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Il fine vita dei toner e cartucce per stampanti ha da sempre recato problemi di gestione in seguito alla poca chiarezza della classificazione di questi materiali (rifiuti?, imballaggi?, RAEE?) da destinarsi a recupero, anche mediante riempimento.
Il Legislatore, dal canto suo, non si può dire abbia contribuito al chiarimento interpretativo, anzi, attraverso la pubblicazione del D.M. 22 ottobre 2008 decreto di semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia di raccolta e trasporto di questi materiali, ha probabilmente creato maggior confusione, indicando genericamente come “toner” il gruppo cartuccia, con il codice 08.03.18.
Pur senza ricadere nell’equivoco di considerarli come RAEE, oggi la gestione dei toner esausti deve essere considerata a tutti gli effetti una gestione di “rifiuti”, interpretando quanto dispone lo stesso articolo 1 del citato D.M., che si riferisce a “cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi” attribuendo loro (discutibilmente o meno) il codice CER codice 08.03.18.
Risolta la questione della classificazione giuridica, nel 2010, è subentrato un altro dibattito in tema, sul quale, a parere di chi scrive, oggi è ancora necessario fare chiarezza.
Il problema è connesso all’applicazione della nozione di intermediario.
Come noto ai sensi dell’ art. 183, comma 1, lett l),(modificato dal correttivo del 2010) è: “intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”.
Rispetto alla precedente versione del D. Lgs. n.152/06, che non contemplava un’espressa nozione di intermediario, la nozione introdotta dal correttivo pur essendo chiara, è abbastanza generica e quindi lascia aperte diverse interpretazioni, soprattutto avuto riguardo alla posizione di questi soggetti verso l’Albo Gestori Ambientali circa le iscrizioni alla categoria 8.
L’Albo nel gennaio 2011 (Deliberazione del 19 gennaio 2011, prot. 02/CN/ALBO) ha predisposto la modulistica per l’iscrizione dei soli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione dei stessi, pur a fronte del disposto normativo della Parte IV che invece sembrerebbe contemplare entrambe le tipologie di intermediazione: con detenzione e senza.
Invero, la nozione di intermediario di cui all’art. 183 si riferisce a coloro che “dispongono” in merito al recupero e allo smaltimento, escludendo, da un punto di vista letterale, tutti coloro che svolgevano (e svolgono) l’intermediazione esclusivamente ai soli fini di individuare i mezzi di trasporto per la spedizione dei rifiuti; del resto, la nuova nozione di “gestione rifiuti” (art. 183 lettera n) comprende, in modo molto ampio: “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”; quindi gli intermediari – se presenti nel ciclo della gestione – rientrano a tutti gli effetti tra soggetti della gestione “completa” (non solo per il trasporto) dei rifiuti. Il punto più controverso della nuova nozione resta quello della “detenzione” dei rifiuti: infatti, di per sé, “disporre” dello smaltimento o del recupero dei rifiuti è una formulazione letterale generica della norma che non chiarisce se degli stessi l’intermediario ne può (o deve) avere anche la detenzione.
Il secondo capoverso della definizione soccorre, in qualche modo, all’interpretazione sul punto, prevedendo che si ritengono compresi (perfino) “gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”, come a dare per scontato che nella generalità dei casi vi è la detenzione dei rifiuti da parte dell’intermediario ma potrebbero darsi ipotesi in cui tale attività è esclusivamente limitata a porre in contatto, per via telefonica o personale o con altri mezzi, il detentore, il trasportatore e il gestore del sito finale, con la funzione di supplire alle mancate conoscenze reciproche.
Tutto quanto appena detto resta apparentemente non coordinato con quanto definito dall’Albo gestori ambientali circa i requisiti per l’iscrizione alla categoria 8.
Per comprendere la ratio delle deliberazioni dell’Albo gestori occorre por mente al fatto che il principio fondamentale che ha animato tutte le altre iscrizioni all’Albo, è quello del “riconoscimento” degli operatori ai fini di un efficace controllo di tutte le fasi della gestione rifiuti; in particolare di quegli operatori che in altro modo non sarebbero noti sul territorio per la loro attività di gestione.
Posto quindi che solo gli intermediari che non hanno la detenzione dei rifiuti debbono iscriversi all’Albo gestori, tutti coloro, aziende specializzate del settore o rivenditori di prodotti per ufficio che in qualche modo offrono un servizio di raccolta di toner esausti, magari predisponendo anche gli eco-box da depositare presso le aziende o anche presso gli eco-store, non fanno altro che mettere in contatto il produttore del rifiuto con il recuperatore, ed eventualmente il trasportatore autorizzato, cioè pongono in essere una vera e propria attività di intermediazione, pur senza la materiale detenzione del rifiuto. Ecco perché devono essere regolarmente iscritti alla categoria 8 dell’ANGA.
