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La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2561 del 26 marzo 2021 ritorna nuovamente sul tema dell’utilizzo agronomico dei fanghi da depurazione delle acque reflue, per offrire l’ennesimo, altalenante, contributo sull’argomento.
Con questa nuova pronuncia, il Consiglio di Stato – in un caso di utilizzo agronomico di fanghi contenenti il paraxilene, un microinquinante organico – fonda le proprie conclusioni alla luce della “portata “anticipatoria” del principio di precauzione ambientale”. Secondo tali asserite esigenze di prevenzione anticipata, sarebbe corretta la posizione dell’Amministrazione che, in mancanza di una determinazione normativa della soglia limite del paraxilene nei fanghi destinati all’agricoltura, abbia applicato la soglia positivamente stabilita per tale sostanza in relazione al terreno.
Ora, rammentando brevemente che, sotto il profilo giuridico, i fanghi di depurazione sono a tutti gli effetti dei rifiuti e, in quanto tali, essi sono disciplinati dal D.L.vo 152/06 e s.m.e.i. e che, pur non essendo contemplato dall’art. 227 del D.L.vo 152/06, il D.L.vo 99/92 è fatto salvo dal medesimo decreto in quanto norma speciale, è quest’ultimo provvedimento che stabilisce le condizioni per l’utilizzo in agricoltura dei fanghi: tanto è vero che ogni rimando tecnico inerente le analisi dei fanghi è riferito a parametri e limiti previsti dagli allegati al D.L.vo 99/92, e non al D.L.vo 152/06.
Tuttavia, la pronuncia della Corte di Cassazione, sez. III penale, n. 27958 del 6 giugno 2017, aveva stabilito che “l’uso agronomico presuppone infatti che il fango sia ricondotto al rispetto dei limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato (e quindi anche quelli previsti dalla Tab. 1, colonna A dell’allegato 5, al titolo V, parte IV, D.lgs. n. 152 del 2006), salvo siano espressamente previsti, esclusivamente in forza di legge dello Stato, parametri diversi siano essi più o meno rigorosi, nelle tabelle allegate alla normativa di dettaglio (decreto n. 99 del 1992) relativa allo spandimento dei fanghi o in provvedimenti successivamente emanati”.
A parere di chi scrive, però, non bisogna confondere limiti applicabili ai fanghi e limiti applicabili ai suoli!
A sostengo di tale tesi si richiama ancora una volta il parere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. 173/RIN del 5 gennaio 2017), il quale afferma che in merito alla “problematica dell’applicabilità della disciplina delle bonifiche, tab.1, colonna A, allegato 5, alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, alla valutazione della conformità dei fanghi e del compost da utilizzare in agricoltura …” ed il parere ISPRA (prot. 17929 del 25 maggio 2011), secondo il quale “… la citata tabella 1, colonna A dell’allegato 5 al D.Lgs. n. 152/2006 riporta le concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) nel suolo per la specifica destinazione d’uso dei siti. Tali concentrazioni rappresentano i livelli di contaminazione delle matrici ambientali al di sopra dei quali si rende necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica per determinare lo stato o meno di contaminazione ai fini della bonifica del sito stesso. Risulta evidente che i valori limite di concentrazione per i diversi parametri elencati nella citata tabella 1 si riferiscono ai suoli e non ai rifiuti, quali i fanghi, o a materiali quali il compost che possono essere distribuiti sul suolo stesso nel rispetto della normativa di settore …”.
A sostegno di tale interpretazione, si cita il TAR Toscana che con la sentenza n. 887 del 19 giugno 2018, si è espresso sulla possibilità di integrare la disciplina prevista dal D.L.vo 99/92 con le norme in materia di rifiuti e di bonifica dei suoli contaminati di cui al D.L.vo 152/06 affermando che “anche sulla base del principio di precauzione … l’applicazione pura e semplice ai fanghi delle CSC stabilite per il suolo… costituirebbe una misura sproporzionata rispetto al fine da conseguire, ed irrazionale, in quanto i fanghi, presentando normalmente concentrazioni medie di sostanze superiori rispetto al suolo, se valutati sulla base dei parametri previsti per il suolo, non sarebbero mai utilizzabili in agricoltura”.
