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Stefano Maglia

HSE: il vero significato della “E”

di Stefano Maglia

Categoria: Responsabilità ambientali

Molto spesso la figura dell’HSE, in stragrande maggioranza di “derivazione” RSPP o ASPP, sottovaluta a complessità e le specifiche competenze in materia di gestione ambientale che devono per forza essere insite in questa figura.

Così accade molto di frequente che i CDA o i legali rappresentanti aziendali, conferiscano quasi di imperio il titolo o ruolo di HSE a soggetti digiuni o quasi di competenze specifiche in materia ambientale.

E questo è estremamente preoccupante e rischioso.
A proposito di “rischi” cerchiamo intanto di inquadrare la figura del “responsabile ambientale aziendale”.

Per comprendere appieno la portata dei compiti e delle responsabilità connesse a tale figura è necessario interrogarsi, innanzitutto, circa i confini della medesima.

Sebbene non esista, nella normativa vigente, una specifica definizione di “responsabile ambientale”, a differenza di quanto avviene nella disciplina sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (si pensi, ad esempio, alla definizione di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. f), D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81[1]), è possibile ricavarne le caratteristiche tipiche a partire dalle diverse forme che la responsabilità allo stesso ascrivibile può assumere.

A questo proposito, innanzitutto, occorre distinguere la figura del responsabile ex lege rispetto a quella del responsabile contrattuale.
Vi è infatti una differenza sostanziale fra la responsabilità ex lege, ossia quella prevista da una norma di legge, e quella contrattuale, vale a dire quella di matrice civilistica. Accade infatti frequentemente, nella pratica, che le aziende (specialmente quelle di grandi dimensioni) affidino la gestione dei propri adempimenti ambientali ad un soggetto terzo, che mediante la sottoscrizione di apposito contratto si impegna in nome e per conto dell’azienda in questione ad eseguire le attività ivi previste, esonerando il committente da qualsiasi responsabilità.

Tuttavia, vi sono taluni adempimenti ambientali (e connesse responsabilità) che non possono essere attribuiti contrattualmente dalle aziende ad un soggetto terzo in quanto individuati ed assegnati per legge: conseguentemente, un contratto di per sé solo non è sufficiente a consentire la de-responsabilizzazione di un soggetto normativamente ritenuto responsabile di un adempimento ambientale. Ciò non toglie, comunque, che tale contratto possa rivelarsi uno strumento utile ai fini dell’ottenimento di un risarcimento del danno in sede di regolamentazione dei rapporti fra le parti, nonché per l’utilizzo come parziale esimente in sede di applicazione di eventuali sanzioni.

  • Esempio: la corretta classificazione di un rifiuto è onere del produttore del medesimo (v. art. 188, D.L.vo n. 3 aprile 2006, n. 1525[2]), che non può in alcun modo delegarla, ascrivendola ad esempio al laboratorio cui ha affidato lo svolgimento delle analisi chimiche sul medesimo o al soggetto che contrattualmente si è impegnato a seguire tutta la gestione dei rifiuti prodotti.

E’ inoltre possibile distinguere fra ulteriori tipologie di responsabilità a livello ambientale:

1. Responsabilità personale: un soggetto coinvolto nella gestione degli aspetti ambientali connessi ad una determinata attività conserva una responsabilità personale molto forte, non solo in relazione ad eventuali conseguenze penali che si potrebbero ascrivere al medesimo in quanto persona fisica a fronte di specifici illeciti, ma altresì a livello personale per i possibili risvolti negativi che potrebbero svilupparsi (ad esempio a livello professionale) in relazione ad una gestione ambientale non conforme alle disposizioni di legge. Il responsabile ambientale (sia esso dipendente, consulente, ecc.) può essere inoltre ritenuto passibile di sanzioni a livello disciplinare per quanto riguarda la sua attività prestata a favore dell’Azienda per la quale opera (per quanto riguarda in particolare la figura del consulente ambientale v. altresì infra art. 2236 cod. civ.);

  1. Responsabilità aziendale: è quella che si configura nei confronti dell’azienda (es. datore di lavoro o cliente). In tale contesto assume rilevanza anche la c.d. “Responsabilità sociale d’impresa” (Corporate Social Responsibility), da intendersi come l’impegno di un’azienda volto al soddisfacimento, a prescindere dagli obblighi di legge, delle legittime attese sociali e ambientali (oltre che economiche) dei vari portatori di interesse interne ed esterne, mediante lo svolgimento delle attività aziendali stesse[3];
  2. Responsabilità ambientale: è evidente, a questo proposito, che ogni scelta effettuata in campo ambientale ha necessariamente delle ripercussioni sull’ambiente stesso.

