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Esiste un regolamento standard per regolare le modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei mezzi con cui le utenze domestiche conferiscono i propri rifiuti presso le piazzole ecologiche?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
Per quanto riguarda i mezzi con cui le utenze domestiche conferiscono i propri rifiuti presso le piazzole ecologiche, le disposizioni in materia di rifiuti nulla prescrivono al riguardo (non si ravvisano profili di illiceità nell’utilizzare l’automobile di proprietà, piuttosto che in leasing o ricorrere ad un mezzo più grosso in prestito per fare meno viaggi). Il D.M. 8 aprile 2008 e s.m.e.i., all’allegato I, punto 1 relativamente all’ubicazione del centro di raccolta precisa che il sito deve avere una viabilità adeguata per consentire l’accesso non solo ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti finali, ma anche “alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti”. Resta inteso che per “utenti” devono intendersi sia l’utenza domestica, sia quella non domestica (art. 1 del D.M. 8 aprile 2008) e bisogna tener presente che tra le tipologie di rifiuti conferibili si rinvengono, al punto 4.32 del sopraccitato allegato, i “rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali”, fermo restando il disposto di cui all’art. 195, c. 2, lett. e), D.L.vo 152/06: bisogna, dunque, verificare se i rifiuti oggetto dei conferimenti da parte delle utenze non domestiche possano configurarsi o meno come assimilati agli urbani sulla base dei differenti regolamenti comunali. Al riguardo, si rammenta che il D.M. 13 maggio 2009 ha aggiunto ulteriori categorie di rifiuti conferibili presso i centri di raccolta, tra cui, per i fini di cui al quesito:
– cer 17.01.07 – miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06*;
– cer 17.09.04 – rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*
ma in entrambi i casi deve trattarsi di rifiuti provenienti “solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione”. A parere di chi scrive, non pare sussista un regolamento standard per le modalità di conferimento presso la piazzola ecologica, ma da un’indagine informale è emerso che, in linea di massima, viene inserita l’opportuna precisazione sui soggetti autorizzati a conferire (utenze domestiche e non – rifiuti urbani e assimilati) e quelli non autorizzati (utenze non domestiche – rifiuti speciali). Inoltre, in alcune ipotesi si è riscontrato l’inciso secondo il quale il conferimento deve essere fatto “direttamente dagli utenti, in maniera autonoma e con proprio mezzo”. Resta inteso che questi rilievi hanno meramente valore indicativo, essendo il regolamento della piazzola ecologica di carattere operativo e rimesso al gestore della stessa. Ciò nonostante, se il regolamento viene steso in maniera dettagliata, stabilendo il divieto di conferimento di rifiuti speciali da parte delle utenze non domestiche e di tutti quei rifiuti non elencati nell’all. I al D.M. 8 aprile 2008, e viene approvato dal Consiglio Comunale, il gestore potrà poi esigerne l’integrale rispetto ed impedire eventuali conferimenti non conformi. Se in passato le regole sono state spesso eluse da imprese medio-piccole che si recavano presso le piazzole ecologiche, anziché contattare imprese del settore per risparmiare sui costi di trasporto e di recupero/smaltimento, è compito della collettività e del gestore dell’ecopiazzola operare affinché ciò non si ripeta (così da non incorrere nella sanzione di cui all’art. 256, c. 1 – attività di gestione non autorizzata di rifiuti) e non si facciano gravare sulla collettività in maniera indistinta oneri economici che dovrebbero, invece, ricadere, sulle singole imprese produttrici di rifiuti.
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Esiste un regolamento standard per regolare le modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei mezzi con cui le utenze domestiche conferiscono i propri rifiuti presso le piazzole ecologiche?
di Stefano Maglia
Per quanto riguarda i mezzi con cui le utenze domestiche conferiscono i propri rifiuti presso le piazzole ecologiche, le disposizioni in materia di rifiuti nulla prescrivono al riguardo (non si ravvisano profili di illiceità nell’utilizzare l’automobile di proprietà, piuttosto che in leasing o ricorrere ad un mezzo più grosso in prestito per fare meno viaggi).
Il D.M. 8 aprile 2008 e s.m.e.i., all’allegato I, punto 1 relativamente all’ubicazione del centro di raccolta precisa che il sito deve avere una viabilità adeguata per consentire l’accesso non solo ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti finali, ma anche “alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti”. Resta inteso che per “utenti” devono intendersi sia l’utenza domestica, sia quella non domestica (art. 1 del D.M. 8 aprile 2008) e bisogna tener presente che tra le tipologie di rifiuti conferibili si rinvengono, al punto 4.32 del sopraccitato allegato, i “rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali”, fermo restando il disposto di cui all’art. 195, c. 2, lett. e), D.L.vo 152/06: bisogna, dunque, verificare se i rifiuti oggetto dei conferimenti da parte delle utenze non domestiche possano configurarsi o meno come assimilati agli urbani sulla base dei differenti regolamenti comunali.
Al riguardo, si rammenta che il D.M. 13 maggio 2009 ha aggiunto ulteriori categorie di rifiuti conferibili presso i centri di raccolta, tra cui, per i fini di cui al quesito:
– cer 17.01.07 – miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06*;
– cer 17.09.04 – rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*
ma in entrambi i casi deve trattarsi di rifiuti provenienti “solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione”.
A parere di chi scrive, non pare sussista un regolamento standard per le modalità di conferimento presso la piazzola ecologica, ma da un’indagine informale è emerso che, in linea di massima, viene inserita l’opportuna precisazione sui soggetti autorizzati a conferire (utenze domestiche e non – rifiuti urbani e assimilati) e quelli non autorizzati (utenze non domestiche – rifiuti speciali). Inoltre, in alcune ipotesi si è riscontrato l’inciso secondo il quale il conferimento deve essere fatto “direttamente dagli utenti, in maniera autonoma e con proprio mezzo”.
Resta inteso che questi rilievi hanno meramente valore indicativo, essendo il regolamento della piazzola ecologica di carattere operativo e rimesso al gestore della stessa. Ciò nonostante, se il regolamento viene steso in maniera dettagliata, stabilendo il divieto di conferimento di rifiuti speciali da parte delle utenze non domestiche e di tutti quei rifiuti non elencati nell’all. I al D.M. 8 aprile 2008, e viene approvato dal Consiglio Comunale, il gestore potrà poi esigerne l’integrale rispetto ed impedire eventuali conferimenti non conformi. Se in passato le regole sono state spesso eluse da imprese medio-piccole che si recavano presso le piazzole ecologiche, anziché contattare imprese del settore per risparmiare sui costi di trasporto e di recupero/smaltimento, è compito della collettività e del gestore dell’ecopiazzola operare affinché ciò non si ripeta (così da non incorrere nella sanzione di cui all’art. 256, c. 1 – attività di gestione non autorizzata di rifiuti) e non si facciano gravare sulla collettività in maniera indistinta oneri economici che dovrebbero, invece, ricadere, sulle singole imprese produttrici di rifiuti.
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
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