Tralasciando l’ondata di ordinanze regionali che hanno cercato in quegli anni di porre rimedio, come possibile, ad una situazione emergenziale, per superare questo impasse il D.L. n. 109 del 28 settembre 2018 (cd. Decreto Ponte Morandi) dispose all’all’art. 41 (Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi da depurazione) che “al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto” – lo stesso art. 41 introdusse, poi, un parametro specifico per gli idrocarburi C10-C40, “per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale)”.
Ciò confermò che la norma di riferimento relativamente ai limiti da applicare ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi da depurazione era il D.L.vo 99/1992.
Purtroppo, al momento in cui scrive, ci risulta che – a livello nazionale – i lavori di predisposizione del nuovo decreto legislativo relativo alla “disciplina della gestione dei rifiuti costituiti da fanghi di depurazione delle acque reflue e attuazione della direttiva 86/278/CEE”, avviati presso il Ministero dell’Ambiente già da anni, siano bloccati e non siano destinati a proseguire nell’immediato futuro.
In conclusione, quindi, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato n. 2561 del 26 marzo 2021 faccia un passo indietro e, alla luce della “portata “anticipatoria” del principio di precauzione ambientale”, affermi che in mancanza di una determinazione normativa della soglia limite del paraxilene nei fanghi destinati all’agricoltura, debba applicarsi la soglia positivamente stabilita per tale sostanza in relazione al terreno, dall’analisi della normativa vigente emerge che ogni rimando tecnico inerente le analisi dei fanghi è riferito solo a parametri e limiti previsti dagli allegati al D.L.vo 99/92, e non al D.L.vo 152/06 (con particolare riguardo alla Tab. 1, All. 5, Titolo V, Parte IV, D.L.vo 152/06), in quanto norma “speciale”, né si ravvisano motivazioni plausibili che possano giustificare l’equiparazione della concimazione di un terreno agricolo ad una bonifica di un sito contaminato.
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Fanghi, la giurisprudenza cambia ancora posizione
di Miriam V. Balossi
La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2561 del 26 marzo 2021 ritorna nuovamente sul tema dell’utilizzo agronomico dei fanghi da depurazione delle acque reflue, per offrire l’ennesimo, altalenante, contributo sull’argomento.
In un precedente articolo pubblicato sul sito www.tuttoambiente.it (S. MAGLIA – M.V. BALOSSI, Fanghi da depurazione in agricoltura: quale normativa si applica?) avevamo già fatto il punto della situazione in merito all’odierno utilizzo di tali fanghi, con particolare riguardo alla giurisprudenza contrastante che si era fino ad allora espressa in argomento (sul punto si veda S. MAGLIA, Spandimento in agricoltura dei fanghi da depurazione: rassegna giurisprudenziale).
Con questa nuova pronuncia, il Consiglio di Stato – in un caso di utilizzo agronomico di fanghi contenenti il paraxilene, un microinquinante organico – fonda le proprie conclusioni alla luce della “portata “anticipatoria” del principio di precauzione ambientale”. Secondo tali asserite esigenze di prevenzione anticipata, sarebbe corretta la posizione dell’Amministrazione che, in mancanza di una determinazione normativa della soglia limite del paraxilene nei fanghi destinati all’agricoltura, abbia applicato la soglia positivamente stabilita per tale sostanza in relazione al terreno.
Ora, rammentando brevemente che, sotto il profilo giuridico, i fanghi di depurazione sono a tutti gli effetti dei rifiuti e, in quanto tali, essi sono disciplinati dal D.L.vo 152/06 e s.m.e.i. e che, pur non essendo contemplato dall’art. 227 del D.L.vo 152/06, il D.L.vo 99/92 è fatto salvo dal medesimo decreto in quanto norma speciale, è quest’ultimo provvedimento che stabilisce le condizioni per l’utilizzo in agricoltura dei fanghi: tanto è vero che ogni rimando tecnico inerente le analisi dei fanghi è riferito a parametri e limiti previsti dagli allegati al D.L.vo 99/92, e non al D.L.vo 152/06.
