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Stefano Maglia

Gli odori quali sconosciuti

di Francesca Alberti

Categoria: Aria

 

1. Introduzione

La nozione di odore è generalmente riconducibile alla sensazione elaborata dal sistema olfattivo dell’uomo in risposta ad uno stimolo dovuto dall’interazione con specifiche sostanze o miscele di sostanze. L’odore dell’aria è ampiamente riconosciuto come un parametro essenziale per determinare la qualità della vita e, conseguentemente, riverbera effetti significativi su numerose attività economiche. Lo sviluppo di attività antropiche ha comportato un aumento esponenziale di rilascio di sostanze connotate da odori molesti, diventando così un problema sempre più attuale: ciò sia per la progressiva espansione delle aree residenziali che, nel giungere in molti casi a ridosso delle zone industriali, ha favorito l’ingenerarsi di situazioni di conflitto tra le rispettive esigenze, sia per l’aumentata sensibilità e avversione della popolazione nei confronti di tale fenomeno.

La valutazione oggettiva dell’impatto odorigeno incontra, anche a causa della soggettività della percezione olfattiva, una serie di ostacoli oggettivi che ne complicano l’approccio e che ne hanno ritardato la regolamentazione rispetto ad altri settori della qualità dell’aria.

L’impatto odorigeno viene generalmente misurato a partire dai dati di concentrazione di odore espressi in unità odorimetriche o olfattometriche al metro cubo (ouE/m3) che rappresentano il numero di diluizioni necessarie affinché il 50% degli esaminatori non avverta più l’odore del campione analizzato (UNI EN 13725:2004[1]).

AUA AIA VIA VAS TUTTOAMBIENTE

 

2. La normativa

La vigente normativa ambientale, sia a livello comunitario che nazionale, non prevede con riguardo alle emissioni odorigene e al loro impatto sull’ambiente circostante una disciplina che, in maniera organica, diretta e cogente, fornisca ai vari soggetti interessati un quadro di riferimento certo per valutare e risolvere le problematiche associate alle emissioni odorigene.

Il Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/06 non prevede, infatti, alcuna compiuta disposizione in merito all’impatto olfattivo, il quale viene genericamente ricondotto alla nozione di inquinamento atmosferico contenuta nell’art. 268. Difatti, nel corso degli anni, sono state numerose le autorizzazioni ex art. 269 contenenti obblighi di monitoraggio e limitazioni volte a prevenire o ridurre le emissioni maleodoranti. Con particolare riferimento agli Enti Regionali, questi hanno emanato leggi o altri atti amministrativi per disciplinare valori di emissione e metodi di monitoraggio, elaborando norme tarate sulle pressioni ambientali tipiche del territorio di riferimento, contribuendo così alla creazione di un quadro normativo eterogeneo.

Nell’ambito di una lunga serie di aggiornamenti in materia di emissioni in atmosfera che hanno ridisegnato la Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 il Legislatore, visto le gravi lacune normative, ha provveduto con il D.lgs 183/2017, attuativo della direttiva 2015/2193 finalizzata alla riduzione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione di media grandezza, ad introdurre l’art. 272 bis nel Testo Unico Ambientale.

Il Legislatore statale con l’introduzione dell’art. 272 bis ha per la prima volta fornito una tutela diretta volta a definire un criterio quantitativo limite alle emissioni, che tenda ad integrare il criterio di accettabilità e tollerabilità di matrice giurisprudenziale[2] individuato in relazione all’interesse della collettività. La norma è sorta con il chiaro scopo di razionalizzare e uniformare il composito quadro normativo creatosi a seguito degli interventi legislativi e regolamentari delle varie Regioni realizzati fino a quel momento. Risulta così oggi espressamente consentita al Legislatore territoriale la previsione di misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni: tale prerogativa si sostanzia nel poter stabilire, con le modalità previste dall’art 271, valori più severi.

Nel dettaglio al comma primo la novella al Testo Unico Ambientale offre maggiore autonomia agli Organi di Vigilanza che, in sede di rilascio delle autorizzazioni ed in funzione della tipologia, della gestione e della localizzazione degli impianti maleodoranti, potranno prescrivere sia limiti più restrittivi alle emissioni, rispetto a quelli già stabiliti dalla normativa regionale, sia una programmazione di appostiti piani di contenimento soprattutto qualora vi siano recettori sensibili nell’introno dello stabilimento. A tal riguardo le norme regionali o le autorizzazioni possono definire un percorso che consenta, in base alla localizzazione dei recettori, di stimare dei valori massimi di portata di odore o di concentrazione di odore[3].