Si tratta dunque di profili di responsabilità che necessariamente debbono essere considerati in maniera unitaria, e che consentono di richiamare un principio di fondamentale importanza per quanto attiene la materia ambientale, ossia il c.d. principio di cautela.
Tale principio consente di affermare che fra due o più scelte, è necessario orientarsi verso quella più cautelativa, sia a livello di responsabilità personale, che aziendale, che – infine – ambientale.

Alla luce della disamina dei vari scenari di responsabilità che possono configurarsi in capo a tale soggetto, è dunque possibile affermare che il responsabile ambientale sia colui che – dal punto di vista normativo, contrattuale[4] o tecnico – risulti essere imputabile di eventuali adempimenti e/o obblighi e/o divieti di natura ambientale.

Si noti, peraltro, che sebbene – come già accennato – il responsabile ambientale sia una figura tendenzialmente atipica, esaminando attentamente la normativa ambientale vigente vengono in realtà in luce talune figure tipiche (a differenza di quanto avviene nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro): è il caso, ad esempio, del responsabile tecnico della gestione dei rifiuti nell’ambito della normativa in tema di Albo Nazionale Gestori Ambientali, ovvero del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada e per ferrovia ai sensi della disciplina ADR.

Relativamente alla specifica figura del consulente ambientale, si segnala inoltre l’astratta applicabilità dell’art. 2236, cod. civ. in tema di “Responsabilità del prestatore di opera”. Tale articolo così dispone: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”[5].

Date la vastità della materia ambientale, è quindi possibile applicare tale disposizione anche all’attività del responsabile ambientale. Del resto la stessa Corte di Cassazione, da oltre un decennio, riconosce l’estrema complessità che caratterizza tale materia. Con sentenza n. 28126 del 23 giugno 2004, i giudici togati hanno infatti stabilito che “La sempre maggiore complessità dell’attività produttiva dell’impresa moderna e delle congerie di norme da osservare, spesso richiedono il possesso di conoscenze tecniche specialistiche non comuni tali da imporre il ricorso ad esperti”.

Non solo. Sempre la Cassazione penale ha chiarito espressamente altri due principii fondamentali:
1. Il soggetto che svolga professionalmente una specifica attività nel settore ambientale deve dimostrare «di aver fatto tutto il possibile». (Cass pen 2246/17 e Cass pen 27148/23);
2. Chi opera nel settore ambientale ha infatti “l’obbligo di informazione e di conoscenza dei precetti normativi”. (cass pen 33102/22).

In conclusione, si osserva che la mancata definizione di un vero e proprio responsabile ambientale per legge è sintomatica della scarsa sensibilità e percezione dei potenziali rischi connessi ad una cattiva gestione degli aspetti ambientali connessi all’attività aziendale. Né giova il fatto che, rispetto ai veri e propri obblighi di prevenzione del rischio che si configurano nell’ambito della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia ambientale non sussistano previsioni simili.

Appare evidente, a tal proposito, la necessità che il responsabile ambientale sia in possesso della conoscenza, della consapevolezza e della percezione del rischio ambientale (concetti che nell’ambito della sicurezza sul lavoro trovano il proprio fondamento nel dettato normativo), di modo che le conseguenze delle scelte da lui effettuate non diano luogo ai profili di responsabilità appena esaminati.

Dall’obbligo di prevenzione del rischio nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro alla consapevolezza della prevenzione nella percezione dei rischi in campo ambientale: è questa la vera sfida ed il vero ruolo del responsabile ambientale.

 

Tratto dal libro “HSE MANAGER: Manuale operativo”, di Stefano Maglia e Fabrizio Salmi.

 

 

[1] “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 – S.O. n. 108 ed in vigore dal 15 maggio 2008. Il RSPP in particolare è la “Persona in possesso delle capacità e dei requisitiprofessionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”

[2] “Norme in materia ambientale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 – S.O. n. 96 ed in vigore dal 29 aprile 2006 (ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che sono entrate in vigore il 12 agosto 2006).

[3] M. MOLTENI, “Responsabilità sociale e performance d’impresa”, V&P Edizioni, 2004, pag. XI. Per un approfondimento sul punto v. anche “Il valore dei codici etici”, di A.L. DE SANTIS, in S. MAGLIA, P.PIPERE, L.PRATI, L.BENEDUSI, “Gestione Ambientale – Manuale operativo”, TuttoAmbiente Edizioni, 2015, pagg. 441 e ss.

[4] A livello contrattuale, peraltro, la predisposizione di un’eventuale delega di funzioni non inficia la sussistenza, a livello ambientale, di taluni profili di responsabilità che comunque permangono in capo al delegante. In tema di delega si veda comunque il successivo cap. 3.

[5] Sul punto v. Cass. Civ., Sez. III, 20 ottobre 2011, n. 27100

 

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