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Etichettatura Ambientale degli Imballaggi: ancora una proroga col DL 228/21

di Federica Martini, Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi introdotto dall’art. 219, comma 5, del Dlgs. 152/2006 è stato nuovamente prorogato.

L’art. 11, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. “Decreto Milleproroghe”, in vigore dal 31 dicembre 2021) ha, infatti, modificato ancora una volta l’art. 15, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21), disponendo che:

«1. All’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all’etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al primo periodo [Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, del Dlgs. 152/2006], le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”;
  2. b) al secondo periodo [I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti è già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte], le parole “1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2022”. ]»

Il legislatore ha, disposto, quindi, la (ulteriore) sospensione – fino al 30 giugno 2022 – dell’applicazione dell’obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi in commercio sul territorio nazionale.

Conseguentemente, è stato emendato altresì il termine per l’esaurimento delle scorte di imballaggi non conformi. In particolare, il Decreto Milleproroghe ha chiarito che gli imballaggi privi dei requisiti richiesti dall’art. 219, comma 5, del Testo Unico Ambientale (ovvero codifica alfa-numerica come da Decisione 129/97/CE e indicazioni per il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita) già immessi in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

 

 

Le novità, tuttavia, non finiscono qua.

Al fine di sciogliere i dubbi che ancora oggi accompagnano la lettura e l’applicazione della disposizione che introduce l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, l’art. 11, comma 2 del Decreto 228/21 ha sancito che:

«2. All’articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, relativo all’etichettatura degli imballaggi, è inserito il seguente:

“5.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma 5.”.»

Tale articolo prevede, quindi, che – entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Milleproroghe – il Ministero della Transizione Ecologica, con un decreto di natura non regolamentare, adotti delle “linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi” che, presumibilmente (nel silenzio della norma), indicheranno alle aziende – a livello operativo – in che modo (e con quali mezzi) adempiere a tale disposizione.

 

In attesa di conoscere il contenuto di tali linee guida ministeriali, si ricorda che il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196 (di recepimento della Direttiva 2019/904/UE sui prodotti in plastica monouso) ha recentemente modificato il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5, Dlgs. 152/2006. Il suddetto decreto, in particolare, ha previsto che:

«3. All’articolo 261, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro”.»

Di conseguenza – dal 1° luglio 2022 – a chiunque immetterà sul mercato interno imballaggi non conformi all’art. 219, comma 5, Dlgs. 152/2006 (salvo l’esaurimento delle “scorte”) non si applicherà più la sanzione amministrativa pecuniaria inizialmente prevista dall’art. 261, comma 3, del Testo Unico Ambientale (ovvero una sanzione da 5.200 a 40.000 euro) ma una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro.

Per finire non si può peraltro non rammentare che si tratta di un decreto legge e pertanto entro i primi giorni di marzo 2022 dovrà essere convertito in legge: le novità potrebbero non finire qui!

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