La norma di nuova introduzione sembra, inoltre, avere il pregio di dare maggiore specificità alle altre norme, in specie all’art. 269 Testo Unico Ambiente, in materia di autorizzazione di emissioni in atmosfera, ed all’art. 279 Testo Unico Ambiente, riferito alle sanzioni irrogabili in caso di superamento dei valori limite stabiliti all’interno dell’autorizzazione, estendendo di fatto, all’art. 272 bis, la portata punitiva dell’articolo da ultimo menzionato alle ipotesi di superamento dei valori limite fissati all’interno di appositi strumenti adottati dagli organi regionali.

Il comma 2 prevede invece la possibilità da parte del Coordinamento di elaborare indirizzi e linee guida, tale funzione è stata considerata elemento cardine della normativa in quanto ha aperto una prospettiva di concertazione che, senza ripudiare il frammentato quadro normativo preesistente, costituisce un promettente presupposto per un’azione coerente ed omogenea su tutto il territorio nazionale.

 

2.1 L’iter procedimentale per le autorizzazioni

La quantificazione dell’impatto odorigeno che un impianto produce sul territorio diventa, pertanto, uno strumento decisionale importante per le Amministrazioni, anche in funzione delle diverse destinazioni d’uso del territorio, in accordo con i Piani Programmatici locali.
Per quanto attiene alla valutazione delle istanze di autorizzazione per impianti a rischio osmogeno, in particolare per le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui agli allegati VIII e XII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, sia in fase di rilascio/rinnovo di AIA che a successive richieste di modifica (sostanziali, non sostanziali) degli impianti, attività soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera e/o alla gestione di rifiuti (D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – parte V e IV), e infine a tutte le attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità, da cui possono derivare emissioni odorigene, è opportuno che la documentazione prodotta dal Gestore contenga le informazioni necessarie a descrivere in modo esaustivo la sorgente ed il contesto territoriale nel quale essa si inserisce, nonché una simulazione del suo impatto sul territorio con l’ausilio di strumenti predittivi di valutazione. In assenza dei limiti normativi di emissioni, i risultati dello studio di impatto odorigeno possono essere di aiuto per la prescrizione di valori di emissioni di odori, nel provvedimento di autorizzazione, anche il relazione ai valori di input del modello di dispersione presentato per proporre soluzioni tecnico\impiantistiche finalizzate a contenere le emissioni, nonché per un piano di monitoraggio delle emissioni, verificandone la corrispondenza con i valori autorizzati ed eventualmente affrontarne impatti accidentali.

Qualora il Gestore nella propria valutazione abbia ritenuto la propria attività priva di rischi osmogeni, l’Ente valuterà la dichiarazione attestante la non significatività della sorgente, redatta sulla base di evidenze bibliografiche o nel caso di impianti esistenti, misure sperimentali con la possibilità di far riferimento alle soglie di significatività indicate dai provvedimenti regioni o linee guida specifiche.

Qualora, invece, l’impianto sia a rischio osmogeno o la valutazione da parte dell’Ente di controllo circa la non significatività risulti negativa, il Gestore dovrà presentare ulteriore documentazione con descrizione puntuale del ciclo produttivo, identificazione e caratterizzazione delle sorgenti odorigene, descrizione dei sistemi di abbattimento e procedure gestionali ed infine una valutazione dello studio modellistica previsionale dell’impatto odorigeno. Valutata la documentazione esaustiva segue una verifica della presenza di recettori all’interno dell’area racchiusa dell’isolinea ad 1 OU/m3 percentile su base annuale, delle concentrazioni di picco orarie (dominio di controllo). Nell’ambito dell’istruttoria è importante poi valutare la presenza di segnalazioni relative a molestie olfattive riguardanti l’area in esame, poiché questi due aspetti, la presenza di recettori e le segnalazioni, rappresentano elementi di criticità di cui tener conto ai fini autorizzativi e dell’attività di monitoraggio e controllo previsto dal PMeC.

