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Come gestire i panni tecnici per pulizie industriali sporchi?
di Alessandra Corrù
Categoria: Rifiuti
E’ da tempo controverso se i panni tecnici industriali sporchi a noleggio rientrino fra i rifiuti oppure siano beni d’uso.
In passato, la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, con note del 15 Gennaio 1999 e del 1 ottobre 2002, aveva precisato che “fino a che i panni tecnici utilizzati per la pulizia di macchinari rimangono nell’ambito della formula “usa e restituisci” tra la società ed i suoi clienti, tali panni non costituiscono rifiuti in base alla normativa comunitaria, in quanto anche il cliente che, nell’ambito del contratto di noleggio, restituisce il panno ai fini del lavaggio non se ne disfa, né intende disfarsene, né deve disfarsene”. La Commissione, sulla base di quanto statuito dalla Corte di Giustizia (sentenze Arco e Palin[1]), aveva infatti osservato che è rifiuto ciò che residua quando si effettua la lavorazione di una sostanza o di un oggetto, mentre il materiale pulito e destinato a un ulteriore utilizzo costituisce il prodotto finale che il processo si propone direttamente di produrre.
A livello nazionale è successivamente intervenuto il Ministero dell’Ambiente, stipulando un apposito Accordo di Programma con l’allora Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello Sviluppo) e Mewa s.r.l[2] del 20 gennaio 2004, nel quale si specifica che “in linea con quanto stabilito dalla Commissione, il lavaggio dei panni tecnici di pulizia, unitamente alle attività ad esso accessorie, viene considerato in tutta l’Europa come attività industriale e non rientrante nella gestione di rifiuti; in tal senso è la prassi operativa seguita dalle autorità preposte nei vari paesi europei”. Pertanto, i panni tecnici sporchi restituiti per essere puliti non rientrano nella nozione di rifiuto, dovendosi escludere sia la configurabilità delle attività di lavaggio come operazioni di recupero, sia la volontà di disfarsi del bene, ma vanno qualificati come beni purché l’azienda che li noleggia e li lava aderisca all’Accordo di programma e ne rispetti tutte le prescrizioni.
Con la recente sentenza n. 13188 del 29 aprile 2020, la Corte di Cassazione (Sez. I Penale) è tornata, dopo diverso tempo[3], a pronunciarsi in merito alla qualificazione giuridica dei panni tecnici per le pulizie industriali sporchi.
La specifica fattispecie oggetto della pronuncia in esame, per quanto qui interessa, riguarda il reato di cui all’art. 260[4] del D.L.vo 152/2006 in relazione alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti -panni tecnici per le pulizie industriali sporchi ed intrisi di sostanze oleose e solventi, classificabili come rifiuti pericolosi con codice CER 15.02.02.
Con riferimento a tale contestazione, gli imputati hanno presentato ricorso avverso la sentenza di appello rilevando che i panni tecnici con formula “usa e restituisci” non potessero essere considerati quali rifiuti e che l’attività della loro Società, aderente all’accordo di programma, consistesse in operazioni di lavaggio dei panni tecnici per le pulizie industriali al fine di consentirne il riutilizzo, nonché in operazioni di corretta gestione e recupero dei rifiuti derivanti dalle operazioni di lavaggio di detti panni. Secondo i ricorrenti, i prodotti dell’attività di lavaggio costituivano materiale riutilizzabile con il sistema “usa e restituisci” e si differenziavano dal rifiuto, che per definizione è ciò di cui si intende disfarsi.
Sul punto la Corte ha ritenuto inammissibili i ricorsi, ritenendo che sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello siano stati correttamente individuati ed indicati gli elementi fattuali sulla base dei quali era stata ritenuta sussistente la natura di rifiuti dei panni tecnici in questione.
In particolare, nelle motivazioni della sentenza in esame si legge che “non vi è dubbio sulla qualità di rifiuto pericoloso del panno industriale sporco ed irrecuperabile, o comunque delle sostanze nocive da esso estratte nel ciclo di recupero. L’art. 183, primo comma, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, ha mutuato tale definizione, parimenti classificando rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione ovvero l’obbligo di disfarsi. Si tratta di una nozione ampia, da interpretarsi alla luce della finalità delle citate direttive, che perseguono la tutela della salute umana e dell’ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti, tant’è vero che gli elenchi di oggetti e sostanze classificabili come rifiuti di cui all’allegato I della direttiva rivestono mero carattere indicativo, mentre la qualificazione come rifiuto dipende soprattutto dal comportamento del detentore, a seconda che egli voglia disfarsi o meno delle sostanze in discorso.”.
