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Esportazione rifiuti extra UE, controlli doganali e modifiche al Regolamento UE 1013/2006.

di Maurizio Sante Minichilli

Categoria: Rifiuti

Il quadro giuridico generale comunitario, che prevede il monitoraggio e l’esecuzione di controlli delle merci da parte delle autorità doganali è rappresentato dal regolamento (CEE) n. 952/2013 (codice doganale comunitario) e fa riferimento alle norme e procedure di carattere generale applicabili alle merci importate od esportate dal territorio doganale dell’UE e stabilisce che le autorità doganali hanno la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali dell’Unione e mettono in atto misure intese a tutelarla dal commercio sleale ed illegale.

Poiché i rifiuti sono considerati dall’UE per normativa, giurisprudenza e prassi merce a tutti gli effetti a questi si applicano le prescrizioni del codice doganale comunitario.

Nell’ambito delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, la disciplina comunitaria del reg. UE 1013/2006 attuativa delle disposizioni della convenzione di Basilea e della decisione C(2001)107/Final OCSE sul controllo di movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, si applica alle spedizioni:

– tra paesi dell’UE, all’interno dell’UE o con transito attraverso paesi terzi

– importati nell’UE da paesi terzi

– esportati dall’UE verso paesi terzi

– in transito nel territorio dell’UE, con itinerario da e verso paesi terzi.

Esso regolamenta quasi tutte le tipologie di rifiuti ad eccezione di quelli radioattivi (normati dalla direttiva 2006/117/Euratom), rifiuti prodotti a bordo delle navi (Direttiva UE 2019/883), sottoprodotti di origine animali (regolamento CEE 1069/2009), spedizioni rifiuti provenienti dall’Antartico, importazione rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi.

Secondo quanto disciplinato dall’art. 34 del regolamento CE 1013/2006, è vietata l’esportazione di rifiuti destinati ad operazione di smaltimento al di fuori dei paesi EE/EFTA o anche in seno agli stessi paesi EFTA parte della convenzione di Basilea quando:

a) il paese EFTA di destino proibisce l’importazione di tali rifiuti;

b) l’autorità di spedizione ritiene che i rifiuti avviati a smaltimento nel paese di destino non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti.

Per quanto concerne l’avvio a recupero verso paesi extra UE l’art. 36 vieta l’esportazione dei seguenti rifiuti provenienti dall’UE verso qualsiasi paese al quale non si applica la decisione OCSE C(2001)107/Final:

a) che figurano nell’allegato V reg. UE 1013/2006 come pericolosi (parte 2 elencazione EER contraddistinti con *);

b) che figurano nell’allegato V parte 3 (rifiuti domestici, residui incenerimento, loppe e scorie ecc);

c) pericolosi non classificati sotto una voce specifica dell’allegato V;

d) miscele di rifiuti pericolosi e frammiste a non pericolosi, pur se non classificati sotto una voce specifica nell’allegato V;

e) vietati dal paese di destinazione;

f) per i quali l’autorità di spedizione ritiene che non saranno gestiti, una volta a destino, secondo metodi ecologicamente corretti.

L’art. 49 del reg. UE 1013/2006 specifica al c. 2 la definizione di metodo ecologicamente corretto allorquando venga dimostrato che l’impianto ricevente sarà gestito in conformità alle norme in materia di tutela della salute umana ed ambientale “grosso modo equivalenti” a quelle previste dalla normativa comunitaria, le cui linee guide “per una gestione ecologicamente corretta” sono dettagliate nell’allegato VIII e richiamano quelle adottate dalla convenzione di Basilea e dall’OCSE.

A prescindere dall’inadeguata terminologia giuridica adottata dal legislatore comunitario, che presta il fianco ad esegesi discrezionali, se non arbitrarie, l’allegato VIII fa riferimento a linee guida adottate a norma della convenzione di Basilea riferite a specifiche tipologie di rifiuti (biomedici e sanitari, batterie, RAEE ecc..) ragion per cui il discrimine resta comunque il vaglio tecnico-documentale (non altro) dell’Autorità di Spedizione.

L’art. 34/comma 3 introduce una deroga al divieto (di cui al comma 1) nel caso in cui, sulla base di appropriate prove documentali fornite dal notificatore, il rifiuto pericoloso elencato nell’allegato V possa essere escluso dal divieto se non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE (classi di pericolo da H1 ad H14), dovendosi considerare che per l’attribuzione delle classi di pericolo da H3 ad H8, H10 ed H11, i valori limite sono quelli stabiliti dalla decisione 2000/532/CE.

