Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Gli effetti dell’entrata in vigore del Reg. CLP dal 1° giugno 2015 sulla disciplina dei rifiuti
di Chiara Zorzino
Categoria: Rifiuti
Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006, comunemente denominato “CLP”, entrato in vigore il 9 gennaio 2009 nell’Unione Europea e già applicato alle sostanze dal 1°dicembre 2010, dal 1° giugno 2015 sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri anche alle miscele. Obiettivo del Reg. è quindi quello di facilitare gli scambi mondiali e nel contempo proteggere la salute dell’uomo e l’ambiente, definendo accuratamente i criteri armonizzati di classificazione ed etichettatura, recependo nel diritto comunitario i criteri del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, «GHS») concordati sul piano internazionale. Per ottenere lo scopo, suddetto Reg.CLP abroga le disposizioni della Direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE) – DSD nonché quelle della Direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE) – DPD, con un approccio graduale. L’entrata in vigore del Reg. CLP e ss.mm , e del Reg. (CE) n. 1907/2006 e ss. mm., noto come REACH, ha comportato una serie di obblighi, non solo in termini di registrazione dei chemicals, di classificazione, etichettatura e confezionamento, ma anche in termini di redazione delle Schede dati di sicurezza (Sds), da sempre fondamentali per descrivere, di concerto alle etichette, le caratteristiche di pericolo di un agente chimico dalla sua immissione in commercio fino a quando diviene rifiuto o materiale di recupero (from cradle to grave). All’avvicinarsi dunque dell’estate 2015, in cui cesserà (eccetto alcune deroghe[1]) il sistema di classificazione ed etichettatura su doppio binario previsto in questo regime transitorio, acquista maggior rilevanza la svolta epocale nella gestione dei chemicals del 1°dicembre 2010 a causa degli impatti non indifferenti sulla gestione dei rifiuti da essi originati. Con lo stesso Reg. CLP è strettamente connesso il Regolamento n. 1357/2014 del 18 dicembre scorso che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE, relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti. Come esplicitato dallo stesso regolamento, era doverosa l’emanazione di questo atto, infatti si legge al Considerando n.6 “è necessario sostituire l’allegato III per adeguare le definizioni delle caratteristiche di pericolo allineandole, se del caso, al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sostituendo i riferimenti alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE con riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008. L’allegato III della Dir. n. 98/2008, recepito nel D. L. vo n. 205/2010[2], stabiliva che l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo per i rifiuti H 4 («irritante»), H 5 («nocivo»), H 6 («tossico» e «molto tossico»), H 7 («cancerogeno»), H 8 («corrosivo»), H 10 («tossico per la riproduzione»), H 11 («mutageno») e H 14 («ecotossico») dovesse essere effettuata secondo i criteri fissati nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE (DSD) e che, ove pertinente, si applicassero i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE (DPD). Il collegamento tra il Reg. CLP e la classificazione dei rifiuti è molto stretto: nel Reg. 1357/2014 si legge inoltre: “È inoltre necessario mantenere il sistema con cui sono stati classificati i rifiuti e i rifiuti pericolosi in conformità dell’elenco dei tipi di rifiuti stabilito da ultimo dalla decisione 2000/532/CE della Commissione, al fine di favorire una classificazione armonizzata dei rifiuti e garantire una determinazione armonizzata dei rifiuti pericolosi all’interno dell’Unione.” Proprio il 18 dicembre 2014, stessa data di pubblicazione del Reg. 1357/2014, sulla GUUE è stato pubblicato un altro atto: la Decisione 2014/955/UE, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della Dir. n. 98/2008. Tale recente Decisione di fatto abroga la Dec. n. 532/2000 e ne sostituisce l’allegato con l’ “Elenco di rifiuti di cui all’articolo 7 della Dir. 2008/98/CE”. In altre parole, in vista del prossimo giugno 2015 (vedi primi paragrafi) e cioè alla fine del periodo transitorio del CLP, la Commissione UE ha ritenuto necessaria l’emanazione del Reg. n. 1357/2014 e, di concerto, della Dec. 2014/955/UE nell’ottica di un’armonizzazione delle identificazioni, classificazione e denominazione delle sostanze e miscele pericolose, ivi inclusi i rifiuti e i rifiuti pericolosi.