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Stefano Maglia

I rifiuti da manutenzione

di Federica Martini

Categoria: Rifiuti

Tratto dal CODICE dei RIFIUTI (a cura di Stefano Maglia, Ed. TuttoAmbiente)

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La gestione dei rifiuti provenienti da attività di manutenzione costituisce una delle tematiche più complesse all’interno della normativa sul trasporto dei rifiuti e sul deposito temporaneo.

I rifiuti da manutenzione sono quelli inerenti ad operazioni necessarie a conservare l’efficienza e la funzionalità di impianti ed attrezzature; in particolare, l’attività di manutenzione si caratterizza per essere una prestazione d’opera posta in essere da un’impresa che comporta la sostituzione o la rimozione di materiali di vario genere, molti dei quali qualificabili come rifiuto.

Tali specie di rifiuti trovano la loro disciplina all’interno della Parte IV del Dlgs. 152/200625, la quale, prima della cosiddetta riforma sulla “Circular Economy”, prevedeva due specie di rifiuti da manutenzione:

a) rifiuti da “manutenzione specifica”, ovvero quelli riguardanti la manutenzione di reti ed infrastrutture, effettuata dal gestore del bene o da terzi da esso incaricati;

b) rifiuti da “manutenzione generica”, ovvero quelli derivanti da assistenza sanitaria e dall’insieme di quelle attività volte a conservare la funzionalità di un bene (che non consista in una rete o in una infrastruttura).

 

Come sopra accennato, tra le modifiche apportate alla Parte IV del Dlgs. 152/2006 dal Dlgs. 116/2020 vi sono anche quelle relative ai rifiuti provenienti da attività di manutenzione. Nello specifico, il “Decreto Rifiuti” ha abrogato il previgente art. 266 comma 4 del Testo unico Ambientale concernente, appunto, i rifiuti provenienti da attività di manutenzione di impianti e macchine e i rifiuti derivanti da assistenza sanitaria. Tale abrogazione, tuttavia, è stata colmata da una serie di interventi “a tampone”: infatti, nella stessa relazione illustrativa al Dlgs. 116/2020, viene affermato che “in considerazione delle molteplici criticità interpretative legate alla disposizione in materia di manutenzione ed assistenza sanitaria di cui all’art. 266 comma 4 del codice ambientale, i commi 18, 19 e 20 dell’art. 193 del Dlgs. 152/2006 forniscono alcuni chiarimenti sugli adempimenti legati alla fase di trasporto”.

 

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L’obiettivo di questa riforma è stato quello di introdurre un regime semplificato e assicurare che i soggetti che eseguono tale l’attività[1], portino i rifiuti prodotti presso i luoghi ove sono allestiti gli appositi depositi,

provvedendo successivamente alla loro corretta gestione. In questo modo, si vuole evitare che i rifiuti in oggetto “confluiscano nel sistema di gestione dei rifiuti urbani e siano sottoposti a regolari operazioni di recupero o smaltimento”.

 

Il Dlgs. 116/2020 ha così riscritto interamente l’art. 193 del T.U.A., inerente al trasporto di rifiuti, anche se alcuni commi del suddetto articolo riportano i medesimi contenuti previsti nella precedente formulazione.

In particolare:

 

a) Il comma 18 chiarisce che la movimentazione dei rifiuti derivanti dalle attività di assistenza sanitaria domiciliare non è soggetta a formulario di identificazione, né ad iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali cui all’art. 212 del T.U.A., in quanto il rifiuto si intende prodotto presso la sede dell’operatore o della struttura. Rispetto all’attività di assistenza sanitaria domiciliare si è, quindi, valutata l’opportunità di consentire il trasporto dei rifiuti sanitari fino alla sede dell’ambulatorio o della struttura sanitaria di appartenenza con modalità semplificate, in modo da garantirne il prelievo da parte degli operatori sanitari e assicurare che questi rifiuti vengano gestiti in depositi ed in impianti specificatamente dedicati, piuttosto che nel circuito dei rifiuti urbani.

b) Relativamente ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili (tra i quali rientrano anche le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione cui alla L. 82/1994), il comma 19 dell’art. 194 del Dlgs. 152/2006 stabilisce che questi si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività e che, nel caso di “quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività”, è consentito effettuarne la movimentazione, in alternativa al formulario di trasporto, con un documento di trasporto (DDT) attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo nella fase di trasporto (luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, numero di colli o stima del peso/volume, luogo di destinazione).

 

A questo proposito, è da osservare che il riferimento a “piccoli interventi edili” e a “quantitativi limitati” potrebbe dare adito a numerosi dubbi, siccome entrambe le nozioni si apprestano ad essere interpretate in modo totalmente soggettivo in assenza di ulteriori indicazioni normative. Inoltre, non è chiaro perché il legislatore – a proposito del documento di trasporto – parli di “tipologia e quantità dei materiali” quando, invece, sta disciplinando una categoria di rifiuti.

Peraltro, risulta confermato che, al di fuori della suddetta deroga, il deposito temporaneo va effettuato presso il luogo ove è svolta l’attività.

Infine, sul punto, pur nel silenzio della norma, è da ritenersi preferibile in questi casi, dotarsi di iscrizione all’Albo Gestori, cat. 2 bis.

 

c) Il comma 20 dell’art. 193 definisce il regime applicabile al materiale tolto d’opera per le attività di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 230; anche in questo caso la movimentazione del materiale, fino alla sede aziendale, può essere effettuato con un DDT, non essendo necessario il formulario. Tale disposizione è funzionale a garantire che sul materiale tolto d’opera possano essere svolte in sede le opportune verifiche tecniche per valutare quale sia riutilizzabile e quale da avviare alla gestione come rifiuto.

 

Il Dlgs. 116/2020 ha apportato modifiche anche ad alcuni commi dell’art. 230 del T.U.A., riguardanti la manutenzione specifica, ovvero i rifiuti derivanti da sola attività di manutenzione delle reti e delle infrastrutture.

Il comma 1 dell’art. 230 sancisce che la sede di produzione di tali rifiuti può coincidere con:

a) la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva;

b) la sede locale del gestore dell’infrastruttura;

c) il luogo di concentramento ove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente riutilizzabile.

 

Infine, è da segnalare che il Dlgs. 116/2020 ha abrogato il comma 4 dell’art. 230 relativo al luogo in cui possono essere tenuti i registri di carico e scarico. Per la relativa disciplina è ora necessario fare riferimento al comma 11 dell’art. 190 del Dlgs. 152/2006, il quale stabilisce che i registi relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all’art. 230 del Dlgs. 152/2006 possono essere tenuti:

a) presso il luogo di produzione dei rifiuti

b) presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’ARPA territorialmente competente o al Registro Elettronico Nazionale previsto dall’art. 188bis del Dlgs. 152/2006.

[1] Si ricorda che la tematica dei rifiuti da manutenzione coinvolge un numero sempre maggiore di operatori, sia manutentori che clienti di questi, al fine di attuare insieme una corretta ed efficace gestione dei rifiuti prodotti. In osservanza alla disciplina generale relativa alla nozione di “produttore” di cui all’art. 183, comma 1, lettera f) del Dlgs. 152/2006, emerge che, tendenzialmente, il manutentore, la cui attività di manutenzione ha prodotto rifiuti, è il produttore degli stessi e che, pertanto, tale azienda è qualificabile come produttrice dei rifiuti, in quanto generati dalla sua attività (di manutenzione).

 

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