Il Piano di monitoraggio e Controllo/Ambientale (PMeC), modificabile ad ogni aggiornamento o modifica del ciclo di lavoro, deve prevedere strumenti adeguati alla complessità del caso, fino all’utilizzo di misure periodiche o ove necessario continue. Quali requisiti minimi dovrebbe contenere: caratterizzazione della sorgente odorigena, misure tecnologiche e gestionali utilizzate per tenere sotto controllo le emissioni, descrizione dei metodi appropriati di monitoraggio e di controllo della sorgente nonché la frequenza, attività previste in caso di rilascio accidentale di emissioni.

 

3.Stato dell’arte

 

3.1 Recepimento a livello Regionale

Nella pratica, benché vi siano tentativi di razionalizzazione della disciplina, ogni regione procederà, come avvenuto fino al 2017, a regolamentare le emissioni odorigene degli stabilimenti presenti sul proprio territorio dettando propri indirizzi e linee guida.

Di seguito un breve riepilogo delle linee guida emanate dalle Regioni di riferimento “La Regione Lombardia, ha pubblicato le “Linee guida di settore per le emissioni odorigene”[4], e ha provveduto a fornire con la Delibera della Giunta regionale n. IX/3018 del 15 febbraio 2012 le “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”, che ancora oggi sono comunemente riconosciute quale stadio più avanzato in Italia della regolamentazione amministrativa del problema delle emissioni, e a definire, nell’ambito della Delibera della Giunta regionale n. 1495 del 24 ottobre 2011, i criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas, dedicando una parte al monitoraggio delle emissioni odorigene.

La Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta regionale n. 13-14554 del 9 gennaio 2017, ha pubblicato le “Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno”[5] determinate sulla base della Legge Regionale 43/2000.

La Regione Emilia-Romagna, con la Delibera della Giunta regionale n.1495 del 24/10/2011 ha fornito criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas tra cui la necessità di specifiche misure strutturali e gestionali, obbligo per le autorizzazioni di prevedere un Pdm per le emissioni odorigene, campagna di rilevamento emissioni odorigene sia alle sorgenti che a monte dell’impianto, autocontrolli e valori guida.

Nella provincia autonoma di Trento, la Giunta provinciale ha adottato, sulla scorta della regolamentazione lombarda, con Deliberazione n. 1087 del 24 giugno 2016[6], specifiche linee finalizzate a definire un metodo chiaro per la caratterizzazione delle emissioni odorigene e il loro impatto sul territorio circostante, che si applicano ai nuovi impianti che richiedono Autorizzazioni Integrate Ambientali e che riguardano il trattamento di rifiuti organici (FORSU). Le domande di autorizzazione relativi a nuove attività o al riesame dell’AIA o ad attività di trattamento FORSU devono essere corredate da un apposito studio di impatto odorigeno mediante simulazione di dispersione, con certificazione dei livelli di emissione idonei a garantire che presso il recettore non si avverta odore. Invece, per gli impianti esistenti soggetti ad autorizzazione ambientale l’applicazione è prevista a fronte di ricorrenti e significative segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione. La Regione Puglia, invece, con la Legge regionale del 16 aprile 2015 n. 23 ha modificato la Legge regionale n. 7/1999 già modificata dalla Legge regionale 17/2007, stabilendo all’art. 1, comma 1, che le emissioni in atmosfera di sostanze odroigene deve osservare le concentrazioni limite indicate dall’allegato tecnico della stessa norma, che risposta tali limiti in termini di concertazione di odori e di corrispondente concentrazione in volume per ogni sostanza considerata, oltre alle indicazioni del metodo di analisi di riferimento.
Anche le Regioni Veneto, Abruzzo, Basilicata e Friuli Venezia Giulia presentano norme soprattutto settoriali in materia di emissioni odorigene con previsioni di limiti oppure di controlli da parte delle Agenzie regionali per la protezione dell’Ambiente”.

In questo eterogeneo panorama di normative regionali, per il perseguimento del processo di armonizzazione su scala nazionale della normativa sulle emissioni odorigene avviato con l’entrata in vigore dell’art. 272 bis, il Consiglio nazionale del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), nella seduta del 3 ottobre 2018, ha adottato la Delibera n. 38/2018 di approvazione del documento “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene – Documento di sintesi”. L’obiettivo del testo è quello di fornire agli Enti di Controllo informazioni per la scelta degli approcci adeguati ad effettuare un’azione di prevenzione, controllo e valutazione delle emissioni odorigene, tenendo conto delle recenti novità in ambito normativo, all’utilizzo di metodologie valide ed aggiornate, alla ricognizione delle esperienze di successo in corso e all’interscambio di tecnologie disponibili.

