Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
EoW, carta e cartone. Dopo il DM n. 188/2020 cosa resta valido ed efficace del DM 5.2.1998 e quali le responsabilità
di Massimo Medugno
Categoria: EoW
L’ultimo caso in ordine di tempo
Nel mese di settembre la Regione Piemonte ha posto un interpello sul raccordo tra il DM n. 188/2020 (che disciplina l’EoW carta e cartone) e il DM 5.2.1998 (che disciplina anche il recupero del rifiuto carta e cartone in cartiera) partendo dal presupposto che il DM 188 citato non esplicita quali parti del DM 5 febbraio 98 sono abrogate e quali invece restano valide.
La risposta del Ministero della Transizione Ecologica rilasciata a novembre, non apporta nessuna novità sostanziale, ma è utile per ricostruire il quadro normativo, dopo il DM n. 188/2020, per verificare cosa resta valido ed efficace del DM 5.2.1998.
Le diversità tra DM 188/2020 e DM 5.2.1998
Il Ministero parte dal presupposto che il DM n. 118/2020 non disciplina alcuni aspetti che rimangono individuati esclusivamente o dal DM 05/02/1998 oppure dalle autorizzazioni già concesse.
Secondo la risposta all’interpello, restano valide ed efficaci:
le disposizioni del D.M. 05/02/1998 riguardanti i limiti quantitativi previsti all’allegato 4 (nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi nell’industria della carta: rifiuti di carta, cartone e cartoncino inclusi poliaccoppiati per 120 k, peluria e pelucchi tessili per 100 t, scarti di legno e sughero per 20 k, fanghi da industria cartaria per 2 k) e le norme tecniche di cui all’allegato 5 (norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l’operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi);
i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub-allegato 2 (valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi);
infine, le autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte II (autorizzazione integrata ambientale) nonché delle autorizzazioni del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Sotto il profilo dei codici CER va evidenziato che il DM n. 188/2020 include 19 12 01 (carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali) e lo 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica. Sia nel DM n. 188/2020 sia nel DM 5.2.1998 non sono ammessi i rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.
Sulle differenze che sussistono tra le due norme, la risposta afferma: “Dunque, appare evidente come il D.M. n. 188/2020 disciplini, solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il D.M. 5 febbraio 1998 prevede al punto 1.1.3 dell’allegato 1, non potendo incidere su aspetti quantitativi e condizioni necessari per poter operare in procedure semplificate di recupero, considerato anche il tenore della norma di delega di cui all’articolo 184-ter, comma 2, che non prevede nello specifico di regolare su tali temi.”
Ciò significa, secondo il Ministero, che, laddove sia già stata rilasciata un’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 7 del DM 188/2020, il produttore di carta e cartone recuperati avrebbe dovuto presentare un aggiornamento della comunicazione effettuata per il recupero, ai sensi dell’articolo 216, Dlgs 152/2006, indicando anche le quantità di cui all’allegato 4 al DM 5 febbraio 1998; ovvero, in caso di procedura ordinaria, un’istanza di aggiornamento dell’Aia oppure dell’autorizzazione di cui agli articoli 208, 209 o 211, Dlgs 152/2006.
Diversamente, nel caso di autorizzazione per nuovi impianti e/o cicli produttivi, il riferimento alla procedura ordinaria o semplificata dovrà essere valutata alla luce dei criteri normativi vigenti e in relazione alle caratteristiche del caso specifico.
Riguardo le operazioni di recupero afferenti ai rifiuti aventi codici EER 030308 e EER 191201, il Ministero evidenzia che gli stessi non possono essere gestiti nell’ambito della procedura semplificata in quanto non rientranti tra quelli indicati nel DM 5/02/1998.
Pertanto, i soggetti già in possesso di un’autorizzazione avrebbero dovuto provvedere ad un aggiornamento della stessa entro i 180 giorni previsti dall’articolo 7 del Regolamento; ovvero i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti dovranno presentare apposita istanza ai sensi delle disposizioni di cui Titolo III-bis parte II ovvero del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
R12, il significato nell’ambito EoW
La risposta all’interpello alla Regione Piemonte è l’ultima, in ordine di tempo, in materia di EoW carta e cartone.
Infatti, nello scorso mese di maggio il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) rispondeva risposta ad un interpello di dicembre della provincia di Trani.
Secondo detta risposta è possibile autorizzare, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, il recupero dei rifiuti di carta e cartone mediante lo svolgimento dell’attività R12, e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 3 del dm 188/2020 (che regolamenta l’EOW carta e cartone), ovvero in conformità alle disposizioni della norma Uni En 643 ed ai requisiti tecnici riportati nel medesimo decreto ministeriale.
