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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Gesso di defecazione in agricoltura: rifiuto o no?
di Stefano Maglia, Miriam V. Balossi
Categoria: Rifiuti
1. Il gesso di defecazione
Il gesso di defecazione trova specifico riferimento nel testo del D. L.vo 75/2010[1], precisamente all’art. 2, comma 1, lett. aa, che lo inquadra tra i fertilizzanti nella qualità di materiale correttivo dei suoli agricoli, vale a dire “da aggiungere al suolo principalmente per modificare e migliorarne le proprietà chimiche anomale dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio”. Si tratta, infatti, di un correttivo agricolo, risultante dalla reazione chimica (idrolisi basica, ed eventuale attacco enzimatico) di materiali biologici mediante calce e/ o acido solforico, fatta seguire da una precipitazione del solfato di calcio e calce viva[2].
La sua azione si esplica migliorando le caratteristiche chimico-fisiche dei terreni alcalini, acidi e/o sabbiosi quali, ad esempio, la reazione del terreno (pH), il contenuto di sostanza organica, la ritenzione idrica, la struttura.
Nella realtà pratica, il gesso di defecazione è considerato come il prodotto di uso agricolo più versatile in assoluto, poiché è uno di quei rarissimi materiali che agiscono beneficamente in svariate situazioni di trattamento dei suoli, permettendo di ottenere una maggiore produttività delle colture praticate. Questo perché esso fornisce direttamente calcio, necessario alle piante per rinforzare le pareti cellulari, rendendole più resistenti alle malattie ed al gelo, e zolfo (in forma solida), fondamentale per l’attività della flora batterica utile del terreno. E’ inoltre ideale ad essere somministrato in pre-aratura come correzione ed ammendamento, e la considerevole dotazione di sostanza organica lo rende particolarmente utile per l’effetto ammendante su aziende che non praticano zootecnia. Il gesso può essere – tra l’altro anche – ottenuto partendo da una matrice biologica classificata come rifiuto (es. fanghi di depurazione), e quindi risultare da una vera e propria operazione di trattamento e recupero di rifiuti (in quanto tali assoggettati alla disciplina ambientale prevista dalla parte IV del D. L.vo 152/2006) in un impianto debitamente autorizzato. In tal caso, alle qualità di carattere prettamente “tecnico” vanno aggiunti importanti vantaggi pratici, consistenti nella valorizzazione di un rifiuto di difficile collocazione, nel suo recupero in luogo del suo smaltimento, con conseguente applicazione della disciplina dei fertilizzanti (contenuta nel citato D. L.vo 75/2010), in luogo di quella sui rifiuti (di cui alla parte IV del D. L.vo 152/2006), nella produzione di una merce pregiata per l’agricoltura, in grado di correggere terreni salini, alcalini, apportare la fertilizzazione di base e contrastare la carenza di sostanza organica, ed infine nella possibilità di stoccaggio del prodotto finito direttamente sulle aziende agricole utilizzatrici, in assenza dei vincoli previsti dalla normativa sui rifiuti.
2. La posizione della giurisprudenza
Quanto al suo trattamento normativo, risultando piuttosto chiara la sua natura di fertilizzante, verrebbe logico, di conseguenza, escludere il gesso di defecazione da tutto quello che riguarda il mondo dei rifiuti.
Sul punto, si segnala che in data 10 agosto 2017 è stata depositata la recente sentenza n. 39074 della Cassazione Penale, sezione III, avente ad oggetto, per l’appunto, la qualificazione e la gestione del gesso di defecazione.