[3] E’ evidente che la piena vigenza del Reg. CLP comporterà nuovi obblighi per produttori, importatori, distributori, downstream users, etc. (per esempio la ri-classificazione di certi chemicals (e di loro miscele) con conseguente impatto sulla classificazione dei rifiuti, una nuova valutazione del rischio, un aggiornamento delle Schede di sicurezza Sds, e così via). Tra le novità dei nuovi sistemi classificatori e informativi annoveriamo: i pittogrammi di pericolo, non più su sfondo arancione, bensì bianco, le nuove indicazioni di pericolo, indicate dal codice “H” (oppure, nel caso delle preiscrizioni supplementari, da EUH) seguito da 3 cifre[4], e sono le ex frasi R, i nuovi consigli di prudenza da indicare in etichetta, indicati con il codice alfanumerico che inizia con la lettera “P” (ex frasi S). Il CLP, recependo i criteri classificatori del GHS, genererà notevoli impatti anche sulla identificazione e denominazione delle sostanze o miscele chimiche largamente impiegate dalla popolazione civile (si pensi ai prodotti cosmetici o ai solventi, alle vernici, ai detergenti, ai fitofarmaci,..) E’ ovvio che da tali beni si origineranno rifiuti che andranno correttamente classificati per poter essere caratterizzati, eventualmente analizzati e recuperati e/o smaltiti. I considerando n. 9 e 10, del Reg. 1357/2014 auspicano una nuova denominazione di alcune caratteristiche di pericolo alla luce delle nuove categorie di pericolo di cui al Reg. CLP. Si sottolinea che tutte le caratteristiche di pericolo da H1 a H15 definite nell’allegato III della Dir. 98/2008 sono state ridenominate sostituendo l’attuale sigla H con HP, per evitare la possibile confusione con i codici delle indicazioni di pericolo di cui al CLP. Tra le nuove caratteristiche di pericolo la classe HP5 “STOT/ Asp Tox” (“Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”) rappresenta una novità assoluta e non ha niente in comune con la ex H5 (“Nocivo”), che invece, come vedremo, è stata inclusa nella nuova HP 6. La categoria Hp 5 riguarda i rifiuti che possono causare tossicità specifica per organi bersaglio con un’esposizione singola o ripetuta, oppure possono provocare effetti tossici acuti in seguito all’aspirazione. I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate con uno dei seguenti codici di classe (STOT/ASP TOX) e categoria di pericolo (SE, per esposizione singola, o RE, per esposizione ripetuta; 1 “provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti)”, 2 “Può provocare danni agli organi”, 3 “può irritare gli organi”) e uno dei codici di indicazione di pericolo tra H370, H371, H335, H372, H373, H304, e uno o più limiti di concentrazione figuranti nella tabella 4 dell’All. al Reg. 1357/14 è superato o raggiunto, sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 5. Nel Reg. si legge inoltre: “Se il rifiuto contiene sostanze classificate come STOT, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5. Se il rifiuto contiene una o più sostanze classificate come Asp. Tox. 1 e la somma di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5 solo se la viscosità cinematica totale (a 40 °C) non è superiore a 20,5 mm2/s.” Si fa notare a chi aveva dimestichezza con i codici impiegati fino ad oggi, che ad esempio il codice H335, indicato nel Reg. CLP come “Può irritare le vie respiratorie“ equivalga alla precedente frase di rischio R37[5]. O ancora, che il codice H304 “Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie”, equivale alla “vecchia” R65. La classe HP6 “Tossicità acuta” dal 1° giugno raggrupperà le ex classi H5 (“Nocivo”) e H6 (“Tossico”) e un rifiuto ricadrà in questa classe se “può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all’esposizione per inalazione”(ex. allegato al Reg. 1357/14) e a differenza di quanto prevedeva l’All. D al D. L. vo n. 205/2010 si dovranno applicare nuovi valori di cut off[6], nuovi limiti di concentrazione e nuovi indicazioni di pericolo per i rifiuti ricadenti in HP6. I valori di cut off, nuovi anch’essi, indicano che, in sede di valutazione (e di analisi della Sds) le singole sostanze contenute nel rifiuto devono eguagliare o superare il valore di 0,1% (1%) per poter essere considerate nella somma che porterà alla classificazione del rifiuto in una delle classi Acute Tox 1 o 2 o 3 (o 4). In tema di valori soglia, vale la pena di segnalare almeno altre due nuove caratteristiche di pericolo, la HP12 e la HP13, introdotte dal recente e citato Reg. 1357/14. Come ricorda anche Pipere[7] “Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 l’articolo 2 della presente decisione (la decisione 532/2000/CE) non prevede al momento alcuna specifica”, ciò a causa dell’assenza di valori limite individuati da norme europee o nazionali. * Dal 1° giugno 2015 inoltre, in base a valori soglia o all’attribuzione di codici di indicazione di pericolo delle sostanze contenute nel rifiuto, si potranno attribuire anche le caratteristiche di pericolo: HP 1, HP 2, HP 9, HP 12, HP 13,e HP 15. Ad esempio la caratteristica HP 12 – “Liberazione di gas a tossicità acuta”: comprende al suo interno il rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l’acqua o con un acido. Il