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Stefano Maglia

FIR via PEC: quando ha valore legale?

di Stefano Maglia, Sabrina Suardi

Categoria: Rifiuti

La Legge di Bilancio 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 – ha introdotto – dal 1 gennaio 2018 – nel D.L.vo 152/2006 l’art. 194-bis, rubricato “Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI”, il quale ha destato non pochi problemi interpretativi (v. anche “Rifiuti. Digitalizzazione di FIR e Registri nella legge di bilancio 2018“).

Per quanto attiene al SISTRI, il comma 5 risulta piuttosto chiaro demandando ad un futuro decreto da parte del Ministero le procedure “Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI […]” nel rispetto dei criteri ivi definiti.

In merito, invece, agli ulteriori adempimenti documentali normativamente richiesti per la tracciabilità dei rifiuti – formulario identificativo (art. 193, D.L.vo n. 152/2006) e registro di carico e scarico (art. 190, D.L.vo n. 152/2006) – il medesimo articolo, al comma 1, prevede che: «gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale».

Premessa la volontarietà e non l’obbligo di un tale adempimento, posto che la digitalizzazione potrebbe comportare un alleggerimento delle pratiche e un ingente risparmio di tempo, considerato inoltre che il FIR, nella sua quarta copia in particolare, costituisce il mezzo di prova dell’avvenuto conferimento del rifiuto all’impianto autorizzato a gestirlo, su questo specifico tema sorge la domanda più importante: qual è ad oggi la procedura da seguire affinché il FIR in formato digitale abbia pieno valore legale?

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È necessario partire dal dato letterale:

il comma 2, dell’art. 194-bis, D.L.vo 152/2006 oggetto della presente analisi, ci fornisce già un dato importante: «Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1” e al comma 3 si aggiunge cheE’ consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata. La lettera della norma sembra lineare nell’ammettere l’invio della quarta copia del FIR senza alcuna procedura specifica che può – solo eventualmente – essere indicata in un futuro decreto del Ministero.

Ed è questa interpretazione – quella letterale[1] – che chi scrive ritiene corretto avvallare.

Benché, infatti, il Ministero con propria nota datata 20 luglio 2017 aveva sostenuto una particolare procedura di trasmissione a mezzo PEC della quarta copia del FIR corredata da firma digitale in sostituzione della copia cartacea[2]; a fronte dell’evidente margine di discrezionalità voluto dal Legislatore, lo stesso Ministero ha corretto la propria posizione con una più recente nota – la n. 1588 del 31 gennaio 2018 successiva rispetto all’entrata in vigore della Legge di Bilancio n. 205/2017 che ha introdotto l’art. 194 bis nel D.L.vo 152/2006 sul quale si discute – con la quale ha esplicitamente escluso la necessità, proprio ai fini dell’invio della quarta copia via PEC, di alcuna procedura specifica, restando ferma, comunque, “la possibilità che vengano successivamente definite specifiche modalità operative per gli adempimenti in formato digitale previsti ai fini della tracciabilità dei rifiuti”.

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Considerata, tuttavia, come innanzi ribadito, l’importanza del formulario per la tracciabilità del rifiuto durante tutte quante le fasi della sua gestione, a garanzia, peraltro, di tutti gli operatori coinvolti, si ritiene cautelativamente opportuno, a parere di chi scrive, far seguire all’invio della quarta copia via PEC in assenza di firma digitale anche l’invio e l’archiviazione dell’originale cartaceo, fino perlomeno ad una più chiara ed incisiva indicazione da parte degli organi competenti, escludendo fin da ora, tuttavia, la sanzionabilità della condotta tenuta in buona fede[3] dal soggetto che abbia proceduto all’invio della quarta copia senza firma digitale e senza l’invio e l’archiviazione contestuale dell’originale cartaceo, in adempimento a quanto prescritto dalla norma in esame e dalle ultime rilevanti indicazioni da parte del Ministero.

 

Aggiornamento:

A conferma di quanto sopra concluso, si segnala che il Ministero dell’Ambiente, con nota del 30 luglio 2018, in risposta ad un quesito posto da Confindustria proprio sulla trasmissione a mezzo PEC della IV copia del FIR, ha delineato 3 opzioni possibili, che si possono riassumere come segue:

  • Utilizzo dell’originale cartaceo, come da tradizione
  • Invio quarta copia scansionata da PEC a PEC: se non si dispone di firma digitale, il trasportatore deve assicurare la conservazione dell’originale cartaceo oppure l’invio dello stesso al produttore
  • Da PEC a PEC: se si dispone di firma digitale l’invio così effettuato “sostituisce in tutto e per tutto, ad ogni effetto, la trasmissione materiale (cartacea)”.

A fronte di tutto ciò, consapevoli delle difficoltà operative cui gli operatori possono incorrere, si conferma la posizione cautelativa sopra esposta, consigliando di far seguire all’invio della quarta copia via PEC in assenza di firma digitale anche l’invio e l’archiviazione dell’originale cartaceo, fino perlomeno ad una più chiara, incisiva ed univoca indicazione da parte degli organi competenti.

 

Piacenza, 9.11.2018

 

[1] Art. 12 delle Preleggi al Codice Civile, il quale stabilisce che: “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore“.

[2] Richiedendone, altresì, l’archiviazione elettronica con idoneo software certificato

[3] Cass. Pen., Sez. VII, 27/03/2018, n. ord. 14131, Cass. Pen. Sez. III, 29/11/2017, n. 53684, Cass. Pen., Sez. III, 12/09/2017, n. 41528.

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