Le procedure di controllo della spedizione dei rifiuti possono essere in alternativa:

1) quella di cui agli obblighi di informazione di cui all’art. 18 reg. UE 1013/2006 che, solitamente, si applicano alle spedizioni per il recupero di rifiuti elencati nell’allegato III (rifiuti inclusi nella cd. Lista Verde) o IIIA;

2) di notifica ed autorizzazione scritta preventiva per qualsiasi altro tipo di spedizione di rifiuti.

Nel contesto dell’identificazione dei rifiuti ai fini di una corretta procedura e documentazione, si applica la classifica secondo gli elenchi contenuti negli allegati III e IV del regolamento sulla spedizione di rifiuti (lista derivante da accordi internazionali ex plurimis convenzione di Basilea).

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Il tema specifico in esame non riguarda il regime e le procedure autorizzative nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti (da trattare in altra sede) bensì quello dei controlli doganali dei rifiuti alla luce del documento di orientamento CE 2015/C 157/1, affinché gli operatori (notificatori produttori e/o intermediari, autorità di spedizione) abbiano piena contezza del regime applicativo dei controlli e, delle conseguenti incombenze, in sede di uscita o ingresso dai confini comunitari.

Il reg. UE 1013/2006 agli artt. 35, 38, 42, 44, 45, 47, 48 e 55, conferisce alle autorità doganali l’esplicito incarico di controllare le spedizioni transfrontaliere di rifiuti che entrano escono dall’UE (destinati a smaltimento vs. paesi EFTA od a recupero, ai paesi ai quali si applica la decisione OCSE per quelli elencati negli allegati III, III A, III B , IV e IV A), in ingresso nell’UE (con gli obblighi di cui all’art. 42) o in transito nel territorio della Comunità da e verso paesi terzi.

Le autorità doganali di controllo sono deputate a vigilare ed accertarsi che le spedizioni avvengano nell’osservanza della normativa e nel possesso degli occorrenti titoli abilitativi precisamente:

1. prima dell’ingresso fisico nel territorio UE o nell’uscita le autorità di spedizione/transito/destino inviano all’ufficio doganale di esportazione/uscita /ingresso una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione. La lingua in cui è steso l’assenso proveniente da autorità extra UE, costituisce l’elemento che in prima facie determina non poche difficoltà applicative per gli operatori dal momento che l’autenticità del documento risulta ineccepibile solo allorquando la sua traduzione non lascia alcuna sorta di dubbio riguardo al suo contenuto, nonché ad eventuali vincoli o prescrizioni espressi dall’Autorità emittente;

2. all’ingresso fisico nel territorio UE o all’uscita dallo stesso, il vettore consegna all’ufficio doganale di esportazione/uscita/ingresso una copia del documento di movimento (allegato VIII in caso di spedizione ex art. 18 o mod. IB in caso di spedizione con autorizzazione preventiva cd. notifica);

3. non appena i rifiuti hanno lasciato il territorio dell’UE, l’ufficio doganale di uscita invia all’autorità competenze di spedizione una copia timbrata del documento di movimento attestante che i rifiuti hanno lasciato l’UE;

4. al contrario, una volta espletate le formalità doganali per l’ingresso nel territorio dell’UE, l’ufficio doganale di ingresso trasmette alle autorità competenti di destinazione ed (eventuale) transito una copia timbrata del documento di movimento attestante che i rifiuti sono entrati nell’UE;

5. nella circostanza in cui dovesse essere accertata, in sede di controllo, una spedizione illegale di rifiuti, l’ufficio doganale di esportazione/uscita/ingresso informa ufficialmente la propria autorità competente.

Le autorità doganali hanno pieno titolo per effettuare i controlli sulle spedizioni, di cui all’art. 50 reg. UE 1013/2006, mediante accertamento della veridicità di quanto dichiarato dal vettore rispetto al carico trasportato, ispezione e controllo fisico dei rifiuti ed attivazione procedura sanzionatoria nel caso in cui si accerti l’illecita spedizione, nonché l’ottemperanza a quanto previsto dall’art. 24 reg. UE 1013/2006 (invito alla ripresa dei rifiuti).

