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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Tratto dal CODICE dei RIFIUTI (a cura di Stefano Maglia, Ed. TuttoAmbiente)
A partire dal 05 gennaio 2021, le aziende che immettono sul mercato articoli contenenti sostanze presenti nella lista SVHC e che le immettono nel mercato dell’UE, hanno l’obbligo di trasmettere informazioni sui suddetti articoli all’ECHA attraverso la banca dati messa a disposizione dall’agenzia denominata Database SCIP [Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products)]
Cosa si intende per sostanza SVHC? La lista SVHC (Substances of Very High Concern) viene aggiornata da Echa semestralmente e comprende le seguenti categorie di sostanze:
Cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), categoria 1° e 1B
Persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)
Per le quali sono scientificamente comprovati, caso per caso, effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente pari a quelli descritti sopra, ad es. perturbatori dal sistema endocrino.
Chi è soggetto all’obbligo di compilare il Database SCIP? L’obbligo di presentare una notifica SCIP riguarda tutti gli articoli immessi sul mercato dell’Unione Europea contenente almeno una sostanza SVHC in una concentrazione superiore allo 0.1% p/p. Un articolo può essere usato direttamente, in questo caso si chiama articolo semplice, ma può anche essere montato in un articolo complesso, ovvero costituito da più articoli. Il calcolo della percentuale in peso relativo al contenuto di sostanza SVHC, dev’essere condotto sull’articolo semplice.
Il comma 3 dell’art.180 del D.Lgs. 116/2020 rimanda alla definizione di fornitore di un articolo come previsto dal Regolamento CE n. 1907/2006, denominato REACH, ossia produttori e assemblatori di articoli dell’UE, importatore di articoli dell’UE, distributore dell’UE di articoli e altri attori della catena di approvvigionamento che immettono articoli sul mercato. Si vuol però sottolineare che sono completamente esentati da tale notifica SCIP coloro che forniscono esclusivamente il consumatore.
Quali sono le informazioni che devono essere caricate sul Database SCIP? I fornitori di articoli devono notificare all’ECHA le seguenti informazioni obbligatorie:
dati che consentano l’identificazione dell’articolo;
il nome, l’intervallo di concentrazione e l’ubicazione della/e sostanza/e SVHC presente/i nell’elenco delle sostanze candidate presente/i in quell’articolo;
altre informazioni che consentano l’uso sicuro dell’articolo, in particolare che ne garantiscano la corretta gestione quando viene convertito in rifiuto.
Qual è la finalità di questa attività? La filosofia che si sta portando avanti è, prima di ogni cosa, l’eliminazione dell’utilizzo di tali sostanze SVHC all’interno degli articoli laddove sia possibile. Proprio per questo motivo molte aziende stanno già lavorando in questa direzione ricercando sul mercato prodotti alternativi privi di tali sostanze estremamente preoccupante. Inoltre è purtroppo emerso che molto spesso le informazioni presenti nelle analisi dei rifiuti NON sono sempre esaustive e non caratterizzano sufficientemente il rifiuto che si sta presentando al conferimento. Per questo motivo, gli impianti di trattamento non erano a conoscenza che il rifiuto che stavano gestendo potessero contenere tali sostanze SVHC, che come abbiamo detto precedentemente, hanno una pericolosità estremamente preoccupante dal punto di vista della salute umana e dell’impatto sull’ambiente. Per questo motivo le informazioni trasmesse al Database SCIP saranno accessibili agli operatori dei rifiuti nell’obiettivo di colmare le attuali lacune nel flusso delle informazioni.
ECHA garantirà la protezione delle informazioni commerciali riservate, qualora venga giustificata dal fornitore di articoli che presenta la notifica. Ad esempio, i dati che consentono di stabilire legami tra i soggetti della stessa catena di approvvigionamento non saranno resi pubblici.
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Gli obblighi REACH nell'art. 180, comma 3
di Maria Grazia Guerini
Tratto dal CODICE dei RIFIUTI (a cura di Stefano Maglia, Ed. TuttoAmbiente)
A partire dal 05 gennaio 2021, le aziende che immettono sul mercato articoli contenenti sostanze presenti nella lista SVHC e che le immettono nel mercato dell’UE, hanno l’obbligo di trasmettere informazioni sui suddetti articoli all’ECHA attraverso la banca dati messa a disposizione dall’agenzia denominata Database SCIP [Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products)]
Cosa si intende per sostanza SVHC? La lista SVHC (Substances of Very High Concern) viene aggiornata da Echa semestralmente e comprende le seguenti categorie di sostanze:
Chi è soggetto all’obbligo di compilare il Database SCIP? L’obbligo di presentare una notifica SCIP riguarda tutti gli articoli immessi sul mercato dell’Unione Europea contenente almeno una sostanza SVHC in una concentrazione superiore allo 0.1% p/p. Un articolo può essere usato direttamente, in questo caso si chiama articolo semplice, ma può anche essere montato in un articolo complesso, ovvero costituito da più articoli. Il calcolo della percentuale in peso relativo al contenuto di sostanza SVHC, dev’essere condotto sull’articolo semplice.
Il comma 3 dell’art.180 del D.Lgs. 116/2020 rimanda alla definizione di fornitore di un articolo come previsto dal Regolamento CE n. 1907/2006, denominato REACH, ossia produttori e assemblatori di articoli dell’UE, importatore di articoli dell’UE, distributore dell’UE di articoli e altri attori della catena di approvvigionamento che immettono articoli sul mercato. Si vuol però sottolineare che sono completamente esentati da tale notifica SCIP coloro che forniscono esclusivamente il consumatore.
Quali sono le informazioni che devono essere caricate sul Database SCIP? I fornitori di articoli devono notificare all’ECHA le seguenti informazioni obbligatorie:
Qual è la finalità di questa attività? La filosofia che si sta portando avanti è, prima di ogni cosa, l’eliminazione dell’utilizzo di tali sostanze SVHC all’interno degli articoli laddove sia possibile. Proprio per questo motivo molte aziende stanno già lavorando in questa direzione ricercando sul mercato prodotti alternativi privi di tali sostanze estremamente preoccupante. Inoltre è purtroppo emerso che molto spesso le informazioni presenti nelle analisi dei rifiuti NON sono sempre esaustive e non caratterizzano sufficientemente il rifiuto che si sta presentando al conferimento. Per questo motivo, gli impianti di trattamento non erano a conoscenza che il rifiuto che stavano gestendo potessero contenere tali sostanze SVHC, che come abbiamo detto precedentemente, hanno una pericolosità estremamente preoccupante dal punto di vista della salute umana e dell’impatto sull’ambiente. Per questo motivo le informazioni trasmesse al Database SCIP saranno accessibili agli operatori dei rifiuti nell’obiettivo di colmare le attuali lacune nel flusso delle informazioni.
ECHA garantirà la protezione delle informazioni commerciali riservate, qualora venga giustificata dal fornitore di articoli che presenta la notifica. Ad esempio, i dati che consentono di stabilire legami tra i soggetti della stessa catena di approvvigionamento non saranno resi pubblici.
Piacenza, 2 novembre 2020
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