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Stefano Maglia

Esiste un principio di “co-responsabilità” nella gestione dei rifiuti?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Per gestione si intende “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario” (art. 183, c. 1, lett. n, D.L.vo 152/06).
Ai sensi dell’art. 178 “La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione …”. Si ribadisce, dunque, il principio, vigente anche nel Decreto Ronchi, della responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, non solo nel ciclo della gestione dei rifiuti, ma anche dei “beni da cui originano rifiuti”. Dunque, tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti rispondono solidalmente del corretto smaltimento; in particolare, il produttore-detentore di rifiuti speciali non pericolosi, qualora non provveda all’autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, può ex art. 188 D.L.vo 152/06 (nella versione ante D.L.vo 205/10) consegnarli ad altri soggetti, ma, in tal caso, ha l’obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento; ove, per contro, tale doverosa verifica sia omessa, il produttore-detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato (nella specie, smaltitore) nella commissione del reato di cui all’art. 256, co. 1 D.L.vo 152/06. Peraltro, il produttore di rifiuti risponde della contravvenzione di cui all’art. 256, co. 1, del D.L.vo 152/06, a titolo di concorso col soggetto ricevente, nel caso in cui quest’ultimo risulti privo della prescritta autorizzazione al recupero.
Si tratta di un principio spesso ignorato, in quanto per lo più gli operatori ritengono che il rispetto degli adempimenti e degli oneri posti in capo a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 188 (“Oneri e finalità dei produttori e dei detentori”) sia sufficiente ad esonerarli dalla responsabilità. In realtà, ciò non è vero e al riguardo si segnala la sentenza Cass. Pen, sez. III, n. 7746 del 24 febbraio 2004, secondo cui la responsabilità di un soggetto coinvolto nella gestione dei rifiuti sussiste, nonostante il pieno rispetto da parte sua di tutte le condizioni prescritte dalla normativa, qualora con il proprio comportamento materiale o anche solo psicologico abbia comunque agevolato, incentivato o rafforzato la condotta illecita di altri.
Sulla base di questi principi la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, in forza del principio generale desunto dalla normativa comunitaria in base al quale tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti rispondono solidalmente del corretto smaltimento, il produttore del rifiuto non può consegnarlo a chicchessia, ma deve conferirlo o al servizio pubblico o ad un soggetto privato che sia però autorizzato a smaltire quel particolare tipo di rifiuto, a nulla rilevando che il consegnatario possa essere autorizzato a smaltire altri rifiuti giacché l’assenza di autorizzazione per il rifiuto specifico conferito equivale a mancanza di autorizzazione (Cass. Pen. 7461 del 19 febbraio 2008).
Da ciò discende che il produttore-detentore di rifiuti speciali non pericolosi, qualora non provveda all’autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, può ex art. 188 D.L.vo 152/06 consegnarli ad altri soggetti, ma, in tal caso, ha l’obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento; ove, per contro, tale doverosa verifica sia omessa, il produttore-detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato (nella specie, smaltitore) nella commissione del reato di cui all’art. 256, co. 1 D.L.vo 152/06 (Cass. III Pen. 8367 del 25 febbraio 2008; conf. Cass. III Pen. 44291 del 28 novembre 2007). Peraltro, il produttore di rifiuti risponde della contravvenzione di cui all’art. 256, co. 1, del D.L.vo 152/06, a titolo di concorso col soggetto ricevente, nel caso in cui quest’ultimo risulti privo della prescritta autorizzazione al recupero (Cass. III Pen. 18030 del 11 maggio 2007; conf. Cass. Pen. 18038 del 11 maggio 2007).
Ancor più esplicitamente si è espressa Cass. Pen. 10 aprile 2012, n. 13363: “Emerge dall’esame degli att. 188, 193 e ss. del D.L.vo 152 del 2006 che tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l’accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento. È, perciò, evidente che l’inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, oltre ad integrare le fattispecie contravvenzionali previste dal testo unico sull’ambiente, può essere valutata quale elemento indiziario dell’elemento psicologico che integra le ipotesi delittuose previste in detta materia”.

 

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

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