Aggiungasi per completezza che, in caso di spedizione marittima, unitamente ai documenti sopra indicati, il vettore deve munirsi della polizza di carico (documento rappresentativo delle merci viaggianti e prova del sottostante contratto di trasporto, cfr. “BILL of LADING”) in cui sono indicati i soggetti concorrenti all’obbligazione contrattuale marittima ovvero il caricatore “shipper”, il destinatario-ricevitore “consignee”, il vettore, lo spedizioniere, il “notify party”, ossia il soggetto incaricato dal ricevitore cui deve essere notificato l’arrivo delle merci per permettere di organizzare il ritiro, oltre, naturalmente, a tutte le altre informazioni per poter individuare esattamente i dati oggetto del trasporto (porto di imbarco e di sbarco, nome della nave, la quantità, qualità e il peso delle merci, numero e sigle dei containers che le contengono, luogo e data di emissione, soggetto emittente e relativa qualifica.

Il riscontro dell’Agenzia Doganale avviene tra quanto dichiarato e la consistenza fisica del rifiuto (ove ispezionato), accertandosi della corretta attribuzione sia del codice EER, sia di quello Basilea, sia della specifica voce doganale (codice numerico che identifica i beni oggetto della transazione di importazione oppure di esportazione) riportata nell’apposito riquadro del documento di spedizione.

Inoltre, per quanto riguarda l’esportazione di alcune tipologie di rifiuti destinati al recupero (elencati nell’allegato III e III A del reg. UE 1013/2006) verso alcuni paesi nei quali non si applica la decisione OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri, si applica il reg. (CE) n. 1418/2007.

E’ di tutta evidenza che, per una corretta ed uniforme gestione dell’import/export rifiuti extra UE è necessaria la massima cooperazione tra le autorità doganali degli Stati Membri, oltre che a livello intergovernativo dei Ministri, con l’adozione di prassi e strumenti di controllo condivisi, con lo scambio di informazioni, l’adeguata formazione dei funzionari ispettivi (sopratutto sul tema specifico della verifica fisica del rifiuto e sua classificazione merceologica), l’impiego di metodiche uniformi sul ogni confine (o postazione) doganale comunitaria per quanto riguarda l’accertamento delle condotte illecite e l’adozione degli occorrenti provvedimenti sanzionatori o di respingimento, con relativo controllo del tragitto di ritorno, il tracciamento dei percorsi mediante sistema satellitare ecc..

Secondo i dati EUROSTAT le esportazioni di rifiuti extra UE nel 2021 sono state pari a 33 mln. con un aumento del 77% rispetto ai dati del 2004, mentre per quanto concerne le importazioni, nello stesso periodo (2004-2021) sono aumentate dell’11% attestandosi a 19,7 mln/t nel 2021.

Sul fronte export vediamo la Turchia paese principale di importazione con un volume di circa 14,7 mln/t, seguito dall’India (2,4 mln/t), Egitto (1,9 mln/t), Svizzera (1,7 mln/t), Regno Unito (1,5 mln/t), Norvegia (1,4 mln/t), Pakistan (1,3 mln/t), Indonesia (1,1, mln/t), Stati Uniti (0,9 mln/t) e Marocco (0,6 mln/t).

V’è da dire che, in ragione della stretta adottata dalle autorità nel 2018, le esportazioni dall’UE vs. la Cina sono passate da 10,1 mln/t nel 2009 a 0,4 mln/t nel 2021.

Le categorie di rifiuti, raggruppate per tipologie merceologiche, vedono al primo posto i metalli ferrosi (19,4 mln/t), a seguire carta e cartone (4,3 mln/t), metalli non ferrosi (2,1 mln/t), plastica e gomma (2,07 mln/t), tessili (1,5 mln/t), plastiche (1,1 mln/t).

Principale destinazione dei rifiuti metallici ferrosi nel 2021 è stata la Turchia con 13,1 mln/t, mentre i rifiuti di carta e cartone sono stati esportati in India (1,2 mln/t), seguita da Indonesia (0,9 mln/t) e Turchia (0,4 mln/t).

Di questi volumi, solo una minima parte è stata fatta oggetto di spedizione con autorizzazione preventiva (notifica ex artt. 4 e segg. reg. UE 1013/2006), mentre la quasi totalità dell’export extra UE è avvenuto con accompagnata la documentazione di cui all’art. 18 (cd. allegato VII).