rifiuto che contiene una sostanza contrassegnata con una delle informazioni supplementari sui pericoli EUH029, EUH031 e EUH032 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 12 in base ai metodi di prova o alle linee guida. La nuova caratteristica di percolo HP 13 “Sensibilizzante” riguarda un rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all’origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori e differisce dalla precedente categoria H13 non solo nella definizione («Sensibilizzanti»: sostanze e preparati che, per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici, ex All. III, dir. N. 98/2008), ma specialmente perché comprende un rifiuto pericoloso “che contiene una sostanza classificata come sensibilizzante ed è contrassegnato con il codice di indicazione di pericolo H317 o H334, e una singola sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione del 10 % (…)”. Si intende far notare che in questo caso si fa giustamente[8] riferimento a una singola sostanza sensibilizzante e non sono previste sommatorie tra concentrazioni di più sostanze. Infine, il tormentato e controverso caso dell’ex H 14 “Ecotossico”, ora denominato HP 14 “Ecotossico”, ancora una volta non trova pace e resta legato alla speranza, supportata dal 7° considerando del Reg. 1257/14, che entro giugno vengano emanate specifiche disposizioni in proposito. Resta inteso quindi, come ribadito anche da Pipere[9], che per attribuire la caratteristica “ecotossico” a un rifiuto pericoloso, nell’attesa di nuove soluzioni, occorre riferirsi alle disposizioni contenute nell’All. VI dell’ex “direttiva sanitaria” 67/548/CEE e non più “secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7”, ex punto 5, Allegato D alla Parte IV del D. L. vo n. 152/06.
[1] Nei casi in cui una miscela sia classificata, etichettate e imballata in conformità alla DPD e immessa in commercio (in filiera) entro il 1° giugno 2015, tutti i soggetti implicati possono posticipare la revisione dei tre processi CLP entro il 1° giugno 2017. Ovviamente è al contrario consentito che qualora una miscela sia immessa in commercio prima del 1° giugno 2015 in accordo con i principi del CLP, questi ultimi prevalgano (verranno quindi immessi in commercio con etichette conformi al CLP e non al DPD). Fonte: European Chemicals Agency (ECHA), 2011 – Guidance on Labelling and Packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 For manufacturers, importers, downstream users and distributors of substances and mixures – http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_labelling_en.pdf [2] Recepito nell’Allegato I alla Parte IV del TUA. [3] Non rientra nello scopo di tale trattazione, ma si segnala che in contrasto con questi intenti della Comunità europea, si pone la premessa dell’Allegato D alla Parte IV del D.L. vo n. 152/06, introdotta dalla Legge n. 161/2014. Per capire le dissonanze si consiglia di visionare la lettera aperta al MinAmb, redatta dal Prof. S. Maglia, dal Dott. P. Pipere e dall’Avv. L. Butti. [4] Il primo numero indica il tipo di pericolo: H2 = pericoli chimico-fisici, H3 = pericoli per la salute, H4 = pericoli per l’ambiente, mentre i due numeri successivi corrispondono all’ordine sequenziale della definizione. [5] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1), ALLEGATO VII – Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il presente regolamento. Tabella 1.1. [6]I valori soglia e le indicazioni di pericolo: I seguenti valori limite sono da prendere in considerazione in sede di valutazione: – per i codici Acute Tox. 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %; – per il codice Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %. [7] P.Pipere, 2014, Nuovi criteri e nuove concentrazioni limite per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti, http://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/nuovi-criteri-e-nuove-concentrazioni-limite-per-lattribuzione-delle-caratteristiche-di-pericolo-ai-rifiuti/ [8] Poiché è sufficiente la presenza di un singolo allergene, in concentrazioni anche molto basse, per dare luogo alla reazione di sensibilizzazione. [9] P.Pipere, 2014, Nuovi criteri e nuove concentrazioni limite per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti, http://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/nuovi-criteri-e-nuove-concentrazioni-limite-per-lattribuzione-delle-caratteristiche-di-pericolo-ai-rifiuti/
Categorie
Gli effetti dell’entrata in vigore del Reg. CLP dal 1° giugno 2015 sulla disciplina dei rifiuti
di Chiara Zorzino
Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006, comunemente denominato “CLP”, entrato in vigore il 9 gennaio 2009 nell’Unione Europea e già applicato alle sostanze dal 1°dicembre 2010, dal 1° giugno 2015 sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri anche alle miscele.