Il documento predisposto dalla SNPA ha avuto senza dubbio un esito ricognitivo dei vari approcci regionali e rappresenta un punto di partenza per ulteriori approfondimenti tecnico scientifici e normativi che potrebbero portare ad un’armonizzazione e semplificazione della disciplina.

 

 

3.2 Profili di responsabilità

La carenza di una normativa specifica volta a disciplinare gli odori e il loro impatto ha favorito il ricorso verso la tutela indiretta della molestia olfattiva, conseguita mediante l’utilizzo di due norme codicistiche, ossia l’art. 844 cod. civ. e l’art. 674 c.p.

L’assenza di parametri e limiti di carattere cogente, ha portato la Corte di Cassazione ad individuare, in sede penale, il criterio più restrittivo della “stretta tollerabilità” quale parametro di legalità delle emissioni, stante l’inidoneità del criterio della “normale tollerabilità” previsto in materia di risarcimento del danno ex art. 844 cod. civ. a garantire una protezione adeguata all’ambiente ed alla salute umana[7]. Ciò in quanto anche un’attività produttiva di carattere industriale autorizzata può creare molestie, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici e dell’osservanza del principio di precauzione che deve caratterizzare ogni attività produttiva idonea ad arrecare molestie[8].

A tale previsione incriminatrice, di tipo contravvenzionale e con pene più lievi rispetto a quelle previste dall’art. 279 Testo Unico Ambientale, è stata riconosciuta la natura di reato di pericolo, configurandosi anche in presenza della lesione solo potenziale del benessere delle persone; veniva poi subordinata la legittimità delle emissioni alla percezione soggettiva dei soggetti coinvolti, dalla cui testimonianza il giudice poteva trarre elementi per ritenere sussistente l’illecito[9].

Nell’ambito delle attività produttive ai fini dell’applicabilità dell’art. 674 c.p., occorre operare una sostanziale dicotomia, ovvero l’ipotesi che siano svolte senza autorizzazione (perché non prevista o perché non richiesta o ottenuta) oppure in conformità alle previste autorizzazioni. Nella prima ipotesi, il contrasto con gli interessi protetti dalla disposizione di legge va valutato secondo criteri di “stretta tollerabilità”, mentre laddove l’attività è esercitata secondo l’autorizzazione e senza superamento dei limiti di questa, si deve fare riferimento alla “normale tollerabilità” delle persone quale si ricava dal contenuto dell’art. 844 cod. civ. Qualora sia riscontrata l’autorizzazione e il rispetto dei limiti di questa, una responsabilità potrà comunque sussistere qualora l’azienda non adotti quegli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per ulteriormente abbattere l’impatto sulla realtà esterna[10].

Per quanto attiene invece all’aspetto puramente civilistico la norma che si presta ad inquadrare la fattispecie è l’art. 844 cod. civ.

In questo caso il parametro di illegittimità delle immissioni (che si attesta sulla normale tollerabilità) è variabile e dipende dall’area in cui sono collocati i fondi, dalla loro destinazione e ove l’Autorità giudiziaria lo ritenga rilevante, dalla proprietà degli usi. Qualora emerga la non legittimità delle emissioni odorigene colui che le ha subite potrà, ricorrendo i presupposti, chiedere il risarcimento dei danni patiti. Nei limiti in cui la giurisprudenza di legittimità li ritiene risarcibili, in quanto scientificamente dubbia la rilevanza dei danni biologici, potranno trovare applicazione le ipotesi di danno esistenziali inerente alla sfera areddituale del singolo e all’ingiusta lesione dello sviluppo personale, alle abitudini di vita e agli assetti relazionali[11].

Laddove le emissioni siano illegittime e la loro persistenza arrechi pregiudizio, la tutela risarcitoria potrà essere preceduta da quella inibitoria ex art. 700 c.p.c., non risultando altri strumenti processuali ad hoc.

L’introduzione dell’art. 272 bis nel Testo Unico Ambientale ha provveduto a colmare il vuoto normativo da anni parzialmente disciplinato dall’intervento della giurisprudenza di legittimità, dando così la possibilità ai giudici di ancorare la valutazione della legittimità delle emissioni odorigene non più alla percezione soggettiva ma a dati di carattere obiettivo riconducibili da provvedimenti regionali o dalle autorizzazioni concesse ai singoli impianti a rischio osmogeno.