Aggiungasi che ogni anno vengono spediti tra gli stati membri dell’UE circa 67 mln/t il cui destino principale riguarda l’attività di riciclaggio e recupero di materia prima (anche energetico); si consideri, secondo quanto riportato da una recente ricerca dell’Agenzia Internazionale per l’Ambiente, le potenzialità di tali movimenti transfrontalieri per lo sviluppo di economie di scala, l’aumento della produzione di materia prime secondarie di buona qualità ed incremento della circolarità, tenendo a mente che già oggi il 12,8% delle risorse materiali utilizzate nell’UE proviene da materiali di scarto riciclati.

Il 17.11.2021 la Commissione Europea ha presentato al Parlamento Europeo una proposta di modifica dei regolamento UE n. 1257/2013 a nr. 2020/1056 (COM/2021/ 709 del 17.11.2021) finalizzata a facilitare le spedizioni di rifiuti per il riutilizzo e riciclaggio all’interno dell’UE, meglio assicurare il contrasto alle spedizioni illegali, razionalizzare la digitalizzazione delle procedure.

Secondo la relazione dell’EUROPOL sulla valutazione della gravità del traffico illegale di rifiuti (SOCTA – Serious Organised Crime Threat Assesment), che concerne il trasporto, la gestione, il recupero e lo smaltimento illecito, detta attività si colloca al primo tra i quattro reati ambientali europei censiti da Eurojust, provocando ingenti danni all’ambiente oltre che a generare enormi profitti illeciti stimati in misura ricompresa tra i 3,7 e 15,3 miliardi di Euro.

La proposta della Commissione contiene le seguenti novità:

1) divieto generale di spedizione di rifiuti destinato allo smaltimento in Stato extra UE. Restrizione derogata solo in casi eccezionali e se sono superate le limitazioni di cui all’art. 11 reg. UE 1013/2006;

2) per ottimizzare le procedure ed i controlli, dovrà implementarsi lo scambio elettronico delle informazioni e dei documenti necessari alla notifica transfrontaliera in forma elettronica, tramite un sistema centrale gestito dalla Commissione o tramite piattaforme nazionali interoperabili e raccordate con il sistema di trasporto merci e con lo sportello unico dell’UE per le dogane;

3) istituzione del pre-consenso attraverso cui le autorità competenti di spedizioni rilasciano delle preautorizzazioni (di durata fino a 7 anni) affinché determinati rifiuti vengano accettati da specifici impianti di recupero in modo da facilitare, attraverso tale procedura, l’autorizzazione alla spedizione;

4) armonizzazione del metodo di calcolo per le garanzie finanziarie tra i vari stati membri UE;

5) per agevolare la classificazione armonizzata dei rifiuti spediti all’interno dell’UE, in lista verde o ambra, la Commissione avrà il potere di adottare atti delegati che stabiliscano criteri uniformi sulle soglie di contaminazione dei rifiuti, onde superare le divergenze degli Stati membri sulla norme nazionali per la classificazione dei rifiuti e la conseguente sottoposizione a procedura di notifica (ordinaria o semplificata) in fase di spedizione;

6) divieto di esportazione di rifiuti non pericolosi verso paesi non OCSE a meno che gli stessi non indichino la loro disponibilità a riceverli e dimostrino di aver messo in atto le misure necessarie a garantirne la loro gestione in modo ecologicamente corretto. A tal proposito detti paesi terzi dovranno presentare una richiesta alla Commissione per essere inclusi nell’elenco dei paesi verso i quali è autorizzata l’esportazione di rifiuti in lista verde;

7) monitoraggio delle esportazioni di rifiuti verso i paesi OCSE con l’introduzione di una procedura di salvaguardia, da attivarsi nel caso di un aumento considerevole di esportazione dei rifiuti verso gli stessi senza la presentazione di prove sufficienti a dimostrare l’adeguata capacità di trattamento. In tali casi la Commissione richiederebbe le informazioni in assenza delle stesse (o risposte non soddisfacenti) verrebbe autorizzata a sospendere le esportazioni versi detto paese mediante atti delegati;

8) obbligo degli esportatori di assicurarsi, prima dell’avvio della spedizione, che le strutture nel paese di destinazione destinate a ricevere e gestire i rifiuti nel paese siano state sottoposte ad un audit condotto da una terza parte indipendente ed accreditata (nel rispetto dei criteri di cui all’allegato X), ripetuto ogni 3 anni. Per i paesi OCSE l’audit potrebbe essere esentato in presenza di accordo internazionale tra il paese di destino e l’UE con il riconoscimento degli standards di gestione dell’impianto ricevente;

9) delega alla Commissione Europea per stabilire la distinzione tra rifiuti e materie prime seconde (EoW), per prevenire la spedizione transfrontaliere di rifiuti inappropriatamente declassificati in materia prima secondaria;

10) istituzione di un gruppo di controllo per le spedizioni illecite con funzioni di coordinamento e cooperazione tra gli stati membri, condivisione delle informazioni sulle spedizioni e raccordo per le attività di contrasto, anche con azioni investigative e di polizia, affidate all’Ufficio europeo per la lotta all’antifrode (OLAF), uniformando i criteri per determinare il tipo e livello delle sanzioni da comminare in caso di infrazioni.

