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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Le lampade al neon, rispondendo alla definizione di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – AEE[1], una volta giunte a fine vita, diventano RAEE[2] – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, da gestire ai sensi del D.L.vo 14 marzo 2014, n. 49[3].
Nell’ambito del D.L.vo 49/2014, l’art. 4, comma 1, definisce i “RAEE provenienti dai nuclei domestici” (lett. l) come “i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici”.
Nel primo periodo, in particolare, si precisa che i RAEE di origine commerciale, analoghi per natura e quantità a quelli domestici, sono da considerarsi domestici ex lege. E’ opportuno, tuttavia, precisare che non è previsto alcun criterio quantitativo né qualitativo: la legge infatti non fornisce parametri e modalità per definire tale analogia.
Nel secondo periodo della definizione in esame, invece, è stato introdotto il nuovo principio del c.d. “dual use”, ovvero un criterio oggettivo di individuazione dei RAEE che possono provenire sia dai nuclei domestici, sia dal flusso dei rifiuti professionali, da considerarsi comunque provenienti dai nuclei domestici.
Questa ulteriore precisazione, secondo la dottrina, prevale sull’indicazione precedente, conseguentemente i rifiuti derivanti da AEE “dual use” potranno eventualmente essere conferiti ai centri di raccolta allestiti dai Comuni senza alcun vincolo in relazione alla quantità dei medesimi. Con riferimento a questa tipologia di RAEE, quindi, anche i rifiuti speciali per origine, in quanto generati dall’esercizio di attività economiche, potranno essere conferiti ai centri di raccolta in forza della norma speciale (D.L.vo 49/2014).
All’opposto, sono “RAEE professionali” i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui sopra (lett. m).
Ciò premesso, potendo le lampade al neonesauste provenire sia da un nucleo domestico che da utenza professionale, è possibile qualificarle dunque come RAEE dual use ai sensi del sopracitato art. 4 co. 1 lett. l) del D.L.vo 49/2014 e, a prescindere dalla loro origine domestica o professionale, contenendo mercurio, devono essere qualificate come rifiuto pericoloso.
In merito alla loro natura, dal momento che il Legislatore non si è pronunciato direttamente sull’assimilazione, a parere di chi scrive, i RAEE dual use, sebbene la legge preveda la possibilità di inserirli all’interno del circuito dei rifiuti urbani, mantengono la qualifica di rifiuti speciali e come tali devono essere gestiti.
Devono, perciò, essere accettati in un Centro di raccolta di cui al D.M. 8 aprile 2008 e nelle eco – stazioni autorizzate ai sensi dell’art. 208, D.L.vo n. 152/2006, in forza delle prescrizioni della norma speciale costituita dal D.L.vo 49/2014.
Il trasporto – proprio in quanto gli stessi mantengono la natura di rifiuti speciali e al fine di escludere una qualsivoglia esposizione alla configurabilità dell’illecito di cui all’art. 256 (“Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”), D.L.vo 152/2006 – deve essere sempre accompagnato dal FIR;
Per quanto attiene all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali necessaria per il conferimento dei RAEE dual use ai Centri di raccolta, si fa riferimento al disposto della Circolare n. 437 del 29 maggio 2015 del Comitato Nazionale dell’Albo, che rileva come l’art. 212 co. 8[4] del D.L.vo 152/2006 non distingua fra rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilati agli urbani. Pertanto i conferimenti di RAEE dual use presso i Centri di raccolta devono essere effettuati dall’impresa che li ha prodotti previa iscrizione dei veicoli del produttore del rifiuto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 2bis.
E’ bene ricordare che la cat. 2bis è utilizzabile unicamente se si procede alla raccolta e al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e/o pericolosi purché in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.
In alternativa, i RAEE in questione possono essere ritirati dal distributore di AEE a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbia svolto la stessa funzione dell’apparecchiatura precedente (c.d. ritiro “uno contro uno”).
[1] Per AEE, ai sensi dell’art. 4 co.1 lett. a) del D.L.vo 49/2014, si intendono “le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.”
[2] Per RAEE, ai sensi dell’art. 4 co.1 lett. e) del D.L.vo 49/2014, si intendono “le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell’art. 183 co. 1 lett. a) del D.L.vo 152/2006, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene.”
[3]Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014 – S.O. n. 30 ed in vigore dal 12 aprile 2014.