 

 

4. Metodologie di monitoraggio

L’odore è una risposta soggettiva delle cellule olfattive, tanto che l’oggettivazione degli odori e la loro misura univoca è un problema ancora irrisolto. Per questo motivo non è identificabile un metodo esaustivo per la misurazione degli odori, ed è dunque necessario un approccio che sfrutti un insieme di tecniche tra loro integrate, per ottenere il maggior numero di risultati possibili. In generale, le tipologie di monitoraggio possono essere distinte in base alla loro finalità: metodologie finalizzate a caratterizzare le fonti degli odori all’interno di contesti produttivi e cicli di lavoro e metodologie finalizzate a valutare la risposta e l’esposizione della popolazione.

Tali tipologie di monitoraggio possono essere effettuate attraverso diverse modalità che si andranno ad elencare brevemente:

  • Caratterizzazione chimica qualitativa e quantitativa, finalizzata alla determinazione della composizione della miscela di sostanze che determinano l’odore: metodologia che non consente, di norma, precise considerazioni sull’impatto odorigeno;
  • Analisi in olfattometria dinamica secondo la norma UNI EN 13725: tecnica sensoriale attraverso cui l’aria odorosa, diluita con aria inodore, viene presentata ad un gruppo di persone selezionate (panel) per registrarne la percezione all’odore. In questo modo è possibile “quantificare” una sensazione realizzando così un metodo per misurare oggettivamente, per quanto tecnicamente possibile, la reale intensità della sorgente olfattiva;
  • Rendicontazione della percezione del disturbo olfattivo da parte della popolazione residente;
  • Utilizzo di metodologie senso-strumentali o “Nasi Elettronici”: strumenti che simulano il riconoscimento degli odori del sistema olfattivo umano. L’abbinamento di un sistema olfattivo elettronico alle precedenti tecniche di indagine, ancorché da ottimizzare per le specifiche situazioni, può rappresentare il naturale completamento dei rilievi possibili in merito a problematiche di odore.
  • Monitoraggio di parametri surrogati.

In generale, affinché il piano di monitoraggio venga progettato correttamente sono necessarie indagini preliminari relative al contesto territoriale in cui si manifesta il fenomeno circoscrivendo il campo di azioni a determinati cicli produttivi o attività che costituiranno oggetto del monitoraggio. È infatti importante che siano ben chiare, fin dalle prime fasi della progettazione, le finalità specifiche delle indagini e le problematiche a cui dare risposta per poter adoperare gli strumenti più adatti.

 

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Conclusioni

Sulla base di tali premesse si può osservare che il problema delle molestie olfattive si sta diffondendo su scala nazionale ed è all’origine di molte tensioni sociali. Le esperienze sul campo ne hanno dimostrato la particolare difficoltà di gestione determinata dalla necessità di rispondere in tempi brevi alle esigenze della popolazione che richiede azioni immediate e risolutive, a fronte di un quadro territoriale e ambientale sempre più complesso, in cui intervengono molteplici fattori ambientali, economici e sociali di difficile gestione, che richiedono strumenti dedicati e strategie di maggiore inclusione e coinvolgimento.

Uno degli aspetti di maggior rilevanza è rappresentato, sulla scorta dell’indirizzo inaugurato dall’art. 272 bis, dalla necessità di attivare percorsi di collaborazione e condivisione tra gli stakeholders istituzionali e territoriali, in modo da poter raggiungere una effettiva comprensione delle peculiarità del fenomeno e quindi della sua diagnostica e gestione. In questa ottica è estremamente rilevante il coinvolgimento dell’SNPA con il documento sopra menzionato che si auspica venga deliberato dalle varie agenzie regionali come linea guida, anche se molte di queste non hanno ancora le capacità tecniche per applicarlo.

