Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Gestione illecita e abbandono di rifiuti: commento a Cass. Pen. n. 5933/2015
di Rita Tonoli
Categoria: Rifiuti
Quale rapporto intercorre tra la gestione illecita di rifiuti, di cui all’art. 256, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e l’abbandono di rifiuti, sanzionato al comma 2 del medesimo articolo? L’abbandono di rifiuti non è forse un illecito smaltimento? E allora, quali aspetti distinguono i primi due commi del suddetto articolo? E’ evidente che i dubbi in materia sono molteplici e pertanto quanto mai opportuna si è rivelata la recente pronuncia della Corte di Cassazione depositata il 10 febbraio 2015, n. 5933, con cui la Corte Suprema è stata chiamata ad offrire le linee guida per una corretta interpretazione dell’art. 256. Spunto per la riflessione, è stato il caso di specie, ossia il sequestro di un autocarro non autorizzato al trasporto di rifiuti ed impiegato, sebbene solo eccezionalmente, nello svolgimento di tale attività. Il GIP del Tribunale di Trento emise il decreto di sequestro del mezzo ravvisando il reato di cui al primo comma dell’art. 256 D.Lgs. 152/2006, che recita: “Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, è punito: a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se si tratta di rifiuti pericolosi”. Fattispecie tra loro estremamente differenti, quelle elencate nell’articolo, ma che presentano un minimo comune denominatore, ossia l’assenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge, che fa desumere la messa in pericolo del bene giuridico da proteggere: l’ambiente. La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in merito all’ordinanza di dissequestro del autocarro disposta dal Tribunale trentino, ha colto l’occasione per fare luce sui diversi presupposti che possono configurare il suddetto reato, affermando che: “L’ipotesi contravvenzionale disciplinata al primo comma dell’art. 256 sanziona ogni attività – da intendersi come “condotta” – che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, così distinguendosi da quella di cui al secondo comma del medesimo art. 256, che si caratterizza, invece, anche per la rilevanza della mera episodicità della condotta, posta in essere pure di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa”. Per comprendere meglio l’argomento, occorre richiamare il citato comma 2 dell’articolo in questione, il quale dispone: “Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’art. 192, commi 1 e 2.” Il Legislatore ritiene, quindi, sussistente il reato di gestione illecita di rifiuti sia per chi effettua raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, sia per chi abbandoni o depositi in modo incontrollato i rifiuti nell’esercizio di un’attività economica. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte, nella sentenza 5933/2015, ha ritenuto necessario fare luce su un aspetto distintivo delle due ipotesi. Nel primo comma, ai fini della configurazione del reato di gestione non autorizzata di rifiuti, è necessario che la condotta illecita non sia occasionale, mentre nella seconda fattispecie è sufficiente la mera episodicità dell’atto posto in essere da qualsiasi soggetto nell’esercizio, anche di fatto, di un’attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale della stessa. Sul tema, appare altresì opportuno citare la sentenza n. 5031 del 9 febbraio 2012, in cui si affermò: “Per attività di trasporto di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione deve intendersi ogni condotta che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità: si tratta, infatti, di reato comune, in quanto può essere commesso da “chiunque” e non di reato proprio, sicché non occorrono i requisiti della professionalità della condotta ovvero di un’organizzazione imprenditoriale della stessa”. Riveste, altresì, particolare importanza un altro aspetto, sui cui la Corte si era già soffermata nel 2012 e che vale la pena richiamare: non occorre, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 256, comma 1, del T.U.A., che la condotta illecita sia posta in essere nell’ambito di un’attività professionale di gestione di rifiuti con un minimo di stabilità e di organizzazione. La raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l’intermediazione di rifiuti senza autorizzazione costituiscono reato a prescindere dalla “qualifica” del soggetto che pone in essere la condotta, che, si ricordi, non deve essere occasionale. Trattasi, infatti, di un reato comune, ossia un illecito che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una condotta per la quale occorrono determinati requisiti di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 (autorizzazione, iscrizione o comunicazione). Ugualmente, in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ad opera del titolare di un’impresa o del responsabile di un ente, il reato può essere commesso da “chiunque” nell’ ambito di esercizio, anche di fatto, di un’attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale sua e dell’attività, così dovendosi intendere il “titolare di impresa o responsabile di ente” menzionato dalla norma, come precisato dalla stessa Cassazione, nella sentenza n. 38364 del 27 giugno 2013, in cui si ritenne soggetto attivo del reato un imprenditore agricolo.