Tuttavia, la pronuncia della Corte di Cassazione, sez. III penale, n. 27958 del 6 giugno 2017, aveva stabilito che “l’uso agronomico presuppone infatti che il fango sia ricondotto al rispetto dei limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato (e quindi anche quelli previsti dalla Tab. 1, colonna A dell’allegato 5, al titolo V, parte IV, D.lgs. n. 152 del 2006), salvo siano espressamente previsti, esclusivamente in forza di legge dello Stato, parametri diversi siano essi più o meno rigorosi, nelle tabelle allegate alla normativa di dettaglio (decreto n. 99 del 1992) relativa allo spandimento dei fanghi o in provvedimenti successivamente emanati”.
A parere di chi scrive, però, non bisogna confondere limiti applicabili ai fanghi e limiti applicabili ai suoli!
A sostengo di tale tesi si richiama ancora una volta il parere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. 173/RIN del 5 gennaio 2017), il quale afferma che in merito alla “problematica dell’applicabilità della disciplina delle bonifiche, tab.1, colonna A, allegato 5, alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, alla valutazione della conformità dei fanghi e del compost da utilizzare in agricoltura …” ed il parere ISPRA (prot. 17929 del 25 maggio 2011), secondo il quale “… la citata tabella 1, colonna A dell’allegato 5 al D.Lgs. n. 152/2006 riporta le concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) nel suolo per la specifica destinazione d’uso dei siti. Tali concentrazioni rappresentano i livelli di contaminazione delle matrici ambientali al di sopra dei quali si rende necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica per determinare lo stato o meno di contaminazione ai fini della bonifica del sito stesso. Risulta evidente che i valori limite di concentrazione per i diversi parametri elencati nella citata tabella 1 si riferiscono ai suoli e non ai rifiuti, quali i fanghi, o a materiali quali il compost che possono essere distribuiti sul suolo stesso nel rispetto della normativa di settore …”.
A sostegno di tale interpretazione, si cita il TAR Toscana che con la sentenza n. 887 del 19 giugno 2018, si è espresso sulla possibilità di integrare la disciplina prevista dal D.L.vo 99/92 con le norme in materia di rifiuti e di bonifica dei suoli contaminati di cui al D.L.vo 152/06 affermando che “anche sulla base del principio di precauzione … l’applicazione pura e semplice ai fanghi delle CSC stabilite per il suolo… costituirebbe una misura sproporzionata rispetto al fine da conseguire, ed irrazionale, in quanto i fanghi, presentando normalmente concentrazioni medie di sostanze superiori rispetto al suolo, se valutati sulla base dei parametri previsti per il suolo, non sarebbero mai utilizzabili in agricoltura”.
Tralasciando l’ondata di ordinanze regionali che hanno cercato in quegli anni di porre rimedio, come possibile, ad una situazione emergenziale, per superare questo impasse il D.L. n. 109 del 28 settembre 2018 (cd. Decreto Ponte Morandi) dispose all’all’art. 41 (Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi da depurazione) che “al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto” – lo stesso art. 41 introdusse, poi, un parametro specifico per gli idrocarburi C10-C40, “per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale)”.
Ciò confermò che la norma di riferimento relativamente ai limiti da applicare ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi da depurazione era il D.L.vo 99/1992.
Purtroppo, al momento in cui scrive, ci risulta che – a livello nazionale – i lavori di predisposizione del nuovo decreto legislativo relativo alla “disciplina della gestione dei rifiuti costituiti da fanghi di depurazione delle acque reflue e attuazione della direttiva 86/278/CEE”, avviati presso il Ministero dell’Ambiente già da anni, siano bloccati e non siano destinati a proseguire nell’immediato futuro.
In conclusione, quindi, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato n. 2561 del 26 marzo 2021 faccia un passo indietro e, alla luce della “portata “anticipatoria” del principio di precauzione ambientale”, affermi che in mancanza di una determinazione normativa della soglia limite del paraxilene nei fanghi destinati all’agricoltura, debba applicarsi la soglia positivamente stabilita per tale sostanza in relazione al terreno, dall’analisi della normativa vigente emerge che ogni rimando tecnico inerente le analisi dei fanghi è riferito solo a parametri e limiti previsti dagli allegati al D.L.vo 99/92, e non al D.L.vo 152/06 (con particolare riguardo alla Tab. 1, All. 5, Titolo V, Parte IV, D.L.vo 152/06), in quanto norma “speciale”, né si ravvisano motivazioni plausibili che possano giustificare l’equiparazione della concimazione di un terreno agricolo ad una bonifica di un sito contaminato.
Piacenza, 23 aprile 2021
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