Senza entrare nell’ambito delle possibili criticità tecniche contenute nella sentenza[3], ciò che qui rileva è che in tale sede la giurisprudenza ha chiarito più specificamente l’aspetto della qualificazione, fondando le proprie conclusioni non tanto sulla formale qualifica che il D. L.vo 75/2010 gli attribuisce, quanto piuttosto sulla valutazione concreta delle effettive finalità di recupero, quale fertilizzante, sottese alla condotta del suo produttore. In pratica, non sarebbe la mera natura di sostanza fertilizzante ad escluderne la natura di rifiuto, ma occorre, invero, guardare a monte: guardare, cioè, a che esso sia stato effettivamente “recuperato, a seguito di procedura semplificata, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 216 del D. L.vo 152/2006 e dal D.M. 5 febbraio 1998[4], ivi compresa l’iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività (ai sensi del predetto art. 216, comma 3), e che sia impiegato nella produzione di fertilizzanti conformemente al D. L.vo 75/2010”. Non basta, quindi, il riconoscimento astratto, da parte dell’ordinamento, come fertilizzante: affinché il gesso di defecazione possa circolare come merce, svincolato, quindi, dalle prescrizioni previste dalla normativa sui rifiuti, esso dovrà anche, e soprattutto, essere stato recuperato a norma di legge, il che implica un’attenta attività di etichettatura, che ne consenta la tracciabilità, e la preventiva iscrizione del produttore nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti[5]. Ad esempio, in caso di imballaggio, il gesso di defecazione deve essere provvisto di un’etichetta che indichi il materiale biologico idrolizzato (oggetto, cioè, della reazione chimica che ha portato alla scissione delle molecole che lo compongono)[6].
Al fine di semplificare il quadro è utile rifarsi al caso di specie su cui verte la sentenza citata. Si è trattato, in sostanza, della condanna, ai sensi dell’art. 256 del D.L.vo 152/2006 (gestione di rifiuti non autorizzata), pronunciata dal Tribunale di Mantova, con sentenza del 19 ottobre 2016, nei confronti del proprietario di un’azienda agricola a fronte dell’utilizzazione agronomica di gesso di defecazione al di fuori delle procedure previste perché non inserite nel Piano di Utilizzazione Agronomica, senza preventivo idoneo stoccaggio (platea non impermeabilizzata, assenza di muro perimetrale di contenimento, etc …) e senza alcun contenitore che evitasse la dispersione dell’effluente, generando, in tal modo, percolazioni e dispersioni nella zona circostante.
2.1. Le motivazioni della Corte
In sede di ricorso in Cassazione, la Corte, dinanzi alla tesi, sostenuta dalla difesa, che la natura di fertilizzante esclude, di per sé, la contestazione di una gestione non autorizzata di rifiuti, ha potuto così statuire un principio di diritto che ha chiarito, sulla questione, pericolose incertezze. Richiamando la precedente sentenza Cass. III Pen. n. 16903 del 23 aprile 2015 (Pres. Fiale, Est. Gentili), vertente su un caso analogo, i giudici hanno incentrato la motivazione sul fatto che la vendita del gesso è avvenuta ad un prezzo irrisorio (1.600 m3 per 1 €), e che nulla è stato rinvenuto in termini di imballaggio ed etichettatura, documenti di trasporto ed autorizzazione al recupero della ditta produttrice.
Nella pronuncia del 2015, la Corte aveva fondato le proprie conclusioni sull’effettiva destinazione del gesso ad un uso produttivo, prescindendo, cioè, dalla sua formale qualifica di fertilizzante. In tale caso, infatti, i giudici avevano ritenuto che il gesso fosse destinato a smaltimento e, peraltro, con modalità illegittime, in quanto lo stesso “era posto a diretto contatto col terreno e con gli agenti atmosferici che non potevano non determinarne nel tempo ed in considerazione della stagione invernale una sensibile degradazione”, alla quale si aggiungeva “il fatto che per procurarsi tale non comune quantità di materiale, ammontante a circa 1.000.000 di kg, l’esborso affrontato dai ricorrenti sarebbe stato pari 5 Euro e 23 centesimi; elemento questo che, al di là della documentazione formale, deve fare ragionevolmente ritenere che il reale fornitore di prestazione economicamente valutabile non fosse stato il preteso venditore del gesso di defecazione, quanto chi tale materiale ha ricevuto, in tal modo consentendone lo smaltimento”.
Sulla base di quanto era stato allora statuito, i giudici hanno svolto le medesime considerazioni sottolineando due aspetti chiave:
le modalità di stoccaggio del gesso incompatibili con l’uso agricolo;
la sua cessione ad un prezzo irrisorio.
Da ciò, sono discesi due ordini di conseguenze:
La natura di fertilizzazione del gesso di defecazione (pur prevista dal D.L.vo 75/2010) non può escluderne a priori la natura di rifiuto, quando poi risulta che di fatto lo stesso è stato depositato con modalità tali da farne presumere la destinazione non ad un uso produttivo, ma esclusivamente al suo smaltimento;
La natura irrisoria del prezzo di cessione rivela l’interesse del venditore a disfarsi del gesso di defecazione piuttosto che quello dell’acquirente a procurarselo: è, infatti, illogico che l’impresa produttrice di gesso di defecazione ne ceda 1.600 m3 a 1 €, e si accolli il costo del trasporto arrivando a pagare la somma di 150/200 € a viaggio, così tenendo indenne l’acquirente finale.
