"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
di Massimo Medugno
L’articolo 6 della nuova direttiva Rifiuti (n. 98/2008) riguardante l’”end of waste” contiene le
condizioni secondo cui un rifiuto cessa di esser tale. La notizia è che l’attività del Comitato
Europeo, del quale fanno parte i 27, è iniziata e riguarda metalli, carta e rifiuti edili, compost.
Ciò è di estrema importanza per l’Italia che ha, da tempo, il sistema delle materie prime secondarie,
cioè di rifiuti che tramite attività di recupero cessano di essere tali.
Altro tema di grande importanza è quello dell’applicazione del Reach ai materiali di recupero.
Come noto rifiuti sono espressamente esclusi dal campo di applicazione del REACh. In merito alla
materia del recupero dei rifiuti il regolamento nella sua versione finale ha previsto che siano
esentate dalla registrazione le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o
contenute in articoli, recuperate nella Comunità se:
a) la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata;
b) la sostanza è già registrata;
c) le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 (in pratica la scheda dati di sicurezza) in merito
alla sostanza registrata sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero.
Ritenendo questa definizione insufficiente a dare certezza agli operatori per quanto attiene il
recupero, s è stata posta l’esigenza di un chiarimento da parte delle istituzioni nazionali ed europee.
La Commissione Europea ha risposta a questa sollecitazione con un documento (CA/24/2008 rev.2
del 29 ottobre 2008) che è stata sottoposto e approvato dagli Stati membri ed è ora al vaglio
dell’agenzia europea ECHA.
Il documento raccoglie le esigenze di certezza e nella sua versione finale prevede un chiaro esempio
relativo alla carta da macero. Il documento infatti recita:
“Recovered paper mainly consists of cellulose pulp. EINECS identifies cellulose pulp as follows:
“The fibrous substances obtained from the treatment of lignocellulosic substances (wood or other
agricultural fiber sources) with one or more aqueous solutions of pulping and/or bleaching
chemicals. Composed of cellulose, hemi-cellulose, lignin, and other minor components. The relative
amounts of these components depend on the extent of the pulping and bleaching processes.”
(EINECS number 265-995-8).
Cellulose pulp is listed in Annex IV, and consequently, exempted from registration, downstream
user and evaluation obligations. Recovered paper may contain other constituents such as pigments,
inks, glues, fillers etc. Regarding the recovery and recycling process, constituents that have no
specific function in the material (cellulose pulp), can therefore be considered as impurities.
Recovered paper consisting exclusively of cellulose pulp with impurities will therefore be exempt
from registration, downstream user and evaluation obligations.”
Da quanto indicato dalla Commissione nella sua interpretazione del regolamento europeo si può
evincere che:
la carta da macero è pasta di cellulosa;
nelle operazioni di recupero effettuate nella Piattaforma di selezione non avvengono modificazioni
chimiche della pasta di cellulosa;
le impurezze non devono essere considerate in quanto non sono oggetto di recupero intenzionale;
essendo la pasta di cellulosa esentata dalla registrazione, anche la carta da macero è esclusa dalla
registrazione (la Commissione suggerisce comunque la pre-registrazione delle sostanze recuperate,
ma la pasta di cellulosa è esentata anche dalla pre-registrazione)
altri costituenti devono invece essere considerati se singolarmente presenti nella carta da macero per
oltre il 20% in peso (ma non se presenti solo occasionalmente).
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© Riproduzione riservata
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End of Waste e Reach
di Massimo Medugno
L’articolo 6 della nuova direttiva Rifiuti (n. 98/2008) riguardante l’”end of waste” contiene le
condizioni secondo cui un rifiuto cessa di esser tale. La notizia è che l’attività del Comitato
Europeo, del quale fanno parte i 27, è iniziata e riguarda metalli, carta e rifiuti edili, compost.
Ciò è di estrema importanza per l’Italia che ha, da tempo, il sistema delle materie prime secondarie,
cioè di rifiuti che tramite attività di recupero cessano di essere tali.
Altro tema di grande importanza è quello dell’applicazione del Reach ai materiali di recupero.
Come noto rifiuti sono espressamente esclusi dal campo di applicazione del REACh. In merito alla
materia del recupero dei rifiuti il regolamento nella sua versione finale ha previsto che siano
esentate dalla registrazione le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o
contenute in articoli, recuperate nella Comunità se:
a) la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata;
b) la sostanza è già registrata;
c) le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 (in pratica la scheda dati di sicurezza) in merito
alla sostanza registrata sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero.
Ritenendo questa definizione insufficiente a dare certezza agli operatori per quanto attiene il
recupero, s è stata posta l’esigenza di un chiarimento da parte delle istituzioni nazionali ed europee.
La Commissione Europea ha risposta a questa sollecitazione con un documento (CA/24/2008 rev.2
del 29 ottobre 2008) che è stata sottoposto e approvato dagli Stati membri ed è ora al vaglio
dell’agenzia europea ECHA.
Il documento raccoglie le esigenze di certezza e nella sua versione finale prevede un chiaro esempio
relativo alla carta da macero. Il documento infatti recita:
“Recovered paper mainly consists of cellulose pulp. EINECS identifies cellulose pulp as follows:
“The fibrous substances obtained from the treatment of lignocellulosic substances (wood or other
agricultural fiber sources) with one or more aqueous solutions of pulping and/or bleaching
chemicals. Composed of cellulose, hemi-cellulose, lignin, and other minor components. The relative
amounts of these components depend on the extent of the pulping and bleaching processes.”
(EINECS number 265-995-8).
Cellulose pulp is listed in Annex IV, and consequently, exempted from registration, downstream
user and evaluation obligations. Recovered paper may contain other constituents such as pigments,
inks, glues, fillers etc. Regarding the recovery and recycling process, constituents that have no
specific function in the material (cellulose pulp), can therefore be considered as impurities.
Recovered paper consisting exclusively of cellulose pulp with impurities will therefore be exempt
from registration, downstream user and evaluation obligations.”
Da quanto indicato dalla Commissione nella sua interpretazione del regolamento europeo si può
evincere che:
la carta da macero è pasta di cellulosa;
nelle operazioni di recupero effettuate nella Piattaforma di selezione non avvengono modificazioni
chimiche della pasta di cellulosa;
le impurezze non devono essere considerate in quanto non sono oggetto di recupero intenzionale;
essendo la pasta di cellulosa esentata dalla registrazione, anche la carta da macero è esclusa dalla
registrazione (la Commissione suggerisce comunque la pre-registrazione delle sostanze recuperate,
ma la pasta di cellulosa è esentata anche dalla pre-registrazione)
altri costituenti devono invece essere considerati se singolarmente presenti nella carta da macero per
oltre il 20% in peso (ma non se presenti solo occasionalmente).
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