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Stefano Maglia

I risvolti ambientali del DDL Semplificazioni

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Generalità

Il Consiglio dei Ministri n. 50 del 16 ottobre 2012 ha approvato il Disegno di Legge recante “Nuove disposizioni di semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese” che contempla – tra le altre – anche alcune disposizioni di rilievo in campo ambientale. Il DDL, ancora lontano dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riprende ora il suo iter istituzionale.

Si segnala, innanzitutto, che l’art. 18 del disegno di legge in esame (rubricato “Pubblicazione provvedimenti di VIA”) modifica l’art. 27 del D.L.vo 152/06 sopprimendo il comma 1 e aggiungendo un nuovo comma 2-bis.

Il successivo art. 19 sulla “Gestione acque sotterranee emunte” reca una nuova e differente formulazione dell’art. 243 del D.L.vo 152/06: il c. 1 dispone che “nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre alla eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile e economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla Parte III del presente decreto”.

Significativa è la portata dell’art. 20 (“Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza”) che non solo modifica gli artt. 239, 240, 242del D.L.vo 152/06, ma introduce persino il nuovo art. 242-bis recante “Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza”.

Di grande attualità è senza dubbio l’art. 21 relativo alle “Terre e rocce da scavo – Cantieri di minori dimensioni”, il quale detta nuove previsioni in relazione a quanto disposto dall’art. 266, c. 7, del D.L.vo 152/06, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all’art. 49 del D.L. 1/ 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012.In particolare, “i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposte al regime di cui all’articolo 184-bis se il produttore dimostra:

a) che la destinazione all’utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;

b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione;

c) che l’utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere”.

Il c. 4 del cit. art. 21 conclude la previsione precisando che “L’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti”.

Si precisa che, se poi il disegno di legge verrà approvato in questa versione, rimarrà da verificare il suo rapporto con il recente D.M. 10 agosto 2012, n. 161, il nuovo regolamento sulle terre e rocce da scavo recentemente entrato in vigore.

Strettamente connesso al tema delle terre e rocce è quello dei materiali da riporto, di cui successivo art. 22: tale norma modifica l’art. 3 del DL 2/2012, sostituendone i commi 2 e 3. In particolare, il nuovo c. 2 precisa che “per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione, materiali litoidi, pietrisco tolto d’opera, conglomerati bituminosi e non, scorie spente, loppe di fonderia, detriti e fanghi di lavorazione e lavaggio di inerti”.

L’art. 23, invece, concerne “Norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale” e sostanzialmente aggiunge il c. 8 bis all’art. 104 del D.L.vo 152/06 ed il c. 5 bis all’art. 109 del medesimo decreto.

Ancora in argomento, l’art. 24 (rubricato “Accelerazione e semplificazione del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale”) modifica gli artt. 7, 29 ter, 29 quater del D.L.vo 152/06, al fine di garantire il rispetto dei tempi di adozione dei relativi provvedimenti.

Da ultimo, si segnalano due norme in materia di agricoltura. L’art. 25, relativo alla “Tenuta registro carico-scarico rifiuti cooperative agricole”, aggiunge il c. 3 bis all’art. 190 del D.L.vo 152/06: “Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, qualora obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla loro tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci e che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb). In tale circostanza la cooperativa può adottare un registro unico in cui vengono annotate il nome e la ragione sociale del socio produttore, la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ogni singolo socio”.

Ed infine, l’art. 26 circa le “Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale”, oltre ad aggiungere i c. 3 bis, 3 ter e 3 quater all’art. 31 del D.L.vo 276/03, dispone che “I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di cui all’articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modifiche ed integrazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale e le imprese che li effettuano non necessitano di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

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