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Come è noto stato presentato a settembre il nuovo pacchetto UE sulla Circular Economy. In quest’ambito si torna sul tema delle regole e delle definizioni. Anche su quella dell’EoW e, quindi, sulla connessa disciplina. Ad una prima lettura sembra chiaro il tentativo di migliorare il quadro di riferimento normativo in materia di rifiuti. Vanno segnalati, per loro rilevanza, I seguenti contenuti:
l’allineamento delle definizioni tra le varie direttive e tra gli Stati membri e dei metodi di calcolo per il calcolo degli obiettivi;
l’aumento fino al 65% degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani;
la revisione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio per i rifiuti da imballaggio e la semplificazione degli obiettivi stessi, la cui reale perseguibilità, in particolare per alcuni settori (es. plastica), andrà tuttavia verificata prima di procedere all’approvazione definitiva;
la limitazione graduale del conferimento in discarica dei rifiuti urbani fino a giungere al 10% entro il 2030;
nuove misure per promuovere la prevenzione (anche per i rifiuti alimentari) ed il riutilizzo;
l’introduzione di condizioni minime operative per l’applicazione della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR);
l’implementazione di un sistema di allarme rapido (Early Warning System) per il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio.
E, poi, il tema, mai completamento risolto, delle definizioni e della relativa disciplina. Il pacchetto torna, in particolare, sul tema dell’EoW. Qui va vista con favore l’eventuale iniziativa comunitaria che garantisca un sistema armonizzato ed eviti EOW nazionali. Perché altrimenti essi sarebbero delle “porte girevoli” per far uscire risorse importanti dall’Europa. Ancora il concetto di sottoprodotto: qui la proposta cade però in un vizio di fondo,quello cioè quello di voler “regolamentare” sostanze o oggetti che non ricadono nel campo di applicazione dei rifiuti, anche se solo in casi particolari. Ben diverso dal caso dell’EoW che riguarda un materiale o una sostanza che era un rifiuto e che ora, per effetto di una operazione di recupero, non lo è più. Positiva anche la nuova definizione del “riciclo finale” (“when no further mechanical sorting operation is needed and waste materials enter a production process and are effectively reprocessed into products, materials or substances”).
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EoW non è una "porta girevole"
di Massimo Medugno
Come è noto stato presentato a settembre il nuovo pacchetto UE sulla Circular Economy.
In quest’ambito si torna sul tema delle regole e delle definizioni. Anche su quella dell’EoW e, quindi, sulla connessa disciplina.
Ad una prima lettura sembra chiaro il tentativo di migliorare il quadro di riferimento normativo in materia di rifiuti.
Vanno segnalati, per loro rilevanza, I seguenti contenuti:
E, poi, il tema, mai completamento risolto, delle definizioni e della relativa disciplina.
Il pacchetto torna, in particolare, sul tema dell’EoW.
Qui va vista con favore l’eventuale iniziativa comunitaria che garantisca un sistema armonizzato ed eviti EOW nazionali. Perché altrimenti essi sarebbero delle “porte girevoli” per far uscire risorse importanti dall’Europa.
Ancora il concetto di sottoprodotto: qui la proposta cade però in un vizio di fondo,quello cioè quello di voler “regolamentare” sostanze o oggetti che non ricadono nel campo di applicazione dei rifiuti, anche se solo in casi particolari.
Ben diverso dal caso dell’EoW che riguarda un materiale o una sostanza che era un rifiuto e che ora, per effetto di una operazione di recupero, non lo è più.
Positiva anche la nuova definizione del “riciclo finale” (“when no further mechanical sorting operation is needed and waste materials enter a production process and are effectively reprocessed into products, materials or substances”).
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