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EoW carta e altri momenti di non trascurabile certezza

di Massimo Medugno

Categoria: Rifiuti

Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento ha trasmesso a Senato e Camera la documentazione sulla procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, concernente la notifica 2020/0340/I relativa al “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 52“.

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La documentazione (Atto n. 503 presso Senato e Camera) è stata deferita alle commissioni Ambiente e Politiche UE di Senato e Camera, in attuazione dell’art. 9-bis della Legge 317/1986, recante attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche. L’art. 9-bis prevede un obbligo di informazione al Parlamento.

In sintesi la bozza di regolamento prevede:

– All’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all’Allegato 1 del regolamento, tra cui la conformità alla norma UNI-EN 643.

– Il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite:

o una dichiarazione di conformità da conservare presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, disponibile per le autorità di controllo che la richiedano;

o la conservazione senza alterazioni, presso l’impianto di recupero o presso la propria sede legale, di un campione di carta e cartone recuperati prelevato e in conformità alla norma UNI 10802, per un anno o per sei mesi in caso di:

ˑ imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS),

ˑ imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

 

  • Applicazione di un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001.

– Il produttore di carta e cartone recuperati, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del Regolamento che deve essere pubblicato in G.U., presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del decreto legislativo 152/2016.

 

Scopo della notifica è consentire – fino al 7 settembre 2020, periodo di sospensione che l’Italia deve attendere per pubblicare il regolamento in G.U. – alla Commissione e agli altri Stati membri la possibilità di inviare osservazioni di cui l’Italia terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva del regolamento.

 

Ci è voluto tempo? Si è vero ce ne è voluto per arrivare alla bozza di Regolamento e l’iter non è ancora concluso.

Ma voglio spezzare una lancia a favore degli uffici ministeriali a cui spetta tirare le fila dei pareri rilasciati dalle varie agenzie tecniche e dai diversi organi di alta consulenza statale.

 

L’auspicio è che, a questo punto, il testo venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il più presto possibile.

L’EoW carta rimane lo strumento per incrementare il riciclo e la qualità delle materie prime secondarie utilizzate.

 

Il tema dell’EoW è in qualche modo collegato con altre questioni.

E’ tempo di una grande e generale incertezza e ciò ci dovrebbe suggerire di occuparci delle questioni essenziali.

Tuttavia, piccole incertezze stanno insorgendo in questi giorni proprio in materia ambientale.

Ma vediamo quali sono.

 

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La prima è “carsica”, emerge, si inabissa fra le rocce e poi scompare improvvisamente, per poi ricomparire.

Infatti, si trova sempre qualcuno pronto a sostenere che il riciclo dovrebbe essere misurato momento in cui si produce l’EoW, cioè un rifiuto assoggettato a trattamento per avere le caratteristiche migliori per essere riciclato in un processo produttivo.

La seconda è più recente. Da qualche tempo a questa parte la Commissione Europea sembrerebbe intenzionata a sostenere che un piatto o un bicchiere di carta con un sottilissimo strato di plastica… sia considerato tutto plastica, come quello costituito dal 100% plastica. E, quindi, assoggettabile alle norme più rigide riguardante la Direttiva sulla Plastica Monouso.

In questi casi, come in altri, va ricordato un vecchio principio e cioè che la forma dev’essere adeguata alla sostanza, altrimenti c’è il rischio che diventi formalismo. E questo ci dovrebbe aiutare.

 

Prima ancora è però necessario far tesoro delle norme già pubblicate.

Mi sono riletto così la Decisione UE 665/2019 sul conteggio degli obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti da imballaggio.

Ho ritrovato, piacevolmente, un paio di certezze.

Vediamo qual è la prima.

Secondo la Decisione 665 cit. ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di riciclo ci si riferisce alla quantità (input) di rifiuti di imballaggio immessi in un processo effettivo di recupero o riciclaggio.

Se però il prodotto (output) dell’impianto di selezione dei rifiuti è inviato a processi effettivi di recupero o riciclaggio senza perdite significative, è ammesso considerare che tale output equivalga al peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati.

D’altro canto la Decisione 2019/665, deve interpretarsi in coerenza al “considerando” n. 15 della sovraordinata Direttiva UE 2018/852 secondo cui Il calcolo degli obiettivi di riciclaggio dovrebbe basarsi sul peso dei rifiuti di imballaggio immessi nel processo di riciclaggio. Come regola generale, la misurazione effettiva del peso dei rifiuti di imballaggio considerati come riciclati dovrebbe avvenire al punto di immissione dei rifiuti di imballaggio nel processo di riciclaggio. Tuttavia, al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero, nel rispetto di condizioni rigorose e in deroga alla regola generale, essere autorizzati a stabilire il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati sulla base della misurazione dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita”.

Pertanto la verifica e il calcolo degli obiettivi di riciclo si riferisce in prima battuta alle quantità immesse in un processo effettivo di recupero o riciclo.

Quindi in un processo di riciclo per la produzione di nuovi beni o materiali.

Altrimenti, non avremmo assistito e non assisteremo, alle difficoltà di avviare a riciclo le raccolte differenziate di alcuni materiali.

 

Dopo la prima certezza, arriva anche la seconda.

Leggendo la Decisione 665 ai fini del calcolo e della verifica del conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero, gli imballaggi compositi e altri imballaggi composti da più di un materiale sono calcolati e comunicati sulla base dei singoli materiali contenuti negli imballaggi. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo se un determinato materiale costituisce una parte insignificante dell’unità di imballaggio, in nessun caso superiore al 5 % della massa totale dell’unità di imballaggio.

Quindi un imballaggio in carta con il 5% massimo di plastica, se rimane carta sotto il profilo degli obiettivi, è carta sotto un profilo sostanziale.

Piccoli momenti di non trascurabile certezza in un contesto di grande incertezza.

 

 

Piacenza, 22 giungo 2020

 

 

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