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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
FIR contenenti dati falsi: il punto sull'applicabilità dell'art. 483 cod. pen.
di Stefano Maglia, Silvia Bettineschi
Categoria: Rifiuti
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione Penale[1] ci offre l’occasione per riproporre un argomento che è da tempo d’interesse della dottrina, ossia l’art. 258 D.Lgs. 152/2006 e il rinvio all’art. 483 cod. pen. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) in esso contenuto. Nella sua versione precedente alla modifica operata dal D.Lgs. 205/2010, il suindicato art. 258, prevede, infatti, che “Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”. In particolare la dottrina si è chiesta se tale rinvio riguardi soltanto la pena (reclusione fino a due anni), o l’intera fattispecie, propendendo poi, per la prima soluzione. Ciò sulla base del tenore letterale della norma e della possibilità, così facendo, di garantire un più ampio margine di repressione, non dovendo dimostrare la sussistenza del dolo richiesto dalla fattispecie. Dello stesso orientamento anche la giurisprudenza (Cass. Pen., Sez. III, n. 1040, 29 maggio 2000; Cass. Pen., Sez. III, n. 1134, 4 maggio 2000, Cass. Pen., Sez. III, n. 3692 del 28 gennaio 2014). A tal proposito, la suindicata sentenza è chiara nel senso di escludere che un trasporto di rifiuti effettuato con formulario contenente dati non veritieri possa configurare autonomamente l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 483 cod. pen., ciò in quanto il richiamo della norma da parte dell’art. 258 T.U.A. è da riferirsi esclusivamente alla pena. A maggior ragione, precisa ulteriormente la sentenza Cass. Pen. 43613/15, “la mera consegna di una fotocopia di un FIR contenente dati non veritieri a personale di polizia giudiziaria” non può integrare “il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, difettando, nel formulario, la natura di atto pubblico e la destinazione a provare la verità”, atteso che il Fir non ha valore certificativo della natura e composizione del rifiuto trasportato, ma solo dichiarativo, trattandosi di documento recante una mera attestazione del privato. Diversamente può dirsi per il certificato, il quale si distingue dal formulario “in ragione del fatto che esso, per definizione, risponde ad una esigenza di certezza pubblica e proviene da soggetto qualificato ed abilitato all’esercizio di una specifica professione che, nel caso previsto dell’art. 258 d.lgs. 152/06, comporta l’esternazione di dati precedentemente acquisiti attraverso specifiche metodologie concernenti natura, composizione e caratteristiche del rifiuto, tanto che, si è osservato, la specifica violazione prevista dalla disposizione in esame si porrebbe in rapporto di specialità rispetto al reato di cui all’art. 481 cod. pen.”.
Le argomentazioni svolte finora si sono basate sul testo dell’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 come formulato prima della modifica operata dal D.Lgs. 205/2010, il quale ha provveduto, inoltre, a sostituire gli artt. 188, 189, 190 e 193, ad introdurre gli artt. 188 bis e 188 ter, nonché specifiche sanzioni, contemplate dagli artt. 260 bis e 260 ter, ciò in vista della prossima operatività del Sistri. Per effetto delle continue proroghe SISTRI e a causa del fatto che l’attuale testo dell’art. 258 del T.U.A. (vigente dal 25 dicembre 2010) non fa più riferimento né al MUD, né al FIR (tranne il caso di trasporto in proprio di rifiuti non pericolosi), erano di fatto divenuti non sanzionabili, sia i soggetti che omettevano la presentazione del MUD nei tempi e nei modi chiariti e ribaditi con la circolare del MATTM del 2 marzo 2011, n. 6774, sia i soggetti esclusi dal novero dell’art. 212, co. 8 (non pericolosi), che trasportavano rifiuti senza formulario. La violazione dell’art. 258, nella versione modificata dal D.Lgs. 205/10 era infatti sanzionata solo a partire dall’effettiva entrata in vigore del SISTRI, con la conseguenza che i trasportatori esclusi dal novero del 212, co. 8, potevano trasportare qualsiasi tipo di rifiuto (e quindi anche rifiuti pericolosi) senza adempiere ad alcun obbligo documentale e senza incorrere in alcuna sanzione. In tal senso si è anche espressa la Corte di cassazione che, nella sentenza 27 luglio 2011, n. 29973, ha affermato che “il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) o con formulario, che riporti dati incompleti o inesatti, penalmente sanzionato dall’art. 258, co. 4 del D.Lgs. 152/06 nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 205/10 non è più previsto dalla legge come reato. Invero, da un lato, l’attuale art. 258, co. 4. del TUA – che sanziona appunto la fattispecie descritta – si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e non prevede l’applicazione della sanzione penale, salvo il caso di predisposizione di certificati di analisi falsi sulla natura/composizione dei rifiuti; dall’altro lato, il trasporto di rifiuti pericolosi (di soggetti terzi) in assenza di documentazione è fattispecie regolata dall’art. 260-bis del D.Lgs. 152/06: tale norma, tuttavia, si riferisce al trasporto non accompagnato dalla copia della scheda cartacea SISTRI, e non al