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Gestione ecologicamente corretta dei rifiuti e transizione verso un’economia circolare mondiale

di Massimo Medugno

Categoria: Rifiuti

Rifiuti plastici considerati tra quelli che necessitano una particolare attenzione, una migliore considerazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, la specificazione delle operazioni di recupero da quelle di smaltimento.

Questi i principali contenuti della Decisione UE 2020/1829 del Consiglio del 24 novembre 2020 (GUCE n. 409 L del 4 dicembre scorso) relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di proposte di modifica alla convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento in occasione della quindicesima riunione della conferenza delle parti che si terrà nel luglio 2021.

 

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Tutto questo in nome di rendere pienamente applicabili i meccanismi di controllo idonei della convenzione di Basilea sui movimenti transfrontalieri dei rifiuti. Ciò migliorando la chiarezza giuridica e stabilire così una comprensione e un’interpretazione comuni fra le parti della convenzione riguardo alle operazioni di smaltimento dei rifiuti, oltre che sostenere una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti a livello mondiale contribuendo alla transizione verso un’economia circolare mondiale. La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento è stata adottata il 22 marzo 1989 ed è entrata in vigore nel 1992. L’Unione europea e i suoi Stati membri sono parti della convenzione. Attualmente le parti vincolate dalla convenzione sono 187

 

In tempi di Green New Deal sono molto interessanti gli obiettivi della Decisione Ue, che è rivolta ai propri negoziatori e che è quella, in sintesi, di migliorare la gestione ecologica corretta e di contribuire a un’ economia circolare mondiale.

 

Come arrivare a ciò? Innanzi tutto includendo nell’allegato IV della Convenzione di Basilea una chiara distinzione tra i termini «mancato recupero» e «recupero». Secondo quanto previsto dalla Decisione si intende per operazione di recupero qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.

 

Secondo la stessa Decisione devono rientrare, poi in un regime di maggiore attenzione anche i rifiuti plastici e i rifiuti elettrici ed elettronici.

La Decisione, oltre a segnare un punto importante nelle politiche ambientali a livello mondiale e ad indicare l’obiettivo di “economia circolare mondiale” (a volte difficile da attuare a livello locale…), ci consente di riflettere sulla nozione di “ecologicamente corretto”

Il concetto di “recupero secondo metodi ecologicamente corretti” viene affrontato dalla Cass. Pen. Sez. III del 24/11/2020 n. 32737 per escluderla nel caso in cui i rifiuti tessili siano miscelati con altri rifiuti e non possano essere assicurata con l’applicazione delle norme riguardanti ai Rifiuti in Lista Verde.

Lo stesso concetto di “ecologicamente corretto” viene trattato dalla Corte di Giustizia UE, sez. V 28 maggio 2020 n. C – 654/18.

 

Secondo la sentenza “…è necessario determinare, in ciascun caso specifico, se il tipo e la percentuale di materiali contaminanti presenti in una miscela di rifiuti di cui all’allegato III A impediscano il recupero dei rifiuti in questione in modo ecologicamente corretto. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, si tratta, in linea di principio, di una questione di fatto su cui spetta alle autorità nazionali competenti e, se del caso, ai giudici nazionali pronunciarsi” (par. 66)

E prosegue “A tale riguardo, è giocoforza constatare che (…) il regolamento n. 1013/2006 non contiene alcun altro criterio che consenta di precisare ulteriormente la portata di tale condizione (…) (par. 67).

 

La sentenza afferma, quindi, che “Ne risulta che deve essere concesso a ciascuno Stato membro un certo margine di discrezionalità nell’attuazione di detto punto 1. A tal fine, gli Stati membri sono liberi di adottare criteri che consentano di determinare le circostanze in cui la presenza di materiali contaminanti in una miscela di rifiuti impedisce che tale miscela possa essere recuperata in modo ecologicamente corretto, purché, così facendo, essi non pregiudichino né la portata né l’efficacia del regolamento n. 1013/2006 (…)(par. 68).

 

Concetti assai interessanti che ci fanno capire quali siano le difficoltà in concreto di un’auspicabile “economia circolare mondiale”.

 

 

Piacenza, 9 dicembre 2020

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