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D: Perché sono state introdotte nuove norme nazionali sui gas fluorurati ad effetto serra (FGAS)?
R: Fondamentalmente per dare attuazione al Regolamento (UE) che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 842/2006. Il nuovo Regolamento, come il precedente, persegue il fine di proteggere l’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra, stabilendo disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione degli FGAS; imponendo condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da questi gas; definendo condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra e stabilendo limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi.
Gli FGAS sono contenuti in impianti e apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento, in impianti antincendio, in commutatori elettrici, nelle pompe di calore e in molti altri prodotti.
D: Quali sono gli FGAS?
R: Con il termine “gas fluorurati a effetto serra” si indicano gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi, l’esafluoruro di zolfo e gli altri gas a effetto serra contenenti fluoro elencati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 517/2014. Le disposizioni dell’Unione Europea, così come quelle nazionali, si applicano anche a tutte le miscele contenenti una di queste sostanze.
D: Quali sono le imprese che devono conoscere gli obblighi e gli adempimenti introdotti dalle recenti disposizioni sui gas fluorurati ad effetto serra?
R: La maggior parte delle imprese coinvolte è costituita dagli “operatori”, definiti dal DPR 146/2018, la norma nazionale che attua il Regolamento (UE) n. 517/2014, come: «il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature» contenenti FGAS. La norma prevede che l’impresa “eserciti un effettivo controllo” se ricorrono al contempo tutte le seguenti condizioni:
1) libero accesso all’apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura, e all’esecuzione di controlli o riparazioni.
In molti casi, quindi, il proprietario delle apparecchiature o degli impianti, pur avendo affidato a imprese specializzate il “controllo sul funzionamento e la gestione ordinari”, sarà ritenuto un “operatore”.
Naturalmente sono sottoposte agli obblighi previsti dal Regolamento europeo e dalla norma nazionale anche tutte le imprese che vendono FGAS o apparecchiature non ermeticamente sigillate che contengono questi gas e tutti i soggetti che effettuano attività di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza, controllo delle perdite, recupero dei gas o smantellamento delle apparecchiature e degli impianti.
D: Oltre agli obblighi di certificazione e iscrizione al Registro FGAS delle persone e delle imprese queste norme hanno introdotto nuovi obblighi?
R: Sì, fondamentalmente la trasmissione telematica sia dei dati relativi alle vendite di FGAS e di apparecchiature non ermeticamente sigillate sia delle informazioni sugli interventi di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza, controllo delle perdite, recupero dei gas o smantellamento delle apparecchiature e degli impianti. Sono state costituite specifiche banche dati informatiche che raccogliendo puntualmente le informazioni relative alle vendite e agli interventi consentono di superare sia i registri cartacei delle apparecchiature e degli impianti sia la dichiarazione annuale in precedenza prevista.
L’obbligo di trasmissione telematica dei dati è già operante da alcuni mesi e il decreto legislativo 5 dicembre 2019 n. 163 ha introdotto le sanzioni per la violazione delle disposizioni del DPR 146/2018.
È importante considerare che le sanzioni sono previste non solo per le imprese specializzate che effettuano gli interventi, ma anche per gli “operatori”, in molti casi coincidenti con i proprietari delle apparecchiature e degli impianti. Per esempio, l’operatore che: «rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro».
D: L’ambito di applicazione del nuovo Regolamento, e conseguentemente del DPR 146/2018, è più ampio del precedente?
R: Sì, sia con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione al Registro FGAS sia per quanto riguarda i soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione.
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F-GAS: le nuove sanzioni del D.L.vo 163/2019
di Paolo Pipere
Intervista a Paolo Pipere
D: Perché sono state introdotte nuove norme nazionali sui gas fluorurati ad effetto serra (FGAS)?
R: Fondamentalmente per dare attuazione al Regolamento (UE) che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 842/2006. Il nuovo Regolamento, come il precedente, persegue il fine di proteggere l’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra, stabilendo disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione degli FGAS; imponendo condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da questi gas; definendo condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra e stabilendo limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi.
Gli FGAS sono contenuti in impianti e apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento, in impianti antincendio, in commutatori elettrici, nelle pompe di calore e in molti altri prodotti.
D: Quali sono gli FGAS?
R: Con il termine “gas fluorurati a effetto serra” si indicano gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi, l’esafluoruro di zolfo e gli altri gas a effetto serra contenenti fluoro elencati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 517/2014. Le disposizioni dell’Unione Europea, così come quelle nazionali, si applicano anche a tutte le miscele contenenti una di queste sostanze.
D: Quali sono le imprese che devono conoscere gli obblighi e gli adempimenti introdotti dalle recenti disposizioni sui gas fluorurati ad effetto serra?
R: La maggior parte delle imprese coinvolte è costituita dagli “operatori”, definiti dal DPR 146/2018, la norma nazionale che attua il Regolamento (UE) n. 517/2014, come: «il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature» contenenti FGAS. La norma prevede che l’impresa “eserciti un effettivo controllo” se ricorrono al contempo tutte le seguenti condizioni:
1) libero accesso all’apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura, e all’esecuzione di controlli o riparazioni.
In molti casi, quindi, il proprietario delle apparecchiature o degli impianti, pur avendo affidato a imprese specializzate il “controllo sul funzionamento e la gestione ordinari”, sarà ritenuto un “operatore”.
Naturalmente sono sottoposte agli obblighi previsti dal Regolamento europeo e dalla norma nazionale anche tutte le imprese che vendono FGAS o apparecchiature non ermeticamente sigillate che contengono questi gas e tutti i soggetti che effettuano attività di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza, controllo delle perdite, recupero dei gas o smantellamento delle apparecchiature e degli impianti.
D: Oltre agli obblighi di certificazione e iscrizione al Registro FGAS delle persone e delle imprese queste norme hanno introdotto nuovi obblighi?
R: Sì, fondamentalmente la trasmissione telematica sia dei dati relativi alle vendite di FGAS e di apparecchiature non ermeticamente sigillate sia delle informazioni sugli interventi di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza, controllo delle perdite, recupero dei gas o smantellamento delle apparecchiature e degli impianti. Sono state costituite specifiche banche dati informatiche che raccogliendo puntualmente le informazioni relative alle vendite e agli interventi consentono di superare sia i registri cartacei delle apparecchiature e degli impianti sia la dichiarazione annuale in precedenza prevista.
L’obbligo di trasmissione telematica dei dati è già operante da alcuni mesi e il decreto legislativo 5 dicembre 2019 n. 163 ha introdotto le sanzioni per la violazione delle disposizioni del DPR 146/2018.
È importante considerare che le sanzioni sono previste non solo per le imprese specializzate che effettuano gli interventi, ma anche per gli “operatori”, in molti casi coincidenti con i proprietari delle apparecchiature e degli impianti. Per esempio, l’operatore che: «rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro».
D: L’ambito di applicazione del nuovo Regolamento, e conseguentemente del DPR 146/2018, è più ampio del precedente?
R: Sì, sia con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione al Registro FGAS sia per quanto riguarda i soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione.
Piacenza, 8 gennaio 2020
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