A ciascun parlamento nazionale è stato assegnato il termine dell’8.02.2022 per la presentazione di pareri motivati ma nessuno ha formulato alcun giudizio (salvo il parlamento spagnolo di sostanziale conferma alla proposta della Commissione Europea giudicata conforme al principio di sussidiarietà).

La Commissione Ambiente del Parlamento Europeo (relatrice Pernille Weiss -Danmark) ha licenziato l’1.12.2022 la proposta della Commissione, sottoponendola al Parlamento Europeo, il quale l’ha approvata il successivo 27.01.2023 con i seguenti emendamenti:

a) gli stati membri, a ragione della propria situazione geografica e demografica, possono concludere a determinate condizioni accordi bilaterali o multilaterali su spedizione di rifiuti destinati a smaltimento per facilitare quelle negli impianti idonei più limitrofi;

b) anche se un’autorizzazione preventiva di recupero rilasciata da uno stato membro all’impianto di destino dovrebbe essere valida per tutti gli altri stati membri UE, è consentito all’autorità di spedizione rifiutare, con motivazione, l’autorizzazione oppure subordinarla ad un audit durante il periodo di validità di 7 anni del pre-consenso;

c) oltre all’invio elettronico e lo scambio di documenti il sistema centrale (istituendo organismo comunitario), raccoglie e conserva le informazioni e, tranne quelle riservate, le rende pubbliche e facilmente accessibili. La sua funzionalità verrà revisionata ogni 2 anni;

d) le esportazioni di rifiuti di plastica verso paesi non OCSE saranno vietate, mentre quelle verso paesi OCSE diversi dagli stati membri EFTA saranno gradualmente eliminate entro 4 anni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento. Vi sarà comunque uno step intermedio a 2 anni dall’operatività della nuova disciplina per verificare la sua applicabilità e, se del caso, proporre misure per attenuare gli effetti di tale divieto sulle capacità impiantistiche nazionali;

e) La tutela e le condizioni dei lavoratori impiegati negli impianti di gestione dei rifiuti destinatari delle esportazioni viene tenuta in considerazione ai fini dell’inclusione (o dell’esclusione) del paese destinatario tra quelli autorizzati a ricevere rifiuti. A tal fine questi dovranno fornire le occorrenti informazioni sullo status degli occupati e l’osservanza alle convenzioni fondamentali dell’OIL (International Labour Organization);

f) entro 18 mesi dalla pubblicazione del regolamento, la Commissione dovrà aggiornare le linee guida sulle BAT (Best Available Technologies);

g) la lista degli Stati verso i quali sono autorizzate le esportazioni sarà aggiornata ogni anno;

h) prima di procedere all’esportazione, l’esportatore dovrà avere conferma scritta che la terza parte incaricata dell’audit dell’impianto destinatario dei rifiuti sia certificata con gli standards UE o con certificazione tipo ISO 19011:2018. Gli esportatori dovranno fornire alla Commissione una relazione di audit e quest’ultima tenere un registro centrale accessibile con le verifiche effettuate;

i) gli esportatori dovranno fornire prova che l’impianto nel paese di destino abbia sistemi di segnalazione interna, con adeguata protezione degli informatori;

j) l’esportazione dei rifiuti domestici verso paesi OCSE sarà costantemente monitorata al fine di verificare il rispetto dei requisiti di cui all’art. 56 o del mancato verificarsi di effetti negativi; in mancanza scatterebbe il processo di controllo ed intervento da parte della Commissione per sospendere o vietarne l’esportazione. Non occorre più che si verifichi un’improvvisa impennata dell’esportazioni di rifiuti dell’UE verso il paese interessato;

k) l’esportatore ha l’obbligo di effettuare senza indugio un audit ove abbia prove che l’impianto non è conforme ai requisiti del regolamento che andrebbe, così ad applicarsi anche ai paesi OCSE;

