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EOW Carta e Cartone: spetta al produttore-venditore attestare conformità standard

di Massimo Medugno

Categoria: Rifiuti

È contrario alle finalità di semplificazione cui assolve la normativa tecnica, pretendere un ulteriore controllo da parte dell’acquirente su un materiale già certificato e conforme alla disciplina di settore UNI EN 643 da parte del produttore-venditore.

Questa l’affermazione, non banale, è contenuta nella sentenza del TAR Brescia n. 471 del 12 maggio u.s.

 

Da dove nasce il principio affermato dal magistrato amministrativo?

Dall’impugnazione da parte del ricorrente di una prescrizione le impone opportune procedure di controllo delle materie prime in entrata in ordine al fatto che presentino le caratteristiche per essere qualificate come “End of Waste”.

Siamo in materia di End of Waste Carta e Cartone, quindi di un materiale che arriva allo stabilimento (cartiera riciclatrice) con la documentazione che ne attesta la natura di merce ossia la coerenza con la norma tecnica UNI EN 643.

 

Secondo il ricorrente (che è una cartiera riciclatrice) la “Carta da riciclo” o EoW si differenzia dal rifiuto CER 20 01 01 per le percentuali di impurità presenti (fino al 3% secondo la norma UNI EN 643), la cui verifica è eseguita dagli operatori autorizzati sulla base di un metodo complesso (anch’esso definito da una norma UNI) denominato “quartatura”, che prevede l’apertura di un numero minimo di balle di “carta” (del peso di alcuni quintali) per ciascun carico, la selezione di alcuni campioni secondo operazioni codificate e l’invio a laboratorio per le analisi.

Rispetto a tale metodo, non ve ne è un altro che consenta di effettuare in termini attendibili (e opponibili al fornitore) la classificazione come EoW o come rifiuto di un carico di balle di “Carta da riciclo”, perché non c’è altra procedura per quantificare una percentuale “riconosciuta” delle cd. impurità previste dalla norma UNI EN 643.

Da qui la doglianza del ricorrente e l’accoglimento del punto da parte della Corte.

 

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La Corte parte, infatti, dalla considerazione che la normativa tecnica UNI EN 643 definisce la qualità di carta e cartone da riciclare utilizzati come materia prima nell’industria cartaria, stabilendo quali materiali (proibiti o indesiderati) non possano entrare nella composizione del sottoprodotto cartario e quali, diversi da carta e cartone, possano entrarvi ove si mantengano entro le soglie di tolleranza. Aggiunge che tale normativa tecnica persegue, tra gli altri, anche lo scopo di assistere gli operatori economici nella compravendita di carta e cartone da riciclo, esonerandoli dalla necessità di un controllo aggiuntivo prima dell’impiego dell’industria cartaria.

A questo, punto afferma che la normativa tecnica assolve alla finalità della semplificazione e pretendere un ulteriore controllo dall’acquirente sarebbe contrario alla “ratio” stessa.

 

Di conseguenza è compito del produttore-venditore di carta e cartone che abbiano cessato di essere rifiuto attestarne la conformità alla disciplina tecnica.

Mentre alla pubblica Autorità spetterà di accertare (tramite controlli a campione) la veridicità della dichiarazione resa dal produttore-venditore di materiale riciclato.

E conclude che “È illogico e irragionevole spostare in capo all’acquirente compiti e responsabilità che appartengono ad altri attori della filiera del recupero.”

 

Nei diversi commenti apparsi anche sui social si è evidenziato il passaggio della sentenza riguardante la “la veridicità della dichiarazione resa dal produttore-venditore di materiale riciclato”, sottolineando l’espressione “produttore-venditore di materiale riciclato”, quasi che fosse una patente che attribuisse al produttore-venditore un ruolo ulteriore ad un attore della filiera del recupero.

A questo proposito, sebbene l’espressione sia stata utilizzata, va ricordato che, in più parti, la sentenza fa riferimento alla “Carta da Riciclo” e alla norma UNI EN 643 che riguarda la Carta da Riciclare. Sotto questo profilo, pertanto, la sentenza non fissa un principio ma si usa dei termini descrittivi. Fissa un principio, invece, quanto attribuisce un ruolo al produttore venditore sulla quale verte l’oggetto del contendere.

 

Piacenza, 26-05-2022

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