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Gestione toner esausti: è intermediazione?
di Monica Taina
Il fine vita dei toner e cartucce per stampanti ha da sempre recato problemi di gestione in seguito alla poca chiarezza della classificazione di questi materiali (rifiuti?, imballaggi?, RAEE?) da destinarsi a recupero, anche mediante riempimento.
Il Legislatore, dal canto suo, non si può dire abbia contribuito al chiarimento interpretativo, anzi, attraverso la pubblicazione del D.M. 22 ottobre 2008 decreto di semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia di raccolta e trasporto di questi materiali, ha probabilmente creato maggior confusione, indicando genericamente come “toner” il gruppo cartuccia, con il codice 08.03.18.
Pur senza ricadere nell’equivoco di considerarli come RAEE, oggi la gestione dei toner esausti deve essere considerata a tutti gli effetti una gestione di “rifiuti”, interpretando quanto dispone lo stesso articolo 1 del citato D.M., che si riferisce a “cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi” attribuendo loro (discutibilmente o meno) il codice CER codice 08.03.18.
Risolta la questione della classificazione giuridica, nel 2010, è subentrato un altro dibattito in tema, sul quale, a parere di chi scrive, oggi è ancora necessario fare chiarezza.
Il problema è connesso all’applicazione della nozione di intermediario.
Come noto ai sensi dell’ art. 183, comma 1, lett l),(modificato dal correttivo del 2010) è: “intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”.
Rispetto alla precedente versione del D. Lgs. n.152/06, che non contemplava un’espressa nozione di intermediario, la nozione introdotta dal correttivo pur essendo chiara, è abbastanza generica e quindi lascia aperte diverse interpretazioni, soprattutto avuto riguardo alla posizione di questi soggetti verso l’Albo Gestori Ambientali circa le iscrizioni alla categoria 8.
L’Albo nel gennaio 2011 (Deliberazione del 19 gennaio 2011, prot. 02/CN/ALBO) ha predisposto la modulistica per l’iscrizione dei soli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione dei stessi, pur a fronte del disposto normativo della Parte IV che invece sembrerebbe contemplare entrambe le tipologie di intermediazione: con detenzione e senza.
Invero, la nozione di intermediario di cui all’art. 183 si riferisce a coloro che “dispongono” in merito al recupero e allo smaltimento, escludendo, da un punto di vista letterale, tutti coloro che svolgevano (e svolgono) l’intermediazione esclusivamente ai soli fini di individuare i mezzi di trasporto per la spedizione dei rifiuti; del resto, la nuova nozione di “gestione rifiuti” (art. 183 lettera n) comprende, in modo molto ampio: “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”; quindi gli intermediari – se presenti nel ciclo della gestione – rientrano a tutti gli effetti tra soggetti della gestione “completa” (non solo per il trasporto) dei rifiuti. Il punto più controverso della nuova nozione resta quello della “detenzione” dei rifiuti: infatti, di per sé, “disporre” dello smaltimento o del recupero dei rifiuti è una formulazione letterale generica della norma che non chiarisce se degli stessi l’intermediario ne può (o deve) avere anche la detenzione.
Il secondo capoverso della definizione soccorre, in qualche modo, all’interpretazione sul punto, prevedendo che si ritengono compresi (perfino) “gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”, come a dare per scontato che nella generalità dei casi vi è la detenzione dei rifiuti da parte dell’intermediario ma potrebbero darsi ipotesi in cui tale attività è esclusivamente limitata a porre in contatto, per via telefonica o personale o con altri mezzi, il detentore, il trasportatore e il gestore del sito finale, con la funzione di supplire alle mancate conoscenze reciproche.
Tutto quanto appena detto resta apparentemente non coordinato con quanto definito dall’Albo gestori ambientali circa i requisiti per l’iscrizione alla categoria 8.
Per comprendere la ratio delle deliberazioni dell’Albo gestori occorre por mente al fatto che il principio fondamentale che ha animato tutte le altre iscrizioni all’Albo, è quello del “riconoscimento” degli operatori ai fini di un efficace controllo di tutte le fasi della gestione rifiuti; in particolare di quegli operatori che in altro modo non sarebbero noti sul territorio per la loro attività di gestione.
Posto quindi che solo gli intermediari che non hanno la detenzione dei rifiuti debbono iscriversi all’Albo gestori, tutti coloro, aziende specializzate del settore o rivenditori di prodotti per ufficio che in qualche modo offrono un servizio di raccolta di toner esausti, magari predisponendo anche gli eco-box da depositare presso le aziende o anche presso gli eco-store, non fanno altro che mettere in contatto il produttore del rifiuto con il recuperatore, ed eventualmente il trasportatore autorizzato, cioè pongono in essere una vera e propria attività di intermediazione, pur senza la materiale detenzione del rifiuto. Ecco perché devono essere regolarmente iscritti alla categoria 8 dell’ANGA.
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