La qualifica di rifiuto deve essere altresì dedotta da dati obiettivi. Sul punto si cita la sentenza della Cassazione n. 3299 del 24 gennaio 2018 secondo cui: “La qualifica di rifiuto (art. 183 del D.L.vo 152/2006) deve essere dedotta da dati obiettivi, non dalla scelta personale del detentore che decide che quel bene non gli è più di nessuna utilità. Sono elementi obiettivi, ad esempio, l’oggettività dei materiali in questione, la loro eterogeneità, non rispondente a ragionevoli criteri merceologici, e le condizioni in cui gli stessi sono detenuti, così come le circostanze e le modalità con le quali l’originario produttore se ne era disfatto. Non rileva, poi, il fatto che un bene sia ancora cedibile a titolo oneroso, poiché tale evenienza non esclude comunque la natura di rifiuto.”
Conseguentemente, nel caso oggetto della pronuncia, la natura di rifiuto secondo la Corte è stata correttamente attribuita, avendo riguardo alla eterogeneità dei materiali depositati in maniera incontrollata presso lo stabilimento e delle condizioni di generale degrado, sporcizia e abbandono in cui venivano detenuti. A ciò deve essere aggiunta la circostanza che tali rifiuti non risultavano sottoposti ad alcuna lavorazione, e tantomeno costituivano materiale pulito e destinato ad ulteriore utilizzo. E’ di tutta evidenza, dunque, la volontà degli imputati di volersi disfare dei residui del lavaggio dei panni tecnici, nonché degli stessi panni non più utilizzabili.
Come se non bastasse, l’attività di noleggio di panni tecnici non solo non risultava munita di qualsivoglia autorizzazione ambientale, ma veniva svolta in modo completamente difforme rispetto all’accordo di programma al quale la società aveva aderito, discostandosi dalle previsioni delle modalità operative dirette a consentire la tracciabilità dei panni tecnici ed il controllo dello smaltimento delle sostanze pericolose residuate all’esito del ciclo produttivo.
Alla luce di quanto sopra, i giudici togati hanno concluso che: “I panni tecnici per le pulizie industriali imbevuti di sostanze tossiche, a prescindere dal loro riutilizzo all’esito dei corretti processi rigenerativi, producono rifiuti pericolosi derivanti dall’estrazione delle sostanze tossiche – olii e solventi – di cui si imbevono, e costituiscono essi stessi un rifiuto tossico qualora non siano sottoposti a tale trattamento. Le operazioni di lavaggio dei panni tecnici sono quindi tenute alla tracciabilità, onde verificare il corretto smaltimento delle sostanze estratte alla stregua delle previste regole tecniche.”
[1] Corte di Giustizia CE, 15 giugno 2000, cause riunite C-418/97 e C-419/97, ARCO Chemie Nederland e a., Racc., e Corte di Giustizia CE, Sez. VI, 18 aprile 2002, PALIN.
[2] Al momento della stipulazione dell’Accordo, Mewa s.r.l. era la società maggiormente rappresentativa del settore della gestione di panni tecnici riutilizzabili per le pulizie industriali.
[3] Con sentenza n. 6289/1998 la Suprema Corte stabiliva che: “ Gli strofinacci altro non sono che il veicolo per raccogliere quei rifiuti (pericolosi) di lavorazione e portarli altrove, per cui, sotto il profilo fenomenico e giuridico, appare corretto inquadrare l’attività di prelievo e trasporto di panni come una fase dell’attività di smaltimento rifiuti per conto di terzi (le ditte noleggiatrici degli strofinacci e produttrici dei rifiuti stessi), assoggettata pertanto all’autorizzazione regionale […]”.
[4] Questo articolo è stato abrogato dall’art. 7 co. 1 lett. q) del D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21. Il reato è ora previsto e punito dall’art. 452 quaterdecies c.p.