Obiettivo del Reg. è quindi quello di facilitare gli scambi mondiali e nel contempo proteggere la salute dell’uomo e l’ambiente, definendo accuratamente i criteri armonizzati di classificazione ed etichettatura, recependo nel diritto comunitario i criteri del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, «GHS») concordati sul piano internazionale.
Per ottenere lo scopo, suddetto Reg.CLP abroga le disposizioni della Direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE) – DSD nonché quelle della Direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE) – DPD, con un approccio graduale.
L’entrata in vigore del Reg. CLP e ss.mm , e del Reg. (CE) n. 1907/2006 e ss. mm., noto come REACH, ha comportato una serie di obblighi, non solo in termini di registrazione dei chemicals, di classificazione, etichettatura e confezionamento, ma anche in termini di redazione delle Schede dati di sicurezza (Sds), da sempre fondamentali per descrivere, di concerto alle etichette, le caratteristiche di pericolo di un agente chimico dalla sua immissione in commercio fino a quando diviene rifiuto o materiale di recupero (from cradle to grave).
All’avvicinarsi dunque dell’estate 2015, in cui cesserà (eccetto alcune deroghe[1]) il sistema di classificazione ed etichettatura su doppio binario previsto in questo regime transitorio, acquista maggior rilevanza la svolta epocale nella gestione dei chemicals del 1°dicembre 2010 a causa degli impatti non indifferenti sulla gestione dei rifiuti da essi originati.
Con lo stesso Reg. CLP è strettamente connesso il Regolamento n. 1357/2014 del 18 dicembre scorso che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE, relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti. Come esplicitato dallo stesso regolamento, era doverosa l’emanazione di questo atto, infatti si legge al Considerando n.6 “è necessario sostituire l’allegato III per adeguare le definizioni delle caratteristiche di pericolo allineandole, se del caso, al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sostituendo i riferimenti alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE con riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008.
L’allegato III della Dir. n. 98/2008, recepito nel D. L. vo n. 205/2010[2], stabiliva che l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo per i rifiuti H 4 («irritante»), H 5 («nocivo»), H 6 («tossico» e «molto tossico»), H 7 («cancerogeno»), H 8 («corrosivo»), H 10 («tossico per la riproduzione»), H 11 («mutageno») e H 14 («ecotossico») dovesse essere effettuata secondo i criteri fissati nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE (DSD) e che, ove pertinente, si applicassero i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE (DPD).
Il collegamento tra il Reg. CLP e la classificazione dei rifiuti è molto stretto: nel Reg. 1357/2014 si legge inoltre: “È inoltre necessario mantenere il sistema con cui sono stati classificati i rifiuti e i rifiuti pericolosi in conformità dell’elenco dei tipi di rifiuti stabilito da ultimo dalla decisione 2000/532/CE della Commissione, al fine di favorire una classificazione armonizzata dei rifiuti e garantire una determinazione armonizzata dei rifiuti pericolosi all’interno dell’Unione.” Proprio il 18 dicembre 2014, stessa data di pubblicazione del Reg. 1357/2014, sulla GUUE è stato pubblicato un altro atto: la Decisione 2014/955/UE, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della Dir. n. 98/2008. Tale recente Decisione di fatto abroga la Dec. n. 532/2000 e ne sostituisce l’allegato con l’ “Elenco di rifiuti di cui all’articolo 7 della Dir. 2008/98/CE”. In altre parole, in vista del prossimo giugno 2015 (vedi primi paragrafi) e cioè alla fine del periodo transitorio del CLP, la Commissione UE ha ritenuto necessaria l’emanazione del Reg. n. 1357/2014 e, di concerto, della Dec. 2014/955/UE nell’ottica di un’armonizzazione delle identificazioni, classificazione e denominazione delle sostanze e miscele pericolose, ivi inclusi i rifiuti e i rifiuti pericolosi.[3]
E’ evidente che la piena vigenza del Reg. CLP comporterà nuovi obblighi per produttori, importatori, distributori, downstream users, etc. (per esempio la ri-classificazione di certi chemicals (e di loro miscele) con conseguente impatto sulla classificazione dei rifiuti, una nuova valutazione del rischio, un aggiornamento delle Schede di sicurezza Sds, e così via).