Appare un’affermazione priva di valore.
Eppure da una parte semplifica l’approccio alle procedure per il rilascio dell’autorizzazione EOW e, dall’altra, ricorda quali sono le attività di recupero che si svolgono negli impianti. Vediamo il perché.
Si ricorda che l’operazione R 12 è intesa come scambio di rifiuti per sottoporli da una delle operazioni di recupero da R 1 a R11, sia come vera e propria attività di recupero. Normalmente si affianca alla messa in riserva R 13 che è uno stoccaggio di rifiuti in attesa di essere recuperato.
Il quesito della provincia di Trani chiede se il codice R 12 possa essere autorizzato ai fini dell’art. 184 ter del Dlgs 152/2006, riguardante l’EOW e del DM 188/20220, che regolamenta quello della carta e del cartone.
La risposta, come anticipato, è affermativa.
Secondo il MITE, infatti, il processo di recupero si sostanzia in operazioni di cernita manuale e, eventualmente, in operazioni di riduzione volumetrica.
Quindi, secondo il dicastero, in mancanza di un codice R appropriato, la citata operazione R 12 può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccamento, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione e il raggruppamento.
Implicitamente, si chiarisce che l’attività svolta non è un riciclo meccanico che prevede, invece, la rilavorazione del rifiuto per produrre nuovi oggetti.
Che cos’è l’interpello ambientale?
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (ad esempio Confindustria) e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome
Il ruolo del produttore-venditore.
Nell’anno che sta finendo, sempre sull’EoW carta e cartone, va considerata la sentenza del TAR Brescia n. 471/2022 del 12 maggio u.s.
Il passaggio più importante della sentenza è quella che enuclea il seguente principio: “È contrario alle finalità di semplificazione cui assolve la normativa tecnica, pretendere un ulteriore controllo da parte dell’acquirente sul un materiale già certificato e conforme alla disciplina di settore UNI EN 643 da parte del produttore-venditore” per concludere che “È illogico e irragionevole spostare in capo all’acquirente compiti e responsabilità che appartengono ad altri attori della filiera del recupero.”
Da dove nasce il principio affermato dal magistrato amministrativo?
Dall’impugnazione da parte del ricorrente di una prescrizione che impone opportune procedure di controllo delle materie prime in entrata in ordine al fatto che presentino le caratteristiche per essere qualificate come “End of Waste”.
Siamo in materia di EoW Carta e Cartone, quindi di un materiale che arriva allo stabilimento con la documentazione che ne attesta la natura di merce ossia la coerenza con la norma tecnica UNI EN 643.
Secondo il ricorrente la “Carta da riciclo” o EoW si differenzia dal rifiuto CER 20 01 01 per le percentuali di impurità presenti (fino al 3% secondo la norma UNI EN 643), la cui verifica è eseguita dagli operatori autorizzati sulla base di un metodo complesso (anch’esso definito da una norma UNI) denominato “quartatura”, che prevede l’apertura di un numero minimo di balle di “carta” (del peso di alcuni quintali) per ciascun carico, la selezione di alcuni campioni secondo operazioni codificate e l’invio a laboratorio per le analisi.
Rispetto a tale metodo, secondo la sentenza, non ve ne è un altro che consenta di effettuare in termini attendibili (e opponibili al fornitore) la classificazione come EoW o come rifiuto di un carico di balle di “Carta da riciclo”, perché non c’è altra procedura per quantificare una percentuale “riconosciuta” delle cd. impurità previste dalla norma UNI EN 643. Da qui la doglianza del ricorrente e l’accoglimento del punto da parte della Corte.
La Corte parte, infatti, dalla considerazione che la normativa tecnica UNI EN 643 definisce la qualità di carta e cartone da riciclare utilizzati come materia prima nell’industria cartaria, stabilendo quali materiali (proibiti o indesiderati) non possano entrare nella composizione del sottoprodotto cartario e quali, diversi da carta e cartone, possano entrarvi ove si mantengano entro le soglie di tolleranza. Aggiunge che tale normativa tecnica persegue, tra gli altri, anche lo scopo di assistere gli operatori economici nella compravendita di carta e cartone da riciclo, esonerandoli dalla necessità di un controllo aggiuntivo prima dell’impiego dell’industria cartaria.
A questo punto afferma che la normativa tecnica assolve alla finalità della semplificazione e pretendere un ulteriore controllo dall’acquirente sarebbe contrario alla “ratio” stessa.
Di conseguenza è compito del produttore-venditore di carta e cartone che abbiano cessato di essere rifiuto attestarne la conformità alla disciplina tecnica.