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Come gestire i panni tecnici per pulizie industriali sporchi?
di Alessandra Corrù
E’ da tempo controverso se i panni tecnici industriali sporchi a noleggio rientrino fra i rifiuti oppure siano beni d’uso.
In passato, la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, con note del 15 Gennaio 1999 e del 1 ottobre 2002, aveva precisato che “fino a che i panni tecnici utilizzati per la pulizia di macchinari rimangono nell’ambito della formula “usa e restituisci” tra la società ed i suoi clienti, tali panni non costituiscono rifiuti in base alla normativa comunitaria, in quanto anche il cliente che, nell’ambito del contratto di noleggio, restituisce il panno ai fini del lavaggio non se ne disfa, né intende disfarsene, né deve disfarsene”. La Commissione, sulla base di quanto statuito dalla Corte di Giustizia (sentenze Arco e Palin[1]), aveva infatti osservato che è rifiuto ciò che residua quando si effettua la lavorazione di una sostanza o di un oggetto, mentre il materiale pulito e destinato a un ulteriore utilizzo costituisce il prodotto finale che il processo si propone direttamente di produrre.
A livello nazionale è successivamente intervenuto il Ministero dell’Ambiente, stipulando un apposito Accordo di Programma con l’allora Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello Sviluppo) e Mewa s.r.l[2] del 20 gennaio 2004, nel quale si specifica che “in linea con quanto stabilito dalla Commissione, il lavaggio dei panni tecnici di pulizia, unitamente alle attività ad esso accessorie, viene considerato in tutta l’Europa come attività industriale e non rientrante nella gestione di rifiuti; in tal senso è la prassi operativa seguita dalle autorità preposte nei vari paesi europei”. Pertanto, i panni tecnici sporchi restituiti per essere puliti non rientrano nella nozione di rifiuto, dovendosi escludere sia la configurabilità delle attività di lavaggio come operazioni di recupero, sia la volontà di disfarsi del bene, ma vanno qualificati come beni purché l’azienda che li noleggia e li lava aderisca all’Accordo di programma e ne rispetti tutte le prescrizioni.
Con la recente sentenza n. 13188 del 29 aprile 2020, la Corte di Cassazione (Sez. I Penale) è tornata, dopo diverso tempo[3], a pronunciarsi in merito alla qualificazione giuridica dei panni tecnici per le pulizie industriali sporchi.
La specifica fattispecie oggetto della pronuncia in esame, per quanto qui interessa, riguarda il reato di cui all’art. 260[4] del D.L.vo 152/2006 in relazione alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti -panni tecnici per le pulizie industriali sporchi ed intrisi di sostanze oleose e solventi, classificabili come rifiuti pericolosi con codice CER 15.02.02.
Con riferimento a tale contestazione, gli imputati hanno presentato ricorso avverso la sentenza di appello rilevando che i panni tecnici con formula “usa e restituisci” non potessero essere considerati quali rifiuti e che l’attività della loro Società, aderente all’accordo di programma, consistesse in operazioni di lavaggio dei panni tecnici per le pulizie industriali al fine di consentirne il riutilizzo, nonché in operazioni di corretta gestione e recupero dei rifiuti derivanti dalle operazioni di lavaggio di detti panni. Secondo i ricorrenti, i prodotti dell’attività di lavaggio costituivano materiale riutilizzabile con il sistema “usa e restituisci” e si differenziavano dal rifiuto, che per definizione è ciò di cui si intende disfarsi.
Sul punto la Corte ha ritenuto inammissibili i ricorsi, ritenendo che sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello siano stati correttamente individuati ed indicati gli elementi fattuali sulla base dei quali era stata ritenuta sussistente la natura di rifiuti dei panni tecnici in questione.
In particolare, nelle motivazioni della sentenza in esame si legge che “non vi è dubbio sulla qualità di rifiuto pericoloso del panno industriale sporco ed irrecuperabile, o comunque delle sostanze nocive da esso estratte nel ciclo di recupero. L’art. 183, primo comma, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, ha mutuato tale definizione, parimenti classificando rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione ovvero l’obbligo di disfarsi. Si tratta di una nozione ampia, da interpretarsi alla luce della finalità delle citate direttive, che perseguono la tutela della salute umana e dell’ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti, tant’è vero che gli elenchi di oggetti e sostanze classificabili come rifiuti di cui all’allegato I della direttiva rivestono mero carattere indicativo, mentre la qualificazione come rifiuto dipende soprattutto dal comportamento del detentore, a seconda che egli voglia disfarsi o meno delle sostanze in discorso.”.