La Corte ha inoltre fatto presente, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 184-ter del D. L.vo 152/2006[7], che “il gesso di defecazione cessa di essere rifiuto, e può essere immesso nel mercato come fertilizzante”, solo se recuperato a seguito di procedura semplificata nel rispetto delle condizioni e prescrizioni previste dall’art. 216 D.L.vo 152/2006 e dal D.M. 5 febbraio 1998, ivi compresa l’iscrizione dell’impresa nel registro di cui all’art. 216, c. 3, e sempre che sia impiegato nella produzione di fertilizzanti conformemente al D.L.vo 75/2010, rispettando:
1. i requisiti tecnici e le prescrizioni previste dal Reg. (CE) n. 2003/2003[8] e dal D.L.vo 75/2010 (etichettatura, tracciabilità e preventiva iscrizione del fabbricante nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti);
2. in particolare, le indicazioni contenute nell’art. 9, c. 1, lett. a), Reg. (CE) 2003/2003 (come già anticipato, per il gesso di defecazione, in caso di imballaggio, l’etichetta deve obbligatoriamente indicare anche il materiale biologico idrolizzato; ove venduto sfuso tali indicazioni devono essere riportate nel documento di accompagnamento).
Con riferimento al caso di specie, quindi, il mancato rispetto dei requisiti di stoccaggio stabiliti dal D. L.vo 75/2010 e dal Regolamento comunitario n. 2003/2003 esclude la qualifica di sottoprodotto.
Nonostante i due casi non siano totalmente sovrapponibili, il principio che la Corte ricava dalla loro analisi è il medesimo, sicché è ben possibile che esso possa valere per altrettanti casi analoghi, “pendenti” e futuri.
3. Conclusioni
In modo conforme alla precedente pronuncia (Cass. III Pen. 16903/2015), i giudici hanno concluso che la pur riconosciuta natura di sostanza fertilizzante da attribuirsi al materiale gesso di defecazione non vale ad escludere che lo stesso possa essere qualificato come rifiuto allorché esso sia depositato con modalità tali da farne presumere la destinazione non ad un uso produttivo, ma esclusivamente al suo smaltimento: non è, quindi, la natura di fertilizzazione del gesso di defecazione a escluderne a priori la natura di rifiuto. Ne consegue che laddove non siano rispettate le condizioni di legge previste per il corretto recupero, finalizzato ad uso agricolo, e quindi il gesso risulti, a titolo di esempio, depositato secondo modalità che risultano incompatibili con il suo uso come correttivo, o, ancora, non vi sia traccia di alcuna iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti, è più logico presumere che la sua reale destinazione sia quella dello smaltimento, cui consegue il trattamento normativo previsto per i rifiuti[9].
Pertanto, a contrario, se ne può dedurre che il gesso di defecazione, se effettivamente recuperato a seguito di procedura semplificata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, se impiegato nella produzione di fertilizzanti conformemente al D.L.vo 75/2010, se rispettoso di quanto previsto in materia di etichettatura, tracciabilità ed imballaggio, se stoccato con modalità idonee che non ne compromettano l’utilizzo, allora può essere sicuramente immesso nel mercato come fertilizzante.
29.08.2017
[1] “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88“.
[2] Come previsto dal p.to 21, num. 2, All. 3 del cit. D.L.vo 75/2010.
[3] Quali, a titolo di esempio, il fatto che i tempi di utilizzo dei fertilizzanti sono dettati dai cicli delle colture agrarie, perciò un non impossibile cambio di coltivazione può comportare un prolungamento non previsto di stoccaggio, piuttosto che il gesso di defecazione, per sua natura, non genera percolato, dovendosi piuttosto regimare le acque le acque piovane in modo che non formino ristagno.
[4] “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n.22”.
[5] Come previsto dal Regolamento comunitario n. 2003/2003, applicabile ai prodotti immessi sul mercato come concimi che recano l’indicazione «concime CE», e dall’art. 8 del D. L.vo 75/2010.
