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Gli scarichi assimilati

di Giannicola Galotto

Categoria: Acqua

Ferma la distinzione tra acque reflue domestiche, industriali e urbane, occorre rilevare l’esistenza di una categoria intermedia, per così dire “residuale”, che determina il concetto delle acque “assimilabili” a quelle domestiche. Trattasi, in altre parole, di quegli scarichi apparentemente industriali, ma che in realtà tali non sono perché non presentano le caratteristiche specifiche e selettive come sopra delineate.

Ritroviamo tale concetto nel c. 7 dell’art. 101 in base al quale, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame (al riguardo si segnala che l’art. 2, comma 8, D.L.vo 4/2008 ha soppresso i riferimenti all’utilizzazione agronomica, ma il Legislatore ha lasciato la Tabella 6 dell’Allegato 5 alla Parte Terza);

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;

f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

In base a quanto disposto dal c. 7 della lett. e) dell’art. 101, D.L.vo 152/06 cit., le differenti disposizioni regionali che si possono rinvenire nel ns. panorama normativo sono la conseguenza di quel concetto, non definito, ma facilmente oggetto di interpretazioni più o meno estensive da parte delle Regioni, di “equivalenza” previsto dall’art. 28, c. 7, D.L.vo 152/99, prima, e dall’art. 101, c. 7, D.L.vo 152/06[1].

Peraltro, non esiste una vera e propria nozione di assimilabilità, pur se trattasi di un concetto ampiamente sfruttato dalla normativa statale e regionale: l’art. 101 citato, infatti, si limita ad individuare un elenco tassativo di casi in cui particolari tipologie di acque sono ex lege assimilate alle domestiche, ma grazie all’inciso “indicate dalla normativa regionale” (art. 101, c. 7, lett. e) lascia ampio spazio alla potestà normativa regionale.

Ciò fa sì che, in conclusione, nonostante il principio generale per cui l’identificazione delle acque reflue industriali non avviene più secondo un criterio qualitativo, ma di provenienza, l’inciso di cui all’art. 101, c. 7, lett. e) incrina questo sistema, in quanto lascia alle Regioni la facoltà di indicare le caratteristiche qualitative ritenute equivalenti alle domestiche: sarà così possibile avere, a fronte del principio generale suesposto, una diversa disciplina regionale nell’ambito della quale, attività, impianti o hotel potranno godere di quella particolare normativa.

 

Dal punto di vista tecnico, ma, in base a quanto sopra esposto, anche dal punto di vista giuridico, sarebbe pertanto opportuno disporre di criteri di assimilabilità, possibilmente simili per tutte le Regioni, che, ferma restando l’assimilazione per legge, consentano di stabilire quando le acque reflue industriali possano essere assimilate alle acque reflue domestiche, definendo in tal modo le caratteristiche qualitative equivalenti

 

 



[1] Art. 101, c. 7, D.L.vo 152/06: “Salvo quanto previsto dall’articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale”.

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