Pur costituendo una componente necessaria della gestione del problema, gli interventi e le partecipazioni, non sono sufficienti per risolvere le criticità sollevate dalla popolazione che nella maggior parte dei casi ricorrono a forme di protesta che possono portare anche a denunce formali all’autorità giudiziaria, riducendo così la possibilità di intraprendere forme di collaborazione. Per trovare una soluzione, diverse Regioni hanno incominciato a intraprendere un percorso di e-Governance, elaborando strategie di gestione di tipo “2.0” in linea con il documento dell’SNPA ovvero basate sul coinvolgimento continuativo delle istituzioni locali e sovra-locali, delle imprese e dei cittadini. In particolare, ARPA Marche e ARPA Sicilia, con un progetto condiviso, hanno messo a disposizione dei cittadini piattaforme dedicate con sistemi di segnalazione da remoto, mediante tablet o smartphone, per segnalare “in tempo reale” la presenza di emissioni odorigene, il tipo di odore percepito, la sua intensità, la presenza di eventuali sintomi e disturbi fisici. Sono così nati rispettivamente a giugno e agosto 2019 i progetti Odor. Net e Nos (Network for Odour SEnsitivity).

L’accordo stretto tra ARPA Marche e ARPA Sicilia si inserisce perfettamente nella logica di “rete” che anima il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), coinvolgendo le due Agenzie in una stretta attività di collaborazione finalizzata a promuovere la condivisione reciproca delle rispettive esperienze, dallo scambio di informazioni, ai sistemi per la raccolta, digitalizzazione e mappatura delle segnalazioni, alla organizzazione di eventi di promozione della cultura scientifica, fino agli scenari tecnologici ed alla partecipazione congiunta a specifici programmi di ricerca

Altre Regioni, invece, come ad esempio ARPA Umbria hanno intrapreso un percorso di sperimentazione di nuovi strumenti di e-Governance basati, nel caso specifico, sull’elaborazione massiva dei dati e sulla partecipazione in modalità di “piattaforma” dei diversi Stakeholder territoriali.

Appare dunque evidente che vi sia ancora una grossa frammentarietà nella gestione del problema, poiché, se da una parte vi sono Regioni che hanno già adottato provvedimenti regionali e per fino strumenti di e-Governance, ce ne sono altre che non si sono ancora interfacciate con il problema.

In questo contesto si auspica ad un ulteriore sviluppo degli strumenti di e-Governance, anche tramite l’intervento dell’SNPA, che portino attraverso, l’utilizzo di piattaforme informatizzate, un’armonizzazione e sistematizzazione delle procedure su scala nazionale che trovi fondamento in un background tecnico scientifico condiviso.

 

Piacenza, 4 agosto 2020

 

[1] La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 13725 (edizione aprile 2003). L’obiettivo principale è fornire una base comune e oggettiva di valutazione dell’emissione di odori in tutti in paesi dell’Unione Europea.

[2] Si veda Cass. Civ. sez. II, 25.08.2005, n. 17281.

[3] Utilizzo studio modellistico per valutare quali livelli emissivi garantiscono ricadute accettabili sui recettori.

[4] Le linee guida emanate dalla Regione Lombardia si distinguono in “Linee guida emissioni odorigene impianti di depurazione acque reflue” e “Linee guida emissioni odorigene impianti Trattamento Carcasse animali” su www.regione.lombardia.it.

[5] Le linee guida si applicano agli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale nonché alle attività soggette a Valutazione di Impatto Ambientale o Verifica di Assoggettabilità da cui derivano o possano derivare emissioni odorigene. Le stesse indicazioni si applicano a fronte di problematiche che coinvolgono significative porzioni di territorio o di popolazione, qualora gli approcci preliminari si dimostrino inefficaci.

[6]Approvazione “Linee guida per la caratterizzazione, l’analisi e la definizione dei criteri tecnici e gestionali per la mitigazione delle emissioni delle attività ad impatto odorigeno” (art. 102 sexies del Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti).

[7] Si veda Cass. Pen. sez. III, 09.10.2007, n. 2475; Cass. Pen. sez. III, 21.02.2006, n. 11556; Cass. Pen. sez. III, 21.04.2005, n. 19898.

[8] Cass. Pen. sez. III, 18.05.2015, n. 36905.

[9] Si veda Cass. Pen. sez. III, 18.01.2017, n. 2240; Cass. Pen. sez. III, 18.06.2015, n. 36905; Cass. Pen. sez. III, 10.02.2015, 12019.

[10] Cass. Pen. sez.III, n.13224, 30.04.2020.

[11]Emissioni odorigene: spunti di riflessioni dopo la sentenza della Corte Costituzionale 17872019” di Avv. Vito Bruno su www.snpambiente.it.

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