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I poteri della polizia giudiziaria in campo ambientale con particolare riferimento agli accertamenti urgenti

di Rosa Bertuzzi

Categoria: Vigilanza e controlli

Con la sentenza 11 gennaio 2005, n. 5468 la Suprema Corte ha stabilito che la Polizia Giudiziaria , a norma dell’art. 354 c.p.p. – “Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose, sulle persone”, è legittimata a compiere una serie di attività tipiche ed atipiche: può effettuare gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, provvedere al sequestro di urgenza onde assicurare che le tracce e le res concernenti il reato siano conservate e che la situazione non sia mutata prima che il Pubblico Ministero intervenga o assuma la direzione delle indagini. L’articolo in esame permette alla Polizia di prendere le opportune iniziative perché gli elementi probatori non si disperdano; se necessario, per gli accertamenti ed i rilievi, la Polizia può farsi assistere, ex art. 348 u.c. c.p.p. da persone dotate di specifiche competenze tecniche che forniscono un parere non destinato ad essere utilizzato come prova: i cosiddetti Ausiliari di Polizia Giudiziaria. Essi hanno l’obbligo di intervenire subito, non possono rifiutarsi dalle imposizioni dettate dalla Polizia Giudiziaria, e rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali. Ai sensi dell’art. 354 c.p.p., gli accertamenti che concernono cose o situazioni suscettibili per loro natura di subire modificazione e, addirittura, di scomparire in tempi brevi ( così che, in seguito, potrebbero solo essere riferiti o descritti) possono essere effettuati, a ragione della improcrastinabile urgenza, in assenza del difensore che, tuttavia, ha il diritto di intervenire senza essere avvisato. Di conseguenza, l’osservazione immediata e diretta dello stato dei luoghi, effettuata a sola iniziativa dalla Polizia Giudiziaria, in relazione a determinate attività considerate urgenti, è sempre consentita.

Obblighi a carico della Polizia Giudiziaria consistono nella sola redazione del relativo Verbale di Accertamenti Tecnici Urgenti, ai sensi dell’art. 357, comma 2, c.p.p., al fine di trasmetterlo al Pubblico Ministero competente.

La estrema importanza alla quale ricorrono tali atti si concretizza nel fatto che essi sono atti irripetibili, ovverosia non si fermano nel fascicolo del Pubblico Ministero, ma entreranno come prova nel dibattimento, inserendosi, così, nel fascicolo del giudice.

La Corte, comunque, sottolinea che tale procedura debba redigersi dalla Polizia Giudiziaria nelle sole ipotesi in cui sussistano le condizioni di urgenza. Nel caso de quo la Cassazione si era espressa in merito al fatto che ha ritenuto necessario e urgente la verifica della consistenza, stato e modalità di gestione delle alghe e materiale spiaggiato, in quanto rifiuti in putrefazione che causavano esalazioni maleodoranti, con rischi per la salute e per l’ambiente.

Invece, gli accertamenti eseguiti dalla P.G. in mancanza delle condizioni di urgenza richieste dalla norma sono inficiati da nullità a regime intermedio per violazione dell’art. 178 c) del c.p.p. ( Nullità di ordine generale); parte della dottrina ritiene che tali attività della P.G. e gli atti conseguenti sono, comunque, ugualmente utilizzabili in dibattimento, in quanto non si ravvisa la riconducibilità alla nullità di ordine generale , e nemmeno la loro inutilizzabilità prevista per le prove acquisite in violazione dei divieti di legge.

Diversa è invece la ipotesi di cui all’art. 360 c.p.p. – Accertamenti urgenti non ripetibili -, alla quale vi si ricorre a sola iniziativa del Pubblico Ministero ed è applicabile quando siano necessari accertamenti urgenti per cui sono necessarie specifiche competenze e che riguardano situazioni soggette a modificazione e, pertanto, non sono differibili o ripetibili; in tale caso occorre, per la peculiare situazione, un accertamento avente valore di prova in tutti i tipi di giudizio per cui il Pubblico Ministero, nella fase delle indagini preliminari, può optare per tale procedura ex art. 360 c.p.p.

In pratica l’accertamento tecnico di cui all’art. 354 c.p.p. , in dottrina definito “ACCERTAMENTO URGENTE” , ha lo scopo di evitare che le cose e le tracce pertinenti al reato vadano disperse, e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del Pubblico Ministero. L’art. 360 c.p.p., invece, in dottrina definito “ACCERTAMENTO TECNICO” , è assimilabile alle perizie , vale a dire quegli atti disposti o compiuti per acquisire dati e valutazioni su fatti, situazioni o materie che richiedono particolari conoscenze scientifiche e tecniche[1]. Atto questo che può essere compiuto solamente dopo la comunicazione di notizia di reato e non nella immediatezza/flagranza dei fatti.

Obblighi a carico dell’organo che ha redatto l’atto – sia in riferimento all’art. 354 che all’art. 360 – sono quelli di depositare lo stesso nella segreteria del Pubblico Ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarre copia nei cinque giorni successivi.

Inoltre, nei casi di cui all’art. 360 c.p.p., e quindi in riferimento ai soli accertamenti tecnici compiuti ad iniziativa del Pubblico Ministero, è necessario dare avviso del compimento dell’atto, senza ritardo, alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa dal reato, ed ai difensori, del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico al tecnico, e della facoltà consentita alle parti di potere nominare un proprio consulente tecnico. Nelle ipotesi in cui tale avviso non sia stato effettuato, o non siano stati rispettati i dettami previsti, non ricorre mai ipotesi alcuna di nullità dell’atto, in quanto il c.p.p. consente al Pubblico Ministero di notificare al difensore l’avvenuto deposito nel fascicolo delle indagini preliminari di tale atto, ed i termini di cui sopra decorrono dal giorno di ricevimento della notificazione[2].

