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Gli impianti mobili di recupero/smaltimento rifiuti possono essere sub-noleggiati?

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Per impianto mobile di trattamento di rifiuti s’intende comunemente una struttura tecnologica unica o, talora, un assemblaggio di strutture tecnologiche uniche, che possono essere trasportate e installate in un sito per l’effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo (tendenzialmente non superiore a 120 giorni).
L’art. 208, c. 15, del T.U.A. definisce la procedura ordinaria per l’autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti ed al riguardo la norma dispone quanto segue:
Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l’acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l’interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l’interessato, almeno sessanta giorni prima dell’installazione dell’impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, nonché l’ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l’attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica”.
Non ricadono nella categoria di impianti mobili che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti soggetti alla presente procedura:
– impianti di disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l’acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano;

– impianti che effettuano esclusivamente riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee.

Possono pertanto essere esclusi dal presente procedimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le macchine che operano nei cantieri adibite alla cippatura del legno o del materiale legnoso in genere, o le macchine di pressatura della carta o della plastica. Ancora, si ritiene che siano assoggettati al presente procedimento gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili (da demolizioni), in quanto non possono essere considerati impianti che effettuano una semplice riduzione volumetrica e separazione di eventuali frazione estranee.
Dall’esame dell’art. 208 sopra riportato emerge che l’onere di chiedere l’autorizzazione, nonché di comunicare la campagna di attività, ricade sul soggetto interessato, ovvero colui che ha la piena disponibilità dell’impianto mobile (proprietà o affitto). Le operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti a mezzo impianto mobile devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato, e i rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento sono a tutti gli effetti prodotti dal titolare dell’autorizzazione. Pur non ravvisando indicazioni normative contrarie, ad avviso di chi scrive, non risulta propriamente corretto il sub-noleggio dell’impianto mobile: la procedura sarebbe un pò troppo articolata, in quanto il proprietario (che ha domandato l’autorizzazione e presentato la comunicazione) lo noleggerebbe ad una ditta la quale – teoricamente – lo potrebbe sub-noleggiare ad una terza impresa. Infatti, nella domanda di autorizzazione vanno indicati i codici delle operazioni di smaltimento o recupero che l’impianto può svolgere: e questi potrebbero – in ipotesi – anche essere differenti a seconda della destinazione d’uso. È cautelativamente consigliabile instaurare un rapporto diretto con il proprietario che ha domandato l’autorizzazione e che presenterà la comunicazione per la campagna d’attività.
Per quanto concerne le modalità di presentazione della comunicazione, l’art. 208 sopra riportato richiede che essa avvenga almeno 60 giorni prima dell’installazione dell’impianto e che sia allegata l’autorizzazione (in origine era anche richiesta l’iscrizione all’Albo, ma al riguardo si precisa che la categoria 7 – gestione di impianti mobili per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B) e C) del D.L.vo 152/2006 – è stata abrogata, sicché – di fatto, ad oggi – l’attività può essere svolta senza iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, fermi restando gli altri obblighi imposti dalla normativa ambientale). Alcune Provincie, poi, richiedono altresì una Relazione Tecnica (datata, firmata e timbrata da tecnico abilitato), la pronuncia di compatibilità alla V.I.A se necessaria, la garanzia finanziaria, l’attestazione di versamento degli oneri istruttori, i certificati comunali di destinazione urbanistica, etc … Trattasi di elementi da verificare in concreto con la Provincia territorialmente competente.

 

 

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