Tra le novità dei nuovi sistemi classificatori e informativi annoveriamo: i pittogrammi di pericolo, non più su sfondo arancione, bensì bianco, le nuove indicazioni di pericolo, indicate dal codice “H” (oppure, nel caso delle preiscrizioni supplementari, da EUH) seguito da 3 cifre[4], e sono le ex frasi R, i nuovi consigli di prudenza da indicare in etichetta, indicati con il codice alfanumerico che inizia con la lettera “P” (ex frasi S).
Il CLP, recependo i criteri classificatori del GHS, genererà notevoli impatti anche sulla identificazione e denominazione delle sostanze o miscele chimiche largamente impiegate dalla popolazione civile (si pensi ai prodotti cosmetici o ai solventi, alle vernici, ai detergenti, ai fitofarmaci,..) E’ ovvio che da tali beni si origineranno rifiuti che andranno correttamente classificati per poter essere caratterizzati, eventualmente analizzati e recuperati e/o smaltiti.
I considerando n. 9 e 10, del Reg. 1357/2014 auspicano una nuova denominazione di alcune caratteristiche di pericolo alla luce delle nuove categorie di pericolo di cui al Reg. CLP. Si sottolinea che tutte le caratteristiche di pericolo da H1 a H15 definite nell’allegato III della Dir. 98/2008 sono state ridenominate sostituendo l’attuale sigla H con HP, per evitare la possibile confusione con i codici delle indicazioni di pericolo di cui al CLP.
Tra le nuove caratteristiche di pericolo la classe HP5 “STOT/ Asp Tox” (“Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”) rappresenta una novità assoluta e non ha niente in comune con la ex H5 (“Nocivo”), che invece, come vedremo, è stata inclusa nella nuova HP 6. La categoria Hp 5 riguarda i rifiuti che possono causare tossicità specifica per organi bersaglio con un’esposizione singola o ripetuta, oppure possono provocare effetti tossici acuti in seguito all’aspirazione.
I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate con uno dei seguenti codici di classe (STOT/ASP TOX) e categoria di pericolo (SE, per esposizione singola, o RE, per esposizione ripetuta; 1 “provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti)”, 2 “Può provocare danni agli organi”, 3 “può irritare gli organi”) e uno dei codici di indicazione di pericolo tra H370, H371, H335, H372, H373, H304, e uno o più limiti di concentrazione figuranti nella tabella 4 dell’All. al Reg. 1357/14 è superato o raggiunto, sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 5. Nel Reg. si legge inoltre: “Se il rifiuto contiene sostanze classificate come STOT, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5. Se il rifiuto contiene una o più sostanze classificate come Asp. Tox. 1 e la somma di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5 solo se la viscosità cinematica totale (a 40 °C) non è superiore a 20,5 mm2/s.”
Si fa notare a chi aveva dimestichezza con i codici impiegati fino ad oggi, che ad esempio il codice H335, indicato nel Reg. CLP come “Può irritare le vie respiratorie“ equivalga alla precedente frase di rischio R37[5]. O ancora, che il codice H304 “Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie”, equivale alla “vecchia” R65. La classe HP6 “Tossicità acuta” dal 1° giugno raggrupperà le ex classi H5 (“Nocivo”) e H6 (“Tossico”) e un rifiuto ricadrà in questa classe se “può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all’esposizione per inalazione”(ex. allegato al Reg. 1357/14) e a differenza di quanto prevedeva l’All. D al D. L. vo n. 205/2010 si dovranno applicare nuovi valori di cut off[6], nuovi limiti di concentrazione e nuovi indicazioni di pericolo per i rifiuti ricadenti in HP6. I valori di cut off, nuovi anch’essi, indicano che, in sede di valutazione (e di analisi della Sds) le singole sostanze contenute nel rifiuto devono eguagliare o superare il valore di 0,1% (1%) per poter essere considerate nella somma che porterà alla classificazione del rifiuto in una delle classi Acute Tox 1 o 2 o 3 (o 4).