trasporto non accompagnato dal FIR o con formulario con dati incompleti o inesatti”. L’orientamento è stato confermato nella sentenza n. 15732 del 24 aprile 2012, in cui è stato ribadito che “per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/10 al D.Lgs. 152/06 è venuta meno la punibilità della condotta di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti. Detta condotta infatti non è riconducibile né alle previsioni dell’art. 258 né alla fattispecie introdotta con l’art. 260-bis TUA, che opera un riferimento alla scheda Sistri e non ai precedenti formulari, con la conseguenza che, in applicazione dei principi fissati dall’art. 2 c.p., le condotte poste in essere devono essere ritenute non più riconducibili all’ipotesi di reato contemplate dalla disciplina previgente”. Fortunatamente, tale increscioso vuoto normativo-sanzionatorio è venuto meno all’indomani dell’entrata in vigore (16 agosto 2011) del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” (in GU n. 177 del 1 agosto 2011). L’art. 4 del suddetto decreto, modificando l’art. 39 del D.lgs. 205/10 (che a sua volta ha modificato l’art. 258 TUA) ha stabilito che la novellata versione dell’art. 258 sarà applicabile solo durante la piena operabilità del Sistri e sino a tale data continuerà ad applicarsi la “vecchia” versione della norma in esame e, quindi, continueranno ad essere sanzionati i trasporti di rifiuti pericolosi senza FIR o con formulario incompleto o inesatto[2]. Tuttavia, si pone un ulteriore problema: anche nel momento in cui si avrà la piena operatività del Sistri, non tutti i soggetti rientreranno nel suo campo di applicazione, così che per essi, a parere di chi scrive, dovrebbe mantenersi in vigore, accanto alla nuova formulazione dell’art. 258 T.U.A., anche la precedente, per evitare che i soggetti che non aderiscono al sistema Sistri e non adempiono correttamente agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti, non incorrano in nessun tipo di sanzione. Nei confronti di tali soggetti, infatti, non troverà comunque attuazione l’operatività del Sistri.[3]
[1] Cass. Pen., Sez. III, n. 43613 del 29 ottobre 2015; [2] Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z – 420 problemi, 420 soluzioni”, IV edizione, 2015, di S.MAGLIA; [3] A tal proposito si veda il commento di S.MAGLIA “Qual è il testo vigente dell’art. 188 T.U.A. sugli obblighi del produttore di rifiuti?”, pubblicato sul sito http://www.tuttoambiente.it
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FIR contenenti dati falsi: il punto sull'applicabilità dell'art. 483 cod. pen.
di Stefano Maglia, Silvia Bettineschi
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione Penale[1] ci offre l’occasione per riproporre un argomento che è da tempo d’interesse della dottrina, ossia l’art. 258 D.Lgs. 152/2006 e il rinvio all’art. 483 cod. pen. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) in esso contenuto.
Nella sua versione precedente alla modifica operata dal D.Lgs. 205/2010, il suindicato art. 258, prevede, infatti, che “Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.
In particolare la dottrina si è chiesta se tale rinvio riguardi soltanto la pena (reclusione fino a due anni), o l’intera fattispecie, propendendo poi, per la prima soluzione. Ciò sulla base del tenore letterale della norma e della possibilità, così facendo, di garantire un più ampio margine di repressione, non dovendo dimostrare la sussistenza del dolo richiesto dalla fattispecie. Dello stesso orientamento anche la giurisprudenza (Cass. Pen., Sez. III, n. 1040, 29 maggio 2000; Cass. Pen., Sez. III, n. 1134, 4 maggio 2000, Cass. Pen., Sez. III, n. 3692 del 28 gennaio 2014).
A tal proposito, la suindicata sentenza è chiara nel senso di escludere che un trasporto di rifiuti effettuato con formulario contenente dati non veritieri possa configurare autonomamente l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 483 cod. pen., ciò in quanto il richiamo della norma da parte dell’art. 258 T.U.A. è da riferirsi esclusivamente alla pena.
A maggior ragione, precisa ulteriormente la sentenza Cass. Pen. 43613/15, “la mera consegna di una fotocopia di un FIR contenente dati non veritieri a personale di polizia giudiziaria” non può integrare “il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, difettando, nel formulario, la natura di atto pubblico e la destinazione a provare la verità”, atteso che il Fir non ha valore certificativo della natura e composizione del rifiuto trasportato, ma solo dichiarativo, trattandosi di documento recante una mera attestazione del privato.
Diversamente può dirsi per il certificato, il quale si distingue dal formulario “in ragione del fatto che esso, per definizione, risponde ad una esigenza di certezza pubblica e proviene da soggetto qualificato ed abilitato all’esercizio di una specifica professione che, nel caso previsto dell’art. 258 d.lgs. 152/06, comporta l’esternazione di dati precedentemente acquisiti attraverso specifiche metodologie concernenti natura, composizione e caratteristiche del rifiuto, tanto che, si è osservato, la specifica violazione prevista dalla disposizione in esame si porrebbe in rapporto di specialità rispetto al reato di cui all’art. 481 cod. pen.”.
Le argomentazioni svolte finora si sono basate sul testo dell’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 come formulato prima della modifica operata dal D.Lgs. 205/2010, il quale ha provveduto, inoltre, a sostituire gli artt. 188, 189, 190 e 193, ad introdurre gli artt. 188 bis e 188 ter, nonché specifiche sanzioni, contemplate dagli artt. 260 bis e 260 ter, ciò in vista della prossima operatività del Sistri.
Per effetto delle continue proroghe SISTRI e a causa del fatto che l’attuale testo dell’art. 258 del T.U.A. (vigente dal 25 dicembre 2010) non fa più riferimento né al MUD, né al FIR (tranne il caso di trasporto in proprio di rifiuti non pericolosi), erano di fatto divenuti non sanzionabili, sia i soggetti che omettevano la presentazione del MUD nei tempi e nei modi chiariti e ribaditi con la circolare del MATTM del 2 marzo 2011, n. 6774, sia i soggetti esclusi dal novero dell’art. 212, co. 8 (non pericolosi), che trasportavano rifiuti senza formulario. La violazione dell’art. 258, nella versione modificata dal D.Lgs. 205/10 era infatti sanzionata solo a partire dall’effettiva entrata in vigore del SISTRI, con la conseguenza che i trasportatori esclusi dal novero del 212, co. 8, potevano trasportare qualsiasi tipo di rifiuto (e quindi anche rifiuti pericolosi) senza adempiere ad alcun obbligo documentale e senza incorrere in alcuna sanzione. In tal senso si è anche espressa la Corte di cassazione che, nella sentenza 27 luglio 2011, n. 29973, ha affermato che “il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) o con formulario, che riporti dati incompleti o inesatti, penalmente sanzionato dall’art. 258, co. 4 del D.Lgs. 152/06 nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 205/10 non è più previsto dalla legge come reato. Invero, da un lato, l’attuale art. 258, co. 4. del TUA – che sanziona appunto la fattispecie descritta – si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e non prevede l’applicazione della sanzione penale, salvo il caso di predisposizione di certificati di analisi falsi sulla natura/composizione dei rifiuti; dall’altro lato, il trasporto di rifiuti pericolosi (di soggetti terzi) in assenza di documentazione è fattispecie regolata dall’art. 260-bis del D.Lgs. 152/06: tale norma, tuttavia, si riferisce al trasporto non accompagnato dalla copia della scheda cartacea SISTRI, e non al trasporto non accompagnato dal FIR o con formulario con dati incompleti o inesatti”.
L’orientamento è stato confermato nella sentenza n. 15732 del 24 aprile 2012, in cui è stato ribadito che “per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/10 al D.Lgs. 152/06 è venuta meno la punibilità della condotta di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti. Detta condotta infatti non è riconducibile né alle previsioni dell’art. 258 né alla fattispecie introdotta con l’art. 260-bis TUA, che opera un riferimento alla scheda Sistri e non ai precedenti formulari, con la conseguenza che, in applicazione dei principi fissati dall’art. 2 c.p., le condotte poste in essere devono essere ritenute non più riconducibili all’ipotesi di reato contemplate dalla disciplina previgente”.
Fortunatamente, tale increscioso vuoto normativo-sanzionatorio è venuto meno all’indomani dell’entrata in vigore (16 agosto 2011) del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” (in GU n. 177 del 1 agosto 2011). L’art. 4 del suddetto decreto, modificando l’art. 39 del D.lgs. 205/10 (che a sua volta ha modificato l’art. 258 TUA) ha stabilito che la novellata versione dell’art. 258 sarà applicabile solo durante la piena operabilità del Sistri e sino a tale data continuerà ad applicarsi la “vecchia” versione della norma in esame e, quindi, continueranno ad essere sanzionati i trasporti di rifiuti pericolosi senza FIR o con formulario incompleto o inesatto[2].
Tuttavia, si pone un ulteriore problema: anche nel momento in cui si avrà la piena operatività del Sistri, non tutti i soggetti rientreranno nel suo campo di applicazione, così che per essi, a parere di chi scrive, dovrebbe mantenersi in vigore, accanto alla nuova formulazione dell’art. 258 T.U.A., anche la precedente, per evitare che i soggetti che non aderiscono al sistema Sistri e non adempiono correttamente agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti, non incorrano in nessun tipo di sanzione. Nei confronti di tali soggetti, infatti, non troverà comunque attuazione l’operatività del Sistri.[3]
[1] Cass. Pen., Sez. III, n. 43613 del 29 ottobre 2015;
[2] Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z – 420 problemi, 420 soluzioni”, IV edizione, 2015, di S.MAGLIA;
[3] A tal proposito si veda il commento di S.MAGLIA “Qual è il testo vigente dell’art. 188 T.U.A. sugli obblighi del produttore di rifiuti?”, pubblicato sul sito http://www.tuttoambiente.it
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