Categorie
Gestione illecita e abbandono di rifiuti: commento a Cass. Pen. n. 5933/2015
di Rita Tonoli
Quale rapporto intercorre tra la gestione illecita di rifiuti, di cui all’art. 256, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e l’abbandono di rifiuti, sanzionato al comma 2 del medesimo articolo? L’abbandono di rifiuti non è forse un illecito smaltimento? E allora, quali aspetti distinguono i primi due commi del suddetto articolo?
E’ evidente che i dubbi in materia sono molteplici e pertanto quanto mai opportuna si è rivelata la recente pronuncia della Corte di Cassazione depositata il 10 febbraio 2015, n. 5933, con cui la Corte Suprema è stata chiamata ad offrire le linee guida per una corretta interpretazione dell’art. 256. Spunto per la riflessione, è stato il caso di specie, ossia il sequestro di un autocarro non autorizzato al trasporto di rifiuti ed impiegato, sebbene solo eccezionalmente, nello svolgimento di tale attività. Il GIP del Tribunale di Trento emise il decreto di sequestro del mezzo ravvisando il reato di cui al primo comma dell’art. 256 D.Lgs. 152/2006, che recita: “Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, è punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se si tratta di rifiuti pericolosi”.
Fattispecie tra loro estremamente differenti, quelle elencate nell’articolo, ma che presentano un minimo comune denominatore, ossia l’assenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge, che fa desumere la messa in pericolo del bene giuridico da proteggere: l’ambiente.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in merito all’ordinanza di dissequestro del autocarro disposta dal Tribunale trentino, ha colto l’occasione per fare luce sui diversi presupposti che possono configurare il suddetto reato, affermando che: “L’ipotesi contravvenzionale disciplinata al primo comma dell’art. 256 sanziona ogni attività – da intendersi come “condotta” – che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, così distinguendosi da quella di cui al secondo comma del medesimo art. 256, che si caratterizza, invece, anche per la rilevanza della mera episodicità della condotta, posta in essere pure di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa”. Per comprendere meglio l’argomento, occorre richiamare il citato comma 2 dell’articolo in questione, il quale dispone: “Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’art. 192, commi 1 e 2.”
Il Legislatore ritiene, quindi, sussistente il reato di gestione illecita di rifiuti sia per chi effettua raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, sia per chi abbandoni o depositi in modo incontrollato i rifiuti nell’esercizio di un’attività economica. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte, nella sentenza 5933/2015, ha ritenuto necessario fare luce su un aspetto distintivo delle due ipotesi. Nel primo comma, ai fini della configurazione del reato di gestione non autorizzata di rifiuti, è necessario che la condotta illecita non sia occasionale, mentre nella seconda fattispecie è sufficiente la mera episodicità dell’atto posto in essere da qualsiasi soggetto nell’esercizio, anche di fatto, di un’attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale della stessa.
Sul tema, appare altresì opportuno citare la sentenza n. 5031 del 9 febbraio 2012, in cui si affermò: “Per attività di trasporto di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione deve intendersi ogni condotta che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità: si tratta, infatti, di reato comune, in quanto può essere commesso da “chiunque” e non di reato proprio, sicché non occorrono i requisiti della professionalità della condotta ovvero di un’organizzazione imprenditoriale della stessa”. Riveste, altresì, particolare importanza un altro aspetto, sui cui la Corte si era già soffermata nel 2012 e che vale la pena richiamare: non occorre, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 256, comma 1, del T.U.A., che la condotta illecita sia posta in essere nell’ambito di un’attività professionale di gestione di rifiuti con un minimo di stabilità e di organizzazione. La raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l’intermediazione di rifiuti senza autorizzazione costituiscono reato a prescindere dalla “qualifica” del soggetto che pone in essere la condotta, che, si ricordi, non deve essere occasionale. Trattasi, infatti, di un reato comune, ossia un illecito che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una condotta per la quale occorrono determinati requisiti di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 (autorizzazione, iscrizione o comunicazione). Ugualmente, in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ad opera del titolare di un’impresa o del responsabile di un ente, il reato può essere commesso da “chiunque” nell’ ambito di esercizio, anche di fatto, di un’attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale sua e dell’attività, così dovendosi intendere il “titolare di impresa o responsabile di ente” menzionato dalla norma, come precisato dalla stessa Cassazione, nella sentenza n. 38364 del 27 giugno 2013, in cui si ritenne soggetto attivo del reato un imprenditore agricolo.
Torna all'elenco completo
© Riproduzione riservata