Top

Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze

"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni
TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale
Conta su di noi"
Stefano Maglia

End of Waste: siamo lontani da una semplificazione

di Stefano Leoni

Categoria: Rifiuti

La nuova formulazione dell’articolo 184.ter (cessazione della qualifica di rifiuto, in inglese End of Waste-EoW) mostra come in Italia esista ancora una forte resistenza allo sviluppo dell’economia circolare.
 

Eppure l’impegno preso in Europa da parte del Governo italiano di sostenere un tale obiettivo e di semplificare le pratiche amministrative finalizzate a muovere la necessaria transizione sembrava essere l’occasione e la volontà giusta. Purtroppo non è così. L’art. 34 del decreto legge n. 77/2021 (semplificazioni) apre la porta ad un ginepraio di problemi.
 

Consentitemi una premessa. La disciplina dell’EoW è un tema – assieme a quella di sottoprodotto – fondamentale per raggiungere la circolarità. Attraverso questa si autorizzano le attività che permettono ad una sostanza o materiale di diventare una merce e a questi di essere reimmessi nel mercato per sostituire materie prime vergini. In altre parole: chiude il cerchio. Ciò è necessario in un assetto normativo – la cui utilità è indiscutibile – come il nostro, secondo cui qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi diviene automaticamente un rifiuto.
 

Scuola per Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti a Bologna ottobre 2021
 

Se non esistesse il riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto, questa sostanza od oggetto rimarrebbero in eterno un rifiuto e, quindi, inutilizzabili. E ciò comporterebbe che saremmo costretti ad alimentare il nostro modello di produzione e consumo prelevando in continuazione materie prime vergini, che come sappiamo non sono infinite e che la loro scarsità – la storia ce lo insegna – porta a conflitti armati. Senza l’EoW, dunque, gli impatti ambientali e sociali sarebbero drammatici.
 

L’alternativa sarebbe quella di cancellare dall’ordinamento giuridico il principio di ”attrattività del rifiuto”, ma ciò significherebbe tornare alla totale anarchia che regnava fino agli anni “70 dello scorso secolo. Io sono stato testimone – quando ho svolto l’incarico di Commissario straordinario per la bonifica della Valle Bormida – di come i rifiuti pericolosi dell’ACNA furono utilizzati come stabilizzante per l’edificazione di strade, edifici e addirittura di un campo di calcio. Ritengo, pertanto, questa soluzione non auspicabile. È, quindi, corretta la strada dell’EoW.
 

MASTER HSE MANAGER dal 15/10/21 al 13/11/21
 

Qual è la situazione in Italia? Il nostro tasso di circolarità è attorno al 19%. Questo dato letto da una diversa prospettiva ci dice che l’81% delle risorse utilizzate non trova una soluzione circolare. Siamo, dunque, molto indietro, anche se in compagnia con tutti gli altri paesi. Ma è evidente che dobbiamo fare di più. Teoricamente avremmo due strade alternative: puntare sull’avanzamento tecnologico per migliorare la qualità del recupero dei rifiuti o vietare i prodotti o i materiali non riciclabili.
 

Tuttavia, oggi stiamo seguendo una terza via: da un lato vietare prodotti e materiali non riciclabili, dall’altra incrementare la qualità del riciclaggio. Del resto, la riciclabilità di una materiale dipende esclusivamente dall’effettiva capacità di riciclarlo. Altrimenti rimane una mera potenzialità.
 

Scuola Green Jobs Giurista Ambientale dal 08/10/21 al 05/11/21
 

L’avanzamento tecnologico è, quindi, necessario. Ma rappresenta una soluzione solo se i procedimenti amministrativi per il riconoscimento EoW siano sufficientemente tempestivi. Questo in Italia non accade: per emanare un decreto EoW passano più di 5 anni, a cui seguono altri anni per iniziare l’esercizio di riciclaggio. Troppo tempo. Soprattutto in un periodo di rapida crescita tecnologica e degli impatti ambientali. Pensiamo solo all’evoluzione di prodotti come gli smartphone: presentare una proposta di nuova tecnologia oggi, significa poter cominciare ad applicarla nel 2027/28. Quando questi prodotti già saranno cambiati.
 

Occorre, quindi, semplificare i procedimenti EoW. La nuova proposta del Governo risponde a queste aspettative? Purtroppo no.
 

La proposta del Governo – rispetto alla precedente formulazione dell’art. 184.ter – introduce un passaggio aggiuntivo: il parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA. Il procedimento finalizzato al riconoscimento, dunque, non viene semplificato.
 

Servizio di Audit di conformità normativo ambientale
 

È, invece, lecito il dubbio che questa disposizione complichi ancor di più una situazione ingarbugliata. Il parere vincolante e obbligatorio, infatti, confonde quella separazione dei ruoli che finora ha accompagnato la distinzione tra organo di amministrazione attiva ed organo tecnico. Il primo ha una funzione politica e, in quanto tale, conserva un potere discrezionale, il secondo invece si deve attenere alle proprie competenze tecniche. Con la modifica apportata dal Governo, l’organismo di amministrazione attiva vede comprimere pesantemente il proprio potere discrezionale, mentre quello tecnico straripa nelle funzioni di amministrazione attiva.
 

Questo viene accentuato dalla permanenza del primo periodo del comma 3.bis dell’art. 184.ter, che attribuisce ad ISPRA e alle agenzie il potere di controllare le modalità operative e gestionali di un impianto autorizzato EoW anche alle condizioni di cui al comma 1, ossia:

  1. a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
  2. b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
  3. c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
  4. d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

 

In altre parole, l’organismo tecnico si esprime anche su tematiche che non gli sono proprie, come ad esempio quella sub lett. b).
 

A questo punto ci si domanda perché non assegnare la funzione autorizzatoria all’ISPRA e alle agenzie? È evidente che ciò comporterebbe un radicale cambiamento della ripartizione delle competenze e che creerebbe non piccoli problemi nel nostro ordinamento. Tuttavia, la permanenza del primo periodo che comma 3.bis prolunga la vigenza di quell’assurda situazione secondo cui l’organo vigilato – ISPRA/agenzie – giunge a vigilare sugli atti dell’organo controllante. Fra altro, dal momento in cui valuta anche la legittimità delle autorizzazioni, si sovrappone anche alle funzioni della giurisdizione.
 
Tirando le somme si può affermare che la proposta del Governo non solo non apporta alcuna semplificazione, ma addirittura rischia di complicare ulteriormente una situazione complessa.
 

Quale potrebbe essere la soluzione?
 

Basterebbe disporre che per le richieste EoW che riguardano rifiuti non pericolosi e operazioni di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo si ricorra ad una disciplina simile a quella disposta per le procedure semplificate dell’art. 216 del d. lgvo n. 152/06: nel caso in cui il proponente non ottiene una risposta entro una determinata scadenza, lo stesso può aggiungere all’istanza presentata un’autodichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 2000, attestante il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettere a),b),c) e d), del comma 2, nonché dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a),b), c) ,d), e), consentendogli di avviare l’esercizio a decorrere da un termine fissato dallo stesso articolo 184.ter.
 

Piacenza, 09/06/2021
 

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata