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Fin dove arriva la responsabilità del produttore in caso di sub-appalto?
di Miriam Viviana Balossi
Categoria: Rifiuti
Nel caso in cui una ditta si sia aggiudicata, tramite un affidamento diretto da un privato, un’attività di demolizione di un edificio e conseguente trasporto a smaltimento/recupero dei rifiuti, quale soggetto deve essere identificato come produttore sul formulario di rifiuti qualora questa ditta sub-appalti il lavoro ad un’altra impresa? L’art. 183, c. 1, D.L.vo 152/06 individua il produttore dei rifiuti nel “soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti”. Dalla sopraccitata nozione di produttore discendono tre ipotesi:
1) il produttore iniziale (la persona la cui attività ha prodotto rifiuti);
2) il produttore secondario (la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti);
3) il non produttore (la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che non hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti). La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto occasione in numerose pronunce di prendere posizione ed esprimersi sulla corretta individuazione della nozione di produttore e detentore del rifiuto. In particolare si è precisato che “per produttore di rifiuti deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile…l’obbligo di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti” (Cass. III Pen., 4957 del 21 gennaio 2000)1. Tale concetto si ricava dall’analisi complessiva della disciplina da cui emerge con chiarezza la volontà del Legislatore di estendere il campo dei soggetti obbligati e di prevedere norme di chiusura tali da impedire comodi trasferimenti di responsabilità. Quindi, in sintonia con la lettera della norma e la ratio del sistema giuridico ambientale, si ipotizza una lettura testuale del dettato normativo dell’art. 183, c. 1, lett. f) del D.L.vo 152/06 sulla nozione di produttore che, ribadiamo ancora, riferisce tassativamente tale figura a colui la cui attività ha prodotto dei rifiuti. Il fatto che tale attività possa essere intesa in senso sia materiale che giuridico consente di ritenere come tale, per esempio, non solo chi materialmente opererà (p.es., il sub-appaltatore), ma anche colui che (p.es., l’appaltatore) da un lato ha un obbligo contrattuale di realizzazione di un’attività che produrrà rifiuti e contemporaneamente un obbligo di vigilanza su un soggetto “delegato” a tal fine. A chiusura del sistema, ovvero nel caso in cui colui che decide di far effettuare un’operazione (ad es., il committente, il quale resta escluso “direttamente” dall’applicazione della norma sulle responsabilitàex art. 188) che presumibilmente genererà rifiuti, sia eventualmente a conoscenza (o, ancora peggio, colluso) di attività illecite commesse dall’effettivo produttore (per alcuna giurisprudenza è sufficiente che non abbia verificato le autorizzazioni del soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti) 2, soccorre e completa, per l’appunto, il regime di responsabilità di cui all’art. 178 D.L.vo 152/06 (già art. 2, c. 3, D.L.vo 22/97). In conclusione, quindi, nella fattispecie in premessa alla voce produttore del formulario andrà inserito il nome della ditta a cui è stato sub-appaltato il lavoro, in quanto è l’impresa che materialmente procede alla demolizione dell’edificio ed è quindi dalla sua attività che si generano i rifiuti. Eventualmente si potrà riportare nelle annotazioni che l’attività di demolizione è stata svolta a seguito di regolare contratto di sub-appalto con la società aggiudicataria del lavoro.
[1] Concetto che si ritrova in successive pronunce: Cass. III Pen., 1303 del 12 ottobre 2005, Cass. III Pen., 6443 del 11 febbraio 2008. Giurisprudenza citata in RAMACCI L., La nuova disciplina dei rifiuti, CELT, 2008, pag. 58.
[2] Ex multis, si veda Cass. Pen., III, n. 8018 del 1 marzo 2012, ric. Celino, secondo cui l’affidamento di rifiuti a soggetti terzi, al fine del loro smaltimento, comporta per il soggetto che li conferisce precisi obblighi di accertamento (in particolare, la verifica sia dell’affidabilità del terzo che dell’esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l’espletamento dell’incarico), la cui violazione giustifica l’affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di culpa in eligendo.