[6] Così l’Allegato III al D. L.vo 75/2010, che disciplina i correttivi.
[7] Art. 184-ter del D.L.vo 152/06 – (Cessazione di qualifica di rifiuto):
“1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”.
[9] Con conseguente rischio, ad esempio, delle sanzioni previste per l’ipotesi di gestione non autorizzata, ai sensi dell’art. 256 del D. L.vo 152/2006.
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Gesso di defecazione in agricoltura: rifiuto o no?
di Stefano Maglia, Miriam V. Balossi
1. Il gesso di defecazione
Il gesso di defecazione trova specifico riferimento nel testo del D. L.vo 75/2010[1], precisamente all’art. 2, comma 1, lett. aa, che lo inquadra tra i fertilizzanti nella qualità di materiale correttivo dei suoli agricoli, vale a dire “da aggiungere al suolo principalmente per modificare e migliorarne le proprietà chimiche anomale dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio”. Si tratta, infatti, di un correttivo agricolo, risultante dalla reazione chimica (idrolisi basica, ed eventuale attacco enzimatico) di materiali biologici mediante calce e/ o acido solforico, fatta seguire da una precipitazione del solfato di calcio e calce viva[2].
La sua azione si esplica migliorando le caratteristiche chimico-fisiche dei terreni alcalini, acidi e/o sabbiosi quali, ad esempio, la reazione del terreno (pH), il contenuto di sostanza organica, la ritenzione idrica, la struttura.
Nella realtà pratica, il gesso di defecazione è considerato come il prodotto di uso agricolo più versatile in assoluto, poiché è uno di quei rarissimi materiali che agiscono beneficamente in svariate situazioni di trattamento dei suoli, permettendo di ottenere una maggiore produttività delle colture praticate. Questo perché esso fornisce direttamente calcio, necessario alle piante per rinforzare le pareti cellulari, rendendole più resistenti alle malattie ed al gelo, e zolfo (in forma solida), fondamentale per l’attività della flora batterica utile del terreno. E’ inoltre ideale ad essere somministrato in pre-aratura come correzione ed ammendamento, e la considerevole dotazione di sostanza organica lo rende particolarmente utile per l’effetto ammendante su aziende che non praticano zootecnia.
Il gesso può essere – tra l’altro anche – ottenuto partendo da una matrice biologica classificata come rifiuto (es. fanghi di depurazione), e quindi risultare da una vera e propria operazione di trattamento e recupero di rifiuti (in quanto tali assoggettati alla disciplina ambientale prevista dalla parte IV del D. L.vo 152/2006) in un impianto debitamente autorizzato. In tal caso, alle qualità di carattere prettamente “tecnico” vanno aggiunti importanti vantaggi pratici, consistenti nella valorizzazione di un rifiuto di difficile collocazione, nel suo recupero in luogo del suo smaltimento, con conseguente applicazione della disciplina dei fertilizzanti (contenuta nel citato D. L.vo 75/2010), in luogo di quella sui rifiuti (di cui alla parte IV del D. L.vo 152/2006), nella produzione di una merce pregiata per l’agricoltura, in grado di correggere terreni salini, alcalini, apportare la fertilizzazione di base e contrastare la carenza di sostanza organica, ed infine nella possibilità di stoccaggio del prodotto finito direttamente sulle aziende agricole utilizzatrici, in assenza dei vincoli previsti dalla normativa sui rifiuti.
2. La posizione della giurisprudenza
Quanto al suo trattamento normativo, risultando piuttosto chiara la sua natura di fertilizzante, verrebbe logico, di conseguenza, escludere il gesso di defecazione da tutto quello che riguarda il mondo dei rifiuti.
Sul punto, si segnala che in data 10 agosto 2017 è stata depositata la recente sentenza n. 39074 della Cassazione Penale, sezione III, avente ad oggetto, per l’appunto, la qualificazione e la gestione del gesso di defecazione.
