Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Da gennaio 2021 le movimentazioni transfrontaliere di rifiuti di plastica sono soggette a notifica e autorizzazione preventive scritte
di Tiziana Ronchetti, Massimo Medugno
Categoria: Rifiuti
La Commissione europea ha inteso aggiornare le regole sull’importazione e l’esportazione dei rifiuti al fine di assoggettare a controllo determinati rifiuti in plastica, in attuazione degli accordi internazionali.
A maggio 2019 la Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea (della quale sia l’Ue e sia gli Stati membri fanno parte) ha deliberato[1] di includere una nuova voce relativa ai rifiuti di plastica pericolosi (Voce A3210) nell’Allegato VIII della Convenzione di Basilea e due voci relative ai rifiuti in plastica non pericolosi (voce Y48 e voce B3011) negli allegati II e IX.
Inoltre, il 7 settembre 2020, il Comitato per la politica ambientale dell’OCSE ha adottato modifiche dell’appendice 4 della decisione OCSE[2] sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero per quanto riguarda i rifiuti di plastica pericolosi e chiarimenti relativi alle appendici 3 e 4 della decisione OCSE.
Poiché le modifiche degli allegati della Convenzione di Basilea e delle appendici della decisione OCSE entreranno in vigore il primo gennaio 2021, è opportuno che anche le modifiche del Regolamento (CE) 1013/2006 entrino in vigore il primo gennaio 2021.
A decorrere da tale data, quindi, le esportazioni dall’Unione e le importazioni nell’Unione di rifiuti di plastica di cui alle voci AC300 e Y48 destinate a o provenienti da paesi terzi aderenti alla decisione OCSE[3] saranno soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’allegato V del Regolamento (CE) n. 1013/2006, sono vietate le esportazioni di rifiuti di plastica di cui alle voci A3210 e Y48 destinate a paesi terzi non aderenti alla decisione OCSE.
Tali variazioni sono l’effetto della pubblicazione del Regolamento UE n. 2020/2174 adottato dalla Commissione europea il 19 ottobre 2020, pubblicato su Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 22 dicembre 2020, n. 433.
Nei considerando, detto Regolamento ha tenuto conto del fatto che l’Unione ha trasmesso al segretariato della convenzione di Basilea una notifica riguardante la spedizione di rifiuti all’interno dell’Unione, conformemente all’articolo 11 di detta convenzione, e pertanto ha ritenuto non necessario recepire nel diritto dell’Unione le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voci B3011 e Y48) per quanto concerne le spedizioni tra Stati membri. Mentre, ai fini della certezza del diritto, ha ritenuto opportuno introdurre negli allegati III, III A e IV del regolamento (CE) n. 1013/2006 nuove voci per le spedizioni di rifiuti di plastica non pericolosi all’interno dell’Unione che tengano conto della terminologia usata nelle nuove voci B3011 e Y48 della convenzione di Basilea e che permettano di mantenere in larga misura i controlli di cui tali spedizioni sono oggetto all’interno dell’Unione.
Detto Regolamento può essere letto in considerazione della Decisione UE 2020/1829 adottata dal Consiglio del 24 novembre 2020 (GUCE n. 409 L del 4 dicembre scorso) relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di proposte di modifica della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento con l’obiettivo di sostenere una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti a livello mondiale contribuendo alla transizione verso una economia circolare mondiale.
I rifiuti plastici sono considerati tra quelli che necessitano di una particolare attenzione, insieme ad una migliore considerazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, oltre alla specificazione delle operazioni di recupero da quelle di smaltimento.
Con Regolamento 2020/2147 si delinea la posizione assunta dall’Unione Europea in materia di rifiuti di plastica in attuazione degli accordi internazionali.
Le voci AC 300, Y48, A3210 sopra indicate vanno a identificare i rifiuti plastici nei diversi elenchi e allegati.
In particolare la voce Y48 va a definire i rifiuti di plastica che necessitano di maggiore attenzione proprio nell’ambito della Convenzione di Basilea.
In tale ottica, tornando all’obiettivo di una “economia circolare mondiale” (a volte difficile da attuare anche a livello locale…) connesso ad una gestione “ecologicamente corretta” si rammentano alcune pronunce della Suprema Corte ove il concetto di “recupero secondo metodi ecologicamente corretti” viene affrontato per escluderla nel caso in cui i rifiuti tessili siano miscelati con altri rifiuti e non possano essere assicurata con l’applicazione delle norme riguardanti ai Rifiuti in Lista Verde (dalla Cass. Pen. Sez. III del 24/11/2020 n. 32737).
Dall’altro, la condizione espressa al punto 1, lettera b), dell’allegato III A del regolamento n. 1013/2006 rinvia all’esigenza di “recupero in modo ecologicamente corretto”. Sebbene tale nozione non sia espressamente definita in tale regolamento, occorre tuttavia rilevare che, al pari della definizione della nozione di “gestione ecologicamente corretta” di cui all’articolo 2, punto 8, di detto regolamento, il recupero in modo ecologicamente corretto dei rifiuti si riferisce a qualsiasi misura pratica che consenta di assicurare che i rifiuti siano recuperati in un modo che garantisca la protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi che tali rifiuti possono avere. (par. 64). A tale riguardo, è giocoforza constatare che il regolamento n. 1013/2006 non contiene alcun altro criterio che consenta di precisare ulteriormente la portata di tale condizione menzionata
Ne risulta che deve essere concesso a ciascuno Stato membro un certo margine di discrezionalità nell’attuazione di detto punto 1 (par. 64 e 67 Corte di Giustizia UE, sez. V 28 maggio 2020 n. C – 654/18).
