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Stefano Maglia

Gli intermediari devono iscriversi all’Albo Gestori?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Ai sensi dell’art. 183, lett. l), TUA l’intermediario è colui che dispone per conto terzi dello smaltimento e del recupero dei rifiuti sia che ne abbia la detenzione sia in caso contrario. Tale previsione sembra non coordinata con quanto definito dall’Albo gestori ambientali circa i requisiti per l’iscrizione alla categoria 8.
Tale categoria, da quando introdotta, è sempre stata nominata “attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”, e non è mai stata operativa l’iscrizione per gli operatori, fino al 2011, per la mancata definizione dei requisiti soggettivi ed oggettivo-finanziari per l’accesso alla pratica.
Oggi tali requisiti sono stati introdotti solo per gli intermediari senza detenzione (infatti è rimasta invariata la denominazione della categoria), nonostante quanto definito dalla norma del D.L.vo 152/06 che riguarda anche coloro che ne hanno la detenzione (cfr. deliberazione dell’Albo gestori ambientali n. 2 del 15 dicembre 2010, recante Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8; deliberazione n. 1 del 19 gennaio 2011, relativa all’entrata in vigore della citata delibera n. 2/2010; circolare n. 442 del 16 marzo 2011 sulle garanzie finanziarie da prestare per l’iscrizione; circolare n. 472 del 25 marzo 2011, sui requisiti del responsabile tecnico).
L’apparente contraddizione può essere spiegata richiamando il principio fondamentale che anima tutte le altre iscrizioni all’Albo, ovvero il riconoscimento, ai fini del possibile successivo controllo, degli operatori della gestione rifiuti, in particolare di quelli che in altro modo non sarebbero noti sul territorio per la loro attività di gestione. Nella maggior parte dei casi, infatti, un intermediario che ha la detenzione dei rifiuti ha già un altro ruolo riconosciuto per legge all’interno della gestione stessa e quindi è nota e controllabile la sua attività sul territorio: se è un trasportatore è iscritto all’Albo e se è un gestore di centri di stoccaggio è autorizzato dalle Province o registrato all’Albo dei recuperatori; perciò l’intermediario che ha la detenzione dei rifiuti non ha bisogno di essere riconosciuto come tale tramite l’iscrizione alla specifica categoria 8.

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

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