Senza entrare nell’ambito delle possibili criticità tecniche contenute nella sentenza[3], ciò che qui rileva è che in tale sede la giurisprudenza ha chiarito più specificamente l’aspetto della qualificazione, fondando le proprie conclusioni non tanto sulla formale qualifica che il D. L.vo 75/2010 gli attribuisce, quanto piuttosto sulla valutazione concreta delle effettive finalità di recupero, quale fertilizzante, sottese alla condotta del suo produttore. In pratica, non sarebbe la mera natura di sostanza fertilizzante ad escluderne la natura di rifiuto, ma occorre, invero, guardare a monte: guardare, cioè, a che esso sia stato effettivamente “recuperato, a seguito di procedura semplificata, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 216 del D. L.vo 152/2006 e dal D.M. 5 febbraio 1998[4], ivi compresa l’iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività (ai sensi del predetto art. 216, comma 3), e che sia impiegato nella produzione di fertilizzanti conformemente al D. L.vo 75/2010”.
Non basta, quindi, il riconoscimento astratto, da parte dell’ordinamento, come fertilizzante: affinché il gesso di defecazione possa circolare come merce, svincolato, quindi, dalle prescrizioni previste dalla normativa sui rifiuti, esso dovrà anche, e soprattutto, essere stato recuperato a norma di legge, il che implica un’attenta attività di etichettatura, che ne consenta la tracciabilità, e la preventiva iscrizione del produttore nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti[5]. Ad esempio, in caso di imballaggio, il gesso di defecazione deve essere provvisto di un’etichetta che indichi il materiale biologico idrolizzato (oggetto, cioè, della reazione chimica che ha portato alla scissione delle molecole che lo compongono)[6].
Al fine di semplificare il quadro è utile rifarsi al caso di specie su cui verte la sentenza citata. Si è trattato, in sostanza, della condanna, ai sensi dell’art. 256 del D.L.vo 152/2006 (gestione di rifiuti non autorizzata), pronunciata dal Tribunale di Mantova, con sentenza del 19 ottobre 2016, nei confronti del proprietario di un’azienda agricola a fronte dell’utilizzazione agronomica di gesso di defecazione al di fuori delle procedure previste perché non inserite nel Piano di Utilizzazione Agronomica, senza preventivo idoneo stoccaggio (platea non impermeabilizzata, assenza di muro perimetrale di contenimento, etc …) e senza alcun contenitore che evitasse la dispersione dell’effluente, generando, in tal modo, percolazioni e dispersioni nella zona circostante.
2.1. Le motivazioni della Corte
In sede di ricorso in Cassazione, la Corte, dinanzi alla tesi, sostenuta dalla difesa, che la natura di fertilizzante esclude, di per sé, la contestazione di una gestione non autorizzata di rifiuti, ha potuto così statuire un principio di diritto che ha chiarito, sulla questione, pericolose incertezze.
Richiamando la precedente sentenza Cass. III Pen. n. 16903 del 23 aprile 2015 (Pres. Fiale, Est. Gentili), vertente su un caso analogo, i giudici hanno incentrato la motivazione sul fatto che la vendita del gesso è avvenuta ad un prezzo irrisorio (1.600 m3 per 1 €), e che nulla è stato rinvenuto in termini di imballaggio ed etichettatura, documenti di trasporto ed autorizzazione al recupero della ditta produttrice.
Nella pronuncia del 2015, la Corte aveva fondato le proprie conclusioni sull’effettiva destinazione del gesso ad un uso produttivo, prescindendo, cioè, dalla sua formale qualifica di fertilizzante. In tale caso, infatti, i giudici avevano ritenuto che il gesso fosse destinato a smaltimento e, peraltro, con modalità illegittime, in quanto lo stesso “era posto a diretto contatto col terreno e con gli agenti atmosferici che non potevano non determinarne nel tempo ed in considerazione della stagione invernale una sensibile degradazione”, alla quale si aggiungeva “il fatto che per procurarsi tale non comune quantità di materiale, ammontante a circa 1.000.000 di kg, l’esborso affrontato dai ricorrenti sarebbe stato pari 5 Euro e 23 centesimi; elemento questo che, al di là della documentazione formale, deve fare ragionevolmente ritenere che il reale fornitore di prestazione economicamente valutabile non fosse stato il preteso venditore del gesso di defecazione, quanto chi tale materiale ha ricevuto, in tal modo consentendone lo smaltimento”.