In tema di valori soglia, vale la pena di segnalare almeno altre due nuove caratteristiche di pericolo, la HP12 e la HP13, introdotte dal recente e citato Reg. 1357/14. Come ricorda anche Pipere[7]
“Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 l’articolo 2 della presente decisione (la decisione 532/2000/CE) non prevede al momento alcuna specifica”, ciò a causa dell’assenza di valori limite individuati da norme europee o nazionali. *
Dal 1° giugno 2015 inoltre, in base a valori soglia o all’attribuzione di codici di indicazione di pericolo delle sostanze contenute nel rifiuto, si potranno attribuire anche le caratteristiche di pericolo: HP 1, HP 2, HP 9, HP 12, HP 13,e HP 15. Ad esempio la caratteristica HP 12 – “Liberazione di gas a tossicità acuta”: comprende al suo interno il rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l’acqua o con un acido. Il rifiuto che contiene una sostanza contrassegnata con una delle informazioni supplementari sui pericoli EUH029, EUH031 e EUH032 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 12 in base ai metodi di prova o alle linee guida. La nuova caratteristica di percolo HP 13 “Sensibilizzante” riguarda un rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all’origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori e differisce dalla precedente categoria H13 non solo nella definizione («Sensibilizzanti»: sostanze e preparati che, per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici, ex All. III, dir. N. 98/2008), ma specialmente perché comprende un rifiuto pericoloso “che contiene una sostanza classificata come sensibilizzante ed è contrassegnato con il codice di indicazione di pericolo H317 o H334, e una singola sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione del 10 % (…)”. Si intende far notare che in questo caso si fa giustamente[8] riferimento a una singola sostanza sensibilizzante e non sono previste sommatorie tra concentrazioni di più sostanze.
Infine, il tormentato e controverso caso dell’ex H 14 “Ecotossico”, ora denominato HP 14 “Ecotossico”, ancora una volta non trova pace e resta legato alla speranza, supportata dal 7° considerando del Reg. 1257/14, che entro giugno vengano emanate specifiche disposizioni in proposito. Resta inteso quindi, come ribadito anche da Pipere[9], che per attribuire la caratteristica “ecotossico” a un rifiuto pericoloso, nell’attesa di nuove soluzioni, occorre riferirsi alle disposizioni contenute nell’All. VI dell’ex “direttiva sanitaria” 67/548/CEE e non più “secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7”, ex punto 5, Allegato D alla Parte IV del D. L. vo n. 152/06.
[1] Nei casi in cui una miscela sia classificata, etichettate e imballata in conformità alla DPD e immessa in commercio (in filiera) entro il 1° giugno 2015, tutti i soggetti implicati possono posticipare la revisione dei tre processi CLP entro il 1° giugno 2017. Ovviamente è al contrario consentito che qualora una miscela sia immessa in commercio prima del 1° giugno 2015 in accordo con i principi del CLP, questi ultimi prevalgano (verranno quindi immessi in commercio con etichette conformi al CLP e non al DPD). Fonte: European Chemicals Agency (ECHA), 2011 – Guidance on Labelling and Packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 For manufacturers, importers, downstream users and distributors of substances and mixures – http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_labelling_en.pdf
[2] Recepito nell’Allegato I alla Parte IV del TUA.
[3] Non rientra nello scopo di tale trattazione, ma si segnala che in contrasto con questi intenti della Comunità europea, si pone la premessa dell’Allegato D alla Parte IV del D.L. vo n. 152/06, introdotta dalla Legge n. 161/2014. Per capire le dissonanze si consiglia di visionare la lettera aperta al MinAmb, redatta dal Prof. S. Maglia, dal Dott. P. Pipere e dall’Avv. L. Butti.
[4] Il primo numero indica il tipo di pericolo: H2 = pericoli chimico-fisici, H3 = pericoli per la salute, H4 = pericoli per l’ambiente, mentre i due numeri successivi corrispondono all’ordine sequenziale della definizione.
[5] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1), ALLEGATO VII – Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il presente regolamento. Tabella 1.1.
[6]I valori soglia e le indicazioni di pericolo: I seguenti valori limite sono da prendere in considerazione in sede di valutazione: – per i codici Acute Tox. 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %; – per il codice Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %.
[7] P.Pipere, 2014, Nuovi criteri e nuove concentrazioni limite per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti, http://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/nuovi-criteri-e-nuove-concentrazioni-limite-per-lattribuzione-delle-caratteristiche-di-pericolo-ai-rifiuti/
[8] Poiché è sufficiente la presenza di un singolo allergene, in concentrazioni anche molto basse, per dare luogo alla reazione di sensibilizzazione.
[9] P.Pipere, 2014, Nuovi criteri e nuove concentrazioni limite per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti, http://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/nuovi-criteri-e-nuove-concentrazioni-limite-per-lattribuzione-delle-caratteristiche-di-pericolo-ai-rifiuti/
Torna all'elenco completo
© Riproduzione riservata