1), l’EOW carta e cartone deve essere destinato a essere utilizzati per scopi specifici, una condizione che è ben chiarita dal decreto che all’art. 4, e poi in Allegato 2, che indica la manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria (ed eventualmente altre industrie che utilizzino lo standard UNI EN 643).
Tutto ciò ha un senso perché esiste un mercato per tale EoW (la seconda condizione indicata dalla lett b) dell’art. 184 ter, comma 1), mercato che solo in Italia è rappresentato da circa 7 milioni di tonnellate di materiale raccolto ogni anno, tra raccolta urbana e industriale.
Ovviamente la sostanza e l’oggetto deve soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti (art. 184 ter, comma 1 lett c). In questo il decreto è chiaro e fa, più volte, espresso riferimento alla norma UNI EN 643 per quanto concerne i materiali proibiti e i componenti non cartacei. Unica differenza rispetto alla norma UNI EN 643 (in corso di revisione su questo punto) è l’indicazione di una tolleranza per i rifiuti organici compresi gli alimenti (inferiore 0,1%).
Il rispetto dei criteri sarà attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 3 al decreto)
Piacenza, 10 febbraio 2020
Torna all'elenco completo
© Riproduzione riservata