La qualifica di rifiuto deve essere altresì dedotta da dati obiettivi. Sul punto si cita la sentenza della Cassazione n. 3299 del 24 gennaio 2018 secondo cui: “La qualifica di rifiuto (art. 183 del D.L.vo 152/2006) deve essere dedotta da dati obiettivi, non dalla scelta personale del detentore che decide che quel bene non gli è più di nessuna utilità. Sono elementi obiettivi, ad esempio, l’oggettività dei materiali in questione, la loro eterogeneità, non rispondente a ragionevoli criteri merceologici, e le condizioni in cui gli stessi sono detenuti, così come le circostanze e le modalità con le quali l’originario produttore se ne era disfatto. Non rileva, poi, il fatto che un bene sia ancora cedibile a titolo oneroso, poiché tale evenienza non esclude comunque la natura di rifiuto.”
Conseguentemente, nel caso oggetto della pronuncia, la natura di rifiuto secondo la Corte è stata correttamente attribuita, avendo riguardo alla eterogeneità dei materiali depositati in maniera incontrollata presso lo stabilimento e delle condizioni di generale degrado, sporcizia e abbandono in cui venivano detenuti. A ciò deve essere aggiunta la circostanza che tali rifiuti non risultavano sottoposti ad alcuna lavorazione, e tantomeno costituivano materiale pulito e destinato ad ulteriore utilizzo. E’ di tutta evidenza, dunque, la volontà degli imputati di volersi disfare dei residui del lavaggio dei panni tecnici, nonché degli stessi panni non più utilizzabili.
Come se non bastasse, l’attività di noleggio di panni tecnici non solo non risultava munita di qualsivoglia autorizzazione ambientale, ma veniva svolta in modo completamente difforme rispetto all’accordo di programma al quale la società aveva aderito, discostandosi dalle previsioni delle modalità operative dirette a consentire la tracciabilità dei panni tecnici ed il controllo dello smaltimento delle sostanze pericolose residuate all’esito del ciclo produttivo.
Alla luce di quanto sopra, i giudici togati hanno concluso che: “I panni tecnici per le pulizie industriali imbevuti di sostanze tossiche, a prescindere dal loro riutilizzo all’esito dei corretti processi rigenerativi, producono rifiuti pericolosi derivanti dall’estrazione delle sostanze tossiche – olii e solventi – di cui si imbevono, e costituiscono essi stessi un rifiuto tossico qualora non siano sottoposti a tale trattamento. Le operazioni di lavaggio dei panni tecnici sono quindi tenute alla tracciabilità, onde verificare il corretto smaltimento delle sostanze estratte alla stregua delle previste regole tecniche.”
[1] Corte di Giustizia CE, 15 giugno 2000, cause riunite C-418/97 e C-419/97, ARCO Chemie Nederland e a., Racc., e Corte di Giustizia CE, Sez. VI, 18 aprile 2002, PALIN.
[2] Al momento della stipulazione dell’Accordo, Mewa s.r.l. era la società maggiormente rappresentativa del settore della gestione di panni tecnici riutilizzabili per le pulizie industriali.
[3] Con sentenza n. 6289/1998 la Suprema Corte stabiliva che: “ Gli strofinacci altro non sono che il veicolo per raccogliere quei rifiuti (pericolosi) di lavorazione e portarli altrove, per cui, sotto il profilo fenomenico e giuridico, appare corretto inquadrare l’attività di prelievo e trasporto di panni come una fase dell’attività di smaltimento rifiuti per conto di terzi (le ditte noleggiatrici degli strofinacci e produttrici dei rifiuti stessi), assoggettata pertanto all’autorizzazione regionale […]”.
[4] Questo articolo è stato abrogato dall’art. 7 co. 1 lett. q) del D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21. Il reato è ora previsto e punito dall’art. 452 quaterdecies c.p.
Piacenza, 25 maggio 2020
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