Altra sostanziale differenza tra l’art. 354 e l’art. 360 c.p.p., oltre al requisito della necessità e della urgenza come sopra delineato, e relativamente ai soli accertamenti effettuati dalla Polizia Giudiziaria, diretti alla acquisizione di fonti di prova da rinvenire nei luoghi, sulle cose o sulle persone, consiste nelle operazioni concrete effettuate, ovverosia nelle ipotesi in cui l’accertamento venga eseguito dalla stessa P.G. in modo tautologico, sempre uguale, magari tramite l’utilizzo di strumentazione in dotazione. Tale attività rientra sempre nelle procedure di cui all’art. 354 e mai nelle procedure di cui all’art. 360, e quindi tale attività può essere effettuata senza la presenza del difensore, senza nemmeno l’obbligo di avvisarlo di tali operazioni, e senza la delega e/o la convalida del Pubblico Ministero. Tale teoria è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione, Sez. V, 5 ottobre 2004, n. 46176, la quale in merito a quanto già riferito, recita: “ L’esame dattiloscopico, non postulando alcuna valutazione da parte di chi vi procede, si esaurisce in semplice operazione di ordine materiale soggetta alla disciplina dell’art. 354 comma 2 c.p.p. e non a quella dell’art. 360 c.p.p., riservata agli accertamenti veri e propri, se ed in quanto qualificabili come irripetibili”. Sempre sulla stessa linea, la Corte di Cassazione si è espressa in merito ad accertamenti sempre eseguiti ad iniziativa della P.G. con apposite strumentazioni , stabilendo che i rilievi di inquinamento ambientale, nel caso di specie inquinamento acustico, anche se non presentano la caratteristica della urgenza, rientrano sempre e comunque nella disciplina di cui all’art. 354 c.p.p. La Corte Suprema , con sentenza n. 25103 del 16 aprile 2004, ha stabilito :” I rilievi fonometrici sono tipici accertamenti “a sorpesa” che non possono farsi rientrare tra quelli riguardanti cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, per i quali l’art. 360 c.p.p. richiede, in quanto non ripetibili, il previo avviso all’indagato, ma vanno inquadrati tra le attività svolte dalla Polizia Giudiziaria ai sensi degli artt. 348 e 354 comma 2 stesso codice”.

Non costituisce, invece, atto urgente, quella operazione di P.G. , anche se effettuata tramite strumentazione in suo possesso, in tutti i casi in cui la notizia di reato era già stata effettuata – art. 347 c.p.p. – ma era necessario, per consentire la prosecuzione delle indagini preliminari dinanzi al Pubblico Ministero, tale ulteriore operazione. Infatti, la Cassazione si è espressa stabilendo che non costituisce accertamento tecnico irripetibile e neppure atto urgente ai sensi dell’art. 354 c.p.p. quello consistente nell’effettuazione, da parte di un operatore di Polizia Giudiziaria, di una prova chimica atta a far rilevare l’avvenuta alterazione del numero di telaio di un autoveicolo, trattandosi in realtà della semplice constatazione, di un dato fattuale, con possibilità, quindi, che in ordine ad esso venga acquisita la deposizione del medesimo operatore ( Cass. Pen. , Sez. III, 6 aprile 2004, n. 18889).

Tanto premesso, nel caso di specie – sentenza contenuta nel titolo – il Collegio ha rilevato che, nella ipotesi concreta, non si può seriamente dubitare del requisito della urgenza per la stessa situazione operativa che aveva richiesto l’intervento della Polizia; occorreva, infatti, verificare la consistenza, lo stato e le modalità di gestione dei rifiuti in putrefazione che causavano emanazioni maleodoranti, per le quali vari cittadini si erano lamentati, con possibili danni o ricadute negative per la salute e l’ambiente. Gli accertamenti effettuati ai sensi dell’art. 354 c.p.p. si sono limitati ad una osservazione immediata e diretta dello stato dei luoghi ed alla descrizione oggettiva e statica della situazione dei rifiuti e, pertanto, non richiedevano l’intervento della difesa. L’attività della Polizia è stata circoscritta a dei “meri rilievi” come segnala lo stesso imputato nei motivi di impugnazione. Di conseguenza, gli accertamenti in oggetto – rimasti nell’ambito di operatività dell’art. 354 c.p.p. – sono stati correttamente inseriti nel fascicolo del dibattimento ed utilizzati ai fini decisori. E’ stato, quindi, rigettato il ricorso presentato dal soggetto trasgressore dell’illecito ambientale.

 

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[1] D’Ambrosio Vigna “La pratica di Polizia Giudiziaria”, Cedam, 2002.

[2] “Non dà luogo a nullità l’omessa indicazione nell’avviso di cui all’art. 360 c.p.p. della natura degli accertamenti tecnici disposti, della possibilità di nominare un difensore di fiducia e dell’identità del difensore d’ufficio nominato, trattandosi di informazioni non espressamente richieste dalla legge”. Cassazione Penale, Sez. I, 28 gennaio 2005, n. 11708.

 

 

 

 

 

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