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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Etichettatura ambientale degli imballaggi e etichettatura energetica: non facciamo confusione
di Stefano Maglia, Giacomo Spoldi
Categoria: Rifiuti
Il MASE recentemente ha pubblicato sul proprio sito internet un nuovo interpello ambientale ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. n. 152 del 2006. In particolare, al MASE è stato chiesto di fornire un chiarimento sull’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, previsto dall’art. 219, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006 ed entrato a tutti gli effetti in vigore dal 1°gennaio 2023. Nello specifico, sono stati richiesti chiarimenti circa l’obbligo di etichettatura ambientale delle etichette energetiche previste per pneumatici e AEE.
In tale contesto, quindi, ci si domanda: quali sarebbero in via definitiva le corrette modalità applicative di etichettatura delle etichette energetiche? Qual è il corretto perimetro di questa interpretazione?
Da un’attenta lettura dell’interpello ambientale summenzionato, emerge che le argomentazioni utilizzate dal Ministero siano inficiate da un vizio logico che ha conseguentemente creato confusione fra gli addetti ai lavori e ai professionisti del settore.
Facciamo chiarezza.
Analizzando le considerazioni del MASE, si è dapprima rappresentato che l’articolo 219, comma 5, del D.lgs. n. 152 del 2006, dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”
Il MASE ha giustamente evidenziato che tale disciplina – da applicarsi a far data dal 1° gennaio 2023– ha ad oggetto l’etichettatura per la gestione dei rifiuti di imballaggio, ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 94/62/CE.
A questo proposito, non è di secondaria importanza ricordare le Linee guida tecniche previste sull’etichettatura degli imballaggi, redatte meticolosamente da CONAI e adottate successivamente con il D.M. 16 marzo 2022, n. 114, volto a facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli stessi.
In altri termini, e qui preme ribadire il concetto, l’etichettatura ambientale si applica solo ed esclusivamente a ciò che per definizione è un imballaggio, ovvero, ai sensi dell’art. 218, comma 1, lett. a) del D.L.vo 152/2006: “il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.
Col proseguo del suo intervento, tuttavia, il MASE ha specificato, senza alcuna connessione logica col mondo degli imballaggi, che “per talune particolari tipologie di prodotti -quali, pneumatici e apparecchiature elettriche ed elettroniche(cd. AEE) – vi è già un obbligo di etichettatura, sull’efficienza energetica, ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2017/1369, recante una normativa stringente finalizzata a fornire informazioni uniformi relativamente a detta efficienza energetica, al consumo di energia e di altre risorse da parte dei suddetti prodotti durante l’uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia”.
In altri termini, si deve ribadire in questa sede che tale normativa stringente si riferisce ai soli contenuti delle etichette energetiche, che sono giustappunto l’oggetto del chiarimento. Il MASE, quindi, chiarendo che i contenuti di questa tipologia di etichette devono sottostare allo specifico Regolamento 2017/1369, ha ritenuto escluderle dall’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.
Pare infatti scontato che questi prodotti -pneumatici e AEE- debbano essere necessariamente esclusi dall’obbligo di etichettatura ambientale degli IMBALLAGGI. Tuttavia, attraverso questo precario assioma, il MASE ha comunque concluso affermando che “le previsioni di cui all’art. 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 non si applicano alle segnalate tipologie di articolo, soggette alla disciplina di cui al Regolamento (Ue) 2017/1369”.
Tale interpello ha così lasciato adito ad una interpretazione fuorviante e dai confini incerti, che ha portato ad allargare le maglie dell’esclusione dall’obbligo di etichettatura degli imballaggi per una serie di casi.
È infatti chiaro che gli pneumatici e le AEE, non essendo imballaggi, non debbano essere etichettati ai sensi dell’art. 219, comma 5, del TUA, ma unicamente ai sensi dell’Reg. 2017/1369 per etichettatura energetica. Ciò nonostante, gli imballaggi esterni con cui questi PRODOTTI (pneumatici e AEE), vengono protetti, contenuti, presentati, trasportati, devono essere necessariamente etichettati secondo quanto previsto dall’art. 219, comma 5, del TUA, non avendo nulla a che vedere con quanto “escluso” dall’interpello del MASE.
Da quanto sopra, pertanto, sono le sole etichette energetiche previste dalla normativa vigente su pneumatici e AEE ad essere escluse dall’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219 comma 5 del TUA.