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Fin dove arriva la responsabilità del produttore in caso di sub-appalto?
di Miriam Viviana Balossi
Nel caso in cui una ditta si sia aggiudicata, tramite un affidamento diretto da un privato, un’attività di demolizione di un edificio e conseguente trasporto a smaltimento/recupero dei rifiuti, quale soggetto deve essere identificato come produttore sul formulario di rifiuti qualora questa ditta sub-appalti il lavoro ad un’altra impresa?
L’art. 183, c. 1, D.L.vo 152/06 individua il produttore dei rifiuti nel “soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti”.
Dalla sopraccitata nozione di produttore discendono tre ipotesi:
1) il produttore iniziale (la persona la cui attività ha prodotto rifiuti);
2) il produttore secondario (la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti);
3) il non produttore (la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che non hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto occasione in numerose pronunce di prendere posizione ed esprimersi sulla corretta individuazione della nozione di produttore e detentore del rifiuto. In particolare si è precisato che “per produttore di rifiuti deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile…l’obbligo di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti” (Cass. III Pen., 4957 del 21 gennaio 2000)1. Tale concetto si ricava dall’analisi complessiva della disciplina da cui emerge con chiarezza la volontà del Legislatore di estendere il campo dei soggetti obbligati e di prevedere norme di chiusura tali da impedire comodi trasferimenti di responsabilità.
Quindi, in sintonia con la lettera della norma e la ratio del sistema giuridico ambientale, si ipotizza una lettura testuale del dettato normativo dell’art. 183, c. 1, lett. f) del D.L.vo 152/06 sulla nozione di produttore che, ribadiamo ancora, riferisce tassativamente tale figura a colui la cui attività ha prodotto dei rifiuti. Il fatto che tale attività possa essere intesa in senso sia materiale che giuridico consente di ritenere come tale, per esempio, non solo chi materialmente opererà (p.es., il sub-appaltatore), ma anche colui che (p.es., l’appaltatore) da un lato ha un obbligo contrattuale di realizzazione di un’attività che produrrà rifiuti e contemporaneamente un obbligo di vigilanza su un soggetto “delegato” a tal fine.
A chiusura del sistema, ovvero nel caso in cui colui che decide di far effettuare un’operazione (ad es., il committente, il quale resta escluso “direttamente” dall’applicazione della norma sulle responsabilitàex art. 188) che presumibilmente genererà rifiuti, sia eventualmente a conoscenza (o, ancora peggio, colluso) di attività illecite commesse dall’effettivo produttore (per alcuna giurisprudenza è sufficiente che non abbia verificato le autorizzazioni del soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti) 2, soccorre e completa, per l’appunto, il regime di responsabilità di cui all’art. 178 D.L.vo 152/06 (già art. 2, c. 3, D.L.vo 22/97).
In conclusione, quindi, nella fattispecie in premessa alla voce produttore del formulario andrà inserito il nome della ditta a cui è stato sub-appaltato il lavoro, in quanto è l’impresa che materialmente procede alla demolizione dell’edificio ed è quindi dalla sua attività che si generano i rifiuti. Eventualmente si potrà riportare nelle annotazioni che l’attività di demolizione è stata svolta a seguito di regolare contratto di sub-appalto con la società aggiudicataria del lavoro.
[1] Concetto che si ritrova in successive pronunce: Cass. III Pen., 1303 del 12 ottobre 2005, Cass. III Pen., 6443 del 11 febbraio 2008. Giurisprudenza citata in RAMACCI L., La nuova disciplina dei rifiuti, CELT, 2008, pag. 58.
[2] Ex multis, si veda Cass. Pen., III, n. 8018 del 1 marzo 2012, ric. Celino, secondo cui l’affidamento di rifiuti a soggetti terzi, al fine del loro smaltimento, comporta per il soggetto che li conferisce precisi obblighi di accertamento (in particolare, la verifica sia dell’affidabilità del terzo che dell’esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l’espletamento dell’incarico), la cui violazione giustifica l’affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di culpa in eligendo.
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