l) istituzione di un meccanismo UE mirato sul rischio, da dettagliare a cura della commissione, per ispezioni e verifiche degli Stati membri volte a prevenire ed individuare le spedizioni illegali;

m) i piani di ispezione degli stati membri dovrebbero includere un nr. minimo di controlli fisici degli impianti e delle spedizioni effettuate;

n) i risultati delle ispezioni dovranno essere resi pubblici, ivi compreso le eventuali azioni correttive intraprese in seguito dalle autorità nazionali;

o) entro 2 anni dalla sua creazione, il gruppo di controllo delle spedizioni rifiuti dovrà proporre alla Commissione un piano d’azione per contrastare le spedizioni illegali di rifiuti, da aggiornare ogni 4 anni;

p) per sostenere e rilanciare il mercato dei materiali riciclabili la Commissione dovrà presentare, entro 2 anni dall’entrata in vigore del regolamento, una relazione sull’introduzione degli obiettivi obbligatori di contenuto riciclato nei prodotti, in particolare quelli realizzati in plastica ed, all’occorrenza, presentare proposte legislative;

q) la Commissione dovrà, inoltre, verificare in che modo gli obblighi finanziari previsti dalla responsabilità estesa del produttore EPR si applicano ai beni usati od ai rifiuti spediti dall’UE e presentare una relazione al Consiglio ed al Parlamento;

r) la Commissione dovrà presentare un rapporto sull’attuazione del regolamento ogni 3 anni. Il regolamento sarà revisionato alla fine del 2030 od al più tardi entro il 2035.

Il testo è stato rinviato alla Commissione Parlamento Europeo per l’Ambiente (EINVI) per i negoziati con il Consiglio Europeo, dal momento che l’adozione del nuovo regolamento sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti richiede un’azione di concerto tra entrambe le Istituzioni Comunitarie (in ragione degli emendamenti che ciascuno potrebbe apportare sul testo presentato dall’altro, anche al fine di addivenire ad un testo condiviso e quindi definitivamente adottato e cogente in ambito europeo).

Il Consiglio Europeo, sotto la guida svedese dal 1° gennaio 2023 ha comunicato che intenderà portare all’attenzione degli stati membri i propri orientamenti sul fascicolo in occasione del Consiglio “Ambiente” del 20.06.2023.

In conclusione, un corposo pacchetto di modifiche ad un regolamento sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti ormai datato e che non tiene conto dell’incremento esponenziale dei volumi di esportazione, sopratutto per i rifiuti in lista verde e non soggetti a notifica preventiva, che vedono:

– l’introduzione di misure restrittive sull’esportazione sia vs. paesi OCSE che non, con divieti non più superabili (come oggi) da deroghe specifiche;

– l’adozione di criteri precisi ed uniformi, su tutto il territorio UE per la classificazione di rifiuti in lista verde (quelli che vengono spediti, ai sensi dell’art. 18, con allegato VII);

– istituzione di un sistema centrale europeo vigilanza, monitoraggio, raccolta dati ed interoperabilità degli stessi al fine di avere una tempestiva conoscenza dei flussi di rifiuti (superando l’attuale sistema farraginoso di raccolta ed elaborazione dei singoli stati);

– audit esterni, di soggetti terzi, su impianti di destino extra UE al fine di verificare la (grosso modo) equivalenza degli standards ambientali con quelli comunitari (a tal proposito ritengo tale soluzione, in via di principio, positiva ma nella pratica di difficile o non efficace applicazione per i paesi OCSE);

– verifica più stringente sugli obiettivi di riciclaggio e recupero materia prima secondaria perseguiti in ciascun singolo paese UE grazie alle contribuzioni finanziarie degli ERP (caso italiano emblematico riguarda il COREPLA con il cd. PLASMIX, ma questa è un’altra storia).

Nella classifica dei paesi esportatori l’Italia, per le sue carenze strutturali impiantistiche, è uno dei soggetti maggiormente interessati (con i suoi 3,6 mln/ton di rifiuti speciali di cui 2,4 mln/t NP e 1,2 mln/t P rapporto ISPRA 2022) a tali modifiche ragion per cui auspico che il governo e, sopratutto, il Ministero dell’Ambiente (oggi MASE) segua e partecipi attivamente a tale processo legislativo comunitario portando nel Consiglio Europeo del 23.06.2023, appositamente dedicato al tema, delle proposte e correttivi che meglio tutelino la filiera industriale e logistica delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

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