“I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l’interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell’impresa, l’attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l’impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
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Come gestire i neon esausti?
di Alessandra Corrù
Le lampade al neon, rispondendo alla definizione di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – AEE[1], una volta giunte a fine vita, diventano RAEE[2] – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, da gestire ai sensi del D.L.vo 14 marzo 2014, n. 49[3].
Nell’ambito del D.L.vo 49/2014, l’art. 4, comma 1, definisce i “RAEE provenienti dai nuclei domestici” (lett. l) come “i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici”.
Nel primo periodo, in particolare, si precisa che i RAEE di origine commerciale, analoghi per natura e quantità a quelli domestici, sono da considerarsi domestici ex lege. E’ opportuno, tuttavia, precisare che non è previsto alcun criterio quantitativo né qualitativo: la legge infatti non fornisce parametri e modalità per definire tale analogia.
Nel secondo periodo della definizione in esame, invece, è stato introdotto il nuovo principio del c.d. “dual use”, ovvero un criterio oggettivo di individuazione dei RAEE che possono provenire sia dai nuclei domestici, sia dal flusso dei rifiuti professionali, da considerarsi comunque provenienti dai nuclei domestici.
Questa ulteriore precisazione, secondo la dottrina, prevale sull’indicazione precedente, conseguentemente i rifiuti derivanti da AEE “dual use” potranno eventualmente essere conferiti ai centri di raccolta allestiti dai Comuni senza alcun vincolo in relazione alla quantità dei medesimi. Con riferimento a questa tipologia di RAEE, quindi, anche i rifiuti speciali per origine, in quanto generati dall’esercizio di attività economiche, potranno essere conferiti ai centri di raccolta in forza della norma speciale (D.L.vo 49/2014).
All’opposto, sono “RAEE professionali” i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui sopra (lett. m).
Ciò premesso, potendo le lampade al neon esauste provenire sia da un nucleo domestico che da utenza professionale, è possibile qualificarle dunque come RAEE dual use ai sensi del sopracitato art. 4 co. 1 lett. l) del D.L.vo 49/2014 e, a prescindere dalla loro origine domestica o professionale, contenendo mercurio, devono essere qualificate come rifiuto pericoloso.
In merito alla loro natura, dal momento che il Legislatore non si è pronunciato direttamente sull’assimilazione, a parere di chi scrive, i RAEE dual use, sebbene la legge preveda la possibilità di inserirli all’interno del circuito dei rifiuti urbani, mantengono la qualifica di rifiuti speciali e come tali devono essere gestiti.
Devono, perciò, essere accettati in un Centro di raccolta di cui al D.M. 8 aprile 2008 e nelle eco – stazioni autorizzate ai sensi dell’art. 208, D.L.vo n. 152/2006, in forza delle prescrizioni della norma speciale costituita dal D.L.vo 49/2014.
Il trasporto – proprio in quanto gli stessi mantengono la natura di rifiuti speciali e al fine di escludere una qualsivoglia esposizione alla configurabilità dell’illecito di cui all’art. 256 (“Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”), D.L.vo 152/2006 – deve essere sempre accompagnato dal FIR;
Per quanto attiene all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali necessaria per il conferimento dei RAEE dual use ai Centri di raccolta, si fa riferimento al disposto della Circolare n. 437 del 29 maggio 2015 del Comitato Nazionale dell’Albo, che rileva come l’art. 212 co. 8[4] del D.L.vo 152/2006 non distingua fra rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilati agli urbani. Pertanto i conferimenti di RAEE dual use presso i Centri di raccolta devono essere effettuati dall’impresa che li ha prodotti previa iscrizione dei veicoli del produttore del rifiuto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 2bis.
E’ bene ricordare che la cat. 2bis è utilizzabile unicamente se si procede alla raccolta e al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e/o pericolosi purché in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.
In alternativa, i RAEE in questione possono essere ritirati dal distributore di AEE a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbia svolto la stessa funzione dell’apparecchiatura precedente (c.d. ritiro “uno contro uno”).
[1] Per AEE, ai sensi dell’art. 4 co.1 lett. a) del D.L.vo 49/2014, si intendono “le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.”
[2] Per RAEE, ai sensi dell’art. 4 co.1 lett. e) del D.L.vo 49/2014, si intendono “le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell’art. 183 co. 1 lett. a) del D.L.vo 152/2006, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene.”
[3] Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014 – S.O. n. 30 ed in vigore dal 12 aprile 2014.
[4] art. 212 co. 8 D.L.vo 152/2006:
“I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l’interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell’impresa, l’attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l’impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Piacenza, 20 aprile 2020
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