Categorie
Da gennaio 2021 le movimentazioni transfrontaliere di rifiuti di plastica sono soggette a notifica e autorizzazione preventive scritte
di Tiziana Ronchetti, Massimo Medugno
La Commissione europea ha inteso aggiornare le regole sull’importazione e l’esportazione dei rifiuti al fine di assoggettare a controllo determinati rifiuti in plastica, in attuazione degli accordi internazionali.
A maggio 2019 la Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea (della quale sia l’Ue e sia gli Stati membri fanno parte) ha deliberato[1] di includere una nuova voce relativa ai rifiuti di plastica pericolosi (Voce A3210) nell’Allegato VIII della Convenzione di Basilea e due voci relative ai rifiuti in plastica non pericolosi (voce Y48 e voce B3011) negli allegati II e IX.
Inoltre, il 7 settembre 2020, il Comitato per la politica ambientale dell’OCSE ha adottato modifiche dell’appendice 4 della decisione OCSE[2] sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero per quanto riguarda i rifiuti di plastica pericolosi e chiarimenti relativi alle appendici 3 e 4 della decisione OCSE.
Poiché le modifiche degli allegati della Convenzione di Basilea e delle appendici della decisione OCSE entreranno in vigore il primo gennaio 2021, è opportuno che anche le modifiche del Regolamento (CE) 1013/2006 entrino in vigore il primo gennaio 2021.
A decorrere da tale data, quindi, le esportazioni dall’Unione e le importazioni nell’Unione di rifiuti di plastica di cui alle voci AC300 e Y48 destinate a o provenienti da paesi terzi aderenti alla decisione OCSE[3] saranno soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’allegato V del Regolamento (CE) n. 1013/2006, sono vietate le esportazioni di rifiuti di plastica di cui alle voci A3210 e Y48 destinate a paesi terzi non aderenti alla decisione OCSE.
Tali variazioni sono l’effetto della pubblicazione del Regolamento UE n. 2020/2174 adottato dalla Commissione europea il 19 ottobre 2020, pubblicato su Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 22 dicembre 2020, n. 433.
Nei considerando, detto Regolamento ha tenuto conto del fatto che l’Unione ha trasmesso al segretariato della convenzione di Basilea una notifica riguardante la spedizione di rifiuti all’interno dell’Unione, conformemente all’articolo 11 di detta convenzione, e pertanto ha ritenuto non necessario recepire nel diritto dell’Unione le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voci B3011 e Y48) per quanto concerne le spedizioni tra Stati membri. Mentre, ai fini della certezza del diritto, ha ritenuto opportuno introdurre negli allegati III, III A e IV del regolamento (CE) n. 1013/2006 nuove voci per le spedizioni di rifiuti di plastica non pericolosi all’interno dell’Unione che tengano conto della terminologia usata nelle nuove voci B3011 e Y48 della convenzione di Basilea e che permettano di mantenere in larga misura i controlli di cui tali spedizioni sono oggetto all’interno dell’Unione.
Detto Regolamento può essere letto in considerazione della Decisione UE 2020/1829 adottata dal Consiglio del 24 novembre 2020 (GUCE n. 409 L del 4 dicembre scorso) relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di proposte di modifica della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento con l’obiettivo di sostenere una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti a livello mondiale contribuendo alla transizione verso una economia circolare mondiale.
I rifiuti plastici sono considerati tra quelli che necessitano di una particolare attenzione, insieme ad una migliore considerazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, oltre alla specificazione delle operazioni di recupero da quelle di smaltimento.
Con Regolamento 2020/2147 si delinea la posizione assunta dall’Unione Europea in materia di rifiuti di plastica in attuazione degli accordi internazionali.
Le voci AC 300, Y48, A3210 sopra indicate vanno a identificare i rifiuti plastici nei diversi elenchi e allegati.
In particolare la voce Y48 va a definire i rifiuti di plastica che necessitano di maggiore attenzione proprio nell’ambito della Convenzione di Basilea.
In tale ottica, tornando all’obiettivo di una “economia circolare mondiale” (a volte difficile da attuare anche a livello locale…) connesso ad una gestione “ecologicamente corretta” si rammentano alcune pronunce della Suprema Corte ove il concetto di “recupero secondo metodi ecologicamente corretti” viene affrontato per escluderla nel caso in cui i rifiuti tessili siano miscelati con altri rifiuti e non possano essere assicurata con l’applicazione delle norme riguardanti ai Rifiuti in Lista Verde (dalla Cass. Pen. Sez. III del 24/11/2020 n. 32737).
Dall’altro, la condizione espressa al punto 1, lettera b), dell’allegato III A del regolamento n. 1013/2006 rinvia all’esigenza di “recupero in modo ecologicamente corretto”. Sebbene tale nozione non sia espressamente definita in tale regolamento, occorre tuttavia rilevare che, al pari della definizione della nozione di “gestione ecologicamente corretta” di cui all’articolo 2, punto 8, di detto regolamento, il recupero in modo ecologicamente corretto dei rifiuti si riferisce a qualsiasi misura pratica che consenta di assicurare che i rifiuti siano recuperati in un modo che garantisca la protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi che tali rifiuti possono avere. (par. 64). A tale riguardo, è giocoforza constatare che il regolamento n. 1013/2006 non contiene alcun altro criterio che consenta di precisare ulteriormente la portata di tale condizione menzionata
Ne risulta che deve essere concesso a ciascuno Stato membro un certo margine di discrezionalità nell’attuazione di detto punto 1 (par. 64 e 67 Corte di Giustizia UE, sez. V 28 maggio 2020 n. C – 654/18).
[1] Decisione BC-14/12
[2] Decisione C(2001)107 def. Del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)39/def
[3] Decisione C(2001)107 def. Del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)39/defù
Piacenza, 23 dicembre 2020
Torna all'elenco completo
© Riproduzione riservata