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End of waste, esistenza di un mercato o valore intrinseco del bene?

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

A fronte di tanti materiali che potrebbero essere recuperati per generare nuovi business e così portare un indotto economico considerevole, come previsto dalla Circular Economy, il tema dell’end of waste (cessazione della qualifica di rifiuto) riveste una posizione privilegiata.

Se questa riflessione è ovvia, non è altrettanto scontata la corretta interpretazione di uno dei requisiti posti dall’art. 184-ter del D.L.vo 152/06, ovvero quello inerente all’esistenza di “un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto”.

In particolare, ci si domanda se il requisito di cui sopra possa ritenersi soddisfatto anche qualora il prezzo dell’oggetto sia negativo, a patto che l’intera filiera dal produttore all’utilizzatore abbia una marginalità positiva.

 

Secondo la Corte di Cassazione Penale, sez. III, n. 24427 del 17 giugno 2011, i criteri introdotti dal D.L.vo 205/2010 (relativi a quando un materiale perde la qualifica di rifiuto) hanno ampliato la sfera di applicabilità dell’istituto di cui trattasi, in quanto la materia derivante dall’attività di recupero non deve necessariamente avere un valore economico intrinseco, essendo sufficiente che esista un mercato o una domanda di tale sostanza od oggetto.

A parere di chi scrive, l’esistenza di un mercato o una domanda dimostra che il bene derivante dal processo di recupero difficilmente sarà abbandonato o smaltito illegalmente, perché ritenuto utile da una pluralità di soggetti disposti ad acquistarlo.

A tal fine, deve essere data descrizione del mercato o della domanda esistenti per quella sostanza od oggetto (anche in relazione al mercato attuale) e devono essere descritti eventuali accordi con gli utilizzatori (allegando, ad esempio, contratti commerciali, ordini, ecc.).

 

A sostegno di ciò, si ricorda la sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 39074 del 10 agosto 2017 dove, si cita letteralmente, “la già evidenziata macroscopica anomalia della sua cessione al prezzo di un euro dietro assunzione, da parte del produttore, del costo di spedizione (condotta apparentemente contraria ai più elementari principi dell’economia di mercato) … rendono non manifestamente illogica la conclusione che tale prodotto abbia perpetuato, sin dalla fase produttiva, la sua natura di rifiuto”.

 

Chiude questa riflessione giurisprudenziale la pronuncia del TAR Lombardia (sezione di Brescia), n. 780 del 5 agosto 2022, secondo cui non è sufficiente l’affermazione generica dell’esistenza di una domanda.
 

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Le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006” del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) n. 41/2022 precisa come sia necessario che l’Agenzia/Ispra possa avere evidenza che esiste una domanda per l’EoW che il proponente intende produrre e le modalità e tempistiche di stoccaggio dell’EoW (p. 13), tanto è vero che costui deve descrivere il mercato o la domanda esistenti per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima/oggetto, nonché descrivere gli eventuali accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, documenti quali contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc …; documenti che comprovino l’esistenza di altri produttori dell’end of waste oggetto di istanza, che hanno già un mercato o una domanda; prodotti da recupero assimilabili ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato (p. 13).

 

Per completezza, si ritiene utile citare in questa sede un provvedimento regionale, pur consapevoli del suo limitato valore giuridico – perlomeno territoriale. La D.G.R. Veneto n. 120 del 7 febbraio 2018 (“Primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.”) ritiene che il rispetto di questo requisito si concretizzi con l’esistenza di “condizioni di mercato solidamente stabilite correlate alla domanda e all’offerta; un prezzo di mercato verificabile per il materiale”.

Il requisito di cui alla lett. b) dell’art. 184-ter ha lo “scopo di garantire che i materiali ottenuti con il processo di recupero siano effettivamente utilizzati in un ciclo produttivo” e a tal fine “è necessario acquisire le dichiarazioni di interesse da parte dei potenziali utilizzatori, comprensive dei quantitativi richiesti. Tali dichiarazioni dovranno essere supportate da una relazione che evidenzi la presenza di un mercato solido e regolare in grado di assorbire i prodotti di cui trattasi. Se il prodotto risponde alle forme usualmente commercializzate tale informazione potrà, se del caso, essere conseguita nell’ambito dei listini mercuriali delle Camere di Commercio nazionali”. Trattasi di una “condizione imprescindibile al fine di evitare l’accumulo ingiustificato, in quanto immotivatamente duraturo, di materiale non più sottoposto al regime dei rifiuti a seguito del processo di lavorazione subito”.

 

Quindi, in conclusione, a nostro avviso il dettato normativo è chiaro (esiste un mercato o una domanda) e la giurisprudenza ne ha fatto conseguente applicazione pratica, sicché l’asserita marginalità della filiera non soddisfa il citato requisito b), perché la cessione deve essere non solo a prezzo positivo, ma tendenzialmente anche in linea con i prezzi rilevati dalle CCIAA.

 

Piacenza, 19 gennaio 2023

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