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Etichettatura ambientale degli imballaggi e etichettatura energetica: non facciamo confusione
di Stefano Maglia, Giacomo Spoldi
Il MASE recentemente ha pubblicato sul proprio sito internet un nuovo interpello ambientale ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. n. 152 del 2006. In particolare, al MASE è stato chiesto di fornire un chiarimento sull’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, previsto dall’art. 219, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006 ed entrato a tutti gli effetti in vigore dal 1°gennaio 2023. Nello specifico, sono stati richiesti chiarimenti circa l’obbligo di etichettatura ambientale delle etichette energetiche previste per pneumatici e AEE.
In tale contesto, quindi, ci si domanda: quali sarebbero in via definitiva le corrette modalità applicative di etichettatura delle etichette energetiche? Qual è il corretto perimetro di questa interpretazione?
Da un’attenta lettura dell’interpello ambientale summenzionato, emerge che le argomentazioni utilizzate dal Ministero siano inficiate da un vizio logico che ha conseguentemente creato confusione fra gli addetti ai lavori e ai professionisti del settore.
Facciamo chiarezza.
Analizzando le considerazioni del MASE, si è dapprima rappresentato che l’articolo 219, comma 5, del D.lgs. n. 152 del 2006, dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”
Il MASE ha giustamente evidenziato che tale disciplina – da applicarsi a far data dal 1° gennaio 2023– ha ad oggetto l’etichettatura per la gestione dei rifiuti di imballaggio, ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 94/62/CE.
A questo proposito, non è di secondaria importanza ricordare le Linee guida tecniche previste sull’etichettatura degli imballaggi, redatte meticolosamente da CONAI e adottate successivamente con il D.M. 16 marzo 2022, n. 114, volto a facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli stessi.
In altri termini, e qui preme ribadire il concetto, l’etichettatura ambientale si applica solo ed esclusivamente a ciò che per definizione è un imballaggio, ovvero, ai sensi dell’art. 218, comma 1, lett. a) del D.L.vo 152/2006: “il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.
Col proseguo del suo intervento, tuttavia, il MASE ha specificato, senza alcuna connessione logica col mondo degli imballaggi, che “per talune particolari tipologie di prodotti -quali, pneumatici e apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. AEE) – vi è già un obbligo di etichettatura, sull’efficienza energetica, ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2017/1369, recante una normativa stringente finalizzata a fornire informazioni uniformi relativamente a detta efficienza energetica, al consumo di energia e di altre risorse da parte dei suddetti prodotti durante l’uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia”.
In altri termini, si deve ribadire in questa sede che tale normativa stringente si riferisce ai soli contenuti delle etichette energetiche, che sono giustappunto l’oggetto del chiarimento. Il MASE, quindi, chiarendo che i contenuti di questa tipologia di etichette devono sottostare allo specifico Regolamento 2017/1369, ha ritenuto escluderle dall’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.
Pare infatti scontato che questi prodotti -pneumatici e AEE- debbano essere necessariamente esclusi dall’obbligo di etichettatura ambientale degli IMBALLAGGI. Tuttavia, attraverso questo precario assioma, il MASE ha comunque concluso affermando che “le previsioni di cui all’art. 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 non si applicano alle segnalate tipologie di articolo, soggette alla disciplina di cui al Regolamento (Ue) 2017/1369”.
Tale interpello ha così lasciato adito ad una interpretazione fuorviante e dai confini incerti, che ha portato ad allargare le maglie dell’esclusione dall’obbligo di etichettatura degli imballaggi per una serie di casi.
È infatti chiaro che gli pneumatici e le AEE, non essendo imballaggi, non debbano essere etichettati ai sensi dell’art. 219, comma 5, del TUA, ma unicamente ai sensi dell’Reg. 2017/1369 per etichettatura energetica. Ciò nonostante, gli imballaggi esterni con cui questi PRODOTTI (pneumatici e AEE), vengono protetti, contenuti, presentati, trasportati, devono essere necessariamente etichettati secondo quanto previsto dall’art. 219, comma 5, del TUA, non avendo nulla a che vedere con quanto “escluso” dall’interpello del MASE.
Da quanto sopra, pertanto, sono le sole etichette energetiche previste dalla normativa vigente su pneumatici e AEE ad essere escluse dall’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219 comma 5 del TUA.
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