Sulla base di quanto era stato allora statuito, i giudici hanno svolto le medesime considerazioni sottolineando due aspetti chiave:
Da ciò, sono discesi due ordini di conseguenze:
La Corte ha inoltre fatto presente, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 184-ter del D. L.vo 152/2006[7], che “il gesso di defecazione cessa di essere rifiuto, e può essere immesso nel mercato come fertilizzante”, solo se recuperato a seguito di procedura semplificata nel rispetto delle condizioni e prescrizioni previste dall’art. 216 D.L.vo 152/2006 e dal D.M. 5 febbraio 1998, ivi compresa l’iscrizione dell’impresa nel registro di cui all’art. 216, c. 3, e sempre che sia impiegato nella produzione di fertilizzanti conformemente al D.L.vo 75/2010, rispettando:
1. i requisiti tecnici e le prescrizioni previste dal Reg. (CE) n. 2003/2003[8] e dal D.L.vo 75/2010 (etichettatura, tracciabilità e preventiva iscrizione del fabbricante nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti);
2. in particolare, le indicazioni contenute nell’art. 9, c. 1, lett. a), Reg. (CE) 2003/2003 (come già anticipato, per il gesso di defecazione, in caso di imballaggio, l’etichetta deve obbligatoriamente indicare anche il materiale biologico idrolizzato; ove venduto sfuso tali indicazioni devono essere riportate nel documento di accompagnamento).
Con riferimento al caso di specie, quindi, il mancato rispetto dei requisiti di stoccaggio stabiliti dal D. L.vo 75/2010 e dal Regolamento comunitario n. 2003/2003 esclude la qualifica di sottoprodotto.
Nonostante i due casi non siano totalmente sovrapponibili, il principio che la Corte ricava dalla loro analisi è il medesimo, sicché è ben possibile che esso possa valere per altrettanti casi analoghi, “pendenti” e futuri.
3. Conclusioni
In modo conforme alla precedente pronuncia (Cass. III Pen. 16903/2015), i giudici hanno concluso che la pur riconosciuta natura di sostanza fertilizzante da attribuirsi al materiale gesso di defecazione non vale ad escludere che lo stesso possa essere qualificato come rifiuto allorché esso sia depositato con modalità tali da farne presumere la destinazione non ad un uso produttivo, ma esclusivamente al suo smaltimento: non è, quindi, la natura di fertilizzazione del gesso di defecazione a escluderne a priori la natura di rifiuto.
Ne consegue che laddove non siano rispettate le condizioni di legge previste per il corretto recupero, finalizzato ad uso agricolo, e quindi il gesso risulti, a titolo di esempio, depositato secondo modalità che risultano incompatibili con il suo uso come correttivo, o, ancora, non vi sia traccia di alcuna iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti, è più logico presumere che la sua reale destinazione sia quella dello smaltimento, cui consegue il trattamento normativo previsto per i rifiuti[9].
Pertanto, a contrario, se ne può dedurre che il gesso di defecazione, se effettivamente recuperato a seguito di procedura semplificata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, se impiegato nella produzione di fertilizzanti conformemente al D.L.vo 75/2010, se rispettoso di quanto previsto in materia di etichettatura, tracciabilità ed imballaggio, se stoccato con modalità idonee che non ne compromettano l’utilizzo, allora può essere sicuramente immesso nel mercato come fertilizzante.
29.08.2017
[1] “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88“.
[2] Come previsto dal p.to 21, num. 2, All. 3 del cit. D.L.vo 75/2010.
[3] Quali, a titolo di esempio, il fatto che i tempi di utilizzo dei fertilizzanti sono dettati dai cicli delle colture agrarie, perciò un non impossibile cambio di coltivazione può comportare un prolungamento non previsto di stoccaggio, piuttosto che il gesso di defecazione, per sua natura, non genera percolato, dovendosi piuttosto regimare le acque le acque piovane in modo che non formino ristagno.
[4] “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n.22”.
[5] Come previsto dal Regolamento comunitario n. 2003/2003, applicabile ai prodotti immessi sul mercato come concimi che recano l’indicazione «concime CE», e dall’art. 8 del D. L.vo 75/2010.
[6] Così l’Allegato III al D. L.vo 75/2010, che disciplina i correttivi.
[7] Art. 184-ter del D.L.vo 152/06 – (Cessazione di qualifica di rifiuto):
“1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
[8] Si veda la nota 5.
[9] Con conseguente rischio, ad esempio, delle sanzioni previste per l’ipotesi di gestione non autorizzata, ai sensi dell’art. 256 del D. L.vo 152/2006.
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