Mentre alla pubblica Autorità spetterà di accertare (tramite controlli a campione) la veridicità della dichiarazione resa dal produttore-venditore di materiale riciclato.
Si può concludere, quindi, che a questo punto è ancora più chiaro l’ambito di applicazione del DM n. 188 e quali le responsabilità del produttore dell’EoW.
Categorie
EoW, carta e cartone. Dopo il DM n. 188/2020 cosa resta valido ed efficace del DM 5.2.1998 e quali le responsabilità
di Massimo Medugno
L’ultimo caso in ordine di tempo
Nel mese di settembre la Regione Piemonte ha posto un interpello sul raccordo tra il DM n. 188/2020 (che disciplina l’EoW carta e cartone) e il DM 5.2.1998 (che disciplina anche il recupero del rifiuto carta e cartone in cartiera) partendo dal presupposto che il DM 188 citato non esplicita quali parti del DM 5 febbraio 98 sono abrogate e quali invece restano valide.
La risposta del Ministero della Transizione Ecologica rilasciata a novembre, non apporta nessuna novità sostanziale, ma è utile per ricostruire il quadro normativo, dopo il DM n. 188/2020, per verificare cosa resta valido ed efficace del DM 5.2.1998.
Le diversità tra DM 188/2020 e DM 5.2.1998
Il Ministero parte dal presupposto che il DM n. 118/2020 non disciplina alcuni aspetti che rimangono individuati esclusivamente o dal DM 05/02/1998 oppure dalle autorizzazioni già concesse.
Secondo la risposta all’interpello, restano valide ed efficaci:
Sotto il profilo dei codici CER va evidenziato che il DM n. 188/2020 include 19 12 01 (carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali) e lo 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica. Sia nel DM n. 188/2020 sia nel DM 5.2.1998 non sono ammessi i rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.
Sulle differenze che sussistono tra le due norme, la risposta afferma: “Dunque, appare evidente come il D.M. n. 188/2020 disciplini, solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il D.M. 5 febbraio 1998 prevede al punto 1.1.3 dell’allegato 1, non potendo incidere su aspetti quantitativi e condizioni necessari per poter operare in procedure semplificate di recupero, considerato anche il tenore della norma di delega di cui all’articolo 184-ter, comma 2, che non prevede nello specifico di regolare su tali temi.”
Ciò significa, secondo il Ministero, che, laddove sia già stata rilasciata un’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 7 del DM 188/2020, il produttore di carta e cartone recuperati avrebbe dovuto presentare un aggiornamento della comunicazione effettuata per il recupero, ai sensi dell’articolo 216, Dlgs 152/2006, indicando anche le quantità di cui all’allegato 4 al DM 5 febbraio 1998; ovvero, in caso di procedura ordinaria, un’istanza di aggiornamento dell’Aia oppure dell’autorizzazione di cui agli articoli 208, 209 o 211, Dlgs 152/2006.
Diversamente, nel caso di autorizzazione per nuovi impianti e/o cicli produttivi, il riferimento alla procedura ordinaria o semplificata dovrà essere valutata alla luce dei criteri normativi vigenti e in relazione alle caratteristiche del caso specifico.
Riguardo le operazioni di recupero afferenti ai rifiuti aventi codici EER 030308 e EER 191201, il Ministero evidenzia che gli stessi non possono essere gestiti nell’ambito della procedura semplificata in quanto non rientranti tra quelli indicati nel DM 5/02/1998.
Pertanto, i soggetti già in possesso di un’autorizzazione avrebbero dovuto provvedere ad un aggiornamento della stessa entro i 180 giorni previsti dall’articolo 7 del Regolamento; ovvero i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti dovranno presentare apposita istanza ai sensi delle disposizioni di cui Titolo III-bis parte II ovvero del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
R12, il significato nell’ambito EoW
La risposta all’interpello alla Regione Piemonte è l’ultima, in ordine di tempo, in materia di EoW carta e cartone.
Infatti, nello scorso mese di maggio il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) rispondeva risposta ad un interpello di dicembre della provincia di Trani.
Secondo detta risposta è possibile autorizzare, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, il recupero dei rifiuti di carta e cartone mediante lo svolgimento dell’attività R12, e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 3 del dm 188/2020 (che regolamenta l’EOW carta e cartone), ovvero in conformità alle disposizioni della norma Uni En 643 ed ai requisiti tecnici riportati nel medesimo decreto ministeriale.
Appare un’affermazione priva di valore.
Eppure da una parte semplifica l’approccio alle procedure per il rilascio dell’autorizzazione EOW e, dall’altra, ricorda quali sono le attività di recupero che si svolgono negli impianti. Vediamo il perché.
Si ricorda che l’operazione R 12 è intesa come scambio di rifiuti per sottoporli da una delle operazioni di recupero da R 1 a R11, sia come vera e propria attività di recupero. Normalmente si affianca alla messa in riserva R 13 che è uno stoccaggio di rifiuti in attesa di essere recuperato.
Il quesito della provincia di Trani chiede se il codice R 12 possa essere autorizzato ai fini dell’art. 184 ter del Dlgs 152/2006, riguardante l’EOW e del DM 188/20220, che regolamenta quello della carta e del cartone.
La risposta, come anticipato, è affermativa.
Secondo il MITE, infatti, il processo di recupero si sostanzia in operazioni di cernita manuale e, eventualmente, in operazioni di riduzione volumetrica.
Quindi, secondo il dicastero, in mancanza di un codice R appropriato, la citata operazione R 12 può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccamento, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione e il raggruppamento.
Implicitamente, si chiarisce che l’attività svolta non è un riciclo meccanico che prevede, invece, la rilavorazione del rifiuto per produrre nuovi oggetti.
Che cos’è l’interpello ambientale?
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (ad esempio Confindustria) e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome
Il ruolo del produttore-venditore.
Nell’anno che sta finendo, sempre sull’EoW carta e cartone, va considerata la sentenza del TAR Brescia n. 471/2022 del 12 maggio u.s.
Il passaggio più importante della sentenza è quella che enuclea il seguente principio: “È contrario alle finalità di semplificazione cui assolve la normativa tecnica, pretendere un ulteriore controllo da parte dell’acquirente sul un materiale già certificato e conforme alla disciplina di settore UNI EN 643 da parte del produttore-venditore” per concludere che “È illogico e irragionevole spostare in capo all’acquirente compiti e responsabilità che appartengono ad altri attori della filiera del recupero.”
Da dove nasce il principio affermato dal magistrato amministrativo?
Dall’impugnazione da parte del ricorrente di una prescrizione che impone opportune procedure di controllo delle materie prime in entrata in ordine al fatto che presentino le caratteristiche per essere qualificate come “End of Waste”.
Siamo in materia di EoW Carta e Cartone, quindi di un materiale che arriva allo stabilimento con la documentazione che ne attesta la natura di merce ossia la coerenza con la norma tecnica UNI EN 643.
Secondo il ricorrente la “Carta da riciclo” o EoW si differenzia dal rifiuto CER 20 01 01 per le percentuali di impurità presenti (fino al 3% secondo la norma UNI EN 643), la cui verifica è eseguita dagli operatori autorizzati sulla base di un metodo complesso (anch’esso definito da una norma UNI) denominato “quartatura”, che prevede l’apertura di un numero minimo di balle di “carta” (del peso di alcuni quintali) per ciascun carico, la selezione di alcuni campioni secondo operazioni codificate e l’invio a laboratorio per le analisi.
Rispetto a tale metodo, secondo la sentenza, non ve ne è un altro che consenta di effettuare in termini attendibili (e opponibili al fornitore) la classificazione come EoW o come rifiuto di un carico di balle di “Carta da riciclo”, perché non c’è altra procedura per quantificare una percentuale “riconosciuta” delle cd. impurità previste dalla norma UNI EN 643. Da qui la doglianza del ricorrente e l’accoglimento del punto da parte della Corte.
La Corte parte, infatti, dalla considerazione che la normativa tecnica UNI EN 643 definisce la qualità di carta e cartone da riciclare utilizzati come materia prima nell’industria cartaria, stabilendo quali materiali (proibiti o indesiderati) non possano entrare nella composizione del sottoprodotto cartario e quali, diversi da carta e cartone, possano entrarvi ove si mantengano entro le soglie di tolleranza. Aggiunge che tale normativa tecnica persegue, tra gli altri, anche lo scopo di assistere gli operatori economici nella compravendita di carta e cartone da riciclo, esonerandoli dalla necessità di un controllo aggiuntivo prima dell’impiego dell’industria cartaria.
A questo punto afferma che la normativa tecnica assolve alla finalità della semplificazione e pretendere un ulteriore controllo dall’acquirente sarebbe contrario alla “ratio” stessa.
Di conseguenza è compito del produttore-venditore di carta e cartone che abbiano cessato di essere rifiuto attestarne la conformità alla disciplina tecnica.
Mentre alla pubblica Autorità spetterà di accertare (tramite controlli a campione) la veridicità della dichiarazione resa dal produttore-venditore di materiale riciclato.
Si può concludere, quindi, che a questo punto è ancora più chiaro l’ambito di applicazione del DM n. 188 e quali le responsabilità del produttore dell’EoW.
Torna all'elenco completo
© Riproduzione riservata