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Gas fluorurati ad effetto serra: il Reg. (CE) n. 842/2006 si applica ai mezzi di trasporto?
di Miriam Viviana Balossi
Categoria: Sostanze pericolose
Il Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra[1] è stato emanato per contenere, prevenire e ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto. Pur essendo direttamente applicabile negli Stati membri senza necessità di recepimento, il Regolamento ha avuto (tardiva) attuazione nel ns. Paese tramite il D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43[2] che – sotto alcuni profili – ha integrato il Reg. 842/2006. La disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni relative ai gas fluorurati ad effetto serra è contenuta nel D.L.vo 5 marzo 2013, n. 26[3]: si fa presente, però, che il citato decreto prevede le sanzioni per la violazione delle disposizioni non del D.P.R. 43/2012, bensì del Reg. (CE) n. 842/2006. L’art. 8, c. 1, D.P.R. 43/2012 elenca una serie di persone qualificate che “devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione”, tra cui le persone che effettuano controllo perdite, recupero, installazione e manutenzione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra. Non solo: ex art. 9, c. 3, D.P.R. 43/2012 “le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, … , devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione … a seguito del completamento di un corso di formazione”. Come si può notare, questa previsione (ma non è la sola: l’art. 15, c. 1, D.P.R. 43/2012 dispone che “gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il ‘Registro dell’Apparecchiatura’ di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007”) si rivolge agli operatori delle apparecchiature fisse. Cosa s’intende con quest’espressione? L’art. 2, n. 18) del Reg. (CE) 842/06, definisce “applicazione o apparecchiatura fissa: un’applicazione o apparecchiatura che di norma non è in movimento durante il suo funzionamento”[4]. Trattasi di una nozione chiave, in considerazione del fatto che, secondo l’informativa predisposta dalla Commissione Europea ed intitolata “informazioni per operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra” pubblicata nel 2009, “sono esclusi gli impianti di refrigerazione di condizionamento d’aria usati in tutte le modalità di trasporto” (pag. 1). Al riguardo, però, si precisa che questo documento è un mero opuscolo che ha “lo scopo di fornire informazioni e orientamenti in merito alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei relativi atti di esecuzione e non ha carattere vincolante”[5]. Ciò nonostante, si ritiene che i mezzi di trasporto non rientrino letteralmente nel concetto di apparecchiatura / applicazione fissa precedentemente riportata, in quanto pur avendo un’apparecchiatura di condizionamento, per loro natura hanno carattere di mobilità. Peraltro, il D.P.R. 43/2012 non è intervenuto sul punto dando indicazioni più precise – per lo meno in ambito nazionale. Resta salva la facoltà di volere comunque adempiere alle citate prescrizioni: si fa notare, infatti, che l’espressione “di norma” permette di aderire alla normativa sopraccitata, soprattutto in un contesto aziendale che, magari dotato di un sistema di gestione ambientale, riserva grande attenzione agli impatti ambientali della sua attività (tra cui, ovviamente, anche quella di refrigerazione e condizionamento d’aria).
[1] Pubblicato sulla GUUE del 14 giugno 2006, L. 161
[2] Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Pubblicato sulla GU n. 93 del 20 aprile 2012.
[3] In GU n. 74 del 28 marzo 2013 ed in vigore dal 12 aprile 2013.
[4] Cfr. anche pag. 6 dell’opuscolo informativo della Commissione Europea.
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Gas fluorurati ad effetto serra: il Reg. (CE) n. 842/2006 si applica ai mezzi di trasporto?
di Miriam Viviana Balossi
Il Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra[1] è stato emanato per contenere, prevenire e ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto. Pur essendo direttamente applicabile negli Stati membri senza necessità di recepimento, il Regolamento ha avuto (tardiva) attuazione nel ns. Paese tramite il D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43[2] che – sotto alcuni profili – ha integrato il Reg. 842/2006. La disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni relative ai gas fluorurati ad effetto serra è contenuta nel D.L.vo 5 marzo 2013, n. 26[3]: si fa presente, però, che il citato decreto prevede le sanzioni per la violazione delle disposizioni non del D.P.R. 43/2012, bensì del Reg. (CE) n. 842/2006.
L’art. 8, c. 1, D.P.R. 43/2012 elenca una serie di persone qualificate che “devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione”, tra cui le persone che effettuano controllo perdite, recupero, installazione e manutenzione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra. Non solo: ex art. 9, c. 3, D.P.R. 43/2012 “le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, … , devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione … a seguito del completamento di un corso di formazione”.
Come si può notare, questa previsione (ma non è la sola: l’art. 15, c. 1, D.P.R. 43/2012 dispone che “gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il ‘Registro dell’Apparecchiatura’ di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007”) si rivolge agli operatori delle apparecchiature fisse. Cosa s’intende con quest’espressione?
L’art. 2, n. 18) del Reg. (CE) 842/06, definisce “applicazione o apparecchiatura fissa: un’applicazione o apparecchiatura che di norma non è in movimento durante il suo funzionamento”[4]. Trattasi di una nozione chiave, in considerazione del fatto che, secondo l’informativa predisposta dalla Commissione Europea ed intitolata “informazioni per operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra” pubblicata nel 2009, “sono esclusi gli impianti di refrigerazione di condizionamento d’aria usati in tutte le modalità di trasporto” (pag. 1). Al riguardo, però, si precisa che questo documento è un mero opuscolo che ha “lo scopo di fornire informazioni e orientamenti in merito alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei relativi atti di esecuzione e non ha carattere vincolante”[5].
Ciò nonostante, si ritiene che i mezzi di trasporto non rientrino letteralmente nel concetto di apparecchiatura / applicazione fissa precedentemente riportata, in quanto pur avendo un’apparecchiatura di condizionamento, per loro natura hanno carattere di mobilità. Peraltro, il D.P.R. 43/2012 non è intervenuto sul punto dando indicazioni più precise – per lo meno in ambito nazionale. Resta salva la facoltà di volere comunque adempiere alle citate prescrizioni: si fa notare, infatti, che l’espressione “di norma” permette di aderire alla normativa sopraccitata, soprattutto in un contesto aziendale che, magari dotato di un sistema di gestione ambientale, riserva grande attenzione agli impatti ambientali della sua attività (tra cui, ovviamente, anche quella di refrigerazione e condizionamento d’aria).
[1] Pubblicato sulla GUUE del 14 giugno 2006, L. 161
[2] Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Pubblicato sulla GU n. 93 del 20 aprile 2012.
[3] In GU n. 74 del 28 marzo 2013 ed in vigore dal 12 aprile 2013.
[4] Cfr. anche pag. 6 dell’opuscolo informativo della Commissione